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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 27 marzo 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4354, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. ALESSANDRINI PIERLUIGI,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. PONTECORVO BRUNO ENZO,
- resistente/opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980, la sussistenza dei quali requisiti era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di A.T.P.O. (che aveva invece già riconosciuto la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa, e dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 co. 3 della L. n. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa).
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione: la odierna parte resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso in opposizione per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O. e l'improponibilità del ricorso in opposizione per tardività del deposito della dichiarazione di dissenso e/o del ricorso in opposizione
Acquisita la documentazione relativa alla fase del procedimento di
A.T.P.O. già espletato fra le parti, è stata disposta, in parziale accoglimento delle istanze della odierna parte ricorrente, una integrazione delle operazioni peritali svolte nella prima fase, in ragione della ulteriore documentazione medica prodotta dalla odierna parte ricorrente e avente data di formazione sopravvenuta alla conclusione della fase di A.T.P.O. (come tale acquisibile al presente giudizio ex art. 149 disp. att. c.p.c.).
* * *
2 L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O. è assorbita dall'avvenuto deposito, per opera della odierna parte ricorrente, di nuova documentazione medica (acquisita ex art. 149 disp. att. c.p.c.), che impone lo svolgimento di ulteriori accertamenti per verificare l'eventuale sopravvenienza del requisito sanitario per ottenere la prestazione oggetto di causa.
L'eccezione di improponibilità (rectius: inammissibilità) del ricorso in opposizione per tardività del deposito della dichiarazione di dissenso e/o del successivo ricorso in opposizione è inammissibile, in quanto formulata in modo meramente generico, esplorativo e suggestivo, vale a dire senza alcun riferimento al termine concretamente fissato per l'esaurimento delle operazioni peritali durante la fase di A.T.P.O. e alle specifiche date in cui la odierna parte ricorrente avrebbe (tardivamente) presentato le contestazioni all'elaborato peritale e il ricorso in opposizione.
* * *
Nel merito, il ricorso in opposizione è parzialmente fondato.
Il consulente chiamato ad effettuare la integrazione delle operazioni peritali ha ritenuto che, alla luce dell'evoluzione delle condizioni di salute della parte ricorrente, per come risultanti dalle suddette nuove acquisizioni documentali, quest'ultima è entrata in possesso dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 a decorrere dal giugno 2023.
Apparendo le valutazioni svolte dal C.T.U. razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per discostarsene, e pertanto il ricorso in opposizione deve essere parzialmente accolto.
Tenuto conto della decorrenza dell'invalidità accertata dal consulente incaricato nella presente fase di opposizione (decorrenza successiva alla visita
3 medica effettuata in sede amministrativa), le spese di lite della presente fase di opposizione vanno interamente compensate.
Le spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. sono poste a carico della odierna parte resistente, in applicazione del principio della soccombenza
(ancorché parziale): tali spese sono liquidate – in ragione della peculiare natura del procedimento di A.T.P.O. (avente ad oggetto l'accertamento non di un diritto, bensì di un mero stato invalidante) e del carattere prevalentemente routinario delle questioni emerse – in complessivi euro
1.500,00 (comprensivi di spese generali), oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge
Le spese di lite relative alla fase di A.T.P.O. devono essere parzialmente compensate, nella misura di 1/3, in ragione della soccombenza parziale della odierna parte ricorrente in sede di A.T.P.O.: difatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”
(Cassazione civile sez. VI 21 dicembre 2016 n. 26565).
Le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O. sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte resistente, in ragione della soccombenza (ancorché parziale) della stessa in tale fase.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della L. n. 18/1980 a decorrere dal giugno
2023;
• dichiara altresì la sussistenza, in capo alla odierna parte ricorrente, dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione
4 di inabilità civile ex art. 12 della L. n. 118/1971, con decorrenza dalla domanda amministrativa, e dello status di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
• respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
• compensa le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento, in favore della odierna parte ricorrente, delle spese di lite relative alla fase di A.T.P.O., che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.000,00
(comprensive di spese generali), oltre IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. della fase di A.T.P.O., liquidate come da separato decreto;
Velletri, 27 marzo 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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