Articolo 381 del Codice civile
Articolo 336Articolo 337 ter
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19 aprile 1942
Art. 381

(Cauzione)

Il giudice tutelare, tenuto conto della particolare natura ed entita' del patrimonio, puo' imporre al tutore di prestare una cauzione, determinandone l'ammontare e le modalita'.

Egli puo' anche liberare il tutore in tutto o in parte dalla cauzione che avesse prestata.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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