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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/12/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
NRG 2838/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10 Dicembre 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2838/2022, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 il quale agisce in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Frosinone, Via Aldo Moro n°58.
-ricorrente E
, in persona Controparte_1 del leale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47, presso lo studio dell'avv. Pamela Maietta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.09.2022 e ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 004776202200000839000 notificata il 29 giugno 20222 a mezzo pec, per la somma complessiva di € 99.950,30, avente ad oggetto crediti di natura tributaria per € per € 92.095,27 e contribuzione per € 6.637,9. Controparte_2
A fondamento della presente opposizione, parte opponente ha dedotto la nullità della notifica della comunicazione opposta in quanto notificata via pec da indirizzo non inserito nei pubblici registri, con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_3
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto
[...] infondato in fatto e in diritto.
L ha in via preliminare Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, non avendo la parte opponente rispettato il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
L'Ente ha ancora eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, laddove solo le cartelle di pagamento n. 04720160023027655000, n. 04720190002981046000 e n. 04720190028924107000 hanno ad oggetto crediti di natura previdenziale.
Nel merito, l'AGE ha ritenuto regolarmente notificata la comunicazione opposta.
Nel corso del giudizio, con memoria del 28/08/2023, parte opponente ha depositato in giudizio la domanda presentata ai fini della c.d. definizione agevolata e ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa del pagamento integrale della “rottamazione”.
Il Tribunale, all'udienza del 29/11/2023 ha sospeso il presente giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236 della Legge di Bilancio 2023. “rilevato che parte opponente ha dato atto di aver presentato istanza per la definizione agevolata (rottamazione quater) relativamente a tutti i carichi affidati all' CP_4
ed oggetto del presente giudizio”.
[...]
Con istanza del 5.6.2025, l ha Controparte_3 chiesto il proseguo del giudizio, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., essendo venuta meno la causa della sospensione non avendo parte ricorrente provveduto al pagamento di quanto dovuto per la cd. definizione agevolata.
La causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata discussa dalle parti all'udienza odierna, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
In primo luogo, ad avviso del Giudicante va evidenziata la tempestività del ricorso in riassunzione presentato dall
[...]
in data 5.06.2025 ai sensi dell'art. 297 Controparte_3
c.p.c..
Sul punto, invero, come detto, all'udienza del 29/11/2023 il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236 della Legge di Bilancio 2023 rilevando che
“parte opponente ha dato atto di aver presentato istanza per la definizione agevolata (rottamazione quater) relativamente a tutti i carichi affidati all ed oggetto del Controparte_4 presente giudizio;
Ritenuto dunque di dover sospendere il presente giudizio, stante l'avvenuta presentazione da parte della parte opponente di istanza di definizione agevolata, cd. rottamazione quater, relativamente a tutti i carichi affidati all' CP_4
ed oggetto del presente giudizio.”.
[...]
Successivamente, risulta dagli atti di causa che con documentazione del 26 marzo 2025, l' Controparte_3
comunicava che il sig. risultava decaduto
[...] Pt_1 dalla definizione agevolata (ivi allegata memoria – ricorso in riassunzione). Sul punto, invero, la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, potessero essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti presentando apposita domanda entro il 30 aprile 2025.
Risulta quindi (ed è pacifico i quanto non contestato) che alla data del 30 aprile 2025 il sig. non ha presentato domanda per Pt_1 essere riammesso alla definizione agevolata risultando definitivamente decaduto dalla cd. Rottamazione quater non avendo usufruito della proroga concessa dal Legislatore.
Il ricorso di riassunzione del presente giudizio, depositato in data 5.6.2025 è dunque del tutto tempestivo.
Pertanto, è infondata l'eccezione di parte opponente che ha eccepito l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di legge.
In secondo luogo, parte opponente a seguito della riassunzione del giudizio ha eccepito che il debito è estinto a seguito di domande di rateizzazione dei relativi debiti, di cui le rateizzazioni n. 2 e 3 hanno ad oggetto le cartelle di pagamento di cui al presente giudizio.
Risulta invero dagli atti di causa che parte opponente ha presentato 5 istanze di rateizzo del debito, di cui solo due hanno ad oggetto le cartelle relative al presente giudizio (la n. 2 e 3).
Parte opponente ha dunque chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per estinzione del debito. Tuttavia, analizzando la documentazione prodotta, deve constatarsi che non si è verificata alcuna estinzione del debito, non essendo state pagate tutte le rate di cui alla rateizzazione. La domanda di rateizzo del debito non comporta l'estinzione del debito, il quale si estingue solo con il pagamento integrale di tutte le rate. Peraltro, la rateizzazione comporta solo la rideterminazione dei termini di pagamento con sospensione delle procedure esecutive e non anche l'estinzione del debito fino anche il debito non viene integralmente pagato.
Pertanto, il giudizio riassunto deve essere definito nel merito.
In via preliminare, va dapprima esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata.
L'ADE ha eccepito invero l'inammissibilità della presente opposizione in quanto parte opponente non ha rispettato il termine di cui all'art. 617 c.p.c..
Va sul punto osservato che la Cassazione ha recentemente affermato che la preventiva iscrizione d'ipoteca e la comunicazione di iscrizione d'ipoteca del OR (nonché il fermo auto) non sono atti esecutivi e, pertanto, non vanno impugnati con la procedura dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che la contestazione della preventiva iscrizione d'ipoteca e della comunicazione d'iscrizione d'ipoteca sono una semplice azione di accertamento negativo del debito (tributario o contributivo). Pertanto, non hanno alcun termine per esercitare tale azione se non quello decennale della prescrizione.
La Cassazione ha testualmente concluso che “Da quanto sopra esplicitato consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile in quanto proposta oltre il termine di venti giorni l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca, secondo la disciplina di cui all'art. 617 c.p.c., deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Cosenza in persona di diverso magistrato per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto qui ribaditi.” (Cass. n. 10272/2021).
Il presente ricorso deve quindi ritenersi del tutto ammissibile.
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
Invero, risulta dagli atti di causa che solo le cartelle di pagamento n. 04720160023027655000, n. 04720190002981046000 e n. 04720190028924107000 hanno ad oggetto crediti di natura previdenziale e pertanto la cognizione dell'adito Tribunale deve essere circoscritta a queste ultime.
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione delle cartelle di natura tributaria, ad eccezione quindi delle cartelle di pagamento n. 04720160023027655000, n. 04720190002981046000 e n. 04720190028924107000.
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto, dovendosi invero ritenere del tutto ammissibile e regolare la notifica effettuata dalla Contr via pec seppur proveniente da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri.
Sul punto, il Giudice ritiene di aderire al recentissimo orientamento della Corte di Cassazione assunto con Ordinanza n. Cass. n. 982/2023.
Nella fattispecie oggetto di esame da parte della Cassazione vi era proprio la questione relativa della violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 217 del 2017 per essere la notifica della cartella di pagamento nulla in quanto spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell come presente CP_3 nei pubblici registri ( t) Email_1 ma uno diverso. La Cassazione ha invero osservato che “Secondo questa Corte, infatti: in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli Con avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della ., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. (Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi, l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento: Cass. n. 11052 del 2018). La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC t ) dal Email_2 quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ( t ), circostanza - questa Email_3 della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)" (Cass. n. 982/2023).
Ciò premesso, e ritenute le argomentazioni sopra illustrate dalla Cassazione pienamente condivisibili e applicabili anche al caso di specie, deve concludersi che nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha allegato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell come presente nei pubblici registri, peraltro neppure CP_3 indicato dalla parte opponente ma da uno diverso ( t), relativamente Email_4 al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'
[...]
. CP_3
Sulla base di tali considerazioni, vanno respinte le ulteriori eccezioni e difese tutte basate sull'asserita nullità della notifica dell'atto opposto.
Risulta dagli atti di causa che le cartelle di pagamento impugnate n. n. 04720160023027655000, n. 04720190002981046000 e n. 04720190028924107000 di natura previdenziale sono state ritualmente notificate all'indirizzo pec dell'opponente, al medesimo indirizzo a cui è stata notificata peraltro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come da relate allegate alla memoria di costituzione.
Inoltre, con riferimento all'eccezione di intervenuta prescrizione si osserva quanto segue.
In primo luogo va osservato che il motivo di opposizione riguardante invece la prescrizione dei crediti, afferendo a fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle e avvisi di addebito impugnati (sub specie di opposizione all'esecuzione), è deducibile anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99.
Tuttavia, l'opposizione all'esecuzione deve essere respinta in quanto parte opponente ha proposto il presente ricorso solo nei confronti dell'Agente Riscossione e non anche nei confronti CP_4 degli Enti titolari del credito fatto valere, nella specie
[...]
. Controparte_2
Sul punto, invero, la Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514 ha recentemente statuito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c”.
In particolare, si legge nella sentenza citata che “La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera del concessionario contumace in primo grado.
5. Aspetti più problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
6. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. U. da ultimo citata). La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni.”
Così precisata la natura dell'azione proposta, la Cassazione ha dunque concluso che “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. 12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.”
Pertanto, il caso di specie, certamente riconducibile alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”
Pertanto, l'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'atto opposto, non avendo parte opponente proposto il presente giudizio anche nei confronti dell'Ente Impositore, titolare del credito, ovvero la Controparte_2
deve essere respinto.
[...]
In ogni caso, e per mera completezza, risulta in ogni caso dagli atti di causa che le cartelle di pagamento impugnate n. n. 04720160023027655000, n. 04720190002981046000 e n. 04720190028924107000. sono state ritualmente notificate presso l'indirizzo pec dell'opponente, come da relate ritualmente prodotte dall . CP_3 Controparte_1
Inoltre, risulta dagli atti di causa che risultano notificati i seguenti atti interruttivi di prescrizione:
-intimazione di pagamento n. 04720189005953320000 notificata il 05/09/2018 presso il domicilio dell'opponente ( all. memoria).
-intimazione di pagamento n.04720229001601248000 notificata il 20/04/2022 a mezzo pec (all. memoria);
-Comunicazione preventiva di ipoteca n.04776201800004724000 notificata il 08/10/2018 a mezzo pec (all. memoria).
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite, stante la novità della questione oggetto di giudizio, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
in data Controparte_1
20.09.2022, nella causa iscritta al n. 2838/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda e eccezione:
a) Dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle di natura tributaria;
b) Respinge per il resto l'opposizione;
c) compensa le spese di lite.
Frosinone, 10.12.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10 Dicembre 2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2838/2022, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 il quale agisce in proprio, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Frosinone, Via Aldo Moro n°58.
-ricorrente E
, in persona Controparte_1 del leale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata in in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 47, presso lo studio dell'avv. Pamela Maietta, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.09.2022 e ritualmente notificato, parte opponente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 004776202200000839000 notificata il 29 giugno 20222 a mezzo pec, per la somma complessiva di € 99.950,30, avente ad oggetto crediti di natura tributaria per € per € 92.095,27 e contribuzione per € 6.637,9. Controparte_2
A fondamento della presente opposizione, parte opponente ha dedotto la nullità della notifica della comunicazione opposta in quanto notificata via pec da indirizzo non inserito nei pubblici registri, con conseguente intervenuta prescrizione dei crediti fatti valere.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_3
, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto
[...] infondato in fatto e in diritto.
L ha in via preliminare Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, non avendo la parte opponente rispettato il termine di cui all'art. 617 c.p.c.
L'Ente ha ancora eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, laddove solo le cartelle di pagamento n. 04720160023027655000, n. 04720190002981046000 e n. 04720190028924107000 hanno ad oggetto crediti di natura previdenziale.
Nel merito, l'AGE ha ritenuto regolarmente notificata la comunicazione opposta.
Nel corso del giudizio, con memoria del 28/08/2023, parte opponente ha depositato in giudizio la domanda presentata ai fini della c.d. definizione agevolata e ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa del pagamento integrale della “rottamazione”.
Il Tribunale, all'udienza del 29/11/2023 ha sospeso il presente giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236 della Legge di Bilancio 2023. “rilevato che parte opponente ha dato atto di aver presentato istanza per la definizione agevolata (rottamazione quater) relativamente a tutti i carichi affidati all' CP_4
ed oggetto del presente giudizio”.
[...]
Con istanza del 5.6.2025, l ha Controparte_3 chiesto il proseguo del giudizio, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., essendo venuta meno la causa della sospensione non avendo parte ricorrente provveduto al pagamento di quanto dovuto per la cd. definizione agevolata.
La causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata discussa dalle parti all'udienza odierna, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita di essere respinto.
In primo luogo, ad avviso del Giudicante va evidenziata la tempestività del ricorso in riassunzione presentato dall
[...]
in data 5.06.2025 ai sensi dell'art. 297 Controparte_3
c.p.c..
Sul punto, invero, come detto, all'udienza del 29/11/2023 il Tribunale aveva disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236 della Legge di Bilancio 2023 rilevando che
“parte opponente ha dato atto di aver presentato istanza per la definizione agevolata (rottamazione quater) relativamente a tutti i carichi affidati all ed oggetto del Controparte_4 presente giudizio;
Ritenuto dunque di dover sospendere il presente giudizio, stante l'avvenuta presentazione da parte della parte opponente di istanza di definizione agevolata, cd. rottamazione quater, relativamente a tutti i carichi affidati all' CP_4
ed oggetto del presente giudizio.”.
[...]
Successivamente, risulta dagli atti di causa che con documentazione del 26 marzo 2025, l' Controparte_3
comunicava che il sig. risultava decaduto
[...] Pt_1 dalla definizione agevolata (ivi allegata memoria – ricorso in riassunzione). Sul punto, invero, la Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, potessero essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti presentando apposita domanda entro il 30 aprile 2025.
Risulta quindi (ed è pacifico i quanto non contestato) che alla data del 30 aprile 2025 il sig. non ha presentato domanda per Pt_1 essere riammesso alla definizione agevolata risultando definitivamente decaduto dalla cd. Rottamazione quater non avendo usufruito della proroga concessa dal Legislatore.
Il ricorso di riassunzione del presente giudizio, depositato in data 5.6.2025 è dunque del tutto tempestivo.
Pertanto, è infondata l'eccezione di parte opponente che ha eccepito l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di legge.
In secondo luogo, parte opponente a seguito della riassunzione del giudizio ha eccepito che il debito è estinto a seguito di domande di rateizzazione dei relativi debiti, di cui le rateizzazioni n. 2 e 3 hanno ad oggetto le cartelle di pagamento di cui al presente giudizio.
Risulta invero dagli atti di causa che parte opponente ha presentato 5 istanze di rateizzo del debito, di cui solo due hanno ad oggetto le cartelle relative al presente giudizio (la n. 2 e 3).
Parte opponente ha dunque chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per estinzione del debito. Tuttavia, analizzando la documentazione prodotta, deve constatarsi che non si è verificata alcuna estinzione del debito, non essendo state pagate tutte le rate di cui alla rateizzazione. La domanda di rateizzo del debito non comporta l'estinzione del debito, il quale si estingue solo con il pagamento integrale di tutte le rate. Peraltro, la rateizzazione comporta solo la rideterminazione dei termini di pagamento con sospensione delle procedure esecutive e non anche l'estinzione del debito fino anche il debito non viene integralmente pagato.
Pertanto, il giudizio riassunto deve essere definito nel merito.
In via preliminare, va dapprima esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata.
L'ADE ha eccepito invero l'inammissibilità della presente opposizione in quanto parte opponente non ha rispettato il termine di cui all'art. 617 c.p.c..
Va sul punto osservato che la Cassazione ha recentemente affermato che la preventiva iscrizione d'ipoteca e la comunicazione di iscrizione d'ipoteca del OR (nonché il fermo auto) non sono atti esecutivi e, pertanto, non vanno impugnati con la procedura dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) o dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che la contestazione della preventiva iscrizione d'ipoteca e della comunicazione d'iscrizione d'ipoteca sono una semplice azione di accertamento negativo del debito (tributario o contributivo). Pertanto, non hanno alcun termine per esercitare tale azione se non quello decennale della prescrizione.
La Cassazione ha testualmente concluso che “Da quanto sopra esplicitato consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto inammissibile in quanto proposta oltre il termine di venti giorni l'opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca, secondo la disciplina di cui all'art. 617 c.p.c., deve essere cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Cosenza in persona di diverso magistrato per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi di diritto qui ribaditi.” (Cass. n. 10272/2021).
Il presente ricorso deve quindi ritenersi del tutto ammissibile.
Sempre in via preliminare, va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento aventi ad oggetto crediti di natura tributaria.
Invero, risulta dagli atti di causa che solo le cartelle di pagamento n. 04720160023027655000, n. 04720190002981046000 e n. 04720190028924107000 hanno ad oggetto crediti di natura previdenziale e pertanto la cognizione dell'adito Tribunale deve essere circoscritta a queste ultime.
Pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione delle cartelle di natura tributaria, ad eccezione quindi delle cartelle di pagamento n. 04720160023027655000, n. 04720190002981046000 e n. 04720190028924107000.
Nel merito, il ricorso è infondato e va respinto, dovendosi invero ritenere del tutto ammissibile e regolare la notifica effettuata dalla Contr via pec seppur proveniente da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri.
Sul punto, il Giudice ritiene di aderire al recentissimo orientamento della Corte di Cassazione assunto con Ordinanza n. Cass. n. 982/2023.
Nella fattispecie oggetto di esame da parte della Cassazione vi era proprio la questione relativa della violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 217 del 2017 per essere la notifica della cartella di pagamento nulla in quanto spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell come presente CP_3 nei pubblici registri ( t) Email_1 ma uno diverso. La Cassazione ha invero osservato che “Secondo questa Corte, infatti: in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli Con avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della ., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruita alla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt. 2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente. (Nella fattispecie, erano dedotti, senza indicare i conseguenti pregiudizi, l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento: Cass. n. 11052 del 2018). La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC t ) dal Email_2 quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ( t ), circostanza - questa Email_3 della diversità degli indirizzi PEC - peraltro neppure provata dalla parte contribuente. Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)" (Cass. n. 982/2023).
Ciò premesso, e ritenute le argomentazioni sopra illustrate dalla Cassazione pienamente condivisibili e applicabili anche al caso di specie, deve concludersi che nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha allegato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell come presente nei pubblici registri, peraltro neppure CP_3 indicato dalla parte opponente ma da uno diverso ( t), relativamente Email_4 al quale però è evidente ictu oculi la provenienza dall'
[...]
. CP_3
Sulla base di tali considerazioni, vanno respinte le ulteriori eccezioni e difese tutte basate sull'asserita nullità della notifica dell'atto opposto.
Risulta dagli atti di causa che le cartelle di pagamento impugnate n. n. 04720160023027655000, n. 04720190002981046000 e n. 04720190028924107000 di natura previdenziale sono state ritualmente notificate all'indirizzo pec dell'opponente, al medesimo indirizzo a cui è stata notificata peraltro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, come da relate allegate alla memoria di costituzione.
Inoltre, con riferimento all'eccezione di intervenuta prescrizione si osserva quanto segue.
In primo luogo va osservato che il motivo di opposizione riguardante invece la prescrizione dei crediti, afferendo a fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle e avvisi di addebito impugnati (sub specie di opposizione all'esecuzione), è deducibile anche oltre il termine di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 46/99.
Tuttavia, l'opposizione all'esecuzione deve essere respinta in quanto parte opponente ha proposto il presente ricorso solo nei confronti dell'Agente Riscossione e non anche nei confronti CP_4 degli Enti titolari del credito fatto valere, nella specie
[...]
. Controparte_2
Sul punto, invero, la Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514 ha recentemente statuito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c”.
In particolare, si legge nella sentenza citata che “La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera del concessionario contumace in primo grado.
5. Aspetti più problematici pone l'esame del primo motivo di ricorso, il quale, richiedendo un'indagine finalizzata all'individuazione dei legittimi contraddittori, impone di soffermarsi, in primo luogo, sulla natura dell'azione in discussione. In una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile.
6. Dalle premesse enunciate nelle richiamate decisioni (si veda anche Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) queste Sezioni Unite intendono muovere, ravvisandosi anche nella fattispecie in esame un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale. Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione. Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. U. da ultimo citata). La fattispecie in disamina, pertanto, non rientra nelle ipotesi, pure richiamate nell'ordinanza di rimessione, in cui con unico atto di opposizione sono fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni.”
Così precisata la natura dell'azione proposta, la Cassazione ha dunque concluso che “Con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, - emanato, come il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 112, art. 39 in attuazione della Legge Delega 28 settembre 1998, n. 337 disponeva, nel testo originario, che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario". Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2 - quater convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265 ha modificato il testo dell'art. 24, comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. 12.3. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame. Deve ritersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 c.c., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum. La rappresentata esigenza non ricorre nel caso in esame, in cui (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5625) l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo.”
Pertanto, il caso di specie, certamente riconducibile alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.”
Pertanto, l'opposizione all'esecuzione per intervenuta prescrizione del credito oggetto dell'atto opposto, non avendo parte opponente proposto il presente giudizio anche nei confronti dell'Ente Impositore, titolare del credito, ovvero la Controparte_2
deve essere respinto.
[...]
In ogni caso, e per mera completezza, risulta in ogni caso dagli atti di causa che le cartelle di pagamento impugnate n. n. 04720160023027655000, n. 04720190002981046000 e n. 04720190028924107000. sono state ritualmente notificate presso l'indirizzo pec dell'opponente, come da relate ritualmente prodotte dall . CP_3 Controparte_1
Inoltre, risulta dagli atti di causa che risultano notificati i seguenti atti interruttivi di prescrizione:
-intimazione di pagamento n. 04720189005953320000 notificata il 05/09/2018 presso il domicilio dell'opponente ( all. memoria).
-intimazione di pagamento n.04720229001601248000 notificata il 20/04/2022 a mezzo pec (all. memoria);
-Comunicazione preventiva di ipoteca n.04776201800004724000 notificata il 08/10/2018 a mezzo pec (all. memoria).
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Le spese di lite, stante la novità della questione oggetto di giudizio, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
in data Controparte_1
20.09.2022, nella causa iscritta al n. 2838/2022 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda e eccezione:
a) Dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle di natura tributaria;
b) Respinge per il resto l'opposizione;
c) compensa le spese di lite.
Frosinone, 10.12.2025 IL GIUDICE Dott.ssa Rossella Giusi Pastore