Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2025, proposto da
ER s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B29537642B, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Arbib, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
contro
Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
Intercent- ER - Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
PI Critical Care Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Miniero e Floriana Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale di Intercent-ER n. 803 del 4 dicembre 2024 recante “aggiudicazione ed autorizzazione all'esecuzione in via d'urgenza appalto specifico per la fornitura di medicinali 2025-2027-2”, relativamente al lotto n° 705;
- della determinazione dirigenziale di Intercent-ER n. 848 del 20 dicembre 2024 recante “aggiudicazione ed autorizzazione all’esecuzione in via d’urgenza appalto specifico per la fornitura di medicinali 2025-2027-2 – 2^ tranche”, sempre relativamente al lotto n° 705;
- delle risposte fornite dal RUP della gara di cui trattasi nel presente ricorso ai quesiti n. PI316657-24 e PI1297348-24;
- del riscontro fornito dalla Commissione per la verifica dell’idoneità con nota prot. PI448567-24 dell’11 novembre 2024;
- del giudizio di idoneità relativamente al prodotto offerto nel lotto n° 705 e del “verbale di seduta riservata virtuale per la valutazione della idoneità dei prodotti offerti nell’appalto specifico per la fornitura di medicinali 2025-2027-2” sub_5852938112217223185 che lo contiene;
- di ogni altro atto annesso, ovvero connesso, presupposto o consequenziale. nonché per la declaratoria di inefficacia della convenzione/accordo quadro di cui medio tempore sia eventualmente intervenuta stipula relativamente alla fornitura di cui al lotto poc’anzi detto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di PI Critical Care Italia s.p.a. e di Intercent- ER - Agenzia Regionale di Sviluppo dei Mercati Telematici;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa MA TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dopo la proposizione del ricorso in esame, la stazione appaltante ha prontamente provveduto alla rinnovazione dell’istruttoria, all’annullamento degli atti e all’aggiudicazione a favore della odierna ricorrente.
PI, che è stata esclusa dalla gara, ha, però, reagito mediante la proposizione di un ricorso avverso la nuova aggiudicazione. Tale gravame è stato definito in primo grado con sentenza di questo Tribunale n. 437/2025.
Tale pronuncia è stata appellata avanti al Consiglio di Stato, che ha rigettato l’appello con la sentenza n. 9192/2025, riconoscendo anche l’improcedibilità del ricorso di ER, avendo tale società tratto piena soddisfazione da quanto affermato per il rigetto suddetto.
Dopo il rinvio disposto su richiesta delle parti in data 22 marzo 2026, parte ricorrente ha depositato una memoria nella quale dà atto che il 6 febbraio 2026 la sentenza è passata in giudicato.
ER ha, conseguentemente, dichiarato di non aver più alcun interesse alla decisione.
PI, a sua volta, ha dichiarato di convenire sull’improcedibilità del ricorso, rimettendosi al Collegio per la imputazione delle spese del giudizio.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, mentre le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, atteso che l’amministrazione ha prontamente provveduto al ritiro degli atti in autotutela subito dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA EN, Presidente
MA TA, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA TA | PA EN |
IL SEGRETARIO