Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 104
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Vizi di notifica

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha escluso la necessità di una preventiva comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 per i controlli meramente cartolari, citando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1306/2015). Ha inoltre contestato la modalità di utilizzo del credito d'imposta da parte della società, avvenuta in compensazione nell'anno 2012 anziché a partire dal 2014 come previsto dalla normativa.

  • Rigettato
    Vizi di sottoscrizione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha escluso la necessità di una preventiva comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 per i controlli meramente cartolari, citando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1306/2015). Ha inoltre contestato la modalità di utilizzo del credito d'imposta da parte della società, avvenuta in compensazione nell'anno 2012 anziché a partire dal 2014 come previsto dalla normativa.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha escluso la necessità di una preventiva comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 per i controlli meramente cartolari, citando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1306/2015). Ha inoltre contestato la modalità di utilizzo del credito d'imposta da parte della società, avvenuta in compensazione nell'anno 2012 anziché a partire dal 2014 come previsto dalla normativa.

  • Rigettato
    Illegittimità del recupero del credito d'imposta

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha escluso la necessità di una preventiva comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 per i controlli meramente cartolari, citando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 1306/2015). Ha inoltre contestato la modalità di utilizzo del credito d'imposta da parte della società, avvenuta in compensazione nell'anno 2012 anziché a partire dal 2014 come previsto dalla normativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 104
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 104
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo