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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6894/2019 depositato il 08/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore Nominativo_1
ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1160/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/03/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018876091 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018876091 REC.CREDITO.IMP 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SS SI spa notificava alla Società Recupero spa la Cartella di pagamento n. 298 2016 00188760
91 di € 9.652,28 per IVA sanzioni ed interessi e di € 479.528,23 per “recupero di credito d'imposta” anno d'imposta 2012 (Unico 2013) per un importo complessivo di € 489.180,51 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
La Società impugnava il predetto provvedimento dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa deducendo (in breve) vizi di notifica, vizi di sottoscrizione, vizi di motivazione, illegittimità del recupero: concludeva chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva SS SI spa la quale contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1160/05/19, ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo (in sintesi) che
“ … il recupero del credito avrebbe dovuto essere preventivamente notificato con un adeguato congruo avviso ai sensi dell'art 36ter del dpr 600/73. L'omessa notifica di tale avviso determina la non motivata iscrizione di tale somma nel ruolo e quindi nella cartella ora impugnata …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il Contribuente appellato non si è costituito.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
L'Agenzia delle entrate ha versato documentazione a sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati. 1.- L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta (artt. 36 bis Dpr n. 600 del 1973 e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972) è consentita qualora la pretesa sia stata determinata mediante un “controllo meramente cartolare”, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo.
Nella fattispecie la richiesta di cui alla Cartella scaturiva dall'attività di controllo “cartolare” dell' Agenzia delle entrate effettuata sulla dichiarazione dei redditi della Società (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia ha documentato di avere inviato alla Società la “comunicazione di irregolarità” che, tuttavia, non è stata valorizzata dal primo Giudice (cfr. documentazione in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 1306 del 26 gennaio 2015), ha ribadito la
“non necessità” di una comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione, ex art. 36 - bis del DPR 600/1973, chiarendo che, in tema di riscossione delle imposte, l'articolo 6, c. 5 legge 212/2000, non impone un “obbligo generalizzato” di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ex art. 36 bis, DPR 600/1973, ma lo prevede soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
3.- L'Agenzia non ha contestato alla Società il “diritto al credito d'imposta” bensì la modalità del suo “utilizzo”: operato tramite “compensazione”, quindi in violazione della L. 296/206 art. 1, c. 271.
Ed infatti, la Società in data 13/06/2008, ha trasmesso telematicamente la richiesta fruizione del credito d'imposta (art. 1 c. 271-279, legge 27 dicembre 2006, n. 296); l'ammontare degli investimenti programmati era di € 3.000.000,00 (credito d'imposta richiesto € 1.500.000,00); l'Agenzia delle Entrate, confermava la richiesta e concedeva il credito a partire dal 2012. La Società, nell'anno d'imposta 2012, ha utilizzato il credito con modello F 24 per € 280.297,00, indicando come anno di riferimento il 2009: l'abbinamento delle compensazioni ha generato l' ”imposta a debito” riportato nella cartella.
4.- La legge 296/2006 (art. 1, c. 271) dispone che il credito d'imposta “maturato” è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi;
l'eventuale eccedenza può essere fruita “in compensazione” ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale l'investimento è realizzato.
Pertanto, il credito relativo all'investimento posto in essere nel 2012 era utilizzabile in F24 a partire dal
01/04/2014; le compensazioni sono state effettuate – come detto - tutte nell'anno 2012 (cfr. documentazione in atti).
5.- Secondo quanto disposto dalla Risoluzione n. 34/E del 13/05/2010 (“Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ...”) il credito d'imposta – determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta – deve essere indicato nella relativa dichiarazione ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi.
L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione (art. 17 d.lvo 9 luglio 1997, n. 241, e ss. mm. ii.) a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
6.- Il provvedimento originariamente impugnato indica importi, interessi e riferimenti normativi (art. 20
Dpr 602/73) disciplinante le modalità di calcolo degli interessi.
La giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 8613/2011) ha chiarito che “ ... nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'ufficio mediante il richiamo alla dichiarazione medesima …”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese (anche in assenza di costituzione della Società contribuente appellata - c.d.”causalità”, Ordinanza
Cassazione n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 5.000,00
(cinquemila/00), otre accessori se dovuti, di cui:
euro 4.500,00 in favore dell'Agenzia delle entrate;
euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6894/2019 depositato il 08/11/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia, 2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore Nominativo_1
ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1160/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/03/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018876091 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820160018876091 REC.CREDITO.IMP 2012 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SS SI spa notificava alla Società Recupero spa la Cartella di pagamento n. 298 2016 00188760
91 di € 9.652,28 per IVA sanzioni ed interessi e di € 479.528,23 per “recupero di credito d'imposta” anno d'imposta 2012 (Unico 2013) per un importo complessivo di € 489.180,51 (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
La Società impugnava il predetto provvedimento dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa deducendo (in breve) vizi di notifica, vizi di sottoscrizione, vizi di motivazione, illegittimità del recupero: concludeva chiedendone l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva SS SI spa la quale contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1160/05/19, ha accolto parzialmente il ricorso ritenendo (in sintesi) che
“ … il recupero del credito avrebbe dovuto essere preventivamente notificato con un adeguato congruo avviso ai sensi dell'art 36ter del dpr 600/73. L'omessa notifica di tale avviso determina la non motivata iscrizione di tale somma nel ruolo e quindi nella cartella ora impugnata …” (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il Contribuente appellato non si è costituito.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello.
L'Agenzia delle entrate ha versato documentazione a sostegno.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato e va accolto.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati. 1.- L'iscrizione a ruolo della maggiore imposta (artt. 36 bis Dpr n. 600 del 1973 e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972) è consentita qualora la pretesa sia stata determinata mediante un “controllo meramente cartolare”, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo.
Nella fattispecie la richiesta di cui alla Cartella scaturiva dall'attività di controllo “cartolare” dell' Agenzia delle entrate effettuata sulla dichiarazione dei redditi della Società (cfr. documentazione in atti).
L'Agenzia ha documentato di avere inviato alla Società la “comunicazione di irregolarità” che, tuttavia, non è stata valorizzata dal primo Giudice (cfr. documentazione in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 1306 del 26 gennaio 2015), ha ribadito la
“non necessità” di una comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione, ex art. 36 - bis del DPR 600/1973, chiarendo che, in tema di riscossione delle imposte, l'articolo 6, c. 5 legge 212/2000, non impone un “obbligo generalizzato” di contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo, ex art. 36 bis, DPR 600/1973, ma lo prevede soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
3.- L'Agenzia non ha contestato alla Società il “diritto al credito d'imposta” bensì la modalità del suo “utilizzo”: operato tramite “compensazione”, quindi in violazione della L. 296/206 art. 1, c. 271.
Ed infatti, la Società in data 13/06/2008, ha trasmesso telematicamente la richiesta fruizione del credito d'imposta (art. 1 c. 271-279, legge 27 dicembre 2006, n. 296); l'ammontare degli investimenti programmati era di € 3.000.000,00 (credito d'imposta richiesto € 1.500.000,00); l'Agenzia delle Entrate, confermava la richiesta e concedeva il credito a partire dal 2012. La Società, nell'anno d'imposta 2012, ha utilizzato il credito con modello F 24 per € 280.297,00, indicando come anno di riferimento il 2009: l'abbinamento delle compensazioni ha generato l' ”imposta a debito” riportato nella cartella.
4.- La legge 296/2006 (art. 1, c. 271) dispone che il credito d'imposta “maturato” è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione “interna”, delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi;
l'eventuale eccedenza può essere fruita “in compensazione” ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale l'investimento è realizzato.
Pertanto, il credito relativo all'investimento posto in essere nel 2012 era utilizzabile in F24 a partire dal
01/04/2014; le compensazioni sono state effettuate – come detto - tutte nell'anno 2012 (cfr. documentazione in atti).
5.- Secondo quanto disposto dalla Risoluzione n. 34/E del 13/05/2010 (“Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ...”) il credito d'imposta – determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta – deve essere indicato nella relativa dichiarazione ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi.
L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione (art. 17 d.lvo 9 luglio 1997, n. 241, e ss. mm. ii.) a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
6.- Il provvedimento originariamente impugnato indica importi, interessi e riferimenti normativi (art. 20
Dpr 602/73) disciplinante le modalità di calcolo degli interessi.
La giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 8613/2011) ha chiarito che “ ... nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'ufficio mediante il richiamo alla dichiarazione medesima …”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese (anche in assenza di costituzione della Società contribuente appellata - c.d.”causalità”, Ordinanza
Cassazione n. 5842 del 2021) seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Riforma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellata alle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 5.000,00
(cinquemila/00), otre accessori se dovuti, di cui:
euro 4.500,00 in favore dell'Agenzia delle entrate;
euro 500,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione.
Siracusa, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO NN