TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/10/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1259/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1259/2025 promossa da: P a r te 1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.DI
VICO DE SIMONE PAOLA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte 1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. DI VICO DE SIMONE PAOLA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 4 luglio 2025 Pa r te 1 e Controparte 1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 4/3/2021, che dalla unione era nato il figlio P er 1 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1)-I coniugi vivranno separati e ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2)-L'immobile di c.da Cardame snc, già adibito a casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, concordemente, resta assegnato definitivamente alla sig.ra CN.LG. la quale vi risiederà stabilmente con il figlio minore
AD., attualmente di anni 3; 3)- Il Sig. PP.ER. dichiara di aver lasciato l'immobile di c.da Cardame
snc già dal mese di aprile 2025 e rinuncia a qualsiasi pretesa d'uso o indennità in considerazione dell'interesse del minore AD. a mantenere l'ambiente domestico abituale;
4)- I coniugi concordano per l'affido condiviso del figlio minore AD. con collocazione dello stesso presso la madre, nell'immobile di c.da Cardame snc alla stessa consensualmente assegnato;
gli stessi eserciteranno congiuntamente la relativa responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, nell'ottica di mantenere inalterato, nella sostanza, il rapporto precedente alla separazione, 5)-in tal senso si accordano sui turni di visita affinchè venga realizzato il superiore interesse di AD., quindi previo avviso e coordinamento, considerando età, esigenze scolastiche e personali e la distanza tra le residenze dei genitori. In ogni caso, stabiliscono, fin da ora, che il Sig. PP.ER., avrà diritto di visitare il minore a week-end alternati con le seguenti modalità:
a)-per la prima e la terza settimana di ciascun mese dell'anno: dal pomeriggio del venerdì dalle ore 15,00 alle ore 22,00 (inclusa la cena) ed ogni sabato con riconsegna alla mamina prima della cena;
b)-per la seconda e la quarta settimana di ciascun mese dell'anno: dal pomeriggio del venerdì dalle ore 15,00 alla domenica sera ore 22,00 (inclusa la cena); c)-per quanto attiene alle festività: vacanze natalizie (dal 24 a 5 dal 1 al 6 gennaio) suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno i periodi predetti;
parimenti a dirsi per le vacanze pasquali suddivise tra i genitori, in modo che il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo siano trascorse dal figlio,
di anno in anno, alternativamente con ciascun genitore.
d)-Naturalmente i genitori daranno preminenza alle esigenze ed alla volontà del minore con cui verranno altresì concordate le vacanze estive, in merito a cui il
PP. garantirà un minimo 3 settimane (anche non consecutive) proporzionate al tempo della licenza e da concordarsi con la sig.ra Belfiore, entro il 10 giugno di ogni anno. tamante de quanto innanzi
-
e)-Resta, in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da qua
è facoltà per il padre visitare e tenere con sé il figlio anche in altre ricorrenze
-
e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse del figlio e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche del f)-inoltre, durante i periodi di licenza dal servizio fuori sede, il padre potrà minore.
trascorrere tempo aggiuntivo con il figlio in accordo con la madre sempre nel rispetto delle esigenze del minore e della sua routine;
g)-Le parti concordano che, vista la attuale tenera età del minore i pernottamenti di AD. in concomitanza con i turni di visita del padre sopra indicati, si svolgeranno esclusivamente nel territorio di Corigliano Calabro (a.u.), almeno fino al compimento del sesto anno di età di AD..
h)-Le parti ulteriormente concordano che il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente il figlio e di interloquire con lo stesso anche mediante video-
chiamata. 6)-il Sig. PP.ER. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio AD., la somma mensile di €. 400,00 (euroquattrocento//), rivalutabile annualmente come per legge tramite accredito di c/c da versarsi entro gg. 5 di ogni mese su cc intestato a CN.LG. presso Isy Bank
Gruppo Intesa Fil. di Corigliano Calabro, n. I B A N
[...], tale importo verrà erogato da parte del Sig.
PP. a favore del figlio AD. sino a quando quest'ultimo non sarà indipendente dal punto di vista economico-patrimoniale;
7)-il Sig. PP. rimborserà, inoltre, alla sig.ra CN.nella misura del 50%, previa concorde pianificazione tra i genitori e sino alla completa indipendenza economica del figlio AD., tutte le spese straordinarie, qui di seguito dettagliatamente indicate ai punti i); 1); m), sostenute per AD., entro giorni 7 dalla richiesta. Nei soli casi in cui le predette spese richiedano il consenso dell'altro genitore e, laddove l'importo risulti consistente, si potrà chiedere all'altro genitore di provvedere ad effettuare il versamento, in via anticipata, della somma necessaria, c on l'obbligo di d o c u m e n t a r e
successivamente l'avvenuto pagamento.
i)-per quanto concerne le spese mediche, queste ultime, dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale di AD. sullo scontrino. Vi dovrà essere il preventivo accordo tra i genitori in caso di cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia e farmaci particolari omeopatici. Sarà necessario il preventivo. consulto tra entrambi i coniugi in caso di visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica e tickets sanitari.
1) Per quanto concerne le spese scolastiche, vi dovrà essere il preventivo accordo tra i genitori per le tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche e pernottamento, corsi di recupero e lezioni private ed alloggi presso la sede universitaria. Non sarà necessario il preventivo accordo fra i genitori per quanto concerne le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo o materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento.
m)- Per quanto concerne le spese ludico sportive, sara necessario in pretiti ve accordo tra i genitori, per tutte quelle attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, spese per viaggi e vacanze e tutte quelle spese di natura non prevedibile.
Si precisa che, in qualsiasi caso, tali summenzionate spese dovranno essere previamente concordate fra i genitori e documentate.
-8) Il Sig. PP.ER. dichiara di rinunciare irrevocabilmente alla propria quota di Assegno Unico (attualmente previsto della misura di E. 150,00), autorizzando la madre a richiederlo al 100% ed a percepirlo integralmente per il sostentamento del minore AD.;
stesso discorso valga per qualunque forma di sussidio economico erogato dall'Inps per il detto minore che sarà percepito dalla Sig.ra CN.mentre, avendo optato per l'affidamento congiunto, il minore AD. verrà posto a carico di ciascun genitore e le relative detrazioni saranno ripartite equamente tra i genitori, in misura pari al
50%;
9)-I Sig.ri PP. e CN.si danno reciprocamente atto della attuale sperequazione economica esistente tra di essi, sia reddituale, sia derivante dalla condizione di stabilità lavorativa del primo e la precarietà della seconda;
per tale ragione, il Sig. PP.ER. si impegna irrevocabilmente ad accollarsi per intero il pagamento dell'intero rateo del mutuo cointestato n.
0E53036255153 -N. Repertorio 1512 N. Raccolta 1155 CONTRATTO DI
MUTUO STIPULATO IN ATTO UNICO (trattasi di mutuo a tasso fisso la cui rata mensile è ad oggi ammontante ad E. 572,81) che fu finalizzato all'acquisto dell'immobile di c.da Cardame snc adibito ad abitazione principale, già casa coniugale, fino alla stabilizzazione lavorativa della sig.ra CN.LG.
(assunzione a tempo indeterminato-immissione in ruolo) e comunque fin tanto che la sig.ra CN.non avrà acquisito adeguata capacità di autosostentamento economico almeno pari a quella del sig. PP.;
successivamente, ad avveramento di tale condizione, lo stesso Sig. PP. si impegna irrevocabilmente ad accollarsi il 70% del medesimo rateo unico mensile sopra indicato, con concorso della Sig.ra CN.al il pagamento del residuo 30%, fino alla totale estinzione del mutuo (totale n.360 trecentosessanta rate posticipate mensili, comprensive di interessi e di capitale), senza che la banca sia coinvolta in tale accordo interno tra le parti e senza modifiche alle quote di proprietà dell'immobile che resta in comproprietà degli stessi nella misura del
50% ciascuno (il pagamento del rateo dapprima interamente da parte del PP., poi con il concorso nel pagamento nella misura del 30% da parte della sig.ra
Belfiore, avverrà alle scadenze mensili indicate in contratto mediante bonifico sul c/c già in uso e noto alle parti e comunicato alla Banca);
10)-I coniugi, si obbligano sin da ora, nell'ambito della presente separazione consensuale e nello spirito di composizione della crisi matrimoniale tra di loro insorta, a trasferire la nuda proprietà dell'immobile sito in c.da Cardame snc, identificato catastalmente al foglio 76 part.lla 695 sub 6 Catasto Fabbricati del
Comune di Corigliano Rossano, sez. censuaria A, attualmente di loro comproprietà, in favore del figlio minore AD. PP., nato a [...]
Calabro il 7.3.2022 c.f. [...], quale terzo beneficiario.-Il suddetto trasferimento sarà effettuato mediante atto notarile da stipularsi, a seguito dell'omologazione della separazione e comunque entro e non oltre il
7.3.2026 (all'indomani del rientro di PP.ER. dalla missione di pace all'estero) e avverrà con riserva del diritto di usufrutto vitalizio in favore della madre CN.LG., la quale continuerà ad abitare stabilmente l'immobile con il figlio, in qualità di genitore collocatario e ne assumerà l'ordinaria gestione, mentre eventuali spese straordinarie saranno sostenute in parti uguali previa consultazione tra i genitori, tenendo conto del migliore interesse del figlio beneficiario della nuda proprietà. Le parti si impegnano a comparire dinanzi ad un Notaio di comune accordo, già individuato nella persona del
Notaio dott. AD. Spezzano del Distretto Notarile di Cosenza, per il perfezionamento del trasferimento di cui sopra. Le spese notarili e fiscali dell'atto di trasferimento saranno a carico di PP.ER.. Tale
trasferimento sarà eseguito in adempimento degli impegni patrimoniali assunti nel presente accordo di separazione.
11)- Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: P a r te 1 nata a [...] il Omologa la separazione dei coniugi
Controparte 1 nato a [...] il 13/12/1989 [...] e alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 13 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
Dott. Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1259/2025 promossa da: P a r te 1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.DI
VICO DE SIMONE PAOLA
PARTE RICORRENTE contro
Controparte 1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. DI VICO DE SIMONE PAOLA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 4 luglio 2025 Pa r te 1 e Controparte 1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 4/3/2021, che dalla unione era nato il figlio P er 1 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
1)-I coniugi vivranno separati e ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2)-L'immobile di c.da Cardame snc, già adibito a casa coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, concordemente, resta assegnato definitivamente alla sig.ra CN.LG. la quale vi risiederà stabilmente con il figlio minore
AD., attualmente di anni 3; 3)- Il Sig. PP.ER. dichiara di aver lasciato l'immobile di c.da Cardame
snc già dal mese di aprile 2025 e rinuncia a qualsiasi pretesa d'uso o indennità in considerazione dell'interesse del minore AD. a mantenere l'ambiente domestico abituale;
4)- I coniugi concordano per l'affido condiviso del figlio minore AD. con collocazione dello stesso presso la madre, nell'immobile di c.da Cardame snc alla stessa consensualmente assegnato;
gli stessi eserciteranno congiuntamente la relativa responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, nell'ottica di mantenere inalterato, nella sostanza, il rapporto precedente alla separazione, 5)-in tal senso si accordano sui turni di visita affinchè venga realizzato il superiore interesse di AD., quindi previo avviso e coordinamento, considerando età, esigenze scolastiche e personali e la distanza tra le residenze dei genitori. In ogni caso, stabiliscono, fin da ora, che il Sig. PP.ER., avrà diritto di visitare il minore a week-end alternati con le seguenti modalità:
a)-per la prima e la terza settimana di ciascun mese dell'anno: dal pomeriggio del venerdì dalle ore 15,00 alle ore 22,00 (inclusa la cena) ed ogni sabato con riconsegna alla mamina prima della cena;
b)-per la seconda e la quarta settimana di ciascun mese dell'anno: dal pomeriggio del venerdì dalle ore 15,00 alla domenica sera ore 22,00 (inclusa la cena); c)-per quanto attiene alle festività: vacanze natalizie (dal 24 a 5 dal 1 al 6 gennaio) suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno i periodi predetti;
parimenti a dirsi per le vacanze pasquali suddivise tra i genitori, in modo che il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo siano trascorse dal figlio,
di anno in anno, alternativamente con ciascun genitore.
d)-Naturalmente i genitori daranno preminenza alle esigenze ed alla volontà del minore con cui verranno altresì concordate le vacanze estive, in merito a cui il
PP. garantirà un minimo 3 settimane (anche non consecutive) proporzionate al tempo della licenza e da concordarsi con la sig.ra Belfiore, entro il 10 giugno di ogni anno. tamante de quanto innanzi
-
e)-Resta, in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da qua
è facoltà per il padre visitare e tenere con sé il figlio anche in altre ricorrenze
-
e/o occasioni, previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse del figlio e sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche del f)-inoltre, durante i periodi di licenza dal servizio fuori sede, il padre potrà minore.
trascorrere tempo aggiuntivo con il figlio in accordo con la madre sempre nel rispetto delle esigenze del minore e della sua routine;
g)-Le parti concordano che, vista la attuale tenera età del minore i pernottamenti di AD. in concomitanza con i turni di visita del padre sopra indicati, si svolgeranno esclusivamente nel territorio di Corigliano Calabro (a.u.), almeno fino al compimento del sesto anno di età di AD..
h)-Le parti ulteriormente concordano che il padre avrà la facoltà di sentire telefonicamente il figlio e di interloquire con lo stesso anche mediante video-
chiamata. 6)-il Sig. PP.ER. verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio AD., la somma mensile di €. 400,00 (euroquattrocento//), rivalutabile annualmente come per legge tramite accredito di c/c da versarsi entro gg. 5 di ogni mese su cc intestato a CN.LG. presso Isy Bank
Gruppo Intesa Fil. di Corigliano Calabro, n. I B A N
[...], tale importo verrà erogato da parte del Sig.
PP. a favore del figlio AD. sino a quando quest'ultimo non sarà indipendente dal punto di vista economico-patrimoniale;
7)-il Sig. PP. rimborserà, inoltre, alla sig.ra CN.nella misura del 50%, previa concorde pianificazione tra i genitori e sino alla completa indipendenza economica del figlio AD., tutte le spese straordinarie, qui di seguito dettagliatamente indicate ai punti i); 1); m), sostenute per AD., entro giorni 7 dalla richiesta. Nei soli casi in cui le predette spese richiedano il consenso dell'altro genitore e, laddove l'importo risulti consistente, si potrà chiedere all'altro genitore di provvedere ad effettuare il versamento, in via anticipata, della somma necessaria, c on l'obbligo di d o c u m e n t a r e
successivamente l'avvenuto pagamento.
i)-per quanto concerne le spese mediche, queste ultime, dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale di AD. sullo scontrino. Vi dovrà essere il preventivo accordo tra i genitori in caso di cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia e farmaci particolari omeopatici. Sarà necessario il preventivo. consulto tra entrambi i coniugi in caso di visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica e tickets sanitari.
1) Per quanto concerne le spese scolastiche, vi dovrà essere il preventivo accordo tra i genitori per le tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche e pernottamento, corsi di recupero e lezioni private ed alloggi presso la sede universitaria. Non sarà necessario il preventivo accordo fra i genitori per quanto concerne le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo o materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento.
m)- Per quanto concerne le spese ludico sportive, sara necessario in pretiti ve accordo tra i genitori, per tutte quelle attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, spese per viaggi e vacanze e tutte quelle spese di natura non prevedibile.
Si precisa che, in qualsiasi caso, tali summenzionate spese dovranno essere previamente concordate fra i genitori e documentate.
-8) Il Sig. PP.ER. dichiara di rinunciare irrevocabilmente alla propria quota di Assegno Unico (attualmente previsto della misura di E. 150,00), autorizzando la madre a richiederlo al 100% ed a percepirlo integralmente per il sostentamento del minore AD.;
stesso discorso valga per qualunque forma di sussidio economico erogato dall'Inps per il detto minore che sarà percepito dalla Sig.ra CN.mentre, avendo optato per l'affidamento congiunto, il minore AD. verrà posto a carico di ciascun genitore e le relative detrazioni saranno ripartite equamente tra i genitori, in misura pari al
50%;
9)-I Sig.ri PP. e CN.si danno reciprocamente atto della attuale sperequazione economica esistente tra di essi, sia reddituale, sia derivante dalla condizione di stabilità lavorativa del primo e la precarietà della seconda;
per tale ragione, il Sig. PP.ER. si impegna irrevocabilmente ad accollarsi per intero il pagamento dell'intero rateo del mutuo cointestato n.
0E53036255153 -N. Repertorio 1512 N. Raccolta 1155 CONTRATTO DI
MUTUO STIPULATO IN ATTO UNICO (trattasi di mutuo a tasso fisso la cui rata mensile è ad oggi ammontante ad E. 572,81) che fu finalizzato all'acquisto dell'immobile di c.da Cardame snc adibito ad abitazione principale, già casa coniugale, fino alla stabilizzazione lavorativa della sig.ra CN.LG.
(assunzione a tempo indeterminato-immissione in ruolo) e comunque fin tanto che la sig.ra CN.non avrà acquisito adeguata capacità di autosostentamento economico almeno pari a quella del sig. PP.;
successivamente, ad avveramento di tale condizione, lo stesso Sig. PP. si impegna irrevocabilmente ad accollarsi il 70% del medesimo rateo unico mensile sopra indicato, con concorso della Sig.ra CN.al il pagamento del residuo 30%, fino alla totale estinzione del mutuo (totale n.360 trecentosessanta rate posticipate mensili, comprensive di interessi e di capitale), senza che la banca sia coinvolta in tale accordo interno tra le parti e senza modifiche alle quote di proprietà dell'immobile che resta in comproprietà degli stessi nella misura del
50% ciascuno (il pagamento del rateo dapprima interamente da parte del PP., poi con il concorso nel pagamento nella misura del 30% da parte della sig.ra
Belfiore, avverrà alle scadenze mensili indicate in contratto mediante bonifico sul c/c già in uso e noto alle parti e comunicato alla Banca);
10)-I coniugi, si obbligano sin da ora, nell'ambito della presente separazione consensuale e nello spirito di composizione della crisi matrimoniale tra di loro insorta, a trasferire la nuda proprietà dell'immobile sito in c.da Cardame snc, identificato catastalmente al foglio 76 part.lla 695 sub 6 Catasto Fabbricati del
Comune di Corigliano Rossano, sez. censuaria A, attualmente di loro comproprietà, in favore del figlio minore AD. PP., nato a [...]
Calabro il 7.3.2022 c.f. [...], quale terzo beneficiario.-Il suddetto trasferimento sarà effettuato mediante atto notarile da stipularsi, a seguito dell'omologazione della separazione e comunque entro e non oltre il
7.3.2026 (all'indomani del rientro di PP.ER. dalla missione di pace all'estero) e avverrà con riserva del diritto di usufrutto vitalizio in favore della madre CN.LG., la quale continuerà ad abitare stabilmente l'immobile con il figlio, in qualità di genitore collocatario e ne assumerà l'ordinaria gestione, mentre eventuali spese straordinarie saranno sostenute in parti uguali previa consultazione tra i genitori, tenendo conto del migliore interesse del figlio beneficiario della nuda proprietà. Le parti si impegnano a comparire dinanzi ad un Notaio di comune accordo, già individuato nella persona del
Notaio dott. AD. Spezzano del Distretto Notarile di Cosenza, per il perfezionamento del trasferimento di cui sopra. Le spese notarili e fiscali dell'atto di trasferimento saranno a carico di PP.ER.. Tale
trasferimento sarà eseguito in adempimento degli impegni patrimoniali assunti nel presente accordo di separazione.
11)- Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: P a r te 1 nata a [...] il Omologa la separazione dei coniugi
Controparte 1 nato a [...] il 13/12/1989 [...] e alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 13 ottobre 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento