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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 675/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 675/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 18.03.2025 da , e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Castelluzzo Erica, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 02.05.1980 e che dalla loro unione sono nate le figlie il 27.06.1981, e il 16.01.1989; Per_1 Persona_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, posseduta in virtù del contratto di locazione, verrà assegnata alla signora con tutti gli arredi Pt_2
e corredi ivi presenti;
3) il signor trasferirà la propria residenza e prelevando i propri beni personali entro e non oltre dodici mesi da Parte_1 oggi, lasso temporale necessario per ricercare un'idonea abitazione;
4) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente alle richieste economiche;
”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
05.03.1953;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 138, parte II Serie
A, Sez. D, anno 1980;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 675/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 20.06.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 18.03.2025 da , e , Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to Castelluzzo Erica, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 02.05.1980 e che dalla loro unione sono nate le figlie il 27.06.1981, e il 16.01.1989; Per_1 Persona_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale, posseduta in virtù del contratto di locazione, verrà assegnata alla signora con tutti gli arredi Pt_2
e corredi ivi presenti;
3) il signor trasferirà la propria residenza e prelevando i propri beni personali entro e non oltre dodici mesi da Parte_1 oggi, lasso temporale necessario per ricercare un'idonea abitazione;
4) i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e pertanto rinunciano reciprocamente alle richieste economiche;
”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Parte_1 Parte_2
05.03.1953;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 138, parte II Serie
A, Sez. D, anno 1980;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso