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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1699 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 12/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F./P.IVA , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
delegato e legale rappresentante p.t., dr. , con sede in Caivano (Na), Zona CP_1
A.S.I., Località Pascarola, elett.te domiciliata in Napoli, alla Via Mario Fiore n. 4, presso lo studio dell'avv. Tancredi Mungiello ( – fax 081.5547541 – pec CodiceFiscale_1
, che la rappresenta e difende in virtù di Email_1
procura in atti
OPPONENTE
Contro
, (C.F. – P.I. nato a Controparte_2 C.F._2 P.IVA_2
Teramo (TE) il 07.07.1968 e residente in Montorio al Vomano (TE) alla Via Duca degli
Abruzzi n. 59, iscritto al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio della Provincia di Teramo al n. 1810 – Matricola Enasarco n. 8846620, elettivamente domiciliata in Teramo
(TE) - San Nicolò a Tordino, alla Via Galileo Galilei n.118/A, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla (C.F. ) (utenza fax n. 0861.1990146) C.F._3
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti: 0861.1990146 ed indirizzo pec:
Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
1 Parte opponente: “In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la propria incompetenza territoriale ex art. 28 c.p.c., in favore del Tribunale di Napoli Nord;
Nel merito:
- in subordine ed in ogni caso, accertate le circostanze di fatto e di diritto di cui al presente atto, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ricadente per intero sulla parte opposta, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo qui opposto, rigettando l'avversa pretesa, siccome inammissibile ed infondata, sia in fatto sia in diritto;
- accertare e dichiarare, altresì, che l'opposto ha proposto la domanda monitoria con mala fede o colpa grave e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente giudizio, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'avv. Tancredi Mungiello, difensore anticipatario”
Parte opposta: “IN VIA PRELIMINARE:
- concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 189/2024 d.i. del 31.07.2024;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le eccezioni anche di incompetenza territoriale e domande proposte dall'opponente in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 2113 c.c. dell'atto di rinuncia del 13.04.2022 denominato “Oggetto: Rinuncia provvigioni per ordini MA. CP_3
datato 13.04.2022;
[...]
- rigettare l'opposizione così come proposta e, accertato e dichiarato che, per le causali innanzi precisate, la All. 1) (già Parte_1
(P.I. ) in persona del suo amministratore e legale Controparte_4 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede legale in 80023 Caivano (NA) Zona Asi Loc. Pascarola snc, è debitrice del Sig. , (C.F. – P.I. Controparte_2 C.F._2
) nato a [...] il [...] e residente in Montorio al Vomano P.IVA_2 (TE) alla Via Duca degli Abruzzi n. 59, della somma di € 37.723,40 e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 189/2024 D.I. – n. 1450/2024 R.G. emesso dal Tribunale Civile di Teramo – Sezione Lavoro in data 31.07.2024 e/o condannarla al pagamento della suddetta somma o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi come per legge;
IN OGNI CASO: condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 9.9.2024 la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 189/2024 datato Parte_1
31.7.2024, con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo ingiungeva il pagamento in favore di dell'importo di € 37.723,40, comprensivo degli oneri Controparte_2
fiscali, oltre agli interessi moratori cui al D.Lgs del 9.10.2002 n. 231 (attuativo della direttiva
CEE n. 2000/35/CE) al saggio determinato ex art. 5 D.Lgs citato e succ. integrazioni e con
2 decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei singoli termini di pagamento ex 1° comma art. 4 D.Lgs. 231/02, a titolo di provvigioni maturate in relazione a fatture emesse dalla società nel corso dell'anno 2022 (segnatamente indicate), nei riguardi del cliente
[...]
per vendite da lui promosse, come da fattura n. 5 del 05.06.2024. Parte_2
A sostegno della domanda eccepiva la incompetenza territoriale e funzionale del
Tribunale adito, per essere competente – sulla scorta della clausola contenuta nell'art. 19 del contratto di agenzia concluso tra le parti in data 1.1.2018 espressamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – il Tribunale di Napoli Nord, rilevando come nel caso di specie, la fattispecie non era riconducibile all'articolo 409 c.p.c., stante l'assenza del carattere personale della prestazione.
Nel merito eccepiva che l'onere probatorio circa l'espletamento della prestazione lavorativa posta a sostegno del credito azionato era posto a carico dell'agente, ritenendo che nel caso concreto non fosse stato assolto e sottolineando, al riguardo, la inidoneità della fattura quale documento provante.
Eccepiva, altresì, che rispetto alle provvigioni maturate fino ad aprile 2022, l'agente aveva espressamente rinunciato alle provvigioni maturate rispetto agli acquisiti effettuati presso Caffè Borbone, dal cliente e di cui alle fatture e menzionate Parte_2
dallo stesso opposto, giusta dichiarazione scritta del 13.4.2022.
Deduceva che la rinuncia trovava fondamento nella circostanza, emersa a seguito di verifiche effettuate da Caffè Borbone, che il cospicuo volume di acquisti effettuato dalla era stato poi destinato da quest'ultima a soggetti estranei al canale cd. Parte_2
Professional; ciò in aperta violazione degli accordi commerciali raggiunti, da cui conseguiva, peraltro, comunicazione del 13.4.2022 con cui la società contestava all'agente la mancata effettuazione dei relativi controlli, che si sostanziava nella violazione di obblighi cui era contrattualmente e per legge tenuto.
A fronte di tali considerazioni concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle spiegate conclusioni.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando il fondamento Controparte_2
della opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, dopo aver ritenuto la sussistenza della competenza territoriale e funzionale del Giudice adito, in ragione della riconducibilità del rapporto alla fattispecie di cui all'articolo 409 c.p.c., eccepiva la nullità dell'atto di rinuncia ai sensi dell'articolo 2113
c.c., rilevando come l'agente era stato costretto a sottoscrivere l'atto di rinuncia al fine di garantirsi la prosecuzione del rapporto di agenzia. Deduceva che le circostanze addotte a
3 fondamento della lettera di contestazione ed ammonimento erano prove di fondamento e comunque, non addebitabili all'Agente e sottolineando che come espressamente ammesso pure dalla Caffè Borbone S.r.l., il nuovo cliente risultava aver generato un Parte_2
consistente fatturato in favore della stessa opponente con la conseguenza che alcun danno risultava essere stato causato dal . CP
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite
(all'udienza del 19.11.2024 veniva formulata una proposta conciliativa, a cui dava riscontro con esito negativo solo la parte opposta, mentre nulla riferiva la parte opponente), la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 12.3.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Eccezione competenza territoriale
Va in primo luogo confermato il rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di competenza territoriale e funzionale, sollevata dalla parte opponente quale primo motivo di contestazione.
La risoluzione di tale questione preliminare, peraltro, richiedendo, quale presupposto logico giuridico, la preventiva qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti, assume rilievo determinante anche ai fini del merito della vicenda, soprattutto in relazione all'applicabilità o meno dell'articolo 2113 c.p.c.
In punto di diritto è noto che ove l'agente sia una persona fisica, come nel caso di specie, per escludere la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 409 n. 3 del c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 413 c.p.c. occorre dimostrare che l'agente abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali tali da far concludere che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui ma gestendo un'impresa autonoma propria. Ove si tratti di un agente persona fisica, opera una presunzione che induce a propendere per la conclusione che la prestazione sia resa in maniera continuativa e coordinata, ricorrendo quindi i presupposti
4 del rapporto di cd. parasubordinazione, che appunto radica la competenza del giudice del lavoro, con conseguente inderogabilità dei criteri di competenza territoriale. (Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6803: Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, considerato che trattasi di agente persona fisica, deve pianamente escludersi che valgano a provare un'organizzazione a carattere imprenditoriale la mera titolarità di partita Iva e la disponibilità di uno showroom, che costituiscono i requisiti minimi per esercitare l'attività agenziale in oggetto, che comporta l'emissione di fatture per le provvigioni e necessita di un luogo adeguato per mostrare la merce ai clienti. Va altresì rilevato che non risulta che l'agente si avvalesse di collaboratori o dipendenti, rimanendo detta organizzazione una mera possibilità, prevista dal contratto, ma insussistente nei fatti).
Trasponendo tali principi al caso di specie, non emerge alcun elemento da cui possa ritenersi superata la presunzione della natura parasubordinata del rapporto tra le parti, da ciò derivando la competenza inderogabile del giudice del lavoro, secondo le regole di determinazione del foro ex articolo 413 co. 4 c.p.c..
In particolare, la circostanza che la parte opposta sia titolare di partita Iva e che sia iscritto alla CCIAA quale piccolo imprenditore con collaboratori e dipendenti, non vale a dimostrare che lo stesso abbia svolto l'attività di agenzia nei confronti della Caffè Borbone S.r.l. a carattere imprenditoriale, costituendo la titolarità della partita Iva un elemento indifferente a tali fini, e rappresentando la disponibilità di collaboratori una mera eventualità di gestione della prestazione lavorativa, che non è dimostrato sia stata attuata nel rapporto di agenzia con la società opponente.
Di converso, dalla stessa documentazione in atti, ed in particolare dalla lettera di ammonizione del 13.4.2022, emerge come, in realtà, la società opponente esercitasse un vero e proprio potere disciplinare nei confronti dell'agente, a riprova del carattere personale della prestazione lavorativa svolta.
Alle medesime conclusioni si perviene alla luce delle condizioni contrattuali previste nel contratto di agenzia del 01.01.2018, ed anche in particolare dagli specifici obblighi dell'agente previsti dal contratto.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, dunque, ritenersi che la pattuizione di deroga della competenza territoriale contenuta nell'art. 19 del contratto di agenzia, è affetta da nullità in virtù di quanto disposto dall'art. 413, co. 8, c.p.c. con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
3. merito dell'opposizione.
5 Passando al merito della pretesa, la società opponente fonda la propria difesa ritenendo che, da un lato l'agente non abbia dimostrato la prestazione lavorativa posta a sostegno del credito azionato, e che, dall'altro lato il diritto alle provvigioni non sia dovuto, in quanto oggetto di esplicita rinuncia da parte dell'agente, giusta comunicazione scritta del 13.4.2022, conseguente all'inadempimento dallo stesso posto in essere di cui alla contestazione di ammonizione del medesimo giorno.
Per quanto riguarda il primo profilo di contestazione, la difesa della società opponente, oltre ad apparire contradditoria, è del tutto priva di fondamento.
Ed infatti, risulta contradditoria nella misura in cui la società assume che il credito alle provvigioni sia stato oggetto di rinuncia e ciò per la evidente ragione che per poter rinunciare ad un credito è imprescindibile che lo stesso si sia preliminarmente formato.
Peraltro, il fondamento giuridico del credito azionato risulta comprovato dalla contestazione di ammonizione di parte opponente, in cui è la stessa società Caffè Borbone
S.r.l. a riconoscere un aumento del fatturato creato dall'agente opposto nei confronti della cliente , pur ritenendolo anomalo. Parte_2
Ad ulteriore supporto delle provvigioni maturate dall'agente valga, altresì, richiamare le fatture emesse da Caffè Borbone s.r.l. nei confronti di regolarmente Parte_2
incassate, in cui risulta espressamente menzionato, come agente, il nominativo di CP
.
[...]
Peraltro, le fatture emesse da Caffè Borbone s.r.l. nei confronti di di cui Parte_2
alle provvigioni oggetto della domanda monitoria, risultano poi essere oggetto della rinuncia dell'agente del 13.4.2022.
In ordine al criterio relativo alla determinazione delle provvigioni, tale aspetto non risulta oggetto di contestazione specifica da parte della società opponente.
Ad ogni modo, l'agente ha fornito chiara enucleazione della modalità di calcolo.
Nello specifico, è necessario partire dal totale complessivo delle fatture suddette, pari ad €
687.129,27, su cui applicare la aliquota stabilita nel contratto di agenzia del 01.01.2018, per il prodotto costituito dal , pari al 4,5% del fatturato. Parte_3
Se ne ricava la somma richiesta nella domanda di ingiunzione e portata dalla fattura azionata in monitorio pari ad € 30.920,82, oltre oneri fiscali come per legge (IVA 22%); la somma di € 37.723,40, risulta essere esattamente il 4,5% del ridetto fatturato pari ad €
687.129,27.
6 3.1. A questo punto, ai fini della risoluzione della controversia, è necessario esaminare la validità o meno dell'atto di rinuncia del 13.4.2022, in forza del quale l'agente ha espressamente dichiarato di rinunciare alle provvigioni oggetto della domanda monitoria.
Al riguardo, la società opponente sostiene l'inapplicabilità di tale norma in ragione della natura disponibile del diritto alle provvigioni, mentre l'agente ne sostiene, di converso,
l'applicabilità, ritenendo che il diritto alla provvigione sia un diritto inderogabile, in quanto espressamente previsto dall'articolo 1748 c.c., essendo, di converso, rimesso alla libera volontà delle parti, la determinazione delle sue modalità di liquidazione.
Così ricostruiti i termini della controversia, si ritiene di convenire con la prospettazione difensiva della parte opposta.
In base all'articolo 2113 c.c. "le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide." Il secondo comma prevede che l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesi, mentre il quarto comma dispone che tali rinunce e transazioni sono valide solamente se sono state formalizzate nei termini previsti dall'art. 410 c.p.c., ossia dinanzi al giudice del lavoro, oppure, in via alternativa, alla direzione territoriale del lavoro.
La norma si pone come limite alla facoltà di disposizione dei diritti del lavoratore ed ha il fine di offrirgli uno strumento, ossia la facoltà di impugnare degli atti di disposizione che possono essere stati determinati da una situazione di squilibro, nel rapporto contrattuale.
Da una prima analisi di tale articolo, si può evidenziare che il testo normativo fa riferimento al "prestatore di lavoro" e questo, di fatto, non limita l'applicabilità di tale disciplina ai soli rapporti di lavoro subordinato, bensì viene fatto un rimando diretto all'invalidità delle rinunzie e transazioni, relative a tutti i rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c.
La giurisprudenza ha generalmente ammesso e riconosciuto l'applicabilità dell'articolo
2113 c.c. al rapporto di agenzia, affermando quanto segue: “il rapporto di agenzia è soggetto al regime sulle transazioni e rinunzie posto dall'art. 2113 cod. civ. per il lavoro subordinato
e, dunque, anche rispetto ad esso opera il principio per cui generiche quietanze a saldo non hanno sostanza transattiva, né possono integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al rapporto ed alle azioni esercitabili in dipendenza di essi in difetto del necessario presupposto che l'agente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva
7 dismettere in favore dell'altro contraente” (Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, n.578.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva attribuito alla quietanza liberatoria sottoscritta dall'agente natura di atto di rinunzia ai diritti originatisi dal rapporto, desumendo l'esistenza della rappresentazione anzidetta dalla anzianità lavorativa e dalla notevole esperienza professionale dell'agente stesso).
Dal tenore di tale pronuncia emerge, altresì, che il diritto al pagamento delle provvigioni, a dispetto delle sue modalità di determinazione, rappresenta un diritto indisponibile, soggetto alla disciplina di cui all'articolo 2113 c.c.
Come ulteriore conseguenza deve poi richiamarsi il principio per cui la decadenza del lavoratore dal diritto d'impugnare una rinuncia ai sensi dell'art. 2113 c.c., costituisce oggetto di una eccezione propria - cui si applicano le preclusioni degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. -
e non può essere dichiarata d'ufficio (art. 2969 cod. civ.), non concernendo una materia sottratta alla disponibilità delle parti ma solo l'osservanza di norme inderogabili poste a tutela del trattamento minimo garantito (Cass. n. 13466/2004; Cass. n. 7550/1987).
Sulla base di quanto esposto, bisogna quindi ritenere che sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2113 c.c., tutte le rinunce o transazioni intervenute da parte dell'agente, che agisce in qualità di persona fisica e che abbiano ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge.
Quanto alle rinunce e transazioni attinenti al diritto dell'agente alle provvigioni, la
Cassazione (Cass. Civ. 1998 n. 6) e la stessa giurisprudenza di merito (Tribunale di Trieste, 2 gennaio 2001), hanno avuto modo di affermare come non siano assoggettate al regime d'impugnazione di cui all'art. 2113 le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la misura delle provvigioni spettanti all'agente, la cui determinazione è rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Sotto tale profilo è, però, importante sottolineare la differenza giuridica e normativa che sussiste tra la possibilità delle parti di determinare le modalità di quantificazione delle provvigioni ed il diritto stesso alle provvigioni. Se il primo aspetto è rimesso alla libera disponibilità delle parti e come tale escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 2113 c.c., lo stesso non può dirsi rispetto all'an delle provvigioni, il cui diritto, invece, riconosciuto espressamente dall'articolo 1748 c.c., non può ritenersi rimesso alla libera disponibilità delle parti. Tali conclusioni si ricavano dalle stesse pronunce della Corte di Cassazione sopra citate ed anche dal precedente di merito menzionato dalla stessa parte opponente, in cui il Tribunale
8 di Trieste, nella sentenza del 2001 ha ritenuto non essere soggette a tale regime la determinazione dell'ammontare dell'indennità di scioglimento del contratto e l'indennità suppletiva di clientela, limitandone, di converso, l'assoggettabilità solamente all'an debeatur.
In definitiva sintesi, se può ritenersi pacifico che l'ammontare delle provvigioni è rimesso alla libera disponibilità delle parti ed in quanto diritto disponibile, lo stesso non è soggetto al regime di applicabilità dell'articolo 2113 c.c., lo stesso non può dirsi rispetto all'an debeatur,
e cioè al diritto alle provvigioni da parte dell'agente, il cui diritto, espressamente previsto dalla legge, è quindi soggetto ai limiti di cui all'articolo 2113 c.c.
Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la parte opponente non ha eccepito alcuna decadenza ex articolo 2113 c.c. (ad ogni modo, a seguito della cessazione del rapporto di agenzia, avvenuta in data 9.12.2023, l'agente ha impugnato stragiudizialmente la rinuncia ex articolo 2113 c.c. con nota pec del 20.5.2024), sostenendo, invece,
l'inapplicabilità di tale disciplinare in ragione della natura disponibile del diritto alle provvigioni.
Ebbene, alla luce delle premesse di diritto sopra esposte, si ritiene che l'atto di rinuncia del Contro 13.4.2022, con cui l'agente ha rinunciato alle provvigioni già maturate per gli ordini
[...]
(provvigioni oggetto della domanda monitoria), sia affetta da nullità ex articolo CP_3
2113 c.c., in quanto afferente a un diritto indisponibile dell'agente, quale quello alla maturazione delle provvigioni per le operazioni concluse con il suo intervento, previsto dall'articolo 1748 c.c..
Trattandosi di atto di rinuncia ad un diritto indisponibile, espresso senza l'assistenza delle rappresentanze sindacali, e comunque al di fuori della conciliazione ai sensi degli articoli
185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del c.p.c., lo stesso non può considerarsi valido e, quindi, non è in grado di estinguere il diritto di credito maturato.
L'agente opposto ha, dunque, diritto alla corresponsione delle provvigioni maturate per le Cont operazioni concluse con il suo intervento, inerenti gli ordini Controparte_3
specificamente indicate nella domanda monitoria ed in particolare, relative alle fatture emesse dalla Caffè Borbone S.r.l. nn. 100003634 del 09.02.2022, n. 100003751 del 10.02.2022,
1000003817 del 10.02.2022, n. 1000005242 del 24.02.2022, n. 1000005229 del 24.02.2022,
n. 1000005249 del 25.02.2022, 100006316 del 07.03.2022, n. 1000006375 del 07.03.2022, n.
1000006813 del 10.03.2022, 1000007174 del 14.03.2022, n. 1000007633 del 16.03.2022,
1000007874 del 18.03.2022, 1000007876 del 18.03.2022, 1000007995 del 21.03.2022, n.
1000008136 del 21.03.2022, 1000008137 del 21.03.2022 e n. 1000008392 del 23.03.2022,
9 nei confronti del cliente suddetto, nella misura pari ad € 30.920,82 oltre oneri fiscali come per legge (IVA 22%) e, quindi, per la complessiva somma di € 37.723,40.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse seguano la soccombenza di parte opponente come da dispositivo (applicando le tabelle di cui al D.M. n. 147 del 2022, senza liquidazione della fase istruttoria), considerando anche il contegno processuale dallo stesso assunto in ordine alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, rispetto alla quale la parte non ha fornito alcun riscontro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1699/2024 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 189/2024 D.I. –
n. 1450/2024 R.G emesso dal Tribunale civile di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro in data 31.7.2024;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 7.377,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 12/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F./P.IVA , in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
delegato e legale rappresentante p.t., dr. , con sede in Caivano (Na), Zona CP_1
A.S.I., Località Pascarola, elett.te domiciliata in Napoli, alla Via Mario Fiore n. 4, presso lo studio dell'avv. Tancredi Mungiello ( – fax 081.5547541 – pec CodiceFiscale_1
, che la rappresenta e difende in virtù di Email_1
procura in atti
OPPONENTE
Contro
, (C.F. – P.I. nato a Controparte_2 C.F._2 P.IVA_2
Teramo (TE) il 07.07.1968 e residente in Montorio al Vomano (TE) alla Via Duca degli
Abruzzi n. 59, iscritto al Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio della Provincia di Teramo al n. 1810 – Matricola Enasarco n. 8846620, elettivamente domiciliata in Teramo
(TE) - San Nicolò a Tordino, alla Via Galileo Galilei n.118/A, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla (C.F. ) (utenza fax n. 0861.1990146) C.F._3
che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti: 0861.1990146 ed indirizzo pec:
Email_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
1 Parte opponente: “In via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la propria incompetenza territoriale ex art. 28 c.p.c., in favore del Tribunale di Napoli Nord;
Nel merito:
- in subordine ed in ogni caso, accertate le circostanze di fatto e di diritto di cui al presente atto, senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ricadente per intero sulla parte opposta, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo qui opposto, rigettando l'avversa pretesa, siccome inammissibile ed infondata, sia in fatto sia in diritto;
- accertare e dichiarare, altresì, che l'opposto ha proposto la domanda monitoria con mala fede o colpa grave e, per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, anche generali, e competenze del presente giudizio, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all'avv. Tancredi Mungiello, difensore anticipatario”
Parte opposta: “IN VIA PRELIMINARE:
- concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 189/2024 d.i. del 31.07.2024;
IN VIA PRINCIPALE:
- rigettare le eccezioni anche di incompetenza territoriale e domande proposte dall'opponente in quanto inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 2113 c.c. dell'atto di rinuncia del 13.04.2022 denominato “Oggetto: Rinuncia provvigioni per ordini MA. CP_3
datato 13.04.2022;
[...]
- rigettare l'opposizione così come proposta e, accertato e dichiarato che, per le causali innanzi precisate, la All. 1) (già Parte_1
(P.I. ) in persona del suo amministratore e legale Controparte_4 P.IVA_1 rapp.te p.t., con sede legale in 80023 Caivano (NA) Zona Asi Loc. Pascarola snc, è debitrice del Sig. , (C.F. – P.I. Controparte_2 C.F._2
) nato a [...] il [...] e residente in Montorio al Vomano P.IVA_2 (TE) alla Via Duca degli Abruzzi n. 59, della somma di € 37.723,40 e/o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre agli interessi, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 189/2024 D.I. – n. 1450/2024 R.G. emesso dal Tribunale Civile di Teramo – Sezione Lavoro in data 31.07.2024 e/o condannarla al pagamento della suddetta somma o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre agli interessi come per legge;
IN OGNI CASO: condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi di lite da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 9.9.2024 la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 189/2024 datato Parte_1
31.7.2024, con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo ingiungeva il pagamento in favore di dell'importo di € 37.723,40, comprensivo degli oneri Controparte_2
fiscali, oltre agli interessi moratori cui al D.Lgs del 9.10.2002 n. 231 (attuativo della direttiva
CEE n. 2000/35/CE) al saggio determinato ex art. 5 D.Lgs citato e succ. integrazioni e con
2 decorrenza dal giorno successivo alla scadenza dei singoli termini di pagamento ex 1° comma art. 4 D.Lgs. 231/02, a titolo di provvigioni maturate in relazione a fatture emesse dalla società nel corso dell'anno 2022 (segnatamente indicate), nei riguardi del cliente
[...]
per vendite da lui promosse, come da fattura n. 5 del 05.06.2024. Parte_2
A sostegno della domanda eccepiva la incompetenza territoriale e funzionale del
Tribunale adito, per essere competente – sulla scorta della clausola contenuta nell'art. 19 del contratto di agenzia concluso tra le parti in data 1.1.2018 espressamente approvata ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – il Tribunale di Napoli Nord, rilevando come nel caso di specie, la fattispecie non era riconducibile all'articolo 409 c.p.c., stante l'assenza del carattere personale della prestazione.
Nel merito eccepiva che l'onere probatorio circa l'espletamento della prestazione lavorativa posta a sostegno del credito azionato era posto a carico dell'agente, ritenendo che nel caso concreto non fosse stato assolto e sottolineando, al riguardo, la inidoneità della fattura quale documento provante.
Eccepiva, altresì, che rispetto alle provvigioni maturate fino ad aprile 2022, l'agente aveva espressamente rinunciato alle provvigioni maturate rispetto agli acquisiti effettuati presso Caffè Borbone, dal cliente e di cui alle fatture e menzionate Parte_2
dallo stesso opposto, giusta dichiarazione scritta del 13.4.2022.
Deduceva che la rinuncia trovava fondamento nella circostanza, emersa a seguito di verifiche effettuate da Caffè Borbone, che il cospicuo volume di acquisti effettuato dalla era stato poi destinato da quest'ultima a soggetti estranei al canale cd. Parte_2
Professional; ciò in aperta violazione degli accordi commerciali raggiunti, da cui conseguiva, peraltro, comunicazione del 13.4.2022 con cui la società contestava all'agente la mancata effettuazione dei relativi controlli, che si sostanziava nella violazione di obblighi cui era contrattualmente e per legge tenuto.
A fronte di tali considerazioni concludeva, dunque, chiedendo l'accoglimento delle spiegate conclusioni.
1.2. Si costituiva in giudizio contestando il fondamento Controparte_2
della opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, dopo aver ritenuto la sussistenza della competenza territoriale e funzionale del Giudice adito, in ragione della riconducibilità del rapporto alla fattispecie di cui all'articolo 409 c.p.c., eccepiva la nullità dell'atto di rinuncia ai sensi dell'articolo 2113
c.c., rilevando come l'agente era stato costretto a sottoscrivere l'atto di rinuncia al fine di garantirsi la prosecuzione del rapporto di agenzia. Deduceva che le circostanze addotte a
3 fondamento della lettera di contestazione ed ammonimento erano prove di fondamento e comunque, non addebitabili all'Agente e sottolineando che come espressamente ammesso pure dalla Caffè Borbone S.r.l., il nuovo cliente risultava aver generato un Parte_2
consistente fatturato in favore della stessa opponente con la conseguenza che alcun danno risultava essere stato causato dal . CP
Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite
(all'udienza del 19.11.2024 veniva formulata una proposta conciliativa, a cui dava riscontro con esito negativo solo la parte opposta, mentre nulla riferiva la parte opponente), la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 12.3.2025 per discussione con termine per note fino a 10 giorni prima.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Eccezione competenza territoriale
Va in primo luogo confermato il rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di competenza territoriale e funzionale, sollevata dalla parte opponente quale primo motivo di contestazione.
La risoluzione di tale questione preliminare, peraltro, richiedendo, quale presupposto logico giuridico, la preventiva qualificazione del rapporto negoziale intercorso tra le parti, assume rilievo determinante anche ai fini del merito della vicenda, soprattutto in relazione all'applicabilità o meno dell'articolo 2113 c.p.c.
In punto di diritto è noto che ove l'agente sia una persona fisica, come nel caso di specie, per escludere la competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 409 n. 3 del c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 413 c.p.c. occorre dimostrare che l'agente abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali tali da far concludere che egli si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui ma gestendo un'impresa autonoma propria. Ove si tratti di un agente persona fisica, opera una presunzione che induce a propendere per la conclusione che la prestazione sia resa in maniera continuativa e coordinata, ricorrendo quindi i presupposti
4 del rapporto di cd. parasubordinazione, che appunto radica la competenza del giudice del lavoro, con conseguente inderogabilità dei criteri di competenza territoriale. (Cassazione civile sez. II, 14/03/2024, n.6803: Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, considerato che trattasi di agente persona fisica, deve pianamente escludersi che valgano a provare un'organizzazione a carattere imprenditoriale la mera titolarità di partita Iva e la disponibilità di uno showroom, che costituiscono i requisiti minimi per esercitare l'attività agenziale in oggetto, che comporta l'emissione di fatture per le provvigioni e necessita di un luogo adeguato per mostrare la merce ai clienti. Va altresì rilevato che non risulta che l'agente si avvalesse di collaboratori o dipendenti, rimanendo detta organizzazione una mera possibilità, prevista dal contratto, ma insussistente nei fatti).
Trasponendo tali principi al caso di specie, non emerge alcun elemento da cui possa ritenersi superata la presunzione della natura parasubordinata del rapporto tra le parti, da ciò derivando la competenza inderogabile del giudice del lavoro, secondo le regole di determinazione del foro ex articolo 413 co. 4 c.p.c..
In particolare, la circostanza che la parte opposta sia titolare di partita Iva e che sia iscritto alla CCIAA quale piccolo imprenditore con collaboratori e dipendenti, non vale a dimostrare che lo stesso abbia svolto l'attività di agenzia nei confronti della Caffè Borbone S.r.l. a carattere imprenditoriale, costituendo la titolarità della partita Iva un elemento indifferente a tali fini, e rappresentando la disponibilità di collaboratori una mera eventualità di gestione della prestazione lavorativa, che non è dimostrato sia stata attuata nel rapporto di agenzia con la società opponente.
Di converso, dalla stessa documentazione in atti, ed in particolare dalla lettera di ammonizione del 13.4.2022, emerge come, in realtà, la società opponente esercitasse un vero e proprio potere disciplinare nei confronti dell'agente, a riprova del carattere personale della prestazione lavorativa svolta.
Alle medesime conclusioni si perviene alla luce delle condizioni contrattuali previste nel contratto di agenzia del 01.01.2018, ed anche in particolare dagli specifici obblighi dell'agente previsti dal contratto.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve, dunque, ritenersi che la pattuizione di deroga della competenza territoriale contenuta nell'art. 19 del contratto di agenzia, è affetta da nullità in virtù di quanto disposto dall'art. 413, co. 8, c.p.c. con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale.
3. merito dell'opposizione.
5 Passando al merito della pretesa, la società opponente fonda la propria difesa ritenendo che, da un lato l'agente non abbia dimostrato la prestazione lavorativa posta a sostegno del credito azionato, e che, dall'altro lato il diritto alle provvigioni non sia dovuto, in quanto oggetto di esplicita rinuncia da parte dell'agente, giusta comunicazione scritta del 13.4.2022, conseguente all'inadempimento dallo stesso posto in essere di cui alla contestazione di ammonizione del medesimo giorno.
Per quanto riguarda il primo profilo di contestazione, la difesa della società opponente, oltre ad apparire contradditoria, è del tutto priva di fondamento.
Ed infatti, risulta contradditoria nella misura in cui la società assume che il credito alle provvigioni sia stato oggetto di rinuncia e ciò per la evidente ragione che per poter rinunciare ad un credito è imprescindibile che lo stesso si sia preliminarmente formato.
Peraltro, il fondamento giuridico del credito azionato risulta comprovato dalla contestazione di ammonizione di parte opponente, in cui è la stessa società Caffè Borbone
S.r.l. a riconoscere un aumento del fatturato creato dall'agente opposto nei confronti della cliente , pur ritenendolo anomalo. Parte_2
Ad ulteriore supporto delle provvigioni maturate dall'agente valga, altresì, richiamare le fatture emesse da Caffè Borbone s.r.l. nei confronti di regolarmente Parte_2
incassate, in cui risulta espressamente menzionato, come agente, il nominativo di CP
.
[...]
Peraltro, le fatture emesse da Caffè Borbone s.r.l. nei confronti di di cui Parte_2
alle provvigioni oggetto della domanda monitoria, risultano poi essere oggetto della rinuncia dell'agente del 13.4.2022.
In ordine al criterio relativo alla determinazione delle provvigioni, tale aspetto non risulta oggetto di contestazione specifica da parte della società opponente.
Ad ogni modo, l'agente ha fornito chiara enucleazione della modalità di calcolo.
Nello specifico, è necessario partire dal totale complessivo delle fatture suddette, pari ad €
687.129,27, su cui applicare la aliquota stabilita nel contratto di agenzia del 01.01.2018, per il prodotto costituito dal , pari al 4,5% del fatturato. Parte_3
Se ne ricava la somma richiesta nella domanda di ingiunzione e portata dalla fattura azionata in monitorio pari ad € 30.920,82, oltre oneri fiscali come per legge (IVA 22%); la somma di € 37.723,40, risulta essere esattamente il 4,5% del ridetto fatturato pari ad €
687.129,27.
6 3.1. A questo punto, ai fini della risoluzione della controversia, è necessario esaminare la validità o meno dell'atto di rinuncia del 13.4.2022, in forza del quale l'agente ha espressamente dichiarato di rinunciare alle provvigioni oggetto della domanda monitoria.
Al riguardo, la società opponente sostiene l'inapplicabilità di tale norma in ragione della natura disponibile del diritto alle provvigioni, mentre l'agente ne sostiene, di converso,
l'applicabilità, ritenendo che il diritto alla provvigione sia un diritto inderogabile, in quanto espressamente previsto dall'articolo 1748 c.c., essendo, di converso, rimesso alla libera volontà delle parti, la determinazione delle sue modalità di liquidazione.
Così ricostruiti i termini della controversia, si ritiene di convenire con la prospettazione difensiva della parte opposta.
In base all'articolo 2113 c.c. "le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide." Il secondo comma prevede che l'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesi, mentre il quarto comma dispone che tali rinunce e transazioni sono valide solamente se sono state formalizzate nei termini previsti dall'art. 410 c.p.c., ossia dinanzi al giudice del lavoro, oppure, in via alternativa, alla direzione territoriale del lavoro.
La norma si pone come limite alla facoltà di disposizione dei diritti del lavoratore ed ha il fine di offrirgli uno strumento, ossia la facoltà di impugnare degli atti di disposizione che possono essere stati determinati da una situazione di squilibro, nel rapporto contrattuale.
Da una prima analisi di tale articolo, si può evidenziare che il testo normativo fa riferimento al "prestatore di lavoro" e questo, di fatto, non limita l'applicabilità di tale disciplina ai soli rapporti di lavoro subordinato, bensì viene fatto un rimando diretto all'invalidità delle rinunzie e transazioni, relative a tutti i rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c.
La giurisprudenza ha generalmente ammesso e riconosciuto l'applicabilità dell'articolo
2113 c.c. al rapporto di agenzia, affermando quanto segue: “il rapporto di agenzia è soggetto al regime sulle transazioni e rinunzie posto dall'art. 2113 cod. civ. per il lavoro subordinato
e, dunque, anche rispetto ad esso opera il principio per cui generiche quietanze a saldo non hanno sostanza transattiva, né possono integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al rapporto ed alle azioni esercitabili in dipendenza di essi in difetto del necessario presupposto che l'agente abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva
7 dismettere in favore dell'altro contraente” (Cassazione civile sez. II, 12/01/2011, n.578.
Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva attribuito alla quietanza liberatoria sottoscritta dall'agente natura di atto di rinunzia ai diritti originatisi dal rapporto, desumendo l'esistenza della rappresentazione anzidetta dalla anzianità lavorativa e dalla notevole esperienza professionale dell'agente stesso).
Dal tenore di tale pronuncia emerge, altresì, che il diritto al pagamento delle provvigioni, a dispetto delle sue modalità di determinazione, rappresenta un diritto indisponibile, soggetto alla disciplina di cui all'articolo 2113 c.c.
Come ulteriore conseguenza deve poi richiamarsi il principio per cui la decadenza del lavoratore dal diritto d'impugnare una rinuncia ai sensi dell'art. 2113 c.c., costituisce oggetto di una eccezione propria - cui si applicano le preclusioni degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. -
e non può essere dichiarata d'ufficio (art. 2969 cod. civ.), non concernendo una materia sottratta alla disponibilità delle parti ma solo l'osservanza di norme inderogabili poste a tutela del trattamento minimo garantito (Cass. n. 13466/2004; Cass. n. 7550/1987).
Sulla base di quanto esposto, bisogna quindi ritenere che sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2113 c.c., tutte le rinunce o transazioni intervenute da parte dell'agente, che agisce in qualità di persona fisica e che abbiano ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge.
Quanto alle rinunce e transazioni attinenti al diritto dell'agente alle provvigioni, la
Cassazione (Cass. Civ. 1998 n. 6) e la stessa giurisprudenza di merito (Tribunale di Trieste, 2 gennaio 2001), hanno avuto modo di affermare come non siano assoggettate al regime d'impugnazione di cui all'art. 2113 le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto la misura delle provvigioni spettanti all'agente, la cui determinazione è rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Sotto tale profilo è, però, importante sottolineare la differenza giuridica e normativa che sussiste tra la possibilità delle parti di determinare le modalità di quantificazione delle provvigioni ed il diritto stesso alle provvigioni. Se il primo aspetto è rimesso alla libera disponibilità delle parti e come tale escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 2113 c.c., lo stesso non può dirsi rispetto all'an delle provvigioni, il cui diritto, invece, riconosciuto espressamente dall'articolo 1748 c.c., non può ritenersi rimesso alla libera disponibilità delle parti. Tali conclusioni si ricavano dalle stesse pronunce della Corte di Cassazione sopra citate ed anche dal precedente di merito menzionato dalla stessa parte opponente, in cui il Tribunale
8 di Trieste, nella sentenza del 2001 ha ritenuto non essere soggette a tale regime la determinazione dell'ammontare dell'indennità di scioglimento del contratto e l'indennità suppletiva di clientela, limitandone, di converso, l'assoggettabilità solamente all'an debeatur.
In definitiva sintesi, se può ritenersi pacifico che l'ammontare delle provvigioni è rimesso alla libera disponibilità delle parti ed in quanto diritto disponibile, lo stesso non è soggetto al regime di applicabilità dell'articolo 2113 c.c., lo stesso non può dirsi rispetto all'an debeatur,
e cioè al diritto alle provvigioni da parte dell'agente, il cui diritto, espressamente previsto dalla legge, è quindi soggetto ai limiti di cui all'articolo 2113 c.c.
Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, la parte opponente non ha eccepito alcuna decadenza ex articolo 2113 c.c. (ad ogni modo, a seguito della cessazione del rapporto di agenzia, avvenuta in data 9.12.2023, l'agente ha impugnato stragiudizialmente la rinuncia ex articolo 2113 c.c. con nota pec del 20.5.2024), sostenendo, invece,
l'inapplicabilità di tale disciplinare in ragione della natura disponibile del diritto alle provvigioni.
Ebbene, alla luce delle premesse di diritto sopra esposte, si ritiene che l'atto di rinuncia del Contro 13.4.2022, con cui l'agente ha rinunciato alle provvigioni già maturate per gli ordini
[...]
(provvigioni oggetto della domanda monitoria), sia affetta da nullità ex articolo CP_3
2113 c.c., in quanto afferente a un diritto indisponibile dell'agente, quale quello alla maturazione delle provvigioni per le operazioni concluse con il suo intervento, previsto dall'articolo 1748 c.c..
Trattandosi di atto di rinuncia ad un diritto indisponibile, espresso senza l'assistenza delle rappresentanze sindacali, e comunque al di fuori della conciliazione ai sensi degli articoli
185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del c.p.c., lo stesso non può considerarsi valido e, quindi, non è in grado di estinguere il diritto di credito maturato.
L'agente opposto ha, dunque, diritto alla corresponsione delle provvigioni maturate per le Cont operazioni concluse con il suo intervento, inerenti gli ordini Controparte_3
specificamente indicate nella domanda monitoria ed in particolare, relative alle fatture emesse dalla Caffè Borbone S.r.l. nn. 100003634 del 09.02.2022, n. 100003751 del 10.02.2022,
1000003817 del 10.02.2022, n. 1000005242 del 24.02.2022, n. 1000005229 del 24.02.2022,
n. 1000005249 del 25.02.2022, 100006316 del 07.03.2022, n. 1000006375 del 07.03.2022, n.
1000006813 del 10.03.2022, 1000007174 del 14.03.2022, n. 1000007633 del 16.03.2022,
1000007874 del 18.03.2022, 1000007876 del 18.03.2022, 1000007995 del 21.03.2022, n.
1000008136 del 21.03.2022, 1000008137 del 21.03.2022 e n. 1000008392 del 23.03.2022,
9 nei confronti del cliente suddetto, nella misura pari ad € 30.920,82 oltre oneri fiscali come per legge (IVA 22%) e, quindi, per la complessiva somma di € 37.723,40.
In conclusione, l'opposizione non merita accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse seguano la soccombenza di parte opponente come da dispositivo (applicando le tabelle di cui al D.M. n. 147 del 2022, senza liquidazione della fase istruttoria), considerando anche il contegno processuale dallo stesso assunto in ordine alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, rispetto alla quale la parte non ha fornito alcun riscontro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1699/2024 così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 189/2024 D.I. –
n. 1450/2024 R.G emesso dal Tribunale civile di Teramo, in funzione di Giudice del lavoro in data 31.7.2024;
• condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 7.377,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
Teramo, 12.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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