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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2635/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2635/2019 avente ad oggetto vendita di cose mobili, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. GIUDICE MARINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO con sede in Palermo Largo Val di Mazara n. 2, C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SOLLI VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA con sede in Ala (TN) Largo Negrelli n. 1, C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. NEGRI GIORGIO e dell'avv. CULTRERA GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
“Piaccia all'odierno Giudicante, respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, dire e ritenere che il bene oggetto della compravendita (autovettura Subaru Forester bifuel targata FD241PP) è risultato difforme da quello promesso in vendita e pubblicizzato dalla venditrice. Dichiarare quindi la risoluzione del contratto sottoscritto in data 28.11.2015 tra l'attore e la
[...] con condanna di quest'ultima alla restituzione del prezzo esborsato di € 36.610,00 oltre CP_2 interessi dalla data di acquisto al soddisfo dando atto della disponibilità dell'attore alla restituzione del veicolo acquistato.
pagina 1 di 9 In subordine, procedere alla riduzione del prezzo pagato nella misura del 50% o in quella ritenuta di giustizia. Con contestuale condanna della convenuta alla restituzione della differenza tra quanto pagato e quanto oggetto di riduzione. In via principale condannare la società al risarcimento del danno subito dall'attore da Controparte_4 liquidarsi nella somma di € 10.000,00 ovvero in via equitativa.
Con le spese e i compensi di causa”.
CONVENUTO
Piaccia al Tribunale
“Rigettare la domanda attrice, poiché infondata in fatto e d in diritto, giusta relazione peritale del CTU
Persona_1
- Dichiarare che il contratto sottoscritto in data 28.11.2015 è valido ed efficace tra le parti;
- Rigettare la domanda di restituzione del prezzo pari ad euro 36.610,00 rigettare la richiesta di restituzione del veicolo e rigettare la domanda di riduzione del prezzo (nella misura del 50%) poiché nessun malfunzionamento meccanico dell'autovettura Subaru TG FD241PP è stato evidenziato in perizia;
Rigettare la domanda di risarcimento del danno (per euro 10.000,00) poiché nessuna responsabilità contrattuale può essere ascritta all'odierno convenuto;
- Condannare l'attore al pagamento dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario e C.P.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e Controparte_3 manlevare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per quanto la Controparte_2 stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore di parte attrice;
- In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore nei confronti della , per quanto la Controparte_3 stessa fosse tenuta a risarcire in favore dell'attrice, poiché la è semplicemente una CP_2 concessionaria di vendita e non la casa costruttrice”.
TERZO CHIAMATO
“Dato atto che non si è mai sottratta, né intende sottrarsi agli obblighi derivanti CP_3 CP_3 dalla garanzia convenzionale prestata, respingersi ogni domanda diretta o di manleva afferente il rapporto contrattuale intercorso fra ed il dr. che non sia riconducibile Controparte_2 CP_1 ad un vizio di produzione dell'autovettura attorea, vizio la cui esistenza allo stato si nega, intendendosi così respinta ogni richiesta attorea sul punto. Spese e competenze di causa rifuse”.
pagina 2 di 9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_1 [...] esponendo che: CP_2 oltre ad esercitare la professione di medico generico a Vittoria, era sin dal 2012 referente regionale del WWF Sicilia;
alla fine del 2015, dovendo sostituire la propria autovettura, decideva di acquistare un SUV con caratteristiche adatte a fare fuoristrada e ad affrontare percorsi impervi con salite e discese particolarmente ripide, al fine di addentrarsi in boschi e riserve naturali per constatare, relazionare ed eventualmente denunciare eventuali abusi ed irregolarità ambientali;
inoltre, essendo proprietario di un orto botanico di circa 12.000,00 mq che coltivava come hobby nei momenti liberi, aveva bisogno di un'autovettura adatta a trainare un carrello per il trasporto di quanto inerente a tale attività agricola;
avendo deciso di acquistare un veicolo marca , in data 28.11.2015 si recava presso la CP_3 concessionaria di Palermo per vedere il modello “Subaru XV bifuel” con Controparte_2 doppia alimentazione a benzina e a Gpl;
in tale occasione constatava che il modello da lui cercato era esposto, ma in versione diesel;
rappresentava al sig. , addetto alle vendite della la propria Persona_2 Controparte_2 richiesta di acquistare un veicolo a benzina e a Gpl nonché la propria necessità di potere circolare fuoristrada, in quanto referente del WWF Sicilia;
rassicurato circa la possibilità di accoglimento di entrambe le richieste, veniva invitato a provare il modello esposto, cioè la Subaru XV bifuel a diesel, con un giro in una collina caratterizzata da ripide discese e salite nonché da un terreno sconnesso e pieno di pietre;
la prova dava ottimi risultati;
il sig. , visto che la versione a benzina e Gpl richiesta dallo non era Persona_2 CP_1 disponibile, gli proponeva l'acquisto di una Subaru Forester bifuel di cilindrata 2.000 avente prestazioni superiori al veicolo visionato;
in particolare, il riferiva che il modello Per_2
Subaru Forester bifuel di cilindrata 2.000 era il “cavallo di battaglia” della ditta in CP_3 quanto fuoristrada affidabile e di grande stabilità e capacità nonché dotato di dodici marce, di cui sei normali e sei ridotte;
gli veniva quindi consegnato il depliant ove erano indicati tutti i dati tecnici del suddetto veicolo, che era peraltro raffigurato mentre percorreva una strada sterrata tra i boschi;
lo si convinceva che il modello proposto era quello più giusto per le sue esigenze e, CP_1 pertanto, sottoscriveva presso la concessionaria e alla presenza del sig. Controparte_2
la proposta di acquisto con la quale si impegnava ad acquistare un veicolo Persona_2
Subaru Forester Style Bifuel al prezzo di € 36.610,00; nel mese di gennaio 2016 veniva contattato dalla concessionaria venditrice che lo informava che non era più possibile la consegna del modello scelto e che allo stesso prezzo già concordato era possibile acquistare il nuovo modello della Subaru Forester bifuel, caratterizzato da qualche modifica estetica e da nuovi accessori, quali fari allo xeno e led;
rassicurato che anche questo nuovo modello avesse le prestazioni desiderate, confermava l'ordine di acquisto dell'autovettura e, in data 24.6.2016, gli veniva consegnato l'ultimo modello dell'autovettura Subaru Forester Style bifuel con telaio n. JF1SJ5LA3GG265896 che veniva immatricolata con targa n. FD241PP; nelle more provvedeva a saldare il prezzo convenuto, detraendo l'acconto già versato di € 1.000,00 nonché il valore della sua autovettura usata lasciata alla concessionaria, con l'aggiunta pagina 3 di 9 della somma di € 518,00 quale prezzo per l'acquisto di un gancio da traino e di una vasca baule;
al momento della consegna, apprendeva che il veicolo non aveva le marce ridotte, contrariamente a quanto riferitogli al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
la venditrice spiegava tale mancanza dicendo che il sistema era stato automatizzato per rendere migliori le prestazioni del veicolo sia su strada sia nell'uso fuoristrada;
si metteva dunque in viaggio con la nuova autovettura per raggiungere la propria città di residenza, notando durante il viaggio che l'autovettura non era scattante ma rigida, attribuendo ciò alle pessime condizioni atmosferiche;
fino al 13.8.2016 utilizzava l'autovettura solo per brevi spostamenti nella città di Vittoria;
in data 13.8.2016 si recava in Basilicata e durante il tragitto si accorgeva che l'automobile aveva una ripresa molto lenta tanto da risultare pericolosi i sorpassi di altri veicoli;
inoltre nei rettilinei raggiungeva la velocità massima di 160 km/h che si riduceva a 120 km/h in salita, nei tornanti era necessario inserire la prima marcia, sull'erba bagnata si muoveva con fatica, sulla sabbia si bloccava, in autostrada vi era un consumo costante di benzina pur avendo azionato il sistema Gpl ed il navigatore, optional acquistato al prezzo di € 1.500,00, non riusciva a seguire il percorso in autostrada, chiedendo continuamente di uscirne per fare percorsi esterni;
avvertiva immediatamente la circa i problemi tecnici che aveva riscontrato, CP_5 ricevendo rassicurazione che si trattava del normale periodo di rodaggio, trascorso il quale l'autovettura avrebbe avuto prestazioni migliori;
nonostante le rassicurazioni, in data 22.8.2016 mandava una lettera con la quale avvertiva sia la sia la casa produttrice degli inconvenienti riscontrati;
Controparte_2 la ancora una volta lo rassicurava via telefono che tutto si sarebbe risolto al Controparte_2 completamento del rodaggio mentre la casa produttrice rinviava alla concessionaria;
in data 16.9.2016, mentre si trovava con la nuova autovettura nei pressi di Palermo, notava un improvviso calo di rendimento e la comparsa di rumori;
pertanto, chiamava il numero verde della e il veicolo veniva trasportato presso la dove veniva controllato CP_3 Controparte_2 per ore e restituito in serata;
a seguito dei controlli, i meccanici riferivano che non c'era alcuna anomalia nel veicolo, che poteva tranquillamente rientrare a Vittoria;
durante il viaggio di ritorno notava ancora una volta che il veicolo presentava problemi;
pertanto, dopo qualche giorno decideva di portarlo mediante un carroattrezzi presso il più vicino centro di assistenza della , a Caltanissetta, dove lo lasciava per un'intera CP_3 settimana con ingenti disagi;
ancora una volta i meccanici gli riferivano che l'autovettura non presentava alcun problema e che per avere buone prestazioni era necessario tenere il motore ad alti giri;
nelle more rinunciava a montare il gancio da traino perché si rendeva conto che il veicolo non sarebbe stato in grado di trainare un carrello nonostante avesse già provveduto a versare la somma di € 100,00 quale acconto per l'acquisto di un carrello;
in data 28.4.2017 chiedeva alla di effettuare un test sulla potenza Parte_1 del motore del veicolo acquistato;
a seguito del test, apprendeva che la potenza del motore era nettamente inferiore a quella indicata nella carta di circolazione, che non vi era alcun cambiamento nella potenza rilevata inserendo le diverse modalità “normal” e “sport” e che la curva di accelerazione non era pagina 4 di 9 regolare, avendo delle gravi anomalie che rendevano il tempo di accelerazione irregolare e molto lungo;
avuta conferma dei gravi difetti del veicolo, avvertiva telefonicamente, ancora una volta, la venditrice e la casa produttrice senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
il veicolo non risultava conforme a quello descritto nel contratto di vendita innanzitutto perché lo stesso era risultato inidoneo all'uso pattuito, avendo richiesto, come requisito indispensabile, che il veicolo avesse la possibilità di andare fuoristrada, richiesta accettata dal venditore, che gli aveva garantito tale caratteristica;
il venditore, inoltre, aveva consentito la prova su strada e fuoristrada di un identico modello Subaru, disponibile in concessionaria, garantendo che le prestazioni di quello acquistato sarebbero state identiche se non superiori;
invece, il veicolo acquistato risultava inadatto ad andare in fuoristrada e a percorrere strade sterrate con sabbia e altri ostacoli;
inoltre, il veicolo presentava gravi difetti di funzionamento.
Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 28/11/2015, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo di € 36.610,00 oltre agli interessi legali dalla data dell'acquisto sino al soddisfo;
in via subordinata chiedeva di ridurre il prezzo pagato nella misura del 50% o in quella ritenuta di giustizia;
infine chiedeva di condannare la convenuta al risarcimento del danno da lui subito nella misura di € 10.000,00 o nella misura determinata in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la dichiarando Controparte_2 preliminarmente di voler chiamare in causa la in persona del legale Controparte_3 rappresentante. In merito alla ricostruzione dei fatti esponeva che: l'autovettura Subaru Forester bifuel era conforme ai parametri costruttivi dichiarati dalla casa madre;
la concessionaria si limitava a distribuire un prodotto già definito in fabbrica;
le prestazioni della vettura erano conformi alle caratteristiche tecniche pubblicizzate nei cataloghi dalla;
CP_3
l'autovettura acquistata dall'attore non presentava alcun vizio e aveva dati tecnici corrispondenti a quelli risultanti dal relativo catalogo;
era irrilevante la mancanza delle marce ridotte in quanto la aveva già da anni munito le CP_3 proprie vetture del sistema 4Wd integrale senza marce ridotte, rendendo il sistema meccanico sempre più forte e affidabile;
la rinuncia al montaggio del gancio da traino non era imputabile al cattivo funzionamento della vettura che prima di essere immessa sul mercato era stata sottoposta a rigidi controlli per l'omologazione. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande di parte attrice, con vittoria di spese e compensi da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Ritualmente chiamata in causa, si costituiva mediante comparsa di risposta la CP_3 deducendo di non volersi sottrarre agli obblighi derivanti dalla garanzia convenzionale
[...] prestata ove dovessero essere accertati dei vizi di costruzione sull'autovettura acquistata dall'attore ma di non poter rispondere di tutto ciò che attiene allo svolgimento delle trattative d'acquisto e alle richieste attoree in conseguenza del contratto.
pagina 5 di 9 Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda di manleva relativa al rapporto contrattuale intercorso fra la e che non fosse riconducibile ad Controparte_2 CP_1 un vizio di produzione dell'autovettura attorea, con vittoria di spese e compensi. La domanda avanzata da è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta CP_1 per quanto di ragione. L'attore deduce che l'autovettura da lui acquistata presenta dei vizi di funzionamento relativi sia alla potenza erogata dal motore, inferiore a quella dichiarata nella carta di circolazione, potenza che peraltro non aumenterebbe con l'inserimento della modalità di guida “sport”, sia alla fase dell'accelerazione, durante la quale vi sarebbero delle gravi anomalie che renderebbero l'accelerazione irregolare e lunga;
circostanze, queste, che creerebbero situazioni di difficoltà durante i sorpassi perché il motore non ha una sufficiente potenza propulsiva che possa consentire di effettuare un sorpasso in totale sicurezza. Inoltre, l'attore deduce il consumo di benzina nonostante l'attivazione dell'alimentazione a Gpl e il malfunzionamento del navigatore installato nell'auto. Il CTU, nominato in corso di causa, ha smentito la sussistenza dei suddetti vizi riferendo che la potenza del motore non è difforme da quella dichiarata dalla casa, in quanto i dati ottenuti dalle prove rientrano in una normale tolleranza. Lo stesso ha inoltre chiarito che la riscontrata lentezza del veicolo dipende da una motorizzazione non potente che ha necessità di essere utilizzata ad alti regimi per ottenere delle prestazioni sufficienti rispetto all'uso cui è destinata;
il motore non risulta dunque inadeguato, essendo stato progettato per un tranquillo uso stradale a trazione integrale, rispetto al quale appare sufficiente. Il CTU non ha riscontrato altri vizi sul veicolo, neanche per quanto riguarda la sua affidabilità e sicurezza, e relativamente al navigatore afferma che “funziona regolarmente, individua mappe e percorsi, il mal funzionamento lamentato, dovuto ad una scelta infelice del percorso o non individuando indirizzi precisi, molto probabilmente è causato dal mancato aggiornamento delle mappe”. In conclusione, l'autovettura per cui è causa non presenta i vizi lamentati dall'attore, come dimostra anche la circostanza che alla data della CTU (12.05.2021) il veicolo aveva già percorso 60.541 km. Deve pertanto essere rigettata la domanda di risoluzione per vizi. Di conseguenza, non va esaminata la domanda di garanzia proposta dalla nei Controparte_2 confronti della Controparte_3
È, invece, fondata la dedotta violazione dell'art. 129, comma 2, lettera b) del Codice del consumo a tenore del quale “Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: (…) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato”. Deve essere anzitutto chiarito che nel caso in esame trova applicazione la disciplina consumeristica in quanto l'autovettura è stata acquistata dallo in qualità di consumatore, CP_1 cioè di persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Ciò premesso, l'attore deduce che durante la fase delle trattative precontrattuali spiegò all'addetto alle vendite della società convenuta che l'acquisto dell'auto era imprescindibilmente legato alla necessità di andare fuoristrada, tanto che gli venne fatta provare la versione diesel pagina 6 di 9 della da lui voluta, con un giro in una collina caratterizzata da ripide discese e salite CP_3 nonché da un terreno sconnesso e pieno di pietre e la prova diede ottimi risultati. Inoltre, l'attore deduce che la concessionaria convenuta gli propose in vendita la versione Subaru Forester bifuel di cilindrata 2.000, presentandola come un fuoristrada affidabile e di grande stabilità e capacità in quanto dotato di dodici marce di cui sei normali e sei ridotte;
successivamente venne contattato dalla venditrice che gli comunicò che non era più possibile consegnargli la Subaru Forester Style bifuel di cilindrata 2.000 ma che allo stesso prezzo era possibile acquistare il nuovo modello della Subaru Forester bifuel, avente le stesse prestazioni di quella inizialmente ordinata e lui confermava l'ordine. All'atto della consegna l'autovettura non aveva le marce ridotte, circostanza che l'addetto alle vendite giustificò dicendo che il sistema era stato automatizzato per rendere migliori le prestazioni del veicolo sia su strada che nell'uso fuoristrada. Tali circostanze non sono state specificatamente contestate dalla convenuta per cui devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Con riguardo alle prestazioni in fuoristrada del veicolo per cui è causa il CTU riferisce:
“Questo Subaru Forester non è dotato né di riduttore né di blocco differenziali o di un ripartitore centrale. Il riduttore consente di avanzare con un ritmo più fluido del motore, senza sforzare gli organi meccanici (soprattutto cambio e frizione) già sottoposti a sollecitazioni gravose quando il fondo è molto accidentato. Il blocco del differenziale, in caso di perdita di aderenza di una delle due ruote di un asse, permette di avere trazione sull'altra. Il Subaru Forester oggetto di questa CTU, non è dotato di dispositivi meccanici o elettronici necessari alla guida in fuoristrada. In definitiva se questo Subaru Forester, acquistato dal Dott. , CP_1 dovesse trovarsi in fuoristrada su un fondo molto sdrucciolevole (fango, erba bagnata, molta sabbia), o in passaggi dall'elevato dislivello, specie in discesa, avrebbe grosse difficoltà ad affrontare situazioni del genere. Il veicolo può andare ovviamente su strade sterrate ma senza affrontare percorsi impegnativi caratteristici del percorso in fuoristrada” e conclude dicendo
“L'autoveicolo Subaru Forester Style bifuel targato FD251PP non è idoneo ad effettuare percorsi in fuoristrada”. Emerge quindi dagli atti di causa che l'attore manifestò alla convenuta l'esigenza di acquistare un'automobile adatta ad affrontare percorsi fuoristradistici impegnativi mentre la CP_2
disattendendo questa richiesta, gli vendette un'autovettura adatta a percorsi sterrati non
[...] complicati. In merito al rimedio da potere applicare, visto l'inadempimento posto in essere dalla convenuta, va richiamato l'art. 135 bis del Codice del consumo a tenore del quale: “Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 quater nel caso in cui: a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135 ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3; b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
oppure
pagina 7 di 9 d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore”. Nel caso che ci occupa, sussiste un grave difetto di conformità all'utilizzo particolare voluto dall'attore e portato a conoscenza della venditrice convenuta nella fase delle trattative. Purtuttavia l'autovettura acquistata dallo non è risultata del tutto inidonea sia perché è CP_1 comunque utilizzabile in percorsi fuoristradistici più semplici sia perché negli anni è stata di fatto utilizzata dall'attore (verosimilmente anche per fini estranei al fuoristrada), come risulta dai chilometri percorsi (cfr. foto del contachilometri nella relazione di CTU). Pertanto, ritiene questo Giudice che sia equo accogliere la domanda di riduzione del prezzo nella misura del 30%, condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 10.074,30 (30% di € 33.581,00 pari all'importo della fattura n. 45/16 oltre all'acconto di € 1.000,00), oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda (giugno 2019) al soddisfo. Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni in quanto l'attore ha formulato deduzioni generiche e non ha, comunque, dato prova dei danni subiti quale conseguenza immediata e diretta dell'impossibilità di effettuare percorsi fuoristradistici impegnativi. Alla luce di quanto esposto, in parziale accoglimento della domanda attorea, la CP_2 deve essere condannata a versare in favore di la somma di € 10.074,30 oltre
[...] CP_1 agli interessi. Le spese tra l'attore e la convenuta seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Le spese del terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore, essendo stata rigettata la sua domanda di garanzia per vizi. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità. Precisa la Suprema Corte che “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Sez. III n. 31889/19; nello stesso senso Sez. VI n. 2492/16; Sez. II n. 23123/19
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2635/2019: DA la a versare in favore di la somma di € Controparte_2 CP_1
10.074,30, oltre interessi dal giugno 2019 fino all'effettivo soddisfo;
RIGETTA per il resto la domanda dell'attore;
pagina 8 di 9 DA a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Controparte_2
€ 555,53 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
DA a rimborsare al terzo chiamato in causa le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
PONE le spese di CTU a carico dell'attore e della convenuta. Ragusa, 11/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2635/2019 avente ad oggetto vendita di cose mobili, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. GIUDICE MARINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO con sede in Palermo Largo Val di Mazara n. 2, C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SOLLI VINCENZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA con sede in Ala (TN) Largo Negrelli n. 1, C.F. , con il Controparte_3 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. NEGRI GIORGIO e dell'avv. CULTRERA GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti. TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/09/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
“Piaccia all'odierno Giudicante, respinta ogni avversa istanza, replica ed eccezione, dire e ritenere che il bene oggetto della compravendita (autovettura Subaru Forester bifuel targata FD241PP) è risultato difforme da quello promesso in vendita e pubblicizzato dalla venditrice. Dichiarare quindi la risoluzione del contratto sottoscritto in data 28.11.2015 tra l'attore e la
[...] con condanna di quest'ultima alla restituzione del prezzo esborsato di € 36.610,00 oltre CP_2 interessi dalla data di acquisto al soddisfo dando atto della disponibilità dell'attore alla restituzione del veicolo acquistato.
pagina 1 di 9 In subordine, procedere alla riduzione del prezzo pagato nella misura del 50% o in quella ritenuta di giustizia. Con contestuale condanna della convenuta alla restituzione della differenza tra quanto pagato e quanto oggetto di riduzione. In via principale condannare la società al risarcimento del danno subito dall'attore da Controparte_4 liquidarsi nella somma di € 10.000,00 ovvero in via equitativa.
Con le spese e i compensi di causa”.
CONVENUTO
Piaccia al Tribunale
“Rigettare la domanda attrice, poiché infondata in fatto e d in diritto, giusta relazione peritale del CTU
Persona_1
- Dichiarare che il contratto sottoscritto in data 28.11.2015 è valido ed efficace tra le parti;
- Rigettare la domanda di restituzione del prezzo pari ad euro 36.610,00 rigettare la richiesta di restituzione del veicolo e rigettare la domanda di riduzione del prezzo (nella misura del 50%) poiché nessun malfunzionamento meccanico dell'autovettura Subaru TG FD241PP è stato evidenziato in perizia;
Rigettare la domanda di risarcimento del danno (per euro 10.000,00) poiché nessuna responsabilità contrattuale può essere ascritta all'odierno convenuto;
- Condannare l'attore al pagamento dei compensi professionali, oltre rimborso forfettario e C.P.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e Controparte_3 manlevare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per quanto la Controparte_2 stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire in favore di parte attrice;
- In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di regresso della in Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore nei confronti della , per quanto la Controparte_3 stessa fosse tenuta a risarcire in favore dell'attrice, poiché la è semplicemente una CP_2 concessionaria di vendita e non la casa costruttrice”.
TERZO CHIAMATO
“Dato atto che non si è mai sottratta, né intende sottrarsi agli obblighi derivanti CP_3 CP_3 dalla garanzia convenzionale prestata, respingersi ogni domanda diretta o di manleva afferente il rapporto contrattuale intercorso fra ed il dr. che non sia riconducibile Controparte_2 CP_1 ad un vizio di produzione dell'autovettura attorea, vizio la cui esistenza allo stato si nega, intendendosi così respinta ogni richiesta attorea sul punto. Spese e competenze di causa rifuse”.
pagina 2 di 9 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_1 [...] esponendo che: CP_2 oltre ad esercitare la professione di medico generico a Vittoria, era sin dal 2012 referente regionale del WWF Sicilia;
alla fine del 2015, dovendo sostituire la propria autovettura, decideva di acquistare un SUV con caratteristiche adatte a fare fuoristrada e ad affrontare percorsi impervi con salite e discese particolarmente ripide, al fine di addentrarsi in boschi e riserve naturali per constatare, relazionare ed eventualmente denunciare eventuali abusi ed irregolarità ambientali;
inoltre, essendo proprietario di un orto botanico di circa 12.000,00 mq che coltivava come hobby nei momenti liberi, aveva bisogno di un'autovettura adatta a trainare un carrello per il trasporto di quanto inerente a tale attività agricola;
avendo deciso di acquistare un veicolo marca , in data 28.11.2015 si recava presso la CP_3 concessionaria di Palermo per vedere il modello “Subaru XV bifuel” con Controparte_2 doppia alimentazione a benzina e a Gpl;
in tale occasione constatava che il modello da lui cercato era esposto, ma in versione diesel;
rappresentava al sig. , addetto alle vendite della la propria Persona_2 Controparte_2 richiesta di acquistare un veicolo a benzina e a Gpl nonché la propria necessità di potere circolare fuoristrada, in quanto referente del WWF Sicilia;
rassicurato circa la possibilità di accoglimento di entrambe le richieste, veniva invitato a provare il modello esposto, cioè la Subaru XV bifuel a diesel, con un giro in una collina caratterizzata da ripide discese e salite nonché da un terreno sconnesso e pieno di pietre;
la prova dava ottimi risultati;
il sig. , visto che la versione a benzina e Gpl richiesta dallo non era Persona_2 CP_1 disponibile, gli proponeva l'acquisto di una Subaru Forester bifuel di cilindrata 2.000 avente prestazioni superiori al veicolo visionato;
in particolare, il riferiva che il modello Per_2
Subaru Forester bifuel di cilindrata 2.000 era il “cavallo di battaglia” della ditta in CP_3 quanto fuoristrada affidabile e di grande stabilità e capacità nonché dotato di dodici marce, di cui sei normali e sei ridotte;
gli veniva quindi consegnato il depliant ove erano indicati tutti i dati tecnici del suddetto veicolo, che era peraltro raffigurato mentre percorreva una strada sterrata tra i boschi;
lo si convinceva che il modello proposto era quello più giusto per le sue esigenze e, CP_1 pertanto, sottoscriveva presso la concessionaria e alla presenza del sig. Controparte_2
la proposta di acquisto con la quale si impegnava ad acquistare un veicolo Persona_2
Subaru Forester Style Bifuel al prezzo di € 36.610,00; nel mese di gennaio 2016 veniva contattato dalla concessionaria venditrice che lo informava che non era più possibile la consegna del modello scelto e che allo stesso prezzo già concordato era possibile acquistare il nuovo modello della Subaru Forester bifuel, caratterizzato da qualche modifica estetica e da nuovi accessori, quali fari allo xeno e led;
rassicurato che anche questo nuovo modello avesse le prestazioni desiderate, confermava l'ordine di acquisto dell'autovettura e, in data 24.6.2016, gli veniva consegnato l'ultimo modello dell'autovettura Subaru Forester Style bifuel con telaio n. JF1SJ5LA3GG265896 che veniva immatricolata con targa n. FD241PP; nelle more provvedeva a saldare il prezzo convenuto, detraendo l'acconto già versato di € 1.000,00 nonché il valore della sua autovettura usata lasciata alla concessionaria, con l'aggiunta pagina 3 di 9 della somma di € 518,00 quale prezzo per l'acquisto di un gancio da traino e di una vasca baule;
al momento della consegna, apprendeva che il veicolo non aveva le marce ridotte, contrariamente a quanto riferitogli al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto;
la venditrice spiegava tale mancanza dicendo che il sistema era stato automatizzato per rendere migliori le prestazioni del veicolo sia su strada sia nell'uso fuoristrada;
si metteva dunque in viaggio con la nuova autovettura per raggiungere la propria città di residenza, notando durante il viaggio che l'autovettura non era scattante ma rigida, attribuendo ciò alle pessime condizioni atmosferiche;
fino al 13.8.2016 utilizzava l'autovettura solo per brevi spostamenti nella città di Vittoria;
in data 13.8.2016 si recava in Basilicata e durante il tragitto si accorgeva che l'automobile aveva una ripresa molto lenta tanto da risultare pericolosi i sorpassi di altri veicoli;
inoltre nei rettilinei raggiungeva la velocità massima di 160 km/h che si riduceva a 120 km/h in salita, nei tornanti era necessario inserire la prima marcia, sull'erba bagnata si muoveva con fatica, sulla sabbia si bloccava, in autostrada vi era un consumo costante di benzina pur avendo azionato il sistema Gpl ed il navigatore, optional acquistato al prezzo di € 1.500,00, non riusciva a seguire il percorso in autostrada, chiedendo continuamente di uscirne per fare percorsi esterni;
avvertiva immediatamente la circa i problemi tecnici che aveva riscontrato, CP_5 ricevendo rassicurazione che si trattava del normale periodo di rodaggio, trascorso il quale l'autovettura avrebbe avuto prestazioni migliori;
nonostante le rassicurazioni, in data 22.8.2016 mandava una lettera con la quale avvertiva sia la sia la casa produttrice degli inconvenienti riscontrati;
Controparte_2 la ancora una volta lo rassicurava via telefono che tutto si sarebbe risolto al Controparte_2 completamento del rodaggio mentre la casa produttrice rinviava alla concessionaria;
in data 16.9.2016, mentre si trovava con la nuova autovettura nei pressi di Palermo, notava un improvviso calo di rendimento e la comparsa di rumori;
pertanto, chiamava il numero verde della e il veicolo veniva trasportato presso la dove veniva controllato CP_3 Controparte_2 per ore e restituito in serata;
a seguito dei controlli, i meccanici riferivano che non c'era alcuna anomalia nel veicolo, che poteva tranquillamente rientrare a Vittoria;
durante il viaggio di ritorno notava ancora una volta che il veicolo presentava problemi;
pertanto, dopo qualche giorno decideva di portarlo mediante un carroattrezzi presso il più vicino centro di assistenza della , a Caltanissetta, dove lo lasciava per un'intera CP_3 settimana con ingenti disagi;
ancora una volta i meccanici gli riferivano che l'autovettura non presentava alcun problema e che per avere buone prestazioni era necessario tenere il motore ad alti giri;
nelle more rinunciava a montare il gancio da traino perché si rendeva conto che il veicolo non sarebbe stato in grado di trainare un carrello nonostante avesse già provveduto a versare la somma di € 100,00 quale acconto per l'acquisto di un carrello;
in data 28.4.2017 chiedeva alla di effettuare un test sulla potenza Parte_1 del motore del veicolo acquistato;
a seguito del test, apprendeva che la potenza del motore era nettamente inferiore a quella indicata nella carta di circolazione, che non vi era alcun cambiamento nella potenza rilevata inserendo le diverse modalità “normal” e “sport” e che la curva di accelerazione non era pagina 4 di 9 regolare, avendo delle gravi anomalie che rendevano il tempo di accelerazione irregolare e molto lungo;
avuta conferma dei gravi difetti del veicolo, avvertiva telefonicamente, ancora una volta, la venditrice e la casa produttrice senza tuttavia ottenere alcun riscontro;
il veicolo non risultava conforme a quello descritto nel contratto di vendita innanzitutto perché lo stesso era risultato inidoneo all'uso pattuito, avendo richiesto, come requisito indispensabile, che il veicolo avesse la possibilità di andare fuoristrada, richiesta accettata dal venditore, che gli aveva garantito tale caratteristica;
il venditore, inoltre, aveva consentito la prova su strada e fuoristrada di un identico modello Subaru, disponibile in concessionaria, garantendo che le prestazioni di quello acquistato sarebbero state identiche se non superiori;
invece, il veicolo acquistato risultava inadatto ad andare in fuoristrada e a percorrere strade sterrate con sabbia e altri ostacoli;
inoltre, il veicolo presentava gravi difetti di funzionamento.
Chiedeva pertanto al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto in data 28/11/2015, con condanna della convenuta alla restituzione del prezzo di € 36.610,00 oltre agli interessi legali dalla data dell'acquisto sino al soddisfo;
in via subordinata chiedeva di ridurre il prezzo pagato nella misura del 50% o in quella ritenuta di giustizia;
infine chiedeva di condannare la convenuta al risarcimento del danno da lui subito nella misura di € 10.000,00 o nella misura determinata in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta la dichiarando Controparte_2 preliminarmente di voler chiamare in causa la in persona del legale Controparte_3 rappresentante. In merito alla ricostruzione dei fatti esponeva che: l'autovettura Subaru Forester bifuel era conforme ai parametri costruttivi dichiarati dalla casa madre;
la concessionaria si limitava a distribuire un prodotto già definito in fabbrica;
le prestazioni della vettura erano conformi alle caratteristiche tecniche pubblicizzate nei cataloghi dalla;
CP_3
l'autovettura acquistata dall'attore non presentava alcun vizio e aveva dati tecnici corrispondenti a quelli risultanti dal relativo catalogo;
era irrilevante la mancanza delle marce ridotte in quanto la aveva già da anni munito le CP_3 proprie vetture del sistema 4Wd integrale senza marce ridotte, rendendo il sistema meccanico sempre più forte e affidabile;
la rinuncia al montaggio del gancio da traino non era imputabile al cattivo funzionamento della vettura che prima di essere immessa sul mercato era stata sottoposta a rigidi controlli per l'omologazione. Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande di parte attrice, con vittoria di spese e compensi da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Ritualmente chiamata in causa, si costituiva mediante comparsa di risposta la CP_3 deducendo di non volersi sottrarre agli obblighi derivanti dalla garanzia convenzionale
[...] prestata ove dovessero essere accertati dei vizi di costruzione sull'autovettura acquistata dall'attore ma di non poter rispondere di tutto ciò che attiene allo svolgimento delle trattative d'acquisto e alle richieste attoree in conseguenza del contratto.
pagina 5 di 9 Chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare la domanda di manleva relativa al rapporto contrattuale intercorso fra la e che non fosse riconducibile ad Controparte_2 CP_1 un vizio di produzione dell'autovettura attorea, con vittoria di spese e compensi. La domanda avanzata da è parzialmente fondata e deve pertanto essere accolta CP_1 per quanto di ragione. L'attore deduce che l'autovettura da lui acquistata presenta dei vizi di funzionamento relativi sia alla potenza erogata dal motore, inferiore a quella dichiarata nella carta di circolazione, potenza che peraltro non aumenterebbe con l'inserimento della modalità di guida “sport”, sia alla fase dell'accelerazione, durante la quale vi sarebbero delle gravi anomalie che renderebbero l'accelerazione irregolare e lunga;
circostanze, queste, che creerebbero situazioni di difficoltà durante i sorpassi perché il motore non ha una sufficiente potenza propulsiva che possa consentire di effettuare un sorpasso in totale sicurezza. Inoltre, l'attore deduce il consumo di benzina nonostante l'attivazione dell'alimentazione a Gpl e il malfunzionamento del navigatore installato nell'auto. Il CTU, nominato in corso di causa, ha smentito la sussistenza dei suddetti vizi riferendo che la potenza del motore non è difforme da quella dichiarata dalla casa, in quanto i dati ottenuti dalle prove rientrano in una normale tolleranza. Lo stesso ha inoltre chiarito che la riscontrata lentezza del veicolo dipende da una motorizzazione non potente che ha necessità di essere utilizzata ad alti regimi per ottenere delle prestazioni sufficienti rispetto all'uso cui è destinata;
il motore non risulta dunque inadeguato, essendo stato progettato per un tranquillo uso stradale a trazione integrale, rispetto al quale appare sufficiente. Il CTU non ha riscontrato altri vizi sul veicolo, neanche per quanto riguarda la sua affidabilità e sicurezza, e relativamente al navigatore afferma che “funziona regolarmente, individua mappe e percorsi, il mal funzionamento lamentato, dovuto ad una scelta infelice del percorso o non individuando indirizzi precisi, molto probabilmente è causato dal mancato aggiornamento delle mappe”. In conclusione, l'autovettura per cui è causa non presenta i vizi lamentati dall'attore, come dimostra anche la circostanza che alla data della CTU (12.05.2021) il veicolo aveva già percorso 60.541 km. Deve pertanto essere rigettata la domanda di risoluzione per vizi. Di conseguenza, non va esaminata la domanda di garanzia proposta dalla nei Controparte_2 confronti della Controparte_3
È, invece, fondata la dedotta violazione dell'art. 129, comma 2, lettera b) del Codice del consumo a tenore del quale “Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti: (…) essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato”. Deve essere anzitutto chiarito che nel caso in esame trova applicazione la disciplina consumeristica in quanto l'autovettura è stata acquistata dallo in qualità di consumatore, CP_1 cioè di persona fisica che ha agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Ciò premesso, l'attore deduce che durante la fase delle trattative precontrattuali spiegò all'addetto alle vendite della società convenuta che l'acquisto dell'auto era imprescindibilmente legato alla necessità di andare fuoristrada, tanto che gli venne fatta provare la versione diesel pagina 6 di 9 della da lui voluta, con un giro in una collina caratterizzata da ripide discese e salite CP_3 nonché da un terreno sconnesso e pieno di pietre e la prova diede ottimi risultati. Inoltre, l'attore deduce che la concessionaria convenuta gli propose in vendita la versione Subaru Forester bifuel di cilindrata 2.000, presentandola come un fuoristrada affidabile e di grande stabilità e capacità in quanto dotato di dodici marce di cui sei normali e sei ridotte;
successivamente venne contattato dalla venditrice che gli comunicò che non era più possibile consegnargli la Subaru Forester Style bifuel di cilindrata 2.000 ma che allo stesso prezzo era possibile acquistare il nuovo modello della Subaru Forester bifuel, avente le stesse prestazioni di quella inizialmente ordinata e lui confermava l'ordine. All'atto della consegna l'autovettura non aveva le marce ridotte, circostanza che l'addetto alle vendite giustificò dicendo che il sistema era stato automatizzato per rendere migliori le prestazioni del veicolo sia su strada che nell'uso fuoristrada. Tali circostanze non sono state specificatamente contestate dalla convenuta per cui devono ritenersi provate ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Con riguardo alle prestazioni in fuoristrada del veicolo per cui è causa il CTU riferisce:
“Questo Subaru Forester non è dotato né di riduttore né di blocco differenziali o di un ripartitore centrale. Il riduttore consente di avanzare con un ritmo più fluido del motore, senza sforzare gli organi meccanici (soprattutto cambio e frizione) già sottoposti a sollecitazioni gravose quando il fondo è molto accidentato. Il blocco del differenziale, in caso di perdita di aderenza di una delle due ruote di un asse, permette di avere trazione sull'altra. Il Subaru Forester oggetto di questa CTU, non è dotato di dispositivi meccanici o elettronici necessari alla guida in fuoristrada. In definitiva se questo Subaru Forester, acquistato dal Dott. , CP_1 dovesse trovarsi in fuoristrada su un fondo molto sdrucciolevole (fango, erba bagnata, molta sabbia), o in passaggi dall'elevato dislivello, specie in discesa, avrebbe grosse difficoltà ad affrontare situazioni del genere. Il veicolo può andare ovviamente su strade sterrate ma senza affrontare percorsi impegnativi caratteristici del percorso in fuoristrada” e conclude dicendo
“L'autoveicolo Subaru Forester Style bifuel targato FD251PP non è idoneo ad effettuare percorsi in fuoristrada”. Emerge quindi dagli atti di causa che l'attore manifestò alla convenuta l'esigenza di acquistare un'automobile adatta ad affrontare percorsi fuoristradistici impegnativi mentre la CP_2
disattendendo questa richiesta, gli vendette un'autovettura adatta a percorsi sterrati non
[...] complicati. In merito al rimedio da potere applicare, visto l'inadempimento posto in essere dalla convenuta, va richiamato l'art. 135 bis del Codice del consumo a tenore del quale: “Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell'articolo 135 quater nel caso in cui: a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'articolo 135 ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3; b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita;
oppure
pagina 7 di 9 d) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore”. Nel caso che ci occupa, sussiste un grave difetto di conformità all'utilizzo particolare voluto dall'attore e portato a conoscenza della venditrice convenuta nella fase delle trattative. Purtuttavia l'autovettura acquistata dallo non è risultata del tutto inidonea sia perché è CP_1 comunque utilizzabile in percorsi fuoristradistici più semplici sia perché negli anni è stata di fatto utilizzata dall'attore (verosimilmente anche per fini estranei al fuoristrada), come risulta dai chilometri percorsi (cfr. foto del contachilometri nella relazione di CTU). Pertanto, ritiene questo Giudice che sia equo accogliere la domanda di riduzione del prezzo nella misura del 30%, condannando la convenuta alla restituzione in favore dell'attore della somma di € 10.074,30 (30% di € 33.581,00 pari all'importo della fattura n. 45/16 oltre all'acconto di € 1.000,00), oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda (giugno 2019) al soddisfo. Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni in quanto l'attore ha formulato deduzioni generiche e non ha, comunque, dato prova dei danni subiti quale conseguenza immediata e diretta dell'impossibilità di effettuare percorsi fuoristradistici impegnativi. Alla luce di quanto esposto, in parziale accoglimento della domanda attorea, la CP_2 deve essere condannata a versare in favore di la somma di € 10.074,30 oltre
[...] CP_1 agli interessi. Le spese tra l'attore e la convenuta seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo. Le spese del terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore, essendo stata rigettata la sua domanda di garanzia per vizi. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità. Precisa la Suprema Corte che “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass. Sez. III n. 31889/19; nello stesso senso Sez. VI n. 2492/16; Sez. II n. 23123/19
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2635/2019: DA la a versare in favore di la somma di € Controparte_2 CP_1
10.074,30, oltre interessi dal giugno 2019 fino all'effettivo soddisfo;
RIGETTA per il resto la domanda dell'attore;
pagina 8 di 9 DA a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Controparte_2
€ 555,53 per esborsi ed in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
DA a rimborsare al terzo chiamato in causa le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa;
PONE le spese di CTU a carico dell'attore e della convenuta. Ragusa, 11/02/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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