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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di DIVORZIO – scioglimento del matrimonio iscritta al RG. n.
3723/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a TR Parte_1 C.F._1 AR (Albania), il 15/03/1975, con l'avv. PASQUALE CONTALDI
RICORRENTE
contro
(c.f. , nato/a a VJ JE CP_1 C.F._2 (Albania), il 28/04/1974,
RESISTENTE NON COSTITUITO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
ISMAILI: “il Tribunale adito voglia disporre la comparizione personale delle parti affinché pronunci lo scioglimento del matrimonio dei sig.ri Parte_1
nata il [...] a [...], residente a
[...]
Castelfranco TO (TV), via Romagna n. 40, codice fiscale C.F._3
, e nato il [...] a [...],
[...] CP_1 codice fiscale accogliendo, per quanto di ragione, le CodiceFiscale_4 seguenti condizioni:
1) il figlio rimane affidato in via esclusiva alla madre, con facoltà Persona_1 per la stessa di assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio;
il figlio manterrà la residenza presso la madre e con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé quando vuole, previo accordo con lo stesso e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche e di altro genere;
2) dichiararsi il sig. obbligato a corrispondere mensilmente con CP_1 bonifico bancario alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento del Pt_1 figlio , la somma di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Per_1 Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie così come individuate secondo il protocollo del Tribunale di Treviso a cui si fa rinvio e che costituisce parte integrante del presente atto;
3) al fine di consentire la richiesta, da parte della sig.ra delle spese Pt_1 straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori da sostenere in favore del figlio minore e per ogni altra comunicazione volta al rimborso Per_1 delle spese straordinarie sostenute in favore di , la sig.ra farà Per_1 Pt_1 riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: ; Email_1
4) la sig.ra potrà provvedere da sola, in via esclusiva, alle pratiche per Pt_1 il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore
e, così, per ogni altra esigenza, anche scolastica o di altro genere, del Per_1 figlio”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. È fondata anzitutto la domanda sullo status, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da decreto di omologa del Tribunale di Treviso n. 5089/2019 del 7.03.2019 – RG. 848/2017);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale;
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 2/09/1994 tra e Parte_1 CP_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...] CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 2014, al n. 39, Parte II, Serie C, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
2. Dall'unione matrimoniale sono nati due figli: (18.08.1998), Per_2 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
(28.04.2008), ancora Per_1 minorenne.
3. All'udienza del 22.01.2025, il giudice relatore ha disposto – a modifica del previgente regime (concordato in sede di separazione) – l'affidamento esclusivo di alla madre, con facoltà per la stessa di assumere, in via Per_1 unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (cd. super- esclusivo).
3.1. Il Tribunale condivide le ragioni addotte dal giudice relatore a fondamento della decisione assunta, posto che il protratto disinteresse del padre nei confronti del figlio costituisce ragione di grave pregiudizio per il minore, anche rispetto alla formazione delle decisioni di maggiore interesse per quest'ultimo; la madre, in sede di audizione, ha lamentato, ad esempio, difficoltà con le firme richieste dalla scuola.
La ha inoltre riferito che il – cancellato per irreperibilità della Pt_1 CP_1 liste anagrafiche del Comune di Quinto di Treviso dal 31.05.2021 – verosimilmente non si trova più in Italia (dove ha gestito una pizzeria d'asporto) e viene a trovare il figlio una volta all'anno, per “mezz'ora, massimo un'ora” (vd. verbale 22.01.2025); nemmeno provvede al pagamento del contributo di mantenimento, ordinario e straordinario.
3 A questo si aggiunge l'indifferenza del per le sorti del presente CP_1 giudizio, nel quale non si è costituito.
4. Tenuto conto dell'età del minore (che ha già compiuto diciassette anni) e di quanto riferito dalla sulle abitudini paterne, ritiene il Pt_1
Collegio l'opportunità di prevedere che gli incontri dal padre al figlio possano avvenire liberamente, previa tempestiva comunicazione alla madre.
5. Quanto agli aspetti economici, la – che continua lavora con Pt_1 contratto part-time (82%) a tempo indeterminato presso la Cooperativa L'Incontro e percepisce uno stipendio mensili di circa € 1.200,00 – ha chiesto un aumento del contributo di mantenimento ordinario per il figlio, da € 300,00 (come stabilito con l'accordo separativo del 2019) ad € 500,00 mensili, in ragione delle accresciute esigenze del figlio.
5.1. Rileva il Tribunale che:
- in sede di separazione, i coniugi avevano previsto dei turni di responsabilità che prevedevano la permanenza del figlio presso il padre a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica con pernotto, oltre alla metà delle vacanze natalizie e pasquali e 15 giorni durante le vacanze estive.
- da molto tempo, però, il non rispettata l'impegno assunto – CP_1 facendo visita al figlio solo una volta all'anno, come già detto – sicché tutti gli oneri di gestione del figlio ricadono direttamente sulla madre.
5.2. Questo, in uno con le accresciute esigenze del figlio (che al tempo della separazione aveva undici anni), legittima la revisione, in aumento, del contributo paterno di mantenimento.
Poiché tuttavia non sono noti i redditi da lavoro del (né dove egli li CP_1 produca, anche se verosimilmente all'estero) – ma essendo comunque plausibile che li percepisca, non essendo inabile al lavoro ed avendo un'età compatibile con esso – ritiene il Tribunale equo disporre, con decorrenza dalla domanda, un aumento del contributo di mantenimento da € 300,00 ad
€ 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
5.3. Ferma la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, come pattuito già in sede di separazione, e secondo le modalità ivi specificate.
6. Prende atto infine il Tribunale che la ricorrente non ha avanzato pretese economiche proprie nei confronti del CP_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri minimi previsti per tutte le fasi (eccetto quella istruttoria, non celebrata) nelle cause di valore
4 indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto del ristretto perimetro del thema decidendum e della mancata costituzione in giudizio del resistente.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 2/09/1994 da nata a [...], il [...] Parte_1 e nato a [...], il [...], CP_1 C.F._5 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) dell'anno 2014 al n. 39,. Parte II, Serie A;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. CONFERMA l'affidamento esclusivo di (nato a Persona_1
Castelfranco TO – TV, il 28.04.2008) alla madre che potrà assumere, in via unilaterale, anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (cd. super-esclusivo);
4. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio liberamente, secondo gli accordi che raggiungerà con quest'ultimo, previa tempestiva comunicazione alla madre;
5. con decorrenza dalla domanda, PONE a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, in favore di entro il giorno 5 Parte_1 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento del figlio , la Per_1 somma di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di famiglia in uso presso questo Tribunale;
6. CONDANNA a pagare, in favore di CP_1 Parte_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 2.900,00, oltre rimborso
[...] spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge. Treviso, 27 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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