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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4687/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Tollot giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Alpago, via XXVII Aprile –
Farra n. 50;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vecchioni giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Sartori
n. 2;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta -
e contro
1
Controparte_2
c.f.: CodiceFiscale_2
- convenuto contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito: accertata e dichiarata, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 2° co. c.c., la responsabilità di , Controparte_3
conducente e proprietaria dell'autovettura, marca HONDA modello CIVIC, targata AE863RR, di proprietà del Sig.
nella causazione del sinistro occorso all'attore, in data 29.06.2003 ed accertato, altresì, che l'autovettura Controparte_2
antagonista era sprovvista di copertura assicurativa, condannarsi, ex artt. 19 lett.b) e 20 della L. 24 dicembre 1969, n.
990 (ora artt. 283 1° co. lett. b e 286 del D.lgs. n. 209/2005), la , quale Impresa Controparte_1
designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (presso CONSAP), al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi da che risulteranno ex art. 1223 Parte_1
c.c., eziologicamente riconducibili all'evento dannoso sub judice nella misura che risulterà di giustizia, all'esito dell'espletanda attività istruttoria, anche in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate
e loro ulteriore maggiorazione, secondo gli interessi cc.dd. compensativi, nella misura che risulterà congrua, sulla scorta dell'insegnamento di cui alle sentenze n. 1712/1995 e n. 61/2023.
-Rigettarsi tutte le eccezioni, sia in rito che nel merito (ed in specie quella di inammissibilità e di prescrizione delle domande attoree) e le argomentazioni difensive avversarie, in quanto del tutto infondate, sia in facto, che in iure, per tutte le ragioni illustrate in atti;
In via istruttoria:
-Ammettersi tutte le istanze istruttorie che sono state tenorizzate in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. attorea datata
21.01.2022, non ammesse e che sono da ritenersi qui integralmente ritrascritte.
-Rigettarsi tutte le istanze istruttorie articolate dalla controparte in quanto inammissibili, per tutte le ragioni già illustrate in memoria ex art. 183 VI co. n. 3 cpc attorea.
Spese di lite integralmente rifuse, comprese le spese di CTP in corso di causa e di CTU e le spese generali, ex art. 13, comma
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10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Per parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande avversarie, giacchè inammissibili, prescritte, infondate e/o comunque assolutamente indimostrate, tenuto anche conto del fatto colposo dell'attore ex art. 1227, I e II comma, c.c.
Spese - anche generali e forfettarie - diritti e onorari rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Sul versante istruttorio, senza alcuna inversione dell'onus probandi attoreo e benchè la causa, per quanto visto, sia ampiamente matura per la decisione in termini reiettivi sulle questioni preliminari, si chiede disporsi prova per interrogatorio formale dell'attore sulle seguenti circostanze, da intendersi in forma interrogativa e precedute da “Vero che”:
a) in data 29.06.2003, Lei percorreva la S.S. 464, in località Spilimbergo, allorchè giunto all'altezza del Km 14+630, impattava contro la vettura Honda Civic tg. AE863RR;
b) l'urto interessava la parte anteriore della Fiat UN e la parte anteriore della Honda Civic;
c) omissis;
d) la Fiat UN si fermava, incontrando posizione di quiete, all'interno del fossato posto a lato della carreggiata, come risulta dal Verbale d'Incidente (doc. 1 ctp.);
e) omissis;
f) omissis.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il IG conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_4
[..
[...] quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e il IG
[...]
al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del CP_2
sinistro stradale avvenuto in data 29.6.2003.
In particolare, l'odierno attore imputava all'esclusiva responsabilità di conducente Controparte_3
dell'autovettura di proprietà di , la causazione del sinistro de quo. Controparte_2
Nonostante le sommarie indicazioni contenute nel verbale di incidente stradale, che riferivano la copertura assicurativa del veicolo responsabile, l'attore si avvedeva qualche tempo dopo dell'assenza di copertura assicurativa dell'automobile del IG e dunque rivolgeva al F.G.V.S., oltre che al CP_2
responsabile del sinistro, la sua pretesa risarcitoria.
A fronte del rifiuto di di liquidare il danno patito, il IG si determinava quindi ad CP_1 Pt_1
adìre il suintestato Tribunale chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro.
Si costituiva tempestivamente in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
domanda attorea.
Innanzitutto, eccepiva l'inammissibilità dell'azione esperita dall'attore per non aver egli formulato conclusioni nei confronti del responsabile civile – pur convenuto in giudizio – ma solo nei confronti del
Fondo di Garanzia.
In secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio nei confronti del responsabile
, ritenendo inopponibili allo stesso gli atti interruttivi inviati al F.G.V.S. Controparte_2
Conseguentemente, secondo la ricostruzione della convenuta, la pretesa nei confronti del Fondo doveva essere rigettata poiché estinto per intervenuta prescrizione il debito risarcitorio principale in capo al responsabile.
Contestava, poi, l'esclusiva responsabilità della IGa nella causazione del sinistro, CP_3
ritenendo invece sussistente un concorso di colpa del IG anche per mancato uso delle Pt_1
cinture di sicurezza.
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Infine, contestava nel quantum la complessiva pretesa dell'attore, poiché infondata o sfornita di adeguata prova.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree.
Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto . Controparte_2
All'udienza di prima comparizione del 25.11.2021, il G.I. dichiarava la contumacia del convenuto e assegnava – su richiesta delle parti – i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore, escussione di (teste attoreo) Tes_1
e c.t.u. medico-legale. L'incarico veniva affidato al dott. Persona_1
All'esito del deposito della c.t.u., la causa veniva ritenuta sufficientemente istruita e matura per la decisione.
I procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sulla natura dell'azione esercitata dal danneggiato
Il IG ha convenuto in giudizio quale Impresa designata alla gestione Pt_1 Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e il proprietario del veicolo danneggiante, IG
, chiedendo la condanna solo della prima al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2
patrimoniali subiti.
Ciò ha fatto in quanto il codice delle assicurazioni private impone il necessario coinvolgimento del responsabile, qualora ovviamente esso sia identificato, ma nel caso di specie nei suoi confronti è maturata la prescrizione del diritto fatto valere dal IG non essendo intervenuti tempestivi atti Pt_1
interruttivi nei suoi confronti.
Che il debito risarcitorio in capo al IG si sia prescritto è circostanza pacifica e nemmeno CP_2
contestata dall'odierno attore: le prime diffide stragiudiziali sono state inoltrate al proprietario del veicolo
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responsabile oltre dieci anni dopo il sinistro (e parte attrice non ha documentato, né si è offerta di documentare, atti interruttivi nei confronti dello stesso).
Per pacifica giurisprudenza, che peraltro invocano entrambe le parti, “la prescrizione dell'azione nei confronti del danneggiante non è interrotta dagli atti interruttivi validamente compiuti dal danneggiato nei confronti del suddetto
Fondo” (Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2009, n. 18401).
A differenza di quanto avvenuto nei confronti del IG , la prescrizione è stata invece CP_2
validamente interrotta nei confronti del F.G.V.S.
La compagnia convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta in difetto di domanda nei confronti del responsabile e, comunque, ha prospettato il venir meno dell'obbligazione risarcitoria del
Fondo nel caso di estinzione per prescrizione di quella del responsabile civile.
Al fine di dare risposta alle eccezioni di parte convenuta, è necessario chiarire la natura dell'azione esercitata nei confronti del Fondo e i suoi rapporti con quella verso il responsabile civile.
Orbene, l'obbligazione del F.G.V.S. nasce direttamente dalla legge (art. 283 e ss. cod. ass. priv.) e non deriva in via diretta e automatica dalla responsabilità del danneggiante non assicurato o non identificato.
Pur essendo una forma di “garanzia” in senso lato per la vittima, essa ha una sua autonomia funzionale volta a tutelare i danneggiati in specifiche ipotesi in cui altrimenti rimarrebbero privi di risarcimento.
Il F.G.V.S. persegue una finalità di interesse pubblico e sociale, garantendo un ristoro alle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati, non identificati o assicurati con imprese in liquidazione coatta amministrativa. Questa finalità permea la disciplina della sua obbligazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligazione del F.G.V.S. non è di natura fideiussoria o solidale in senso stretto rispetto alla responsabilità del danneggiante. Essa sorge direttamente dalla legge al verificarsi di determinate condizioni (veicolo non assicurato, non identificato, ecc.) e ha un suo termine di prescrizione autonomo.
La prescrizione dell'azione nei confronti del responsabile civile (danneggiante) non preclude l'azione diretta contro il F.G.V.S., purché quest'ultima sia esercitata entro il proprio termine di prescrizione. La
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ragione risiede proprio nell'autonomia dell'obbligazione del Fondo, che mira a garantire un risarcimento alla vittima anche quando l'azione contro il responsabile diretto è ormai prescritta o impossibile.
Così intendendo la natura dell'azione esercitata nei confronti del Fondo – autonoma, avente fonte legale e di garanzia ma solo in senso lato (non potendola assimilare ad una fideiussione) – le eccezioni proposte dalla convenuta appaiono infondate.
Ed infatti, ben può l'attore – rispettando a monte il dettato normativo che impone il necessario coinvolgimento in giudizio del responsabile – formulare domanda di condanna del solo Fondo di
Garanzia in virtù di quell'autonoma obbligazione che grava sullo stesso, senza che la sua azione risulti inammissibile.
E in secondo luogo, non può essere condivisa la tesi del Fondo secondo cui la prescrizione del rapporto principale tra danneggiato e danneggiante farebbe venir meno anche la sua obbligazione.
2) Sui presupposti per il coinvolgimento del Fondo: l'assenza della copertura assicurativa
Secondo la convenuta, l'attore non avrebbe fornito adeguata prova dell'assenza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà del IG . CP_2
L'unico documento che produce, infatti, è la missiva di con la quale la consorella nega Controparte_5
la sussistenza di un contratto assicurativo all'epoca del sinistro (doc. 2 attoreo). Ma, trattandosi di mero scritto proveniente dal soggetto che sarebbe stato tenuto a pagare i danni in caso di regolare copertura assicurativa, a detta di esso sarebbe privo di efficacia probatoria. CP_1
Peraltro, esso sarebbe contrario a quanto indicato nel Verbale d'Incidente, che attesta con efficacia di
CP_ pubblica fede l'esistenza di un contrassegno assicurativo intestato a “ ” con scadenza al “13.11.2003”
(doc. 1 attoreo, pag. 6).
Occorre a tal proposito osservare che quanto sostenuto da non integra, a ben vedere, espressa CP_1
negazione del fatto contenuto nella missiva sub doc. 2 attoreo, bensì una mera negazione dell'idoneità probatoria del documento prodotto dall'attore.
La parte convenuta, per ottemperare agli oneri di allegazione sulla stessa incombenti secondo quanto
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disposto dall'art. 167 cod. proc. civ., al momento di costituirsi in giudizio, deve esprimere una chiara e specifica contestazione relativa ai fatti costitutivi della domanda, non valendo allo scopo la diversa contestazione relativa al valore probatorio dei documenti allegati alla citazione dall'attore, posto che “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (Cass. civ., sez. VI
- 3, 27 agosto 2020, n. 17889),
Ne consegue che, non avendo di fatto la convenuta negato l'insussistenza della copertura assicurativa, deve darsi applicazione, ai fini della prova dell'insussistenza della copertura assicurativa, del principio di non contestazione.
Quanto al contenuto del Verbale d'Incidente e della sua efficacia probatoria circa la sussistenza di copertura assicurativa, va sottolineato come lo stesso risulti sul punto assolutamente scarno e privo di riferimenti, a differenza di quanto riportato nel riquadro relativo alla copertura assicurativa del veicolo dell'odierno attore.
Infatti, solo nel riquadro riservato alla posizione del IG sono riportati tutti i dati necessari Pt_1
alla verifica della sussistenza o meno della copertura assicurativa sul veicolo dallo stesso condotto: la
Compagnia Assicuratrice per la r.c.a., il numero della polizza r.c.a., l'Agenzia presso la quale la stessa è stata stipulata ed il periodo di validità della medesima (data di decorrenza e data di cessazione).
Per contro, tali dati non sono riportati nel riquadro riservato alla posizione assicurativa del veicolo condotto dalla IGa di proprietà del IG , ove vi è soltanto l'indicazione CP_3 CP_2
CP_ scarna della Compagnia Assicuratrice “ ” (senza, peraltro, alcuna precisazione circa l'Agenzia presso la quale il contratto assicurativo sarebbe stato stipulato) e la data di scadenza della supposta copertura assicurativa, senza alcun riferimento al numero di polizza e alla data di decorrenza della validità del contratto assicurativo.
Ed infine, le argomentazioni difensive della convenuta in merito al supposto difetto di prova dell'insussistenza di copertura assicurativa risultano incompatibili con la condotta extraprocessuale assunta dalla Consap e da (cfr. corrispondenza contenuta nel doc. 13 attoreo). CP_1
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3) Sulla dinamica del sinistro e sulle rispettive responsabilità
In relazione alla dinamica del sinistro, essa è chiara ed evincibile dal rapporto di incidente redatto dai
Carabinieri di Pordenone (doc. 1 e 1 bis di parte attrice).
Tale relazione fa piena prova sia delle avarie riportate dai mezzi coinvolti, che attestano un urto frontale tra i mezzi coinvolti, sia delle tracce rinvenute sulla sede stradale, sia infine delle dichiarazioni rilasciate dalle parti ed in particolare quelle della IGa (riportate a pag. 14 del rapporto). CP_3
Nello specifico, gli Agenti accertatori hanno effettuato la seguente annotazione: “Giova precisare altresì che il conducente del veicolo B sentita informalmente in Ospedale riferiva di aver notato sulla propria corsia di marcia un ciclista peraltro privo dei sistemi di illuminazione e nella circostanza frenava spostandosi contemporaneamente sulla corsia di opposta utenza, evitando l'impatto con lo stesso ma collidendo successivamente con il veicolo A”. Pertanto, la IGa
– contravvenzionata dagli Agenti per aver transitato a velocità eccessiva, che non le CP_3
consentiva di conservare il controllo del mezzo condotto, in violazione del disposto di cui all'art. 141 cod. strad. – ha riconosciuto in modo espresso di aver invaso improvvisamente la corsia antagonista, andando a collidere contro il veicolo condotto dall'attore.
Indubbia è dunque la responsabilità esclusiva della IGa conducente del veicolo CP_3
antagonista.
Al contrario, non vi sono elementi che consentano di muovere censure alla condotta di guida del IG
né ha trovato conforto la tesi della convenuta in merito al mancato utilizzo delle cinture di Pt_1
sicurezza.
Va innanzitutto precisato che, trattandosi di eccezione (quella ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.) volta a paralizzare l'altrui pretesa creditoria, i fatti posti a suo fondamento devono essere provati dalla parte che tale eccezione solleva, non potendo questa limitarsi ad allegare genericamente la circostanza riversando sull'attore danneggiato la relativa prova contraria.
Nel caso di specie, il c.t.u. ha argomentato in maniera chiara ed esaustiva le sue conclusioni sul punto, chiarendo che le lesioni riportate dal IG sono compatibili anche con l'utilizzo dei sistemi Pt_1
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di ritenzione. Il c.t.p. di non ha sollevato alcuna osservazione o contestazione alle Controparte_1
conclusioni del dott. Per_1
Per tale ragione, va escluso qualsiasi concorso di colpa dell'odierno attore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
3) Sul danno risarcibile all'attore
4.1) Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il pregiudizio biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Orbene, al fine di determinare il pregiudizio di natura biologica subito dall'attore – oltre che le eventuali ulteriori ripercussioni di natura non patrimoniale – è stata svolta c.t.u. medico-legale affidata al dott.
Persona_1
Alla luce della relazione del c.t.u., emerge che il IG ha riportato nel corso del sinistro un Pt_1
politraumatismo caratterizzato da frattura del femore sinistro, da frattura esposta I grado pluriframmentaria alla rotula sinistra, da frattura composta dell'apofisi anteriore del calcagno sinistro, da
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trauma facciale con frattura dell'incisivo superiore, delle ossa nasali e trauma oculare sinistro. Tali traumi, peraltro, non sono oggetto di specifiche contestazioni e sono riconosciuti – anche con riguardo al collegamento causale con il sinistro (che peraltro il c.t.u. conferma, cfr. pag. 27 dell'elaborato peritale) – da parte convenuta.
Secondo la ricostruzione del c.t.u., è conseguito al sinistro un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 191 giorni, di cui giorni 11
a totale, giorni 60 al 75%, giorni 90 al 50% e giorni 30 al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 22-23%.
Il grado di sofferenze patito è definibile, per tutto il periodo di malattia e anche nella fase cronica dei postumi, di grado medio.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione (trattandosi di lesioni c.d. macropermanenti), eventualmente personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
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Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 22-23% (e riconosciuta in concreto nella misura del 23% al fine di ricomprendere tutti i pregiudizi effettivamente patiti dall'attore), alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 113.968,00 (con punto base pari ad € 4.169,39, incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi in conseguenza della gravità della sofferenza patita – come delineata dal c.t.u. – ed adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'importo di € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 1.265,00 per gli
11 giorni di invalidità temporanea totale, € 5.175,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al
75% ed € 5.175,00 per i 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 862,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 12.477,50.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese di cui sopra (applicato l'incremento di cui all'ultima versione della tabella, come sopra indicato), così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
E' però possibile operare la c.d. personalizzazione del danno – nel caso di specie, fino ad un massimo del
36% del danno biologico permanente determinato secondo le tabelle di Milano – al fine di valorizzare pregiudizi o ripercussioni che esulino dalle normali conseguenze delle lesioni del tipo di quelle occorse all'attore (e che, pertanto, devono ritenersi già adeguatamente considerate nell'importo risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi di cui sopra).
Nel caso in esame, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione dell'importo se non con riferimento al c.d. danno da lesione della cenestesi lavorativa, non avendo l'attore fornito
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alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
Infatti, non risulta provato che il IG abbia patito quei particolari riflessi nella vita di Pt_1
relazione o sofferenze soggettive che legittimano una personalizzazione del risarcimento risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi, tenuto altresì conto che il punto base per la liquidazione del danno biologico permanente è già stato incrementato per la sofferenza soggettiva patita dall'attore.
Il c.t.u. ha, tuttavia, confermato che il IG ha subito ripercussioni sull'attività lavorativa, Pt_1
affermando che “La menomazione conseguente alle lesioni riportate nel sinistro incide negativamente sull'attività lavorativa specifica riferita dal periziando al momento della visita.
Prima del sinistro il periziando svolgeva, come dichiarato in sede di operazioni peritali, l'attività barista titolare e venditore
a domicilio ambulante di prodotti alimentari.
A parere dello scrivente può riprendere detto lavoro ma lo dovrà svolgere certamente con un maggior impegno fisico.
Nell'espletamento del suo lavoro la p.l. dovrà mantenere la posizione eretta per lungo tempo, deambulare, assumere posizione accovacciata, flettersi con il busto e le ginocchia.
Questo tipo di attività richiede, per il suo espletamento, il concorso di tutte le articolazioni degli arti inferiori che, se non sono integre, necessitano di un maggior sforzo compensativo che è la causa della facile affaticabilità e del dolore.
Il maggior sforzo e logorio cui il leso dovrà sottoporsi in concreto per mantenere le sue prestazioni lavorative ad un livello simile a quello precedente al sinistro, è destinato a mantenersi nel tempo e magari a peggiorare con l'età quando questa consentirà sempre meno di supplire alla diminuita idoneità a svolgere un lavoro fisicamente pesante e le articolazioni potrebbero andare incontro ad un processo osteodegenerativo sempre più marcato.
Il maggior sforzo e logorio cui il leso dovrà sottoporsi in concreto per mantenere le sue prestazioni lavorative ad un livello simile a quello precedente al sinistro, è destinato a mantenersi nel tempo e magari a peggiorare con l'età quando questa consentirà sempre meno di supplire alla diminuita idoneità a svolgere un lavoro fisicamente pesante e la colonna potrebbero andare incontro ad un processo osteodegenerativo sempre più marcato.
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Ma anche sfruttando tutte le energie di riserva la p.l. dovrà patire maggior dolore e fare più fatica per mantenere lo stesso standard produttivo di prima del sinistro. Questa maggior fatica, questo maggior dolore può essere risarcito dando un valore economico al punto biologico superiore a quello che mediamente viene dato ovvero ricorrendo al così detto punto pesante.”
(pag. 30 dell'elaborato peritale).
Se ciò non ha comportato per l'attore un documentato pregiudizio economico in termini di riduzione del reddito o di prospettive lavorative (come si vedrà nel paragrafo 4.3), il maggior affaticamento sul lavoro con conseguente maggiore usura e ricorso ad energie di riserva – ricavabile dall'assunto del c.t.u. – definito danno da lesione della cenestesi lavorativa, merita un'adeguata considerazione che può avvenire attraverso la personalizzazione del risarcimento liquidato per l'invalidità permanente. Questo Giudice ritiene che il c.d. aumento personalizzato debba quantificarsi nella misura del 20% (ove il massimo della personalizzazione possibile è pari al 36%), dal momento che esso costituisce l'unico elemento di peculiarità che ha trovato conferma nel presente giudizio, così risultando l'importo di € 136.761,60 (€
113.968,00 + € 22.793,60) per il ristoro del pregiudizio biologico permanente.
4.2) Sul danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute
Il c.t.u. ha riconosciuto la congruità e la riconducibilità alla lesione patita delle spese mediche sostenute e documentate dall'attore per complessivi € 423,86.
Al pari, sono risarcibili i costi sostenuti per la perizia di parte ante causam, pari ad € 1.830,00, esborso da ritenersi congruo secondo il tariffario SISMLA.
Inoltre, il c.t.u. ha escluso l'ipotizzabilità di spese future, né l'attore ha fornito prova o quantomeno ha allegato elementi da cui desumerne la probabile esistenza, pertanto alcun risarcimento può essere accordato a tale titolo.
4.3) Sul danno patrimoniale da incapacità e inabilità lavorativa
Va premesso che i termini danno da incapacità (permanente) e inabilità (temporanea) lavorativa sono utilizzati per definire i riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o definitiva impossibilità per il soggetto leso di svolgere la propria attività lavorativa. L'incapacità di reddito è un danno patrimoniale che
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va liquidato secondo gli ordinari criteri di liquidazione, a prescindere da qualsiasi riferimento a barémes medico-legali.
Il reddito da assumere a base di calcolo per la liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa deve necessariamente essere il reddito da lavoro, non rilevando che questo fosse regolare o “in nero”, che desse origine ad una remunerazione in denaro ovvero in natura, che fosse costante o aleatorio, al netto però delle spese e degli oneri per la produzione di tale reddito.
L'attore non allega una perdita economica derivante dal sinistro, ma assume di aver subito una riduzione di chances di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Tuttavia, nulla deduce, allega e tantomeno prova in merito all'effettiva contrazione dei suoi redditi e/o pregiudizio in termini di ridotto importo della pensione futura e/o perdita di peculiari emolumenti correlati all'impiego che, a seguito del sinistro, non ha più svolgere (gestione del bar).
L'attività di commerciante itinerante, peraltro, è stata abbandonata dal IG nel 2019, quasi Pt_1
vent'anni dopo il sinistro.
L'incapacità lavorativa permanente di produrre reddito (o la correlata perdita di chances, come la definisce l'attore) costituisce un danno patrimoniale (nello specifico, un lucro cessante) consistente nella definitiva e forzosa rinuncia al livello di reddito lavorativo goduto prima del sinistro.
Le condizioni di risarcibilità di tale posta di danno sono, in primo luogo, l'impossibilità per il danneggiato di recuperare interamente la propria complessiva integrità e funzionalità psicofisica e la preclusione per il danneggiato a conservare redditi da lavoro nella stessa misura di quelli percepiti prima del sinistro ovvero di acquisire in futuro ulteriori redditi o incrementi reddituali.
Solo se nel corso del giudizio risulti provata una riduzione della capacità di guadagno, il danno conseguente (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) sarà risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. civ., sez. III, 18 maggio 1999, n. 4801).
Il danneggiato ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza di una contrazione del reddito, ma altresì
l'esistenza di un valido nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta.
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Il danneggiato, infatti, è tenuto a dimostrare che, dopo il sinistro ed a causa dello stesso, la propria retribuzione ha subito una decurtazione non transeunte.
E', quindi, onere dell'attore dimostrare quale fosse il proprio reddito prima del sinistro e quale sia il proprio reddito dopo il sinistro.
Il danno da riduzione della capacità di guadagno non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere provato dal danneggiato. Tale prova può essere fornita in vario modo, ma sempre al di fuori di qualsiasi automatismo risarcitorio (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1999, n. 4235).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
Nulla può essere pertanto riconosciuto per tale voce di danno patrimoniale, ricordando comunque che è stata riconosciuta all'attore un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale (nella misura del
20%) per il riconosciuto danno da lesione della cenestesi lavorativa.
4.4) Sulle spese di assistenza stragiudiziale
L'attore ha richiesto il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ante causam.
Orbene, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società in detta fase pre-contenziosa. Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia o da una compagnia che si dedica professionalmente a ciò.
Qualora la controversia sia sfociata in giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese per l'assistenza stragiudiziale sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle stesse è limitato a quelle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito prova di aver sostenuto alcuna spesa di tale natura, limitandosi ad allegare il solo mandato alla G.S. Gestione Sinistri S.r.l. (doc. 11).
Trattandosi di danno squisitamente patrimoniale, è necessaria una rigorosa prova dell'esborso, che nel
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caso di specie difetta.
4.5) Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Sulle spese di lite e di c.t.u.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza delle parti convenute. Le spese di lite sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (applicabile ratione temporis) e calcolate in relazione all'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 28.7.2023, devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in virtù della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. effettivamente sostenute e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'azione formulata da nonché l'eccezione Controparte_1
di prescrizione;
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2) accerta l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di e condotto da Controparte_2 [...]
nella determinazione del sinistro per cui è causa;
CP_3
3) accerta la sussistenza dei presupposti per la condanna risarcitoria di impresa Controparte_1
designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e nello specifico l'assenza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà di;
Controparte_2
4) condanna quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada, in virtù dell'art. 283 cod. ass. priv., a pagare a la somma Parte_1
complessiva di € 149.239,10 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 2.253,86 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
5) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in complessivi € 561,60 per anticipazioni ed € Parte_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si è dichiarato antistatario;
6) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 28.7.2023, con condanna a restituire all'attore le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 11 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4687/2021 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Tollot giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Alpago, via XXVII Aprile –
Farra n. 50;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vecchioni giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Treviso, via Sartori
n. 2;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta -
e contro
1
Controparte_2
c.f.: CodiceFiscale_2
- convenuto contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito: accertata e dichiarata, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 2° co. c.c., la responsabilità di , Controparte_3
conducente e proprietaria dell'autovettura, marca HONDA modello CIVIC, targata AE863RR, di proprietà del Sig.
nella causazione del sinistro occorso all'attore, in data 29.06.2003 ed accertato, altresì, che l'autovettura Controparte_2
antagonista era sprovvista di copertura assicurativa, condannarsi, ex artt. 19 lett.b) e 20 della L. 24 dicembre 1969, n.
990 (ora artt. 283 1° co. lett. b e 286 del D.lgs. n. 209/2005), la , quale Impresa Controparte_1
designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (presso CONSAP), al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed indiretti, subiti e subendi da che risulteranno ex art. 1223 Parte_1
c.c., eziologicamente riconducibili all'evento dannoso sub judice nella misura che risulterà di giustizia, all'esito dell'espletanda attività istruttoria, anche in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate
e loro ulteriore maggiorazione, secondo gli interessi cc.dd. compensativi, nella misura che risulterà congrua, sulla scorta dell'insegnamento di cui alle sentenze n. 1712/1995 e n. 61/2023.
-Rigettarsi tutte le eccezioni, sia in rito che nel merito (ed in specie quella di inammissibilità e di prescrizione delle domande attoree) e le argomentazioni difensive avversarie, in quanto del tutto infondate, sia in facto, che in iure, per tutte le ragioni illustrate in atti;
In via istruttoria:
-Ammettersi tutte le istanze istruttorie che sono state tenorizzate in memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. attorea datata
21.01.2022, non ammesse e che sono da ritenersi qui integralmente ritrascritte.
-Rigettarsi tutte le istanze istruttorie articolate dalla controparte in quanto inammissibili, per tutte le ragioni già illustrate in memoria ex art. 183 VI co. n. 3 cpc attorea.
Spese di lite integralmente rifuse, comprese le spese di CTP in corso di causa e di CTU e le spese generali, ex art. 13, comma
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10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
Per parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Treviso, disattesa ogni contraria o diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE
Respingere le domande avversarie, giacchè inammissibili, prescritte, infondate e/o comunque assolutamente indimostrate, tenuto anche conto del fatto colposo dell'attore ex art. 1227, I e II comma, c.c.
Spese - anche generali e forfettarie - diritti e onorari rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Sul versante istruttorio, senza alcuna inversione dell'onus probandi attoreo e benchè la causa, per quanto visto, sia ampiamente matura per la decisione in termini reiettivi sulle questioni preliminari, si chiede disporsi prova per interrogatorio formale dell'attore sulle seguenti circostanze, da intendersi in forma interrogativa e precedute da “Vero che”:
a) in data 29.06.2003, Lei percorreva la S.S. 464, in località Spilimbergo, allorchè giunto all'altezza del Km 14+630, impattava contro la vettura Honda Civic tg. AE863RR;
b) l'urto interessava la parte anteriore della Fiat UN e la parte anteriore della Honda Civic;
c) omissis;
d) la Fiat UN si fermava, incontrando posizione di quiete, all'interno del fossato posto a lato della carreggiata, come risulta dal Verbale d'Incidente (doc. 1 ctp.);
e) omissis;
f) omissis.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il IG conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_4
[..
[...] quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e il IG
[...]
al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del CP_2
sinistro stradale avvenuto in data 29.6.2003.
In particolare, l'odierno attore imputava all'esclusiva responsabilità di conducente Controparte_3
dell'autovettura di proprietà di , la causazione del sinistro de quo. Controparte_2
Nonostante le sommarie indicazioni contenute nel verbale di incidente stradale, che riferivano la copertura assicurativa del veicolo responsabile, l'attore si avvedeva qualche tempo dopo dell'assenza di copertura assicurativa dell'automobile del IG e dunque rivolgeva al F.G.V.S., oltre che al CP_2
responsabile del sinistro, la sua pretesa risarcitoria.
A fronte del rifiuto di di liquidare il danno patito, il IG si determinava quindi ad CP_1 Pt_1
adìre il suintestato Tribunale chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro.
Si costituiva tempestivamente in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
domanda attorea.
Innanzitutto, eccepiva l'inammissibilità dell'azione esperita dall'attore per non aver egli formulato conclusioni nei confronti del responsabile civile – pur convenuto in giudizio – ma solo nei confronti del
Fondo di Garanzia.
In secondo luogo, eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio nei confronti del responsabile
, ritenendo inopponibili allo stesso gli atti interruttivi inviati al F.G.V.S. Controparte_2
Conseguentemente, secondo la ricostruzione della convenuta, la pretesa nei confronti del Fondo doveva essere rigettata poiché estinto per intervenuta prescrizione il debito risarcitorio principale in capo al responsabile.
Contestava, poi, l'esclusiva responsabilità della IGa nella causazione del sinistro, CP_3
ritenendo invece sussistente un concorso di colpa del IG anche per mancato uso delle Pt_1
cinture di sicurezza.
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Infine, contestava nel quantum la complessiva pretesa dell'attore, poiché infondata o sfornita di adeguata prova.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande attoree.
Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto . Controparte_2
All'udienza di prima comparizione del 25.11.2021, il G.I. dichiarava la contumacia del convenuto e assegnava – su richiesta delle parti – i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale dell'attore, escussione di (teste attoreo) Tes_1
e c.t.u. medico-legale. L'incarico veniva affidato al dott. Persona_1
All'esito del deposito della c.t.u., la causa veniva ritenuta sufficientemente istruita e matura per la decisione.
I procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sulla natura dell'azione esercitata dal danneggiato
Il IG ha convenuto in giudizio quale Impresa designata alla gestione Pt_1 Controparte_1
del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e il proprietario del veicolo danneggiante, IG
, chiedendo la condanna solo della prima al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2
patrimoniali subiti.
Ciò ha fatto in quanto il codice delle assicurazioni private impone il necessario coinvolgimento del responsabile, qualora ovviamente esso sia identificato, ma nel caso di specie nei suoi confronti è maturata la prescrizione del diritto fatto valere dal IG non essendo intervenuti tempestivi atti Pt_1
interruttivi nei suoi confronti.
Che il debito risarcitorio in capo al IG si sia prescritto è circostanza pacifica e nemmeno CP_2
contestata dall'odierno attore: le prime diffide stragiudiziali sono state inoltrate al proprietario del veicolo
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responsabile oltre dieci anni dopo il sinistro (e parte attrice non ha documentato, né si è offerta di documentare, atti interruttivi nei confronti dello stesso).
Per pacifica giurisprudenza, che peraltro invocano entrambe le parti, “la prescrizione dell'azione nei confronti del danneggiante non è interrotta dagli atti interruttivi validamente compiuti dal danneggiato nei confronti del suddetto
Fondo” (Cass. civ., sez. III, 19 agosto 2009, n. 18401).
A differenza di quanto avvenuto nei confronti del IG , la prescrizione è stata invece CP_2
validamente interrotta nei confronti del F.G.V.S.
La compagnia convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione proposta in difetto di domanda nei confronti del responsabile e, comunque, ha prospettato il venir meno dell'obbligazione risarcitoria del
Fondo nel caso di estinzione per prescrizione di quella del responsabile civile.
Al fine di dare risposta alle eccezioni di parte convenuta, è necessario chiarire la natura dell'azione esercitata nei confronti del Fondo e i suoi rapporti con quella verso il responsabile civile.
Orbene, l'obbligazione del F.G.V.S. nasce direttamente dalla legge (art. 283 e ss. cod. ass. priv.) e non deriva in via diretta e automatica dalla responsabilità del danneggiante non assicurato o non identificato.
Pur essendo una forma di “garanzia” in senso lato per la vittima, essa ha una sua autonomia funzionale volta a tutelare i danneggiati in specifiche ipotesi in cui altrimenti rimarrebbero privi di risarcimento.
Il F.G.V.S. persegue una finalità di interesse pubblico e sociale, garantendo un ristoro alle vittime di incidenti causati da veicoli non assicurati, non identificati o assicurati con imprese in liquidazione coatta amministrativa. Questa finalità permea la disciplina della sua obbligazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che l'obbligazione del F.G.V.S. non è di natura fideiussoria o solidale in senso stretto rispetto alla responsabilità del danneggiante. Essa sorge direttamente dalla legge al verificarsi di determinate condizioni (veicolo non assicurato, non identificato, ecc.) e ha un suo termine di prescrizione autonomo.
La prescrizione dell'azione nei confronti del responsabile civile (danneggiante) non preclude l'azione diretta contro il F.G.V.S., purché quest'ultima sia esercitata entro il proprio termine di prescrizione. La
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ragione risiede proprio nell'autonomia dell'obbligazione del Fondo, che mira a garantire un risarcimento alla vittima anche quando l'azione contro il responsabile diretto è ormai prescritta o impossibile.
Così intendendo la natura dell'azione esercitata nei confronti del Fondo – autonoma, avente fonte legale e di garanzia ma solo in senso lato (non potendola assimilare ad una fideiussione) – le eccezioni proposte dalla convenuta appaiono infondate.
Ed infatti, ben può l'attore – rispettando a monte il dettato normativo che impone il necessario coinvolgimento in giudizio del responsabile – formulare domanda di condanna del solo Fondo di
Garanzia in virtù di quell'autonoma obbligazione che grava sullo stesso, senza che la sua azione risulti inammissibile.
E in secondo luogo, non può essere condivisa la tesi del Fondo secondo cui la prescrizione del rapporto principale tra danneggiato e danneggiante farebbe venir meno anche la sua obbligazione.
2) Sui presupposti per il coinvolgimento del Fondo: l'assenza della copertura assicurativa
Secondo la convenuta, l'attore non avrebbe fornito adeguata prova dell'assenza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà del IG . CP_2
L'unico documento che produce, infatti, è la missiva di con la quale la consorella nega Controparte_5
la sussistenza di un contratto assicurativo all'epoca del sinistro (doc. 2 attoreo). Ma, trattandosi di mero scritto proveniente dal soggetto che sarebbe stato tenuto a pagare i danni in caso di regolare copertura assicurativa, a detta di esso sarebbe privo di efficacia probatoria. CP_1
Peraltro, esso sarebbe contrario a quanto indicato nel Verbale d'Incidente, che attesta con efficacia di
CP_ pubblica fede l'esistenza di un contrassegno assicurativo intestato a “ ” con scadenza al “13.11.2003”
(doc. 1 attoreo, pag. 6).
Occorre a tal proposito osservare che quanto sostenuto da non integra, a ben vedere, espressa CP_1
negazione del fatto contenuto nella missiva sub doc. 2 attoreo, bensì una mera negazione dell'idoneità probatoria del documento prodotto dall'attore.
La parte convenuta, per ottemperare agli oneri di allegazione sulla stessa incombenti secondo quanto
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disposto dall'art. 167 cod. proc. civ., al momento di costituirsi in giudizio, deve esprimere una chiara e specifica contestazione relativa ai fatti costitutivi della domanda, non valendo allo scopo la diversa contestazione relativa al valore probatorio dei documenti allegati alla citazione dall'attore, posto che “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (Cass. civ., sez. VI
- 3, 27 agosto 2020, n. 17889),
Ne consegue che, non avendo di fatto la convenuta negato l'insussistenza della copertura assicurativa, deve darsi applicazione, ai fini della prova dell'insussistenza della copertura assicurativa, del principio di non contestazione.
Quanto al contenuto del Verbale d'Incidente e della sua efficacia probatoria circa la sussistenza di copertura assicurativa, va sottolineato come lo stesso risulti sul punto assolutamente scarno e privo di riferimenti, a differenza di quanto riportato nel riquadro relativo alla copertura assicurativa del veicolo dell'odierno attore.
Infatti, solo nel riquadro riservato alla posizione del IG sono riportati tutti i dati necessari Pt_1
alla verifica della sussistenza o meno della copertura assicurativa sul veicolo dallo stesso condotto: la
Compagnia Assicuratrice per la r.c.a., il numero della polizza r.c.a., l'Agenzia presso la quale la stessa è stata stipulata ed il periodo di validità della medesima (data di decorrenza e data di cessazione).
Per contro, tali dati non sono riportati nel riquadro riservato alla posizione assicurativa del veicolo condotto dalla IGa di proprietà del IG , ove vi è soltanto l'indicazione CP_3 CP_2
CP_ scarna della Compagnia Assicuratrice “ ” (senza, peraltro, alcuna precisazione circa l'Agenzia presso la quale il contratto assicurativo sarebbe stato stipulato) e la data di scadenza della supposta copertura assicurativa, senza alcun riferimento al numero di polizza e alla data di decorrenza della validità del contratto assicurativo.
Ed infine, le argomentazioni difensive della convenuta in merito al supposto difetto di prova dell'insussistenza di copertura assicurativa risultano incompatibili con la condotta extraprocessuale assunta dalla Consap e da (cfr. corrispondenza contenuta nel doc. 13 attoreo). CP_1
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3) Sulla dinamica del sinistro e sulle rispettive responsabilità
In relazione alla dinamica del sinistro, essa è chiara ed evincibile dal rapporto di incidente redatto dai
Carabinieri di Pordenone (doc. 1 e 1 bis di parte attrice).
Tale relazione fa piena prova sia delle avarie riportate dai mezzi coinvolti, che attestano un urto frontale tra i mezzi coinvolti, sia delle tracce rinvenute sulla sede stradale, sia infine delle dichiarazioni rilasciate dalle parti ed in particolare quelle della IGa (riportate a pag. 14 del rapporto). CP_3
Nello specifico, gli Agenti accertatori hanno effettuato la seguente annotazione: “Giova precisare altresì che il conducente del veicolo B sentita informalmente in Ospedale riferiva di aver notato sulla propria corsia di marcia un ciclista peraltro privo dei sistemi di illuminazione e nella circostanza frenava spostandosi contemporaneamente sulla corsia di opposta utenza, evitando l'impatto con lo stesso ma collidendo successivamente con il veicolo A”. Pertanto, la IGa
– contravvenzionata dagli Agenti per aver transitato a velocità eccessiva, che non le CP_3
consentiva di conservare il controllo del mezzo condotto, in violazione del disposto di cui all'art. 141 cod. strad. – ha riconosciuto in modo espresso di aver invaso improvvisamente la corsia antagonista, andando a collidere contro il veicolo condotto dall'attore.
Indubbia è dunque la responsabilità esclusiva della IGa conducente del veicolo CP_3
antagonista.
Al contrario, non vi sono elementi che consentano di muovere censure alla condotta di guida del IG
né ha trovato conforto la tesi della convenuta in merito al mancato utilizzo delle cinture di Pt_1
sicurezza.
Va innanzitutto precisato che, trattandosi di eccezione (quella ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.) volta a paralizzare l'altrui pretesa creditoria, i fatti posti a suo fondamento devono essere provati dalla parte che tale eccezione solleva, non potendo questa limitarsi ad allegare genericamente la circostanza riversando sull'attore danneggiato la relativa prova contraria.
Nel caso di specie, il c.t.u. ha argomentato in maniera chiara ed esaustiva le sue conclusioni sul punto, chiarendo che le lesioni riportate dal IG sono compatibili anche con l'utilizzo dei sistemi Pt_1
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di ritenzione. Il c.t.p. di non ha sollevato alcuna osservazione o contestazione alle Controparte_1
conclusioni del dott. Per_1
Per tale ragione, va escluso qualsiasi concorso di colpa dell'odierno attore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
3) Sul danno risarcibile all'attore
4.1) Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.
Va esaminato, in primo luogo, il pregiudizio biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184).
Orbene, al fine di determinare il pregiudizio di natura biologica subito dall'attore – oltre che le eventuali ulteriori ripercussioni di natura non patrimoniale – è stata svolta c.t.u. medico-legale affidata al dott.
Persona_1
Alla luce della relazione del c.t.u., emerge che il IG ha riportato nel corso del sinistro un Pt_1
politraumatismo caratterizzato da frattura del femore sinistro, da frattura esposta I grado pluriframmentaria alla rotula sinistra, da frattura composta dell'apofisi anteriore del calcagno sinistro, da
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trauma facciale con frattura dell'incisivo superiore, delle ossa nasali e trauma oculare sinistro. Tali traumi, peraltro, non sono oggetto di specifiche contestazioni e sono riconosciuti – anche con riguardo al collegamento causale con il sinistro (che peraltro il c.t.u. conferma, cfr. pag. 27 dell'elaborato peritale) – da parte convenuta.
Secondo la ricostruzione del c.t.u., è conseguito al sinistro un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 191 giorni, di cui giorni 11
a totale, giorni 60 al 75%, giorni 90 al 50% e giorni 30 al 25%.
Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 22-23%.
Il grado di sofferenze patito è definibile, per tutto il periodo di malattia e anche nella fase cronica dei postumi, di grado medio.
Ciò premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le “tabelle” in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione (trattandosi di lesioni c.d. macropermanenti), eventualmente personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
La Suprema Corte, infatti, ha spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema
Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
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Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dal c.t.u. nel 22-23% (e riconosciuta in concreto nella misura del 23% al fine di ricomprendere tutti i pregiudizi effettivamente patiti dall'attore), alla stregua della tabella milanese compete la liquidazione di un importo pari ad € 113.968,00 (con punto base pari ad € 4.169,39, incrementato per la sofferenza soggettiva come prescritto dall'ultima versione delle tabelle milanesi in conseguenza della gravità della sofferenza patita – come delineata dal c.t.u. – ed adeguatamente abbattuto con riferimento all'età della persona danneggiata al momento del fatto).
Con riferimento all'inabilità temporanea, assumendo come punto base l'importo di € 115,00 (in funzione della gravità e della durata dell'inabilità temporanea), dev'essere liquidata la somma di € 1.265,00 per gli
11 giorni di invalidità temporanea totale, € 5.175,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al
75% ed € 5.175,00 per i 90 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 862,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € 12.477,50.
Va rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese di cui sopra (applicato l'incremento di cui all'ultima versione della tabella, come sopra indicato), così come determinato dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ricomprende e prevede già l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomo-funzionale, oltre che la compromissione che tipicamente ne consegue in ordine agli aspetti relazionali.
E' però possibile operare la c.d. personalizzazione del danno – nel caso di specie, fino ad un massimo del
36% del danno biologico permanente determinato secondo le tabelle di Milano – al fine di valorizzare pregiudizi o ripercussioni che esulino dalle normali conseguenze delle lesioni del tipo di quelle occorse all'attore (e che, pertanto, devono ritenersi già adeguatamente considerate nell'importo risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi di cui sopra).
Nel caso in esame, non possono ritenersi sussistenti le condizioni per una personalizzazione dell'importo se non con riferimento al c.d. danno da lesione della cenestesi lavorativa, non avendo l'attore fornito
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alcuna prova in merito a pregiudizi peculiari alla vita di relazione o specifici aspetti della sofferenza soggettiva che non fossero già stati considerati dalle tabelle milanesi nella valutazione del danno non patrimoniale globalmente inteso.
Infatti, non risulta provato che il IG abbia patito quei particolari riflessi nella vita di Pt_1
relazione o sofferenze soggettive che legittimano una personalizzazione del risarcimento risultante dall'applicazione delle tabelle milanesi, tenuto altresì conto che il punto base per la liquidazione del danno biologico permanente è già stato incrementato per la sofferenza soggettiva patita dall'attore.
Il c.t.u. ha, tuttavia, confermato che il IG ha subito ripercussioni sull'attività lavorativa, Pt_1
affermando che “La menomazione conseguente alle lesioni riportate nel sinistro incide negativamente sull'attività lavorativa specifica riferita dal periziando al momento della visita.
Prima del sinistro il periziando svolgeva, come dichiarato in sede di operazioni peritali, l'attività barista titolare e venditore
a domicilio ambulante di prodotti alimentari.
A parere dello scrivente può riprendere detto lavoro ma lo dovrà svolgere certamente con un maggior impegno fisico.
Nell'espletamento del suo lavoro la p.l. dovrà mantenere la posizione eretta per lungo tempo, deambulare, assumere posizione accovacciata, flettersi con il busto e le ginocchia.
Questo tipo di attività richiede, per il suo espletamento, il concorso di tutte le articolazioni degli arti inferiori che, se non sono integre, necessitano di un maggior sforzo compensativo che è la causa della facile affaticabilità e del dolore.
Il maggior sforzo e logorio cui il leso dovrà sottoporsi in concreto per mantenere le sue prestazioni lavorative ad un livello simile a quello precedente al sinistro, è destinato a mantenersi nel tempo e magari a peggiorare con l'età quando questa consentirà sempre meno di supplire alla diminuita idoneità a svolgere un lavoro fisicamente pesante e le articolazioni potrebbero andare incontro ad un processo osteodegenerativo sempre più marcato.
Il maggior sforzo e logorio cui il leso dovrà sottoporsi in concreto per mantenere le sue prestazioni lavorative ad un livello simile a quello precedente al sinistro, è destinato a mantenersi nel tempo e magari a peggiorare con l'età quando questa consentirà sempre meno di supplire alla diminuita idoneità a svolgere un lavoro fisicamente pesante e la colonna potrebbero andare incontro ad un processo osteodegenerativo sempre più marcato.
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Ma anche sfruttando tutte le energie di riserva la p.l. dovrà patire maggior dolore e fare più fatica per mantenere lo stesso standard produttivo di prima del sinistro. Questa maggior fatica, questo maggior dolore può essere risarcito dando un valore economico al punto biologico superiore a quello che mediamente viene dato ovvero ricorrendo al così detto punto pesante.”
(pag. 30 dell'elaborato peritale).
Se ciò non ha comportato per l'attore un documentato pregiudizio economico in termini di riduzione del reddito o di prospettive lavorative (come si vedrà nel paragrafo 4.3), il maggior affaticamento sul lavoro con conseguente maggiore usura e ricorso ad energie di riserva – ricavabile dall'assunto del c.t.u. – definito danno da lesione della cenestesi lavorativa, merita un'adeguata considerazione che può avvenire attraverso la personalizzazione del risarcimento liquidato per l'invalidità permanente. Questo Giudice ritiene che il c.d. aumento personalizzato debba quantificarsi nella misura del 20% (ove il massimo della personalizzazione possibile è pari al 36%), dal momento che esso costituisce l'unico elemento di peculiarità che ha trovato conferma nel presente giudizio, così risultando l'importo di € 136.761,60 (€
113.968,00 + € 22.793,60) per il ristoro del pregiudizio biologico permanente.
4.2) Sul danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute
Il c.t.u. ha riconosciuto la congruità e la riconducibilità alla lesione patita delle spese mediche sostenute e documentate dall'attore per complessivi € 423,86.
Al pari, sono risarcibili i costi sostenuti per la perizia di parte ante causam, pari ad € 1.830,00, esborso da ritenersi congruo secondo il tariffario SISMLA.
Inoltre, il c.t.u. ha escluso l'ipotizzabilità di spese future, né l'attore ha fornito prova o quantomeno ha allegato elementi da cui desumerne la probabile esistenza, pertanto alcun risarcimento può essere accordato a tale titolo.
4.3) Sul danno patrimoniale da incapacità e inabilità lavorativa
Va premesso che i termini danno da incapacità (permanente) e inabilità (temporanea) lavorativa sono utilizzati per definire i riflessi patrimoniali derivanti dalla momentanea o definitiva impossibilità per il soggetto leso di svolgere la propria attività lavorativa. L'incapacità di reddito è un danno patrimoniale che
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va liquidato secondo gli ordinari criteri di liquidazione, a prescindere da qualsiasi riferimento a barémes medico-legali.
Il reddito da assumere a base di calcolo per la liquidazione del danno da lesione della capacità lavorativa deve necessariamente essere il reddito da lavoro, non rilevando che questo fosse regolare o “in nero”, che desse origine ad una remunerazione in denaro ovvero in natura, che fosse costante o aleatorio, al netto però delle spese e degli oneri per la produzione di tale reddito.
L'attore non allega una perdita economica derivante dal sinistro, ma assume di aver subito una riduzione di chances di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Tuttavia, nulla deduce, allega e tantomeno prova in merito all'effettiva contrazione dei suoi redditi e/o pregiudizio in termini di ridotto importo della pensione futura e/o perdita di peculiari emolumenti correlati all'impiego che, a seguito del sinistro, non ha più svolgere (gestione del bar).
L'attività di commerciante itinerante, peraltro, è stata abbandonata dal IG nel 2019, quasi Pt_1
vent'anni dopo il sinistro.
L'incapacità lavorativa permanente di produrre reddito (o la correlata perdita di chances, come la definisce l'attore) costituisce un danno patrimoniale (nello specifico, un lucro cessante) consistente nella definitiva e forzosa rinuncia al livello di reddito lavorativo goduto prima del sinistro.
Le condizioni di risarcibilità di tale posta di danno sono, in primo luogo, l'impossibilità per il danneggiato di recuperare interamente la propria complessiva integrità e funzionalità psicofisica e la preclusione per il danneggiato a conservare redditi da lavoro nella stessa misura di quelli percepiti prima del sinistro ovvero di acquisire in futuro ulteriori redditi o incrementi reddituali.
Solo se nel corso del giudizio risulti provata una riduzione della capacità di guadagno, il danno conseguente (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) sarà risarcibile sotto il profilo del lucro cessante (Cass. civ., sez. III, 18 maggio 1999, n. 4801).
Il danneggiato ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza di una contrazione del reddito, ma altresì
l'esistenza di un valido nesso causale tra tale contrazione e la menomazione fisica sofferta.
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Il danneggiato, infatti, è tenuto a dimostrare che, dopo il sinistro ed a causa dello stesso, la propria retribuzione ha subito una decurtazione non transeunte.
E', quindi, onere dell'attore dimostrare quale fosse il proprio reddito prima del sinistro e quale sia il proprio reddito dopo il sinistro.
Il danno da riduzione della capacità di guadagno non può mai ritenersi in re ipsa, ma deve essere provato dal danneggiato. Tale prova può essere fornita in vario modo, ma sempre al di fuori di qualsiasi automatismo risarcitorio (Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1999, n. 4235).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
Nulla può essere pertanto riconosciuto per tale voce di danno patrimoniale, ricordando comunque che è stata riconosciuta all'attore un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale (nella misura del
20%) per il riconosciuto danno da lesione della cenestesi lavorativa.
4.4) Sulle spese di assistenza stragiudiziale
L'attore ha richiesto il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ante causam.
Orbene, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società in detta fase pre-contenziosa. Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia o da una compagnia che si dedica professionalmente a ciò.
Qualora la controversia sia sfociata in giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese per l'assistenza stragiudiziale sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare ed il rimborso delle stesse è limitato a quelle sole attività svolte prima o in concomitanza con l'attività giudiziale che rivestano autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima (Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito prova di aver sostenuto alcuna spesa di tale natura, limitandosi ad allegare il solo mandato alla G.S. Gestione Sinistri S.r.l. (doc. 11).
Trattandosi di danno squisitamente patrimoniale, è necessaria una rigorosa prova dell'esborso, che nel
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caso di specie difetta.
4.5) Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
5) Sulle spese di lite e di c.t.u.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza delle parti convenute. Le spese di lite sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (applicabile ratione temporis) e calcolate in relazione all'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno.
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 28.7.2023, devono essere poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in virtù della soccombenza, con condanna a restituire a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. effettivamente sostenute e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'azione formulata da nonché l'eccezione Controparte_1
di prescrizione;
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2) accerta l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà di e condotto da Controparte_2 [...]
nella determinazione del sinistro per cui è causa;
CP_3
3) accerta la sussistenza dei presupposti per la condanna risarcitoria di impresa Controparte_1
designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, e nello specifico l'assenza di copertura assicurativa del veicolo di proprietà di;
Controparte_2
4) condanna quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada, in virtù dell'art. 283 cod. ass. priv., a pagare a la somma Parte_1
complessiva di € 149.239,10 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 2.253,86 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
5) condanna e , in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali che liquida in complessivi € 561,60 per anticipazioni ed € Parte_1
14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si è dichiarato antistatario;
6) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 28.7.2023, con condanna a restituire all'attore le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 11 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
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