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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/07/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Antonino Marra in funzione di Giudice scri ra: Parte_1 C.F._1
C.F. , rese . Angelo Bertol P.IVA_1
C.F. , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizz
OGGETTO: assegno mensile invaliditaà ex art. 13 L. 118/71
Definisce il presente giudizio come segue. SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione. CP_1
Si eà costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, come a to dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo nale.
Sul contraddittorio cosìà instaurato la causa eà stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche.
1 La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente e abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili. Parte ricorrente, peroà, non adduce alcun elemento logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, neé indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario puoà essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non puoà essere messo in dubbio neé per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anzicheé a parametri oggettivi) neé per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
In particolare, nel caso di specie, il CTU ha tenuto conto di tutte le patologie menzionate nel ricorso e, dopo aver visitato la ricorrente, eà pervenuto, alla luce delle minorazioni e della valutazione globale delle percentuali invalidanti (63%
+11%), ad una valutazione dell'invaliditaà complessiva del 67% (sessantasette per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Peraltro, il CTU ha risposto puntualmente a tutte le osservazioni formulate dalla parte ricorrente ed oggi riproposte nella fase post-ATP. In particolare, nel caso di specie, con riferimento al diabete mellito di tipo 2 il CTU evidenzia l'assenza in atti di alcun esame ematochimico di routine (per es. Glicemia a digiuno, esame delle urine, Emoglobina glicata (HbA1c), etc.) utilizzato sia per la diagnosi sia per il monitoraggio della malattia. Ed ancora, rispetto ai noduli tiroidei, evidenzia la mancata effettuazione dell'ago aspirato, utile per determinare la natura e pertanto dirimente ai fini diagnostici e terapeutici. Esame, rispetto al quale, non si ravvisa alcuna produzione medica successiva tale da indurre a ritenere la sottoposizione in epoca successiva. Analogamente, rispetto ai noduli mammari, il CTU evidenzia l'arbitrarietaà della valutazione proposta tenuto conto anche dell'assenza di una documentazione ecografica effettuate dalla ricorrente nell'ultimo decennio. La valutazione del CTU eà stata quindi ben argomentata e non presenta vizi di logicitaà, pertanto, i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso sono da ritenersi generici.
2 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445- bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dalla ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilitaà delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili. Trapani, 16/07/2025 Il Giudice del lavoro Antonino Marra
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Antonino Marra in funzione di Giudice scri ra: Parte_1 C.F._1
C.F. , rese . Angelo Bertol P.IVA_1
C.F. , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizz
OGGETTO: assegno mensile invaliditaà ex art. 13 L. 118/71
Definisce il presente giudizio come segue. SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione. CP_1
Si eà costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del requisito sanitario, come a to dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo nale.
Sul contraddittorio cosìà instaurato la causa eà stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche.
1 La parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente e abbia raggiunto conclusioni che reputa non condivisibili. Parte ricorrente, peroà, non adduce alcun elemento logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, neé indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario puoà essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non puoà essere messo in dubbio neé per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anzicheé a parametri oggettivi) neé per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
In particolare, nel caso di specie, il CTU ha tenuto conto di tutte le patologie menzionate nel ricorso e, dopo aver visitato la ricorrente, eà pervenuto, alla luce delle minorazioni e della valutazione globale delle percentuali invalidanti (63%
+11%), ad una valutazione dell'invaliditaà complessiva del 67% (sessantasette per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Peraltro, il CTU ha risposto puntualmente a tutte le osservazioni formulate dalla parte ricorrente ed oggi riproposte nella fase post-ATP. In particolare, nel caso di specie, con riferimento al diabete mellito di tipo 2 il CTU evidenzia l'assenza in atti di alcun esame ematochimico di routine (per es. Glicemia a digiuno, esame delle urine, Emoglobina glicata (HbA1c), etc.) utilizzato sia per la diagnosi sia per il monitoraggio della malattia. Ed ancora, rispetto ai noduli tiroidei, evidenzia la mancata effettuazione dell'ago aspirato, utile per determinare la natura e pertanto dirimente ai fini diagnostici e terapeutici. Esame, rispetto al quale, non si ravvisa alcuna produzione medica successiva tale da indurre a ritenere la sottoposizione in epoca successiva. Analogamente, rispetto ai noduli mammari, il CTU evidenzia l'arbitrarietaà della valutazione proposta tenuto conto anche dell'assenza di una documentazione ecografica effettuate dalla ricorrente nell'ultimo decennio. La valutazione del CTU eà stata quindi ben argomentata e non presenta vizi di logicitaà, pertanto, i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso sono da ritenersi generici.
2 Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art.445- bis cpc. comma 6°.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dalla ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilitaà delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili. Trapani, 16/07/2025 Il Giudice del lavoro Antonino Marra
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