Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 238/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 238/2025, promossa con ricorso depositato il 21/01/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Anna Rita Galimberti
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Anna Rita Galimberti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Morazzone (VA), in data 29 marzo 2014
(anno 2014, atto n. 2, parte I )
con i seguenti figli minorenni:
, nato a [...] in data [...], Controparte_1
, nato a [...] in data [...] CP_2
, nata a [...] in data [...]; Parte_3 pagina1 di 5
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.01.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le Parti danno atto che a far data dal mese di maggio 2024 la Sig.ra con il Parte_1
consenso del marito, ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi in altra unità abitativa sita in Daverio (VA), Via Vittorio Veneto n.14 e, all'uopo, ha già asportato i propri beni ed effetti personali;
3. I figli minori verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. I genitori assumeranno congiuntamente e di comune accordo tutte le decisioni che riguardano i tre figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo principalmente conto dei loro bisogni, delle loro capacità, della loro inclinazione ed aspirazione, mentre provvederanno, singolarmente e separatamente, alle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i minori con sé. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni riguardanti i figli;
4. Il padre potrà intrattenersi con i figli minori nel rispetto del seguente calendario:
a) Infrasettimanalmente: il lunedì quanto preleverà da scuola e CP_2 CP_1
rispettivamente dalle ore 12.50 ed alle ore 13.50 per intrattenersi con i medesimi sino alle ore 21.30; il giovedì preleverà , e dalla casa materna alle ore CP_1 CP_2 Pt_3
14.00 ove provvederà a raccompagnarli alle ore 16.00; il martedì trascorrerà con Pt_3
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Qualsiasi modifica relativa a giorni e/o orari dovrà essere concordata fra i genitori i quali si impegnano a rispettare un congruo preavviso;
b) per quanto concerne le vacanze estive, i figli si intratterranno con il padre per due settimane consecutive nel corso del mese di agosto, salvo miglior accordo fra le Parti. I rispettivi periodi di vacanza dovranno essere comunicati all'altro coniuge entro il 30 aprile di ogni anno.
c) Per quanto attiene alle vacanze natalizie i figli trascorreranno, alternativamente di anno in anno, dal 23 sino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro. Per il corrente anno 2025 i figli trascorreranno la prima settimana, dal 23 al 30 dicembre, con la madre;
d) Durante il periodo di vacanze pasquali i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e Sant'Angelo con l'altro, secondo la regola dell'alternanza. Il giorno di
Pasqua 2025 sarà di pertinenza della madre;
pagina2 di 5 e) I figli trascorreranno con la signora il giorno della Festa della Mamma ed Parte_1
il compleanno della stessa e con il signor la Festa del Papà ed il compleanno Pt_2
dello stesso. Per quanto riguarda il compleanno dei minori, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere un momento di festa con i figli o il giorno stesso oppure nel weekend immediatamente successivo, compatibilmente con gli impegni dei figli e dei genitori stessi;
f) In ogni caso, qualora i genitori, a causa di impegni lavorativi, non fossero disponibili nei periodi di loro spettanza, le sopraindicate modalità di intrattenimento, di visita e di vacanza con i figli potranno subire delle variazioni, ma solo previo congruo preavviso e reciproco consenso.
5. Il sig. verserà, a titolo di concorso al mantenimento dei figli , e Pt_2 CP_1 CP_2
la somma mensile complessiva pari ad € 150,00, somma rivalutabile annualmente Pt_3 secondo l'indice ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente della percipiente. Il sig. si impegna ad Pt_2 elevare il mantenimento a favore dei figli sino alla concorrenza di € 150,00 ciascuno non appena avrà definito le pendenze economiche relative all'avvio della propria attività commerciale Bar/ristorante ' Ristopub Pizzeria dal Bizzo' sito in Caronno Varesino;
6. Il sig. concorrerà, altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese Pt_2
straordinarie per i figli , e , da versarsi secondo le modalità ed i CP_1 CP_2 Pt_3
termini previsti dalla Linee Guida vigenti presso questo Onorevole Tribunale di Varese, che si riportano qui integralmente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico, se prescritte da specialista;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante, pediatra di base, o dallo specialista anche se on coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
g) cure mediche urgenti/ non dilazionabili.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure tarmali e fisioterapiche, osteopatia e haloterapia;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) pagina3 di 5 materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto per la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblica extra-urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse e rette scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero e alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive extra (oltre quella di cui al punto “c” sopraindicato) e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), sport elitari tipo golf ed equitazione;
d) spese di attività ludiche e ricreative ( pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese di conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
7. L'assegno unico e universale pari ad € 896,00 verrà percepito integralmente dalla
Sig.ra Parte_1
8. La Sig.ra dal 20.02.2024 percepisce l'indennità mensile di disoccupazione Parte_1 pari a circa € 900,00 e, allo stato, rinuncia ad eventuali richieste di contribuzione a proprio favore..
9. Il sig. si accolla il pagamento del finanziamento intestato alla sig.ra Pt_2 ed accesso presso AVVERA del complessivo importo pari ad € 30.000,00, Parte_1
e, per l'effetto, si impegna a corrispondere le rate mensili pari ad € 540,00 ciascuna sino ad estinzione del debito. pagina4 di 5 10. Per quanto riguarda le somme giacenti sul conto corrente cointestato presso MPS
agenzia di Castronno, le parti concordano che gli importi ivi accantonati verranno suddivisi tra loro al 50% entro l'udienza di separazione.
11. Le spese dell'odierna procedura verranno integralmente compensate tra le parti.
12. I ricorrenti prestano sin da ora reciproco assenso per il rilascio o rinnovo dei passaporti e delle carte di identità proprie e dei figli minori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29.03.2014, in Morazzone (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Morazzone (anno 2014, atto n. 2, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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