Sentenza 4 febbraio 1988
Massime • 1
Il giudice che accerti la sussistenza di uno stato d'Invalidità pensionabile anteriore al 26 novembre 1983, data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, che (nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638) ha subordinato la corresponsione della prestazione previdenziale al godimento di un reddito non superiore ad un determinato limite, deve pronunciare una sentenza costitutiva, che affermi sia il diritto dello assicurato alla pensione d'Invalidità che l'Obbligo dell'i.N.P.S. all'erogazione della medesima, potendo disporre la sospensione della prestazione, in relazione al periodo successivo alla data predetta, solo nel caso in cui l'istituto previdenziale abbia allegato e dimostrato la sussistenza della condizione reddituale ostativa. La Mancanza di tale condizione deve invece essere provata dallo assicurato - mediante la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 ed in relazione, peraltro, al solo anno di decorrenza della pensione - ove la prestazione previdenziale sia domandata dopo l'entrata in vigore della citata normativa del 1983 o, pur se domandata prima, abbia una decorrenza posteriore al 26 novembre 1983. ( V 3387/87, mass n 452423; ( V 1668/87, mass n 451061; ( V 5031/86, mass n 447692).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1988, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1988 |
Testo completo
Il giudice che accerti la sussistenza di uno stato d'Invalidità pensionabile anteriore al 26 novembre 1983, data di entrata in vigore della disposizione dell'art. 8 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, che (nel testo risultante dalla legge di conversione 11 novembre 1983 n. 638) ha subordinato la corresponsione della prestazione previdenziale al godimento di un reddito non superiore ad un determinato limite, deve pronunciare una sentenza costitutiva, che affermi sia il diritto dello assicurato alla pensione d'Invalidità che l'Obbligo dell'i.N.P.S. all'erogazione della medesima, potendo disporre la sospensione della prestazione, in relazione al periodo successivo alla data predetta, solo nel caso in cui l'istituto previdenziale abbia allegato e dimostrato la sussistenza della condizione reddituale ostativa. La Mancanza di tale condizione deve invece essere provata dallo assicurato - mediante la dichiarazione di cui all'art. 24 della legge 13 aprile 1977 n. 114 ed in relazione, peraltro, al solo anno di decorrenza della pensione - ove la prestazione previdenziale sia domandata dopo l'entrata in vigore della citata normativa del 1983 o, pur se domandata prima, abbia una decorrenza posteriore al 26 novembre 1983. ( V 3387/87, mass n 452423; ( V 1668/87, mass n 451061; ( V 5031/86, mass n 447692).*