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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1011 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.MOIO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nella misura che di seguito viene esposta.
L'art. 53 comma 6 della legge n.312/1980 prevede che: “Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
L'eccezione di decadenza è destituita di fondamento le previsioni dell'art. 32 L. n. 183 del 2010, che concerne le ipotesi di impugnazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli articoli 1,2 e 4
D.Lgs. n. 368 del 2001, sono norme di stretta interpretazione che non contengono alcun richiamo all'art. 5, ove
è stata introdotta la previsione sulla durata complessiva dei rapporti a termine contenuta nei limiti dei 36 mesi.
Nel merito si osserva: La Cassazione, recependo quanto affermato dalla corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza l3 gennaio 2022, a C-282119, ha statuito: ”Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva ne stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il CP_2 diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli”. “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinalo dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. l86 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali o rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commo 5 (poi, D.Lgs. n. 8l del 2015, ort- 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti o tempo indeterminato”.
“l contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica. secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentito altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati,, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , CP_1 qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso o contratti a termine.
l'onere della prova della legittimità della causale. la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. civ. sez. lav., 12.08.2022, n. 24761: nello stesso senso
Cass. civ sez. lav..15.07.2022. n.22420; Cass. civ. sez. lav., 15.06.2022, n. 19315; Cass. civ. sez. lav. 04/04/2023
n.9323).
Nella fattispecie in esame l'amministrazione convenuta non ha fornito la prova suddetta. Nessuno dei contratti stipulati con la ricorrente indica la ragione oggettiva che avrebbe giustificato l'apposizione del termine.
Il ha sostenuto che la pubblicazione del bando di concorso per Insegnanti di religione Cattolica ha CP_1 avuto un effetto sanante rispetto alla richiesta di risarcimento del danno svolta dalla parte ricorrente. In realtà si rileva come un'astratta chance di stabilizzazione non costituisca misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. Va, pertanto, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità all'accordo quadro e secondo i principi affermati da Cass. sez. Un. 5072/2016.
Si ritiene equo liquidare l'indennità risarcitoria in 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerata la durata complessiva dei vari rapporti di lavoro intercorsi e le dimensioni dell'Amministrazione convenuta.
Il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, deve essere condannato a corrispondere a parte CP_1 ricorrente l'indennità risarcitoria de qua, in detta misura, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo.
Non puo' trovare accoglimento la richiesta di risarcimento di un danno ulteriore in quanto assolutamente generica già nell'allegazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e conseguentemente condanna il convenuto, in persona del CP_1 Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo pari a 14 mensilità, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo.
Condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.200 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 10.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1011 /2024 R.G. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv.MOIO FRANCESCO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv.CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nella misura che di seguito viene esposta.
L'art. 53 comma 6 della legge n.312/1980 prevede che: “Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
L'eccezione di decadenza è destituita di fondamento le previsioni dell'art. 32 L. n. 183 del 2010, che concerne le ipotesi di impugnazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro ai sensi degli articoli 1,2 e 4
D.Lgs. n. 368 del 2001, sono norme di stretta interpretazione che non contengono alcun richiamo all'art. 5, ove
è stata introdotta la previsione sulla durata complessiva dei rapporti a termine contenuta nei limiti dei 36 mesi.
Nel merito si osserva: La Cassazione, recependo quanto affermato dalla corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza l3 gennaio 2022, a C-282119, ha statuito: ”Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva ne stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il CP_2 diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli”. “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinalo dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. l86 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali o rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, commo 5 (poi, D.Lgs. n. 8l del 2015, ort- 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti o tempo indeterminato”.
“l contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica. secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentito altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati,, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , CP_1 qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso o contratti a termine.
l'onere della prova della legittimità della causale. la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. civ. sez. lav., 12.08.2022, n. 24761: nello stesso senso
Cass. civ sez. lav..15.07.2022. n.22420; Cass. civ. sez. lav., 15.06.2022, n. 19315; Cass. civ. sez. lav. 04/04/2023
n.9323).
Nella fattispecie in esame l'amministrazione convenuta non ha fornito la prova suddetta. Nessuno dei contratti stipulati con la ricorrente indica la ragione oggettiva che avrebbe giustificato l'apposizione del termine.
Il ha sostenuto che la pubblicazione del bando di concorso per Insegnanti di religione Cattolica ha CP_1 avuto un effetto sanante rispetto alla richiesta di risarcimento del danno svolta dalla parte ricorrente. In realtà si rileva come un'astratta chance di stabilizzazione non costituisca misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. Va, pertanto, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità all'accordo quadro e secondo i principi affermati da Cass. sez. Un. 5072/2016.
Si ritiene equo liquidare l'indennità risarcitoria in 14 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerata la durata complessiva dei vari rapporti di lavoro intercorsi e le dimensioni dell'Amministrazione convenuta.
Il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, deve essere condannato a corrispondere a parte CP_1 ricorrente l'indennità risarcitoria de qua, in detta misura, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo.
Non puo' trovare accoglimento la richiesta di risarcimento di un danno ulteriore in quanto assolutamente generica già nell'allegazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato e conseguentemente condanna il convenuto, in persona del CP_1 Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo pari a 14 mensilità, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla data di deposito della domanda giudiziale sino al saldo.
Condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.200 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in data 10.3.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari