Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 439
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Il giudice ritiene che gli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento siano stati notificati regolarmente e ritirati dal ricorrente, che non li ha impugnati nei termini di legge, rendendoli definitivi. Pertanto, il diritto sottostante non può ritenersi prescritto.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto sottostante

    La Corte ha escluso la prescrizione in quanto gli avvisi di accertamento presupposti sono stati notificati e ritirati, divenendo definitivi. Inoltre, ha specificato che gli accertamenti riferiti a un veicolo coprono periodicità differenti, rendendo il diritto esigibile.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    Il giudice rileva che l'Agente della Riscossione si limita alla notifica della cartella e che il calcolo degli interessi precedenti alla cartella non rientra nella sua competenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 439
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 439
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo