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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ALBERTINI BRUNA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3200/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250039133562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso è avverso la cartella di pagamento n. 06820250039133562000, emessa dall'Agenzia delle Entrate SC e notificata in data 21/05/2025, per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno d'imposta 2019.Il ricorente sostiene la omessa notifica degli atti presupposto delal cartella oggi impugnata quindi la prescrizione dei diritti sottostanti e la conseguente decadenza del diritto a richiedere la tassa automibilistica.
Si costituisce in giudizio sia la SC sia la Regione Lombardia. Questa chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 D.Lgs. n. 546/1992 ed anche perchè non tempestivamente impugnati i due avvisi di accertamento che costituiscono gli atti presupposto delal cartella oggi notificata dall'Agenzia
SC oggetto dell'impugnazione.
Quest'ultima a sua volta nell'atto di costituzione nel presente giudizio fa rilevare la tempistiva notifica delal cartella la chiara motivazione circa il calcolo degli interessi sulla cartella impugnata il proprio difetto di legittimazione invece circa il calcolo degli interessi indicati in sede di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato. Quando al primo profilo ovvero la violazione dell'art. 22 deve ritenersi superabile atteso che la presentazione dell'originale/copia è avvenuto nei 30 giorni e l'Ufficio si è regolarmente costituito nel giudizio. Vero è invece che precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820250039133562000, notificata dall'Agenzia delle Entrate SC, al ricorrente sono stati notificati, da parte di Regione Lombardia, i seguenti avvisi di accertamento:
- ACC19-968497943579 notificato in data 11.11.2022 con raccomandata n. 66945849847-1 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
- ACC19-968497943680 notificato in data 11.11.2022 con raccomandata n. 66945849851-6 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica
- ACC19- 968309229675 notificato in data 11.11.2022 con raccomandata n. 66945849869-8 per il veicolo targato Targa_2 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica. Tutti questi avvisi sono stati ritirati dal ricorrente, che ha ritenuto di non impugnarli nei 60 giorni e che quindi sono diventati nel frattempo definitivi.
Nè si può ritenere prescritto il diritto sottostante in quanto gli accertamenti riferiti al veicolo targato Targa_1 si riferiscono a due periodicità differenti:
- 25/02/2019-30/09/2019, riferito a ACC 19-968497943579;
- 10/2019-09/2020, riferito a ACC19-968497943680 in quanto il veicolo è rientrato in possesso del ricorrente in data 25/02/2019, a seguito di acquisto in data
20/02/2019 di talchè la tassa automobilistica è dovuta dal 25/02/2019 al 30/09/2019 e cioè entro il mese precedente a quello di immatricolazione, cosiddetto periodo di “raccordo”. Dopodiché, ai sensi dell'art. 40 della l.r. 10/2003 e, in particolare, del comma 6 e dell'art. 44 della medesima legge, la periodicità decorre da ottobre 2019 a settembre 2020. Questo comporta una periodicità complessiva suddivisa nel periodo di raccordo suindicato, a seguito del rientro in possesso del veicolo, e la periodicità annuale che decorre da ottobre 2019 a settembre 2020.
Quanto poi ai motivi dedotti attinenti l'operato dell'Ente SC si rileva che quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, non iscritti a ruolo dall'ente impositore, gli stessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa Ed infatti la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa;
in ogni caso il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato ex lege quindi conoscibile da ogni cittadino.
Quanto invece al calcolo degli interessi precedenti la cartella sussiste il difetto di legittimazione passiva della SC atteso che questa si limita alla notifica delal cartella con quanto contiene.
Stante la peculiarità della controversia e comunque il tempo trascorso si ritiene equo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
ALBERTINI BRUNA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3200/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250039133562000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente ricorso è avverso la cartella di pagamento n. 06820250039133562000, emessa dall'Agenzia delle Entrate SC e notificata in data 21/05/2025, per omesso pagamento della tassa automobilistica regionale anno d'imposta 2019.Il ricorente sostiene la omessa notifica degli atti presupposto delal cartella oggi impugnata quindi la prescrizione dei diritti sottostanti e la conseguente decadenza del diritto a richiedere la tassa automibilistica.
Si costituisce in giudizio sia la SC sia la Regione Lombardia. Questa chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso ex art. 22 D.Lgs. n. 546/1992 ed anche perchè non tempestivamente impugnati i due avvisi di accertamento che costituiscono gli atti presupposto delal cartella oggi notificata dall'Agenzia
SC oggetto dell'impugnazione.
Quest'ultima a sua volta nell'atto di costituzione nel presente giudizio fa rilevare la tempistiva notifica delal cartella la chiara motivazione circa il calcolo degli interessi sulla cartella impugnata il proprio difetto di legittimazione invece circa il calcolo degli interessi indicati in sede di ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato. Quando al primo profilo ovvero la violazione dell'art. 22 deve ritenersi superabile atteso che la presentazione dell'originale/copia è avvenuto nei 30 giorni e l'Ufficio si è regolarmente costituito nel giudizio. Vero è invece che precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820250039133562000, notificata dall'Agenzia delle Entrate SC, al ricorrente sono stati notificati, da parte di Regione Lombardia, i seguenti avvisi di accertamento:
- ACC19-968497943579 notificato in data 11.11.2022 con raccomandata n. 66945849847-1 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica;
- ACC19-968497943680 notificato in data 11.11.2022 con raccomandata n. 66945849851-6 per il veicolo targato Targa_1 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica
- ACC19- 968309229675 notificato in data 11.11.2022 con raccomandata n. 66945849869-8 per il veicolo targato Targa_2 anno d'imposta 2019 tassa automobilistica. Tutti questi avvisi sono stati ritirati dal ricorrente, che ha ritenuto di non impugnarli nei 60 giorni e che quindi sono diventati nel frattempo definitivi.
Nè si può ritenere prescritto il diritto sottostante in quanto gli accertamenti riferiti al veicolo targato Targa_1 si riferiscono a due periodicità differenti:
- 25/02/2019-30/09/2019, riferito a ACC 19-968497943579;
- 10/2019-09/2020, riferito a ACC19-968497943680 in quanto il veicolo è rientrato in possesso del ricorrente in data 25/02/2019, a seguito di acquisto in data
20/02/2019 di talchè la tassa automobilistica è dovuta dal 25/02/2019 al 30/09/2019 e cioè entro il mese precedente a quello di immatricolazione, cosiddetto periodo di “raccordo”. Dopodiché, ai sensi dell'art. 40 della l.r. 10/2003 e, in particolare, del comma 6 e dell'art. 44 della medesima legge, la periodicità decorre da ottobre 2019 a settembre 2020. Questo comporta una periodicità complessiva suddivisa nel periodo di raccordo suindicato, a seguito del rientro in possesso del veicolo, e la periodicità annuale che decorre da ottobre 2019 a settembre 2020.
Quanto poi ai motivi dedotti attinenti l'operato dell'Ente SC si rileva che quanto agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, non iscritti a ruolo dall'ente impositore, gli stessi non sono applicati, ma soltanto menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa Ed infatti la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa;
in ogni caso il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato ex lege quindi conoscibile da ogni cittadino.
Quanto invece al calcolo degli interessi precedenti la cartella sussiste il difetto di legittimazione passiva della SC atteso che questa si limita alla notifica delal cartella con quanto contiene.
Stante la peculiarità della controversia e comunque il tempo trascorso si ritiene equo compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti