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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8127/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.07.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Debora Baldoni (C.F. ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._3
e residente in [...] con l'Avv. Paola Anna Cambiaghi (C.F. ) C.F._4 presso la quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VI (AL) il 01/09/2018, annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20 parte 2 Serie A dell'anno 2018
In separazione dei beni.
separati con sentenza passata n. 1697/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 31.10.2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separativa e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si obbligano a vendere la casa coniugale e relative pertinenze (box e cantina) sita in Segrate,
Via Residenza Campo e a tal fine hanno conferito incarico alla vendita in via esclusiva al IG. Tes_1 dell'agenzia Criffo' IMM. S.a.s., Residenza Mestieri di Segrate.
[...]
2) I coniugi si obbligano reciprocamente a dividere il ricavato della vendita dell'immobile e pertinenze in comproprietà di Segrate, Via Residenza Campo in ragione del 55% a favore della IG.ra e del 45% Pt_1
a favore del IG. Il ricavato della vendita sarà da intendersi al netto dei seguenti costi (ripartiti al CP_1
50%): estinzione mutuo fondiario residuo, pagamento tasse relative all'immobile, pagamento costi di mediazione agenzia immobiliare, pagamento spese straordinarie condominiali già deliberate sino al momento della vendita dell'immobile.
3) La IG.ra ha già lasciato la casa coniugale mentre il IG. continuerà ad abitare nella Pt_1 CP_1 casa coniugale fino alla vendita della stessa ed ha già provveduto a volturare le spese relative a gas e luce a suo carico.
4) La IG.ra dal giugno 2024 riprenderà a versare la rata del mutuo al 50% e continuerà a versare Pt_1 la sua propria quota-mutuo fino alla vendita della casa, parimenti il sig. provvederà al versamento CP_1 della quota del 50% del mutuo.
5) I coniugi dal mese di giugno 2024 fino alla vendita della casa provvederanno al pagamento nella misura del 50% delle spese condominiali ordinarie, straordinarie (già deliberate rifacimento facciate e tetto e rifacimento ascensore)
6) La IG.ra contribuirà al pagamento del 50% delle spese Tari maturate al mese di giugno 2024 Pt_1 mentre quelle future saranno a carico esclusivo del IG. CP_1
7) La IG.ra potrà recuperare i propri effetti personali ed oggetti di sua proprietà previo avviso al Pt_1 marito così come ogni accesso sarà previamente comunicato.
8) I coniugi divideranno al momento della conclusione del contratto preliminare di vendita dell'immobile gli arredi e i regali di nozze come da inventario che le parti predisporranno e ciascun coniuge provvederà al prelevamento dalla casa coniugale dei propri beni entro la data che sarà fissata per la compravendita dell'immobile avanti al notaio.
9) Il IG. i impegna ad estinguere il finanziamento ' contratto per l'acquisto della propria CP_1 Pt_2 auto Audi A3 tg. GB861YL con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria ad oggi gravante in capo alla sig.ra entro e non oltre 10 giorni dal perfezionamento della vendita della casa coniugale. Pt_1
10) I coniugi dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente a tacitazione definitiva di ogni pretesa dedotta o deducibile da ogni loro rapporto e di essere autosufficienti economicamente.
11) Il IG. provvederà alla rimessione della denuncia-querela sporta nei confronti della moglie.” CP_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 23.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025, le parti hanno confermato che le ulteriori condizioni nella sentenza separativa concordate si sono avverate, di aver adempiuto a tutte le obbligazioni assunte ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e le parti non si sono riconciliate dopo la sentenza separativa.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VI (AL) il 01/09/2018 tra ed Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI (AL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Segrate (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.07.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Debora Baldoni (C.F. ) C.F._2 presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._3
e residente in [...] con l'Avv. Paola Anna Cambiaghi (C.F. ) C.F._4 presso la quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in VI (AL) il 01/09/2018, annotato nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 20 parte 2 Serie A dell'anno 2018
In separazione dei beni.
separati con sentenza passata n. 1697/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata il 31.10.2024
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separativa e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si obbligano a vendere la casa coniugale e relative pertinenze (box e cantina) sita in Segrate,
Via Residenza Campo e a tal fine hanno conferito incarico alla vendita in via esclusiva al IG. Tes_1 dell'agenzia Criffo' IMM. S.a.s., Residenza Mestieri di Segrate.
[...]
2) I coniugi si obbligano reciprocamente a dividere il ricavato della vendita dell'immobile e pertinenze in comproprietà di Segrate, Via Residenza Campo in ragione del 55% a favore della IG.ra e del 45% Pt_1
a favore del IG. Il ricavato della vendita sarà da intendersi al netto dei seguenti costi (ripartiti al CP_1
50%): estinzione mutuo fondiario residuo, pagamento tasse relative all'immobile, pagamento costi di mediazione agenzia immobiliare, pagamento spese straordinarie condominiali già deliberate sino al momento della vendita dell'immobile.
3) La IG.ra ha già lasciato la casa coniugale mentre il IG. continuerà ad abitare nella Pt_1 CP_1 casa coniugale fino alla vendita della stessa ed ha già provveduto a volturare le spese relative a gas e luce a suo carico.
4) La IG.ra dal giugno 2024 riprenderà a versare la rata del mutuo al 50% e continuerà a versare Pt_1 la sua propria quota-mutuo fino alla vendita della casa, parimenti il sig. provvederà al versamento CP_1 della quota del 50% del mutuo.
5) I coniugi dal mese di giugno 2024 fino alla vendita della casa provvederanno al pagamento nella misura del 50% delle spese condominiali ordinarie, straordinarie (già deliberate rifacimento facciate e tetto e rifacimento ascensore)
6) La IG.ra contribuirà al pagamento del 50% delle spese Tari maturate al mese di giugno 2024 Pt_1 mentre quelle future saranno a carico esclusivo del IG. CP_1
7) La IG.ra potrà recuperare i propri effetti personali ed oggetti di sua proprietà previo avviso al Pt_1 marito così come ogni accesso sarà previamente comunicato.
8) I coniugi divideranno al momento della conclusione del contratto preliminare di vendita dell'immobile gli arredi e i regali di nozze come da inventario che le parti predisporranno e ciascun coniuge provvederà al prelevamento dalla casa coniugale dei propri beni entro la data che sarà fissata per la compravendita dell'immobile avanti al notaio.
9) Il IG. i impegna ad estinguere il finanziamento ' contratto per l'acquisto della propria CP_1 Pt_2 auto Audi A3 tg. GB861YL con conseguente estinzione dell'obbligazione fideiussoria ad oggi gravante in capo alla sig.ra entro e non oltre 10 giorni dal perfezionamento della vendita della casa coniugale. Pt_1
10) I coniugi dichiarano di non avere null'altro da pretendere reciprocamente a tacitazione definitiva di ogni pretesa dedotta o deducibile da ogni loro rapporto e di essere autosufficienti economicamente.
11) Il IG. provvederà alla rimessione della denuncia-querela sporta nei confronti della moglie.” CP_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 23.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21 maggio 2025, le parti hanno confermato che le ulteriori condizioni nella sentenza separativa concordate si sono avverate, di aver adempiuto a tutte le obbligazioni assunte ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e le parti non si sono riconciliate dopo la sentenza separativa.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VI (AL) il 01/09/2018 tra ed Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VI (AL) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Segrate (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG