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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/06/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di OR Annunziata
Il Tribunale di OR Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella EL giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2325/2021 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili EL matrimonioe vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Anna Panariello (C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in OR EL RE (NA) alla Via G. De Gasperi n. 45
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Antonino Di Martino (C.F. ) presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia in VI UE (NA) alla Via Raffaele Bosco n. 491
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione ELl'udienza EL 13.01.2025, le parti insistevano nelle proprie richieste riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed insistendo per l'accoglimento ELle richieste ivi formulate. In particolare:
- parte ricorrente, , ha chiesto di dichiarare la cessazione Parte_2 degli effetti civili EL matrimonio contratto con;
di porre a Controparte_1 proprio carico un assegno per il mantenimento ELla minore in misura di euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale Istat ed il 50% ELle spese straordinarie;
di revocare l'assegno di euro 150,00 mensili posto a suo carico per il mantenimento di attesa l'età e la capacità Controparte_1 lavorativa ELla stessa;
di regolamentare il diritto di visita con la figlia minore tenendo conto ELl'attuale residenza in Germania EL ricorrente;
- parte resistente, , ha rappresentato che dalla relazione Controparte_1 redatta dai Servizi Sociali di VI UE, incaricati di seguire e monitorare la ripresa (o meglio intrapresa) dei rapporti fra il sig. EL e la piccola è emersa, purtroppo, nonostante la disponibilità ELla Per_1
e gli sforzi dei difensori, l'impossibilità di creare un rapporto di CP_1 conoscenza e di frequentazione tra la minore ed il padre;
la prima vive una condizione di totale tranquillità e sicurezza ma non ha mai, di fatto, conosciuto il padre;
e costui ha deciso di vivere in Germania recandosi in
Italia, dalla figlia, al massimo una volta l'anno. Nel corso di tutto il 2024 tra la minore ed il padre vi è stata una sola occasione di incontro, provocata in corrispondenza dei tentativi esperiti in occasione ELl'ultima udienza. Alla luce di quanto detto, risultati vani tutti i tentativi sin qui profusi, potendo la lontananza ed il disinteresse EL sig. EL esporre la minore ad un pregiudizio, soprattutto nel caso di necessità di adozione di decisioni immediate nel suo interesse, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo ELla minore alla madre ed adottarsi ogni altro opportuno provvedimento a tutela ELla stessa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.04.2021, chiedeva Parte_2 pronunziarsi la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto con in VI UE (NA) in data 10.10.2009 (atto n. Controparte_1
262, parte II, serie A, anno 2009) e dal quale, in data 15.02.2014, nasceva la figlia Per_1
A sostegno ELla domanda parte ricorrente deduceva che con decreto di omologazione n. cronol. 5258/2016 EL 05.07.2016 veniva disposta la separazione consensuale dei coniugi e nel relativo accordo si Parte_2 impegnava a versare alla moglie euro 600,00 mensili di cui euro 300,00 per il mantenimento ELla stessa ed euro 300,00 per il mantenimento ELla piccola
In particolare, nel ricorso introduttivo EL presente giudizio il ricorrente Per_1 chiedeva la conferma ELl'importo ELl'assegno di mantenimento previsto in favore ELla figlia e la revoca ELl'assegno di mantenimento previsto per la moglie sia in ragione EL mutamento in peius ELle proprie condizioni di lavoro, essendosi trasferito nel 2017 in Germania per lavoro e dunque, essendo gravato EL pagamento di un canone di locazione e dei costi vivi connessi alla propria permanenza in Germania, sia in ragione ELla giovane età e ELla piena capacità lavorativa ELla resistente.
Si costituiva in giudizio, in data 12.11.2021, aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio ma chiedendo l'integrale conferma ELle disposizioni economiche di cui all'accordo di separazione non essendo sopravvenuto alcun mutamente ELla posizione economico-patrimoniale ELle parti. A tal fine la resistente evidenziava che già con ricorso proposto dal
EL nell'anno 2017 quest'ultimo aveva chiesto la revoca ELl'assegno di mantenimento in favore ELla moglie come convenuto in sede di separazione adducendo, a supporto di tale richiesta, l'avvenuto trasferimento in Germania per motivi di lavoro e la piena capacità lavorativa ELla;
che tali motivazioni CP_1 venivano dunque già valutate EL Tribunale che con decreto n. cronol.
2813/2019 ELl'11.07.2019 riteneva infondate le richieste EL EL alla luce ELla mancata prova di un mutamento in peius ELle condizioni economiche di quest'ultimo, modificando le condizioni di cui alla separazione esclusivamente con riferimento al regime EL diritto di visita paterno, adeguato alla nuova situazione di fatto ed alla distanza geografica fra l'attuale luogo di lavoro EL padre e la residenza ELla figlia minore, prevedendo il diritto di visita paterno ogni qualvolta quest'ultimo fosse rientrato in Italia e comunque per almeno una volta al mese nel fine settimana, dalle ore 18,00 EL venerdì e sino alle ore 19,00 ELla domenica successiva;
che alcuna sopravvenienza aveva comprovato il ricorrente a supporto ELla domanda di modifica ELle statuizioni di cui alla separazione;
che, di contro, le esigenze ELla piccola erano frattanto mutate ed accresciute Per_1 fisiologicamente con il progredire ELl'età. Tanto premesso, Controparte_1 aderiva alla richiesta di pronuncia ELla cessazione degli effetti civili EL matrimonio chiedendo la conferma ELle condizioni già stabilite in sede di separazione, così come parzialmente modificate con decreto ELl'11.07.2019.
Nel corso ELl'udienza presidenziale EL 24.11.2021, si procedeva all'ascolto ELle parti e veniva esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Con successiva ordinanza EL 20.12.2021 venivano adottati i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti e dunque, a parziale modifica ELle condizioni di cui all'accordo di separazione consensuale, veniva ridotto da euro 300,00 ad euro
150,00 mensili l'assegno posto a carico di quale contributo al Parte_2 mantenimento ELla moglie, attesa la capacità lavorativa ELla stessa -la quale aveva dichiarato di aver sempre lavorato in diverse pizzerie – e la maggior possibilità di inserirsi nel mondo EL lavoro data l'età scolare ELla figlia minore, e veniva aumentato da euro 300,00 ad euro 400,00 mensili l'assegno dovuto dal medesimo EL per il mantenimento ELla figlia in ragione ELle accresciute esigenze ELla minore e ELla prevalente, se non esclusiva, permanenza ELla stessa presso la madre. Nella medesima ordinanza, preso atto che per come concordemente riferito dalle parti i rapporti padre – figlia si erano di fatto interrotti già a decorrere dal mese di giugno 2020, venivano altresì disposte informazioni da parte dei Servizi Sociali di VI UE in ordine al contesto abitativo, familiare scolastico e sociale ELla minore, ai rapporti ELla stessa con ciascun genitore ed alla sua condizione psicologica, alle iniziative reputate più idonee al fine di favorire il regolare svolgimento EL rapporto padre-figlia.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore e concessi i termini di cui all'art 183, comma VI c.p.c., con ordinanza EL 09.03.2023 venivano rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti in quanto inammissibili ed irrilevanti e veniva disposta la presa in carico EL nucleo familiare da parte degli assistenti sociali di
VI UE al fine di avviare un percorso di riavvicinamento ELla minore alla figura paterna.
Sulla scorta ELla relazione dei Servizi Sociali di VI UE EL 04.01.2024 nella quale si dava atto degli scarsissimi contatti tra la minore ed il padre, con ordinanza EL 22.01.2024, veniva disposta la prosecuzione EL monitoraggio da parte dei competenti Servizi Sociali e dunque l'avvio di incontri monitorati in videochiamata tra il EL e la figlia almeno due volte alla settimana Per_1 oltre che la rimodulazione EL diritto di visita EL padre prevedendo che questi vedesse la figlia ogni giorno tramite videochiamata in orario concordato tra le parti e, in difetto di accordo, tra le ore 19.00 e le ore 21.00.
Tali disposizioni venivano sostanzialmente confermate all'esito ELla successiva udienza EL 01.07.2024 con la previsione ELl'ulteriore possibilità EL EL, laddove compatibile con le sue esigenze di lavoro, di vedere la figlia una volta al mese – inizialmente senza pernottamento - vista la disponibilità ELla di CP_1 rinunciare a parte EL contributo al mantenimento per favorire il pagamento ELle spese di viaggio da parte EL ricorrente, rinviando alla successiva udienza EL
13.01.2025 per la precisazione ELle conclusioni.
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione ELl'udienza EL 13.01.2025, le parti insistevano nelle proprie richieste ed in particolare la convenuta, essendo emersa dall'ultima relazione dei
Servizi Sociali EL 13.12.2024 l'impossibilità di creare un rapporto di conoscenza e di frequentazione tra la minore ed il padre, avanzava richiesta di affido esclusivo ELla figlia Per_1
Dunque, acquisita la relazione dei Servizi Sociali EL 13.12.2024, sulle conclusioni di cui in epigrafe, con ordinanza EL 19.01.2025, la causa veniva riservata in decisione al Collegio assegnando alle parti - con decorrenza dal 27 gennaio 2025 - giorni 30 per il deposito ELle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito ELle memorie di replica e disponendo la trasmissione EL fascicolo al P.M. per le sue conclusioni. Quest'ultimo, in data 20.05.2025 affinchè fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio con conferma ELle statuizioni di cui alla separazione, così come modificate.
Sullo status dei coniugi Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto da e . Parte_2 Controparte_1
In primo luogo, infatti, il ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili EL matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione.
In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 ELla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo trascorsi più di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente EL Tribunale di OR Annunziata (16.06.2016) nell'ambito EL procedimento di separazione consensuale rg. N. 775/2016 conclusosi con decreto di omologazione n. cronol. 5258/2016 EL 05.07.2016
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione ELla separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi ELl'art. 5 L. n. 74/87.
Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti vivano separati da molti anni ed abbiano fissato i loro rispettivi domicili in Stati differenti, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi EL rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili EL matrimonio ed ordinato all'ufficiale ELlo stato civile EL comune di VI UE (Na) di procedere all'annotazione ELla presente sentenza.
Sull'affido ELla figlia minore Persona_2
Passando alle statuizioni accessorie, il Collegio ritiene di disporre l'affido condiviso ELla figlia minore in quanto, sebbene siano state riscontrate Per_1 dai Servizi Sociali di VI UE incaricati EL monitoraggio EL nucleo familiare in oggetto diverse difficoltà – in particolare di tipo comunicativo - nel rapporto padre-figlia anche in ragione ELla distanza tra i luoghi di residenza dei medesimi, non sono tuttavia state provate né l'inidoneità educativa e/o la carenza genitoriale EL padre né il concreto pregiudizio che l'affido condiviso arrecherebbe agli interessi ELla minore. Sul punto preme, invero, sottolineare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi ELl'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (Cass. Sez.
1, Sentenza n. 18559 EL 22/09/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5108 EL
29/03/2012; Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010). In tema di affidamento dei minori, infatti, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale ELla prole, previsto in passato dall'art. 155 c.c. ed oggi dall'art. 337 quater c.c., il quale, impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione EL nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo ELla personalità EL minore. Dunque, il Tribunale ha il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli di essere affidati ad entrambi i genitori potendo disporre l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse EL minore stesso. La scelta ELl'affido esclusivo in luogo di quello condiviso si fonda dunque sulla dimostrazione ELl'incapacità (di uno dei due genitori) a provvedere alle responsabilità legate al proprio ruolo di genitore e sulla comprovata inidoneità a prendersi cura dei figli minori. La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento condiviso EL minore risulterebbe pregiudizievole, ovvero: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza EL figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti ELl'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo
(violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità EL genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
Inoltre, la circostanza per cui il padre lavori in Germania non può da sola giustificare la deroga al regime ordinario ELl'affido condiviso. Sul punto, da ultimo, si è espressa anche la giurisprudenza ELla Suprema Corte, condivisa dal
Collegio, la quale ha ribadito che alla regola ELl'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse EL minore" - con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità EL genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza ELl'altro genitore - e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e ELle modalità ELla presenza EL minore presso ciascun genitore (Cass. civ., sez. I, 6 marzo 2019, n. 6535). Nel caso in esame vi è inoltre fondato motivo di temere che l'affido esclusivo ELla piccola alla madre Per_1 possa ulteriormente allontanarla dal padre compromettendo così definitivamente il recupero EL rapporto padre-figlia. Orbene, per i motivi sopra esposti, il Collegio dispone l'affido condiviso ELla figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 residenza previlegiata presso la madre con la quale ha sempre convissuto in VI
UE (NA) alla Via Santa Maria EL Castello.
Sul diritto di visita
La disciplina EL diritto di visita EL genitore non collocatario deve necessariamente tenere conto ELla notevole distanza geografica esistente tra il luogo di residenza EL EL – il quale vive e lavora in Germania – e ELla figlia minore – la quale, invece, convive con la madre a VI UE (NA)- Per_1 oltre che ELle forti criticità nel rapporto padre-figlia emerse, da ultimo, nella relazione redatta dai Servizi Sociali di VI UE in data 13.12.2024 ove si constatava il rifiuto ELla minore di effettuare finanche videochiamate con il padre.
A tal riguardo è opportuno evidenziare che già con una prima relazione depositata in data 4.01.2024 i Servizi Sociali di VI UE davano atto ELla esistenza di problemi relazionali fra il padre e la minore, dovuti principalmente alla distanza geografica ed alla mancanza di frequentazione ed intimità: le visite padre – figlia, infatti, si svolgevano soltanto un paio di volte all'anno, allorchè il EL rientrava in Italia dalla Germania, mentre EL tutto sporadici erano i contatti telefonici a causa ELla mancanza di comunicazione nella coppia genitoriale. La stessa minore, sentita dai Servizi Sociali, riferiva di aver cercato più volte, in un primo tempo, di contattare telefonicamente il padre tramite l'utenza ELla madre, ma che questi non aveva mai risposto alle sue telefonate né provato a richiamarla e che neppure la contattava in occasione di compleanni e festività; a causa ELla mancanza di rapporti, la minore riferiva che le era quindi difficile trascorrere EL tempo con il padre quando questi si trovava in Italia. In ragione di tanto, e rilevato che la sostanziale assenza di rapporti padre –figlia aveva determinato un allontamento ELla minore dalla figura paterna, con ordinanza EL 23.01.2024 venivano disposti incontri monitorati da svolgersi in videochiamata tra Parte_2
e la minore almeno due volte alla settimana, presso la sede
[...] Per_1 dei Servizi Sociali di VI UE, al fine di favorire il ripristino di un rapporto il più possibile sereno ELla minore con il padre, disponendo altresì, che il padre potesse intrattenere rapporti quotidiani con la figlia tramite videochiamata in orario concordato tra le parti e, in difetto di accordo, tra le 19.00 e le 21.00, ferma la possibilità di vedere e tenere con sé la figlia durante i periodi di permanenza in
Italia. Va tuttavia dato atto che, con successiva relazione EL 13.05.2024 i Servizi
Sociali di VI UE riferivano che durante i colloqui telefonici la minore era sempre apparsa tesa ed a disagio, per rilassarsi poi soltanto a colloqui terminato;
il dialoghi si riducevano a poche battute in cui, per lo più, la minore di limitava a rispondere con flebile voce alle domande paterne, tanto che il padre, a fronte dei silenzi ELla piccola, in molti casi aveva preferito interrompere la comunicazione anzitempo. Anche le comunicazioni quotidiane, previste dal giudice istruttore con il menzionato provvedimento, non avevano avuto luogo, se non in casi sporadici, riducendosi ad una/due rapidissime videochiamate a settimana ed a qualche messaggio inviato a mezzo whatsapp, cui la piccola non aveva risposto. I Servizi
Sociali davano altresì atto che a seguito dei colloqui svoltisi con la coppia genitoriale era emersa una situazione di profonda incomunicabilità fra le parti, mentre dai colloqui avuti dallo psicologo ELl'ente con la minore, emergeva il timore di quest'ultima che il padre potesse portarla in Germania contro la sua volontà, lontana dagli affetti familiari e dai punti di riferimento sicuri, costituiti fondamentalmente dal nucleo familiare materno;
tale timore, nonostante le rassicurazioni in tal senso fornite alla minore dalla psicologa, non sono state fugate, permanendo nella piccola ansia rispetto alla frequentazione paterna.
Disposta per l'udienza dlel'1.07.2024 la comparizione personale ELle parti, il
EL riferiva di avere una volta proposto alla bimba di fare una vacanza insieme in Germania, ma di non averla mai forzata in tal senso, percependo nella piccola un atteggiamento di chiusura e rigidità rispetto a tale prospettiva;
lo stesso si diceva desideroso di riprendere un rapporto con la bimba e tuttavia, la distanza geografica e la difficoltà di recarsi in Italia, se non due volte all'anno in occasione ELle ferie, rappresentavano altrettanti ostacoli alla creazione di un rapporto di conoscenza ed intimità con la minore. La , dal canto suo, si CP_1 diceva disposta ad incentivare in ogni modo la frequentazione paterna, sì da consentite un progressivo riavvicinamento padre – figlia, acconsentendo anche ad una riduzione ELl'importo ELl'assegno di mantenimento al fine di agevolare pur di consentire al padre di viaggiare e venire a VI UE per vedere la figlia.
Con ordinanza resa in pari data, il giudice istruttore preso atto ELle dichiarazioni ELle parti, disponeva che il padre durante il periodo di permanenza in Italia, potesse vedere e stare con la minore, inizialmente anche alla presenza ELla madre ove necessario ai fini EL ripristino EL rapporto, disponendo altresì il prosieguo di videochiamate alla presenza degli operatori dei servizi Sociali, per almeno una volta a settimana, nonché quotidianamente nella fascia oraria dalle ore 19,00 alle 21,00; nel contempo, al fine di implementare una effettiva frequentazione con la minore e prendendo atto ELla disponibilità manifestata dalla a rinunciare anche a parte EL mantenimento pur di favorire i viaggi CP_1 paterni per recarsi in VI UE al fine di vedere la bambina, prevedeva incontri padre figlia in ragione di almeno una volta al mese, compatibilmente con gli impegni lavorativi EL EL, inizialmente senza pernottamento e successivamente, compatibilmente con la condizione psicologica ELla minore, anche con pernottamento.
Dall'ultima relazione dei Servizi Sociali di VI UE EL 13.12.2024, emerge tuttavia che a seguito di un unico incontro padre – figlia la minore si sarebbe ulteriormente irrigidita, rifiutando qualsiasi contatto con il padre, anche solo in videochiamata. La minore, infatti, ha riferito di aver incontrato soltanto una volta il padre, nei giorni in cui lo stesso si era fermato in zona in occasione ELl'udienza ELlo scorso 1 luglio 2024, sebbene non fosse a tanto motivata;
a seguito di tale incontro, la minore si è detta molto provata, sia per le cose dette dal papà sia per i toni che si sarebbero avuti nel corso ELl'incontro. Il padre, dal canto suo, ha confermato il narrato ELla figlia e, consapevole ELla volontà ELla minore di non volerlo né vedere né sentire, ha manifestato la volontà di non volerla assolutamente forzare, rispettando la pozione ELla ragazza tanto che, in seguito, quest'ultimo non ha più tentato di contattare telefonicamente né è più Per_1 venuto in Italia per incontrarla, consapevole che i sacrifici che avrebbe fatto per vederla si sarebbero rivelati EL tutto infruttuosi. Dal canto suo la ha CP_1 continuato a dirsi disposta a collaborare per favorire l'insaturazione di un reale rapporto padre – figlia, ribadendo la disponibilità a rinunciare anche a parte EL mantenimento pur di favorire una maggior presenza EL EL al fine di provare a rispristinare i rapporti.
Sulla scorta di tali evidenze, appare chiaro che allo stato non è possibile dettare alcuna disciplina EL diritto di visita paterno, stante per un verso l'irrigidimento ELla minore ed il suo totale rifiuto di contatti, anche solo telefonici, con il padre e per altro verso, la necessità che lo stesso ricorrente segua un percorso volto al rafforzamento ELle proprie capacità genitoriali, al fine di trovare la giusta forma di interazione con la minore.
Dalle relazioni dei Servizi Sociali e dai percorsi fino ad ora posti in essere è infatti emersa la difficoltà di instaurare un dialogo fra il padre e la minore il cui rapporto, sicuramente compromesso dalla distanza e dalla mancanza di continuità, appare pregiudicato sia dalla incapacità EL padre di instaurare un costruttivo dialogo con la minore ( infatti, già nella relazione EL 13.05.2024 si dà atto che il padre, durante una ELle ultime telefonate, avrebbe riferito alla piccola ELle difficoltà ELl'attuale situazione e ELla fatica di trovare le giuste parole per instaurare un dialogo, ciò che avrebbe molto turbato la piccola, la quale avrebbe percepito tali discorsi come inadatti rispetto alla sua età. Ancora nell'ultima relazione EL 13.12.2024, i Servizi Sociali riferiscono che la minore dopo l'ultimo incontro avrebbe espresso la volontà di non incontrare né sentire più il padre, nemmeno per videochiamata, perché turbata dalle cose dette dal padre durante l'ultimo incontri e dai toni usati da quest'ultimo), sia dalla mancanza di comunicazione all'interno ELla coppia genitoriale.
Appare quindi necessario, per un verso che proseguano i percorsi di sostegno psicologico per la minore e che, per altro verso, entrambi i genitori seguano percorsi di sostegno alla genitorialità sia individuali che congiunti – eventualmente mediante collegamento da remoto con il EL, come fatto sino ad ora – al fine di rafforzare le rispettive competenze genitoriali, nonché un percorso di mediazione al fine di migliorare la reciproca comunicazione, anche in ragione ELla necessità di gestire al meglio il regime di affido condiviso ELla minore, come stabilito dal Tribunale. I Servizi Sociali di VI UE, che hanno preso in carico il nucleo familiare, valuteranno in relazione alla condizione psicologica ELla minore ed all'andamento positivo dei percorsi di sostegno dei genitori, la possibilità di avviare nuovamente un percorso di graduale riavvicinamento padre – figlia mediante ripristino, dapprima, di comunicazioni telefoniche in modalità protetta alla presenza di un operatore dei predetti Servizi
Sociali in ragione di almeno una volta a settimana, e progressivamente in modalità libera in ragione di una volta al giorno in orario da concordarsi fra le parti o, in mancanza di accordo, dalle ore 19,00 alle 21,00 e successivamente, e previo riscontro positivo di tali colloqui, mediante incontri padre figlia da svolgersi almeno una volta al mese, allorquando il EL compatibilmente con i propri impegni lavorativi si recherà in Italia, eventualmente alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali e progressivamente in maniera libera, con eventuale inclusione anche dei pernottamenti.
A tal fine, quindi, gli atti EL presente procedimento vanno rimessi alla cancelleria ELla volontaria giurisdizione per l'apertura EL fascicolo ELla vigilanza da parte EL giudice tutelare.
I Servizi Sociali di VI UE avranno cura di relazionare ogni 6 mesi al giudice tutelare, per i prossimi 24 mesi, sull'andamento dei rapporti tra il padre e la figlia promuovendo, per entrambi i Parte_2 Persona_2 genitori, un percorso di sostegno alla genitorialità e, per un percorso di Per_1 sostegno psicologico. I Servizi Sociali dovranno dunque relazionare:
- sulla personalità e sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori;
- sulla condizione psicologica ELla minore e sul rapporto con entrambi i genitori;
- sull'avvio, sullo svolgimento e sugli esiti dei percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione da parte di e Parte_2 CP_1
e di supporto psicologico da parte ELla minore;
[...]
- sull'andamento EL rapporto padre-figlia e dei contatti telefonici fra gli stessi;
- sull'avvio, sullo svolgimento e sugli esiti degli incontri protetti padre-figlia da effettuarsi a fine settimana alterni presso la sede dei Servizi Sociali di VI UE in concomitanza con la permanenza in Italia di Parte_2
;
[...]
- sulla possibilità di ampliare gradualmente la disciplina ELle visite paterne prevedendo anche il pernottamento ELla minore presso il padre.
Sul mantenimento ELla minore
Con riguardo ai profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo al mantenimento ELla figlia minore Per_1
Va, invero, precisato che in merito all'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, l'art. 337 ter c.c., co.
4, prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze EL figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dunque, sulla scorta di tali elementi, tenuto conto che la minore ha 11 anni ed è dunque in piena età adolescenziale, considerate le sue accresciute esigenze, rilevato che i tempi di permanenza presso il padre sono, all'attualità, pressoché nulli e che lo stesso percepisce uno stipendio di circa euro 2.000,00 mensili ma è allo stesso tempo onerato dal pagamento EL canone di locazione ELl'immobile ove risiede in Germania di euro 460,00 mensili oltre che, almeno in prospettiva, ELle spese di viaggio per incontrare periodicamente la figlia, il Collegio reputa equo determinare in euro 400,00 l'assegno dovuto da a Parte_2
per il mantenimento ELla figlia minore, da rivalutare Controparte_1 annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% ELle spese straordinarie.
Sulla domanda di assegno divorzile
In ordine alla domanda di assegno divorzile spiegata dalla resistente CP_1
occorre ricordare che le Sezioni Unite ELla Corte di Cassazione, con la
[...] nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato: “ai sensi ELl'art. 5, comma
6, ELla l. n. 898 EL 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 EL 1987, il riconoscimento ELl'assegno di divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento ELl'inadeguatezza dei mezzi o comunque ELl'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte ELla norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce ELla valutazione comparativa ELle condizioni economico patrimoniali ELle parti, in considerazione EL contributo fornito dal richiedente alla conduzione ELla vita familiare e alla formazione EL patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata EL matrimonio e all'età ELl'avente diritto”.
Conseguentemente, è necessario verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione ELla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio ELle aspettative professionali e reddituali ELle parti in funzione ELl'assunzione di un ruolo rilevante endofamiliare in relazione alla durata EL rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione ELla vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza ELle predette scelte condivise durante il matrimonio (rilievo causale).
Ciò posto, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum ELl'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e ELle
“ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli),
l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento ELl'esistenza ELla disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione ELla vita familiare, con il sacrificio ELle aspettative professionali e reddituali di una ELle parti in funzione ELl'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Tanto premesso in diritto, nella fattispecie oggetto di causa ci si trova al cospetto di una coppia nell'ambito ELla quale alla salda posizione economica e lavorativa EL marito non corrisponde uno stabile inserimento ELla moglie nel mondo EL lavoro. Infatti, si è trasferito in Germania nel 2017 ove lavora Parte_2 e percepisce uno stipendio di circa euro 2.000,00 mensili mentre CP_1
ha dichiarato di aver in passato lavorato presso diverse pizzerie e come
[...] aiuto extra durante i matrimoni ma di essere stata costretta ad abbandonare tale attività dopo la separazione dal coniuge nonché a seguito EL trasferimento di quest'ultimo in Germania in quanto rimasta da sola ad occuparsi ELla figlia
Per_1
Orbene, in ragione ELle circostanze evidenziate, espletata una valutazione comparativa ELle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi e tenuto conto EL fatto che riscontra difficoltà a reperire un impiego stabile Controparte_1 poiché, in ragione ELl'oggettiva distanza geografica e EL difficile rapporto padre- figlia, si occupa da sola ELla figlia ritiene il Tribunale che sussista, nel Per_1 caso di specie, una significativa disparità tra la situazione economica ELle parti dipendente da scelte di conduzione ELla vita familiare le quali hanno determinato il sacrificio ELle aspettative professionali e reddituali di una parte e si riscontra l' impossibilità per la resistente di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza ELle predette scelte condivise.
Passando all'esame ELla determinazione EL quantum EL predetto assegno, rilevato che il matrimonio è durato meno di 10 anni, considerato che la resistente ha 39 anni, piena capacità lavorativa e che, con la crescita ELla figlia, sarà sempre meno impegnata nell' accudimento la stessa tanto che la predetta ha dichiarato che all'attualità avrebbe ricominciato a fare lavori extra in pizzerie o ristoranti ELla zona ma solo durante il periodo estivo, e tenuto conto altresì EL fatto che il EL, almeno in prospettiva dovrà affrontare spese di viaggio per poter incontrare la figlia ameno una volta al mese e che la stessa resistente si è mostrata disponibile ad una riduzione EL proprio mantenimento al fine di favorire il rientro EL coniuge in Italia per incontrare il Tribunale Per_1 ritiene congruo determinare in euro 150,00 mensili l'importo che Parte_1
deve corrispondere a a titolo di assegno divorzile, con
[...] Controparte_1 adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Sulle spese di lite
Infine, avuto riguardo alla natura ELla lite ed all'esito complessivo ELla stessa, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese EL giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di OR Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_2 confronti di così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario contratto da e in VI UE (NA) Parte_2 Controparte_1 in data 10.10.2009 (atto n. 262, parte II, serie A, anno 2009);
2) affida la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso la madre con la quale ha sempre convissuto in VI
UE (NA) alla Via Santa Maria EL Castello;
3) quanto al diritto di visita ELla minore da parte EL genitore non collocatario, stante l'attuale rifiuto ELla minore di avere contatti anche solo telefonici con il padre, dispone che i Servizi Sociali di VI UE proseguano i percorsi di sostegno psicologico in favore ELla minore ed attivino percorsi di sostegno genitoriale – sia individuali che Per_1 congiunti, avvalendosi eventualmente ELla modalità di comunicazione da remoto – nonché di mediazione familiare per la coppia genitoriale. I Servizi
Sociali di VI UE valuteranno, in relazione alla condizione psicologica ELla minore ed all'andamento positivo dei percorsi di sostegno dei genitori, la possibilità di avviare nuovamente un percorso di graduale riavvicinamento padre – figlia mediante ripristino, dapprima, di comunicazioni telefoniche in modalità protetta alla presenza di un operatore dei predetti Servizi Sociali in ragione di almeno una volta a settimana, e progressivamente in modalità libera in ragione di una volta al giorno in orario da concordarsi fra le parti o, in mancanza di accordo, dalle ore 19,00 alle 21,00 e successivamente, e previo riscontro positivo di tali colloqui, mediante incontri padre figlia da svolgersi almeno una volta al mese, allorquando il EL compatibilmente con i propri impegni lavorativi si recherà in Italia, eventualmente alla presenza di un operatore dei Servizi Sociali e progressivamente in maniera libera, con eventuale inclusione anche dei pernottamenti;
4) dispone a tal fine, la trasmissione degli atti alla cancelleria ELla volontaria giurisdizione per l'apertura EL fascicolo di vigilanza da parte EL giudice tutelare cui i Servizi Sociali di VI UE avranno cura di relazionare ogni 6 mesi per i prossimi 24 mesi, sull'andamento dei rapporti tra il padre e la figlia , nonché sull'avvio e Parte_2 Persona_2
l'andamento dei percorsi di sostegno alla genitorialità e di mediazione ELle parti e, per EL percorso di sostegno psicologico. I Servizi Sociali Per_1 dovranno dunque relazionare:
- sulla personalità e sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori;
- sulla condizione psicologica ELla minore e sul rapporto con entrambi i genitori;
- sull'avvio, sullo svolgimento e sugli esiti dei percorsi di sostegno alla genitorialità da parte di e e di Parte_2 Controparte_1 supporto psicologico da parte ELla minore;
- sull'andamento EL rapporto padre-figlia e dei contatti telefonici fra gli stessi;
- sull'avvio, sullo svolgimento e sugli esiti degli incontri protetti padre-figlia da effettuarsi a fine settimana alterni presso la sede dei Servizi Sociali di
VI UE in concomitanza con la permanenza in Italia di Parte_2
;
[...]
- sulla possibilità di ampliare gradualmente la disciplina ELle visite paterne prevedendo anche il pernottamento ELla minore presso il padre;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 CP_1
, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro
[...]
400,00 quale contributo per il mantenimento ELla figlia minore Per_1 con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
6) pone a carico di ciascun genitore il 50% ELle spese straordinarie per la figlia purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
7) accoglie la domanda di assegno divorzile formulata da e, Controparte_1
per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_2 mensilmente alla predetta, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma di euro 150,00 a titolo di assegno di divorzio, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
8) compensa per intero tra le parti le spese processuali,
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile EL predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile
Così deciso in OR Annunziata, nella camera di consiglio EL 3 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella EL dott.ssa Marianna Lopiano