Articolo 162
Violazioni in materia di affissione 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le sanzioni previste dall' articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 162:
- Per il testo dell' art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si veda in nota all'art. 153.
Violazioni in materia di affissione 1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le sanzioni previste dall' articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 162:
- Per il testo dell' art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , si veda in nota all'art. 153.