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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9784/24 RG iscritta in data 18.12.24 avente per oggetto: scioglimento del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria Rosa Matera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al c.so Vittorio Emanuele n. 58;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Pasquale Della Rocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via E. Caterina n. 41;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.4.25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa era riservata al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.12.24 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in data 22.10.15 in Albanella e che dalla loro unione era nata la CP_1 figlia (24.1.04) chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, allegando altresì che Per_1 sentenza depositata in data 19.4.23 era stata dichiarata la separazione dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale alla resistente, ponendosi a carico dell'odierno ricorrente il pagamento delle utenze familiari e determinando in € 700,00 il mantenimento per la figlia ed in € 400,00 quello per la coniuge.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione, introduceva il presente giudizio, chiedendo che venisse riconosciuto in favore della resistente un assegno divorzile di € 250,00, confermando invece le altre condizioni della separazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio tempestivamente la resistente che aderiva alla domanda principale, chiedendo altresì il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile di maggiore importo.
Sentite le parti innanzi al giudice delegato, all'udienza del 10.4.25, non essendovi provvedimenti temporanei da adottare, la causa, all'esito della discussione orale, era riservata al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al giudice delegato per la separazione, oltre alla prova del passaggio in giudicato della sentenza depositata in data 19.4.23.
Ne segue che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Nulla va disposto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, in quanto la figlia , Per_1 che convive con la madre, è maggiorenne ed impegnata nel percorso di studi universitari, circostanze queste non oggetto di contestazione tra le parti.
In considerazione di quanto sopra, la casa familiare, sita in Albanella (SA) alla via Fravita n. 62/A piano terra, va assegnata alla IG.ra , dovendo darsi atto che fino alla presente pronuncia CP_1
è stato il ricorrente a farsi carico delle spese di utenze (elettriche, acqua, gas) e che egli ha dichiarato di voler procedere al distacco, rendendo autonoma l'unità immobiliare dall'azienda agricola, anche se al momento tale circostanza non si è concretizzata.
Deve, quindi, determinarsi il contributo per il mantenimento in favore della figlia, dandosi atto che alla data del 19.4.23 con sentenza di separazione era stato quantificato un contributo, dalla data della pronuncia, a carico del di € 700,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, Parte_1 risultando i seguenti accertamenti patrimoniali delegati alla Guardia di Finanza: la ricorrente non svolgeva attività lavorativa;
dal mese di ottobre 2019 percepiva il reddito di cittadinanza pari a 600,00 euro mensili;
era assegnataria della casa familiare di proprietà del;
2) il resistente era Parte_1 titolare di una azienda (allevamento delle bufale da latte), amministratore di una società di autotrasporti (di cui erano soci la di lui madre ed un nipote), proprietario della casa familiare
(assegnata alla controparte e di cui continuava a pagare tutte le utenze) nonché di numerosi terreni utilizzati per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale, versava 1.000,00 euro al mese per il mantenimento della prima moglie e delle due figlie nate da quel matrimonio;
dichiarava redditi molto ridotti anche se le società a lui riferibili dichiaravano ai fini IVA volumi di affari molto alti, era intestatario di ben 15 veicoli (moto, auto ed autocarri); aveva una rilevante esposizione debitoria nei confronti della agenzia delle Entrate.
Orbene, rispetto a tale situazione sussistente al 2023 non sembrano essere intervenuti mutamenti IGnificativi per le parti, se non la circostanza che dal dicembre 2023 la resistente non percepisce più il reddito di cittadinanza.
Difatti, il ricorrente continua ad essere amministratore unico della società che ha ad oggetto attività di autotrasporti (si veda visura camerale prodotta dal ricorrente), è proprietario di numerosi terreni, nonché proprietario di veicoli.
Le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2022, 2021 e 2020 presentano un reddito imponibile pari a zero, ma esse non sono particolarmente IGnificative, se non con riferimento all'individuazione dei terreni intestati al ricorrente, in quanto già all'epoca della pronuncia di separazione, esse presentavano le medesime caratteristiche e ciò nonostante l'odierno ricorrente aveva ampia disponibilità di danaro, facendosi carico delle utenze della casa e dell'azienda, del mantenimento anche dell'altra famiglia
(tra cui la figlia che oggi invece è divenuta titolare di terreni e di proprietà), avendo notevoli Per_2 disponibilità di danaro, così come già rilevato dal giudice della separazione.
Appare nuovamente utile sottolineare che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario
(come quelle concernenti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento o di divorzio) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (cfr. Cass. civ., sez. I, 05/03/2019, n. 6386;
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2015, n. 18196).
L'unico elemento è la presenza di pignoramenti a suo carico per quel debito a favore dell'Erario che tuttavia già all'epoca esisteva, dovendo evidenziarsi che già all'epoca della separazione la disponibilità di liquidità era tale da lasciare desumere che ben altre erano le disponibilità di danaro.
Egli stesso ha inoltre ammesso che si fa carico per intero delle tasse universitarie per la figlia.
A fronte di tale quadro immutato, ritiene il Tribunale di dover confermare la somma di € 700,00 a titolo di mantenimento per la figlia che il ricorrente dovrà corrispondere entro il 10 di ogni Per_1 mese alla resistente, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat. Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Va infine valutata la domanda di assegno divorzile, dovendo rigettarsi le richieste istruttorie articolate, in quanto generiche e/o irrilevanti ai fini della decisione.
Ebbene, ritiene il Tribunale che essa sia fondata e come tale vada accolta, in considerazione delle caratteristiche dell'assegno divorzile come emergenti dalla recente elaborazione giurisprudenziale, condivise da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Va logicamente rimarcato che colui che agisce per l'assegno divorzile deve provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale emolumento.
Nel caso di specie, risulta che la resistente non svolge attività lavorativa ed ha percepito il reddito di cittadinanza fino al 2023. Non è titolare di beni immobili ed abita nell'immobile di proprietà del ricorrente unitamente alla figlia . Per come dalla stessa riconosciuto ha lavorato fino a prima Per_1 del matrimonio, anche in costanza di convivenza, per poi, dopo il matrimonio, dedicarsi in via esclusiva alla famiglia.
Ora, considerando la situazione reddituale sopra indicata, ritiene il Tribunale di dover riconoscerle un assegno divorzile di € 300,00 che il ricorrente dovrà corrisponderle entro il 10 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, per la sola componente assistenziale, non essendo stati invece acquisiti elementi per riconoscerle la componete perequativa, considerando la durata del matrimonio e l'attività anche in precedenza svolta.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (nato ad [...] il Parte_1
7.2.63) e (nata ad [...] il [...]), celebrato nel Comune di Albanella il CP_1
22.10.15 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Assegna la casa familiare, sita in Albanella (SA) alla via Fravita n. 62/A piano terra, alla IG.ra ; CP_1
3) determina in € 700,00 l'assegno di mantenimento per la figlia che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia;
5) determina in € 300,00 l'assegno divorzile che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
6) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di conIGlio del 18.4.25 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi