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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 24/06/2025, alle ore 10.00, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Maria Luisa Carbone, per delega dell'Avv. Fabiano Pezzani, la quale vista la memoria dell' , aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, CP_1 con condanna dell' alle spese di lite. CP_1
L'Avv. Maria Stella Pileio, per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, per l' , la CP_1 quale, stante l'abbandono dell'indebito, chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art
429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
TRIBUNALE DI PALMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, in persona del GOP, dott.ssa
Giuliana Profazio, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi in materia di previdenza, al n. RG 1388/2025 all'udienza di discussione del 24.6.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiano Pezzani, giusta procura Parte_1
in atti;
ricorrente
E
1 in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente dagli avv.ti Angela Laganà e Dario Adornato, giusta procura generale alle liti resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 11.06, assenti le parti dei seguenti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.4.202025, la ricorrente impugnava due solleciti inviati dall' e precisamente il sollecito di pagamento n. 19836037 per somme CP_1
indebitamente percepite su prestazione Reddito di Cittadinanza per il periodo che va dal gennaio 2021 a gennaio 2022; il sollecito di pagamento n. 19835911 per somme indebitamente percepite su prestazione Reddito di Cittadinanza per il periodo che va dal maggio 2019 ad ottobre 2020.
A sostegno dell'opposizione proposta deduceva che in data in data 06/12/2024, le veniva notificata richiesta di restituzione somme (euro 6.500,00) precedentemente versate quale reddito di cittadinanza per il periodo che andava dal gennaio 2021 a gennaio 2022, mentre in data 09/12/2024, le veniva notificata richiesta di restituzione somme (euro 9.000,00) precedentemente versate quale reddito di cittadinanza per il periodo che andava dal maggio 2019 ad ottobre 2020.
Entrambe le richieste riportavano quale motivazione: “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”.
Ritenendo la ricorrente di possedere tutti i requisiti per godere del reddito di cittadinanza, proponeva ricorso innanza al Tribunale di Palmi ed il giudizio si concludeva con la sentenza n. 280/2025, che in accoglimento della domanda statuiva
CP_ che parte ricorrente nulla doveva restituire all' in ordine alla causale e per gli importi indicati nelle comunicazioni del 6.12.2024 e nelle 9.12.2024.
Nonostante ciò, l' inviava i solleciti di pagamento impugnati, ma stante CP_1
l'annullamento giudiziale del credito dell'ente previdenziale, per la ricorrente le richieste erano da ritenersi illegittime e prive di fondamento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , comunicando CP_1
l'abbandono dell'indebito in conseguenza della sentenza di annullamento sopra richiamata e chiedendo la cessata materia del contendere.
2 All'odierna udienza parte ricorrente, presa visione della memoria difensiva, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese dell' . CP_1
Vista la richiesta concorde delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La ricorrente ha chiesto la condanna delle spese nei confronti dell' , tuttavia, CP_1
dalla documentazione in atti risulta che i solleciti di pagamento oggi impugnati sono stati inviati prima dell'emissione della sentenza che ha annullato l'indebito.
I solleciti riportano, infatti, la data del 10.3.2025, mentre la sentenza n. 280/2025 è stata emessa in data 13.3.2025, quindi prima che l'indebito venisse annullato.
Per quanto sopra appare congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1.dichiara la cessazione della materia del contendere;
2.compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palmi il 24.6.2025
Il G.O.P
Dott.ssa Giuliana Profazio
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