Art. 4.
L' articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalita' della presente legge, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell' articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , nonche' con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo' essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento".
L' articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalita' della presente legge, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del CONI dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell' articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , nonche' con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di cui al primo comma del presente articolo la relativa rata di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo' essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento".