CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Serri Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 562/2024 RGA riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 23391/2024 emessa il 12.03.2024 e pubblicata il 30.08.2024; avente ad oggetto: risarcimento danni da mobbing/straining; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/09/2025; promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Forlì, Via Carlo Pisacane n. 18; ricorrente in riassunzione;
contro
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica pro tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6; resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 8 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 13.7.2018 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì il e l' CP_2 [...] per sentire “accertare e dichiarare il comportamento Controparte_3 illecito dell'amministrazione scolastica ed in specie del Dirigente Scolastico pro tempore dell' per avere Controparte_4 attuato e/o permesso che fosse realizzata, nei confronti della ricorrente, una persecuzione psicologica e materiale nell'ambiente di lavoro, volta a screditare definitivamente la sua dignità personale e professionale, con grave pregiudizio della sua personalità morale, in contrasto con gli artt. 2087 e 2049 c.c.; condannare l'amministrazione convenuta a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale quantificabile secondo la perizia depositata in Euro 81.784,67 o nella minore o maggiore somma accertata in corso di causa;
condannare l'amministrazione convenuta a risarcire alla ricorrente il danno biologico (17- 18%) in base ai parametri fissati dalla giurisprudenza e dalle Tabelle applicate generalmente, o in via equitativa, dal Giudice o nella somma accertata in corso di causa;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, su tutte le somme spettanti relative ai punti precedenti, sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 12,5% di spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato. Spese compensate in caso di soccombenza”. L'allora ricorrente premetteva di essere assistente amministrativa presso CP_5 di dal 1 settembre 2001 e di essersi trovata ad operare in costanza di CP_4 rapporti professionali connotati da forte tensione con i colleghi, con i Dirigenti Scolastici e i Dirigenti dei Servizi Generali ed Amministrativi che si erano succeduti negli anni in ambito scolastico, dai quali veniva umiliata e screditata in ambito professionale, provocando un notevole danno alla salute della stessa. L'allora ricorrente, in particolare, denunciava che sin dalla sua assegnazione presso l' si era trovata ad operare in Controparte_3 un contesto lavorativo in cui i rapporti professionali erano connotati da forte tensione da parte della coordinatrice assistente amministrativa “sin dai primi Tes_1
pag. 2 di 8 giorni infatti, la sig.ra anziché coordinare il lavoro ed istruire la ricorrente Tes_1 su come svolgere le varie attività di competenza dell'ufficio, impartiva ordini ed umiliava per futili motivi la sig.ra , alzando la voce in modo da far udire i Pt_1 suoi rimproveri anche negli uffici adiacenti”. Le condotte vessatorie, a suo dire, si manifestavano poi attraverso sottrazione di pratiche e ordine di trasferimento della sua persona alla biblioteca scolastica. Nel libello introduttivo del giudizio, si evidenzia, inoltre, che nonostante il riconoscimento di meriti in relazione al proprio operato d parte della Dirigente Scolastica dell'epoca, le ostilità da parte della continuavano a manifestarsi. Tes_1
A detta della lavoratrice, la situazione diveniva nel tempo sempre meno tollerabile, in ragione del trasferimento all'Ufficio protocollo, del permanere dell'atteggiamento ostile della collega e della ricezione di una sanzione disciplinare. “Numerosi sono gli episodi verificatisi successivamente che testimoniano l'esistenza di un'azione mirata ad emarginare e a delegittimare la sig.ra all'interno dell'Istituto Scolastico presso cui prestava servizio”. Tale Pt_1 situazione di disagio anche organizzativo sul lavoro per mancata assegnazione di strumenti di servizio – come le dotazioni informatiche, secondo l'allora ricorrente, caratterizzava i successivi anni di rapporto, nonostante l'avvicendamento di diversi colleghi e di diverse persone nella vesti del Dirigente Scolastico. A supporto delle proprie affermazioni, in via istruttoria, venivano indicati numerosi testi di cui si chiedeva l'ammissione. In data 8.3.2019 si costituiva, con memoria difensiva, l' Controparte_6
, eccependo il carattere generico e valutativo delle deduzioni svolte in
[...] ricorso e, in ogni caso, contestando puntualmente la ricostruzione in punto di fatto offerta dalla lavoratrice e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto e non provato. Vinte le spese”. In via istruttoria veniva chiesta l'ammissione di due testimoni. All'udienza 19.30.2019 il Giudice di primo grado si riservava ordinanza, a scioglimento della quale riteneva la causa matura per la decisione e rinviava, per tale fine, all'udienza del 17.12.2019 e, successivamente al 28.1.2020 per sentire parte ricorrente. Veniva, infine, fissata l'udienza di discussione al 30.9.2020, con termine alle parti per il deposito di note scritte. pag. 3 di 8 In data 30.9.2020 veniva pubblicata la sentenza n. 154/2020 R.S. del Tribunale di Forlì che così recita: “Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, “disconosciuta la legittimazione passiva alla Scuola convenuta e non costituita, priva di autonomia e soggettività giuridica” (con statuizione oggi coperta dal giudicato), riteneva infondate le pretese dell'allora ricorrente. A sostegno della decisione, il Tribunale di Forlì osservava, in sintesi, che la genericità delle allegazioni e delle prove precostituite complessivamente valutate non consentivano di ritenere comprovata la fattispecie dedotta in giudizio. Avverso tale pronuncia proponeva gravame la Sig.ra , domandando la Pt_1 riforma della sentenza impugnata per omessa, insufficiente o comunque contraddittoria, illogica motivazione della sentenza di primo grado ed, in via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, con eventuale nomina di CTU per la quantificazione del danno biologico.
8. La causa di appello, iscritta a ruolo in data 24.03.2021, veniva rubricata al n. 216/2021 R.G., con prima udienza fissata al 16.12.2021. In data 13.12.2021 si costituiva in giudizio l' Controparte_6 chiedendo il rigetto dell'appello promosso dalla sig.ra Pt_1
All'udienza del 16.12.2021 questa Corte d'Appello tratteneva la causa in decisione. Con la sentenza n. 1050/2021 R.G. Sent. pubblicata in data 30.12.2021, Giud. Rel. Dott. questa Corte di Appello così decideva: "La Corte, Persona_1 ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello. Condanna parte appellante a rifondere le spese del grado, spese che liquida in euro 3.500,00 per compenso, oltre accessori. Dà atto della applicabilità del raddoppio del CU”. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul mobbing e sullo straining, questa Corte di Merito ha considerato generiche le allegazioni contenute nel libello introduttivo del giudizio in ordine alla persecutorietà della condotta di colleghi e superiori, ed insussistente la relativa prova. Questa Corte dui Merito ha rilevato che dalla sentenza n. 132/2008 del Tribunale pag. 4 di 8 di Forlì era emerso il mancato assolvimento da parte del Ministero, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di ragioni che legittimassero il trasferimento per incompatibilità ambientale della lavoratrice, poi annullato. A fronte della risultanze della prova testimoniale espletata in quel giudizio ha affermato che le difficoltà relazioni erano imputabili anche alla . A riprova Pt_1 dell'esistenza di un difficile clima lavorativo e di un degrado dei rapporti professionali imputabile anche alla , ha inoltre evidenziato che una prima Pt_1 sanzione disciplinare nei confronti della medesima era stata annullata per vizi meramente procedurali, mentre altre due sanzioni disciplinari erano state confermate. Avverso siffatta statuizione collegiale la Sig.ra proponeva ricorso Parte_1 per cassazione denunciando: 1) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost;
artt. 2087 e 2049 c.c. cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., quanto al mancato riconoscimento della fattispecie del mobbing e/o straining per avere la Corte territoriale effettuato un'applicazione non condivisibile delle regole e dei principi, anche giurisprudenziali, in materia di mobbing”; 2) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost;
artt. 2087 e 2049 c.c. cod. civ., nonché 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., quanto al mancato riconoscimento della fattispecie del mobbing e/o straining, per essere la Corte di Appello incorsa in grave errore quanto alle risultanze della sentenza del Tribunale di Forlì e alla conseguente motivazione su questa basata, avendo del tutto omesso di considerare la totalità delle argomentazioni svolte dal giudice titolare che avrebbero portato la Corte di Appello ad escludere ogni coinvolgimento della condotta della nella determinazione della situazione Pt_1 di conflitto duratura nel tempo e, quindi, a incidere sulla logicità e correttezza, in punto di diritto, della decisione assunta in gradi di appello. In tal senso si palese evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di Appello la quale ha fondato la propria decisione sul presupposto errato del coinvolgimento della nella Pt_1 presenza di azioni conflittuali”; 3) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost;
artt. 2087 e 2049 c.c. cod. civ., nonché 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4) c.p.c., per illogicità manifesta, quanto alla mancata ammissione di prove ammissibili e pag. 5 di 8 rilevanti per essere la Corte di Appello incorsa in altro grave errore avendo dapprima rigettato prove ammissibili e rilevanti e poi ritenuto la domanda non provata”. Costituitosi ritualmente nel giudizio di legittimità il per Controparte_1 resistere alle censure mosse dalla sig.ra , veniva fissata udienza in Camera Pt_1 di Consiglio al 20 dicembre 2023 alla cui Adunanza Camerale la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza, per definire i limiti e le modalità di applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. nel giudizio di cassazione. La causa veniva discussa all'udienza pubblica dell'8 maggio 2024. La Suprema Corte pronunciava a definizione della stessa la sentenza n. 15957/2024, pubblicata in data 7 giugno 2024 con la quale accoglieva pienamente il ricorso spiegato dalla lavoratrice e cassava, per l'effetto, l'impugnata pronuncia di questa Corte di Appello, n. 1050/2021 R.G. Sent. pubblicata in data 30.12.2021, rinviando nuovamente per l'esame del merito dell'appello a questa Corte territoriale in diversa composizione (investita anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità). Con ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in data 05/09/2024, la sig.ra Parte_1 ha provveduto a riassumere la controversia innanzi a questo Ufficio, riepilogando quanto accaduto nei precedenti gradi del giudizio e chiedendo che questa Corte
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito” voglia: “(…) RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 154/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Forlì in funzione del Giudice del Lavoro, in data 30/09/2020 pubblicata in pari data, non comunicata né notificata, nel procedimento rubricato al n. R.G. 409/2018 e, conseguentemente, ACCOGLIERE la domanda proposta da e, per l'effetto, Voglia così Parte_1 provvedere: In via principale: 1) accertare e dichiarare il comportamento illecito dell'amministrazione scolastica per aver attuato e/o permesso che fosse realizzata, nei confronti della ricorrente, una persecuzione psicologica e materiale nell'ambiente di lavoro, volta a screditare definitivamente la sua dignità personale e professionale, con grave pregiudizio della sua personalità morale, in contrasto con gli artt.2087 e/o 2043 c.c.; 2) condannare l'amministrazione convenuta a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale quantificabile secondo la perizia depositata in € 81.784,67 o nella pag. 6 di 8 minore o maggiore somma accertata in corso di causa;
3) condannare l'amministrazione convenuta a risarcire alla ricorrente il danno biologico (17 – 18 %) in base ai parametri fissati dalla giurisprudenza e dalle Tabelle applicate generalmente, o in via equitativa dal Giudice o nella somma accertata in corso di causa;
4) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, su tutte le somme spettanti relative ai punti precedenti, sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 12,5% di spese generali, IVA e CPA come per legge di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato. Spese compensate in caso di soccombenza”. Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avverso ricorso in riassunzione sulla scorta delle eccezioni e prospettazioni già formulate nei precedenti gradi del giudizio, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) • Respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì; • Con vittoria di spese e onorari per tutti i gradi di giudizio svolti. (…)”. All'odierna udienza le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale, definendo “tombalmente” ogni reciproca pretesa, dedotta in causa o, comunque, riconducibile, in via diretta o indiretta, ai fatti ivi prospettati. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che la conciliazione giudiziale raggiunta fra le parti in causa comporta, senza ombra di dubbio, la cessazione della materia del contendere da dichiarare in dispositivo. Le spese dei vari gradi del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, salvo quanto espressamente previsto sul punto nel sottoscritto verbale di conciliazione. In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione della lite;
pag. 7 di 8 - compensa integralmente fra le parti in causa le spese dei vari gradi del giudizio, salvo quanto espressamente previsto sul punto nel sottoscritto verbale di conciliazione. Bologna, 11.09.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Maria Rita Serri
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Rita Serri Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 562/2024 RGA riassunzione a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 23391/2024 emessa il 12.03.2024 e pubblicata il 30.08.2024; avente ad oggetto: risarcimento danni da mobbing/straining; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 11/09/2025; promossa da:
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesca Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Forlì, Via Carlo Pisacane n. 18; ricorrente in riassunzione;
contro
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro in carica pro tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6; resistente in riassunzione;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
pag. 1 di 8 udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 13.7.2018 la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì il e l' CP_2 [...] per sentire “accertare e dichiarare il comportamento Controparte_3 illecito dell'amministrazione scolastica ed in specie del Dirigente Scolastico pro tempore dell' per avere Controparte_4 attuato e/o permesso che fosse realizzata, nei confronti della ricorrente, una persecuzione psicologica e materiale nell'ambiente di lavoro, volta a screditare definitivamente la sua dignità personale e professionale, con grave pregiudizio della sua personalità morale, in contrasto con gli artt. 2087 e 2049 c.c.; condannare l'amministrazione convenuta a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale quantificabile secondo la perizia depositata in Euro 81.784,67 o nella minore o maggiore somma accertata in corso di causa;
condannare l'amministrazione convenuta a risarcire alla ricorrente il danno biologico (17- 18%) in base ai parametri fissati dalla giurisprudenza e dalle Tabelle applicate generalmente, o in via equitativa, dal Giudice o nella somma accertata in corso di causa;
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, su tutte le somme spettanti relative ai punti precedenti, sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 12,5% di spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato. Spese compensate in caso di soccombenza”. L'allora ricorrente premetteva di essere assistente amministrativa presso CP_5 di dal 1 settembre 2001 e di essersi trovata ad operare in costanza di CP_4 rapporti professionali connotati da forte tensione con i colleghi, con i Dirigenti Scolastici e i Dirigenti dei Servizi Generali ed Amministrativi che si erano succeduti negli anni in ambito scolastico, dai quali veniva umiliata e screditata in ambito professionale, provocando un notevole danno alla salute della stessa. L'allora ricorrente, in particolare, denunciava che sin dalla sua assegnazione presso l' si era trovata ad operare in Controparte_3 un contesto lavorativo in cui i rapporti professionali erano connotati da forte tensione da parte della coordinatrice assistente amministrativa “sin dai primi Tes_1
pag. 2 di 8 giorni infatti, la sig.ra anziché coordinare il lavoro ed istruire la ricorrente Tes_1 su come svolgere le varie attività di competenza dell'ufficio, impartiva ordini ed umiliava per futili motivi la sig.ra , alzando la voce in modo da far udire i Pt_1 suoi rimproveri anche negli uffici adiacenti”. Le condotte vessatorie, a suo dire, si manifestavano poi attraverso sottrazione di pratiche e ordine di trasferimento della sua persona alla biblioteca scolastica. Nel libello introduttivo del giudizio, si evidenzia, inoltre, che nonostante il riconoscimento di meriti in relazione al proprio operato d parte della Dirigente Scolastica dell'epoca, le ostilità da parte della continuavano a manifestarsi. Tes_1
A detta della lavoratrice, la situazione diveniva nel tempo sempre meno tollerabile, in ragione del trasferimento all'Ufficio protocollo, del permanere dell'atteggiamento ostile della collega e della ricezione di una sanzione disciplinare. “Numerosi sono gli episodi verificatisi successivamente che testimoniano l'esistenza di un'azione mirata ad emarginare e a delegittimare la sig.ra all'interno dell'Istituto Scolastico presso cui prestava servizio”. Tale Pt_1 situazione di disagio anche organizzativo sul lavoro per mancata assegnazione di strumenti di servizio – come le dotazioni informatiche, secondo l'allora ricorrente, caratterizzava i successivi anni di rapporto, nonostante l'avvicendamento di diversi colleghi e di diverse persone nella vesti del Dirigente Scolastico. A supporto delle proprie affermazioni, in via istruttoria, venivano indicati numerosi testi di cui si chiedeva l'ammissione. In data 8.3.2019 si costituiva, con memoria difensiva, l' Controparte_6
, eccependo il carattere generico e valutativo delle deduzioni svolte in
[...] ricorso e, in ogni caso, contestando puntualmente la ricostruzione in punto di fatto offerta dalla lavoratrice e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto e non provato. Vinte le spese”. In via istruttoria veniva chiesta l'ammissione di due testimoni. All'udienza 19.30.2019 il Giudice di primo grado si riservava ordinanza, a scioglimento della quale riteneva la causa matura per la decisione e rinviava, per tale fine, all'udienza del 17.12.2019 e, successivamente al 28.1.2020 per sentire parte ricorrente. Veniva, infine, fissata l'udienza di discussione al 30.9.2020, con termine alle parti per il deposito di note scritte. pag. 3 di 8 In data 30.9.2020 veniva pubblicata la sentenza n. 154/2020 R.S. del Tribunale di Forlì che così recita: “Il giudice del lavoro definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese”. Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, “disconosciuta la legittimazione passiva alla Scuola convenuta e non costituita, priva di autonomia e soggettività giuridica” (con statuizione oggi coperta dal giudicato), riteneva infondate le pretese dell'allora ricorrente. A sostegno della decisione, il Tribunale di Forlì osservava, in sintesi, che la genericità delle allegazioni e delle prove precostituite complessivamente valutate non consentivano di ritenere comprovata la fattispecie dedotta in giudizio. Avverso tale pronuncia proponeva gravame la Sig.ra , domandando la Pt_1 riforma della sentenza impugnata per omessa, insufficiente o comunque contraddittoria, illogica motivazione della sentenza di primo grado ed, in via istruttoria, chiedeva l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, con eventuale nomina di CTU per la quantificazione del danno biologico.
8. La causa di appello, iscritta a ruolo in data 24.03.2021, veniva rubricata al n. 216/2021 R.G., con prima udienza fissata al 16.12.2021. In data 13.12.2021 si costituiva in giudizio l' Controparte_6 chiedendo il rigetto dell'appello promosso dalla sig.ra Pt_1
All'udienza del 16.12.2021 questa Corte d'Appello tratteneva la causa in decisione. Con la sentenza n. 1050/2021 R.G. Sent. pubblicata in data 30.12.2021, Giud. Rel. Dott. questa Corte di Appello così decideva: "La Corte, Persona_1 ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello. Condanna parte appellante a rifondere le spese del grado, spese che liquida in euro 3.500,00 per compenso, oltre accessori. Dà atto della applicabilità del raddoppio del CU”. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul mobbing e sullo straining, questa Corte di Merito ha considerato generiche le allegazioni contenute nel libello introduttivo del giudizio in ordine alla persecutorietà della condotta di colleghi e superiori, ed insussistente la relativa prova. Questa Corte dui Merito ha rilevato che dalla sentenza n. 132/2008 del Tribunale pag. 4 di 8 di Forlì era emerso il mancato assolvimento da parte del Ministero, dell'onere probatorio relativo alla sussistenza di ragioni che legittimassero il trasferimento per incompatibilità ambientale della lavoratrice, poi annullato. A fronte della risultanze della prova testimoniale espletata in quel giudizio ha affermato che le difficoltà relazioni erano imputabili anche alla . A riprova Pt_1 dell'esistenza di un difficile clima lavorativo e di un degrado dei rapporti professionali imputabile anche alla , ha inoltre evidenziato che una prima Pt_1 sanzione disciplinare nei confronti della medesima era stata annullata per vizi meramente procedurali, mentre altre due sanzioni disciplinari erano state confermate. Avverso siffatta statuizione collegiale la Sig.ra proponeva ricorso Parte_1 per cassazione denunciando: 1) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost;
artt. 2087 e 2049 c.c. cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., quanto al mancato riconoscimento della fattispecie del mobbing e/o straining per avere la Corte territoriale effettuato un'applicazione non condivisibile delle regole e dei principi, anche giurisprudenziali, in materia di mobbing”; 2) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost;
artt. 2087 e 2049 c.c. cod. civ., nonché 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., quanto al mancato riconoscimento della fattispecie del mobbing e/o straining, per essere la Corte di Appello incorsa in grave errore quanto alle risultanze della sentenza del Tribunale di Forlì e alla conseguente motivazione su questa basata, avendo del tutto omesso di considerare la totalità delle argomentazioni svolte dal giudice titolare che avrebbero portato la Corte di Appello ad escludere ogni coinvolgimento della condotta della nella determinazione della situazione Pt_1 di conflitto duratura nel tempo e, quindi, a incidere sulla logicità e correttezza, in punto di diritto, della decisione assunta in gradi di appello. In tal senso si palese evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di Appello la quale ha fondato la propria decisione sul presupposto errato del coinvolgimento della nella Pt_1 presenza di azioni conflittuali”; 3) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost;
artt. 2087 e 2049 c.c. cod. civ., nonché 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4) c.p.c., per illogicità manifesta, quanto alla mancata ammissione di prove ammissibili e pag. 5 di 8 rilevanti per essere la Corte di Appello incorsa in altro grave errore avendo dapprima rigettato prove ammissibili e rilevanti e poi ritenuto la domanda non provata”. Costituitosi ritualmente nel giudizio di legittimità il per Controparte_1 resistere alle censure mosse dalla sig.ra , veniva fissata udienza in Camera Pt_1 di Consiglio al 20 dicembre 2023 alla cui Adunanza Camerale la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza, per definire i limiti e le modalità di applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. nel giudizio di cassazione. La causa veniva discussa all'udienza pubblica dell'8 maggio 2024. La Suprema Corte pronunciava a definizione della stessa la sentenza n. 15957/2024, pubblicata in data 7 giugno 2024 con la quale accoglieva pienamente il ricorso spiegato dalla lavoratrice e cassava, per l'effetto, l'impugnata pronuncia di questa Corte di Appello, n. 1050/2021 R.G. Sent. pubblicata in data 30.12.2021, rinviando nuovamente per l'esame del merito dell'appello a questa Corte territoriale in diversa composizione (investita anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità). Con ricorso ex art. 392 c.p.c. depositato in data 05/09/2024, la sig.ra Parte_1 ha provveduto a riassumere la controversia innanzi a questo Ufficio, riepilogando quanto accaduto nei precedenti gradi del giudizio e chiedendo che questa Corte
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa e previo espletamento degli incombenti di rito” voglia: “(…) RIFORMARE INTEGRALMENTE la sentenza n. 154/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Forlì in funzione del Giudice del Lavoro, in data 30/09/2020 pubblicata in pari data, non comunicata né notificata, nel procedimento rubricato al n. R.G. 409/2018 e, conseguentemente, ACCOGLIERE la domanda proposta da e, per l'effetto, Voglia così Parte_1 provvedere: In via principale: 1) accertare e dichiarare il comportamento illecito dell'amministrazione scolastica per aver attuato e/o permesso che fosse realizzata, nei confronti della ricorrente, una persecuzione psicologica e materiale nell'ambiente di lavoro, volta a screditare definitivamente la sua dignità personale e professionale, con grave pregiudizio della sua personalità morale, in contrasto con gli artt.2087 e/o 2043 c.c.; 2) condannare l'amministrazione convenuta a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale quantificabile secondo la perizia depositata in € 81.784,67 o nella pag. 6 di 8 minore o maggiore somma accertata in corso di causa;
3) condannare l'amministrazione convenuta a risarcire alla ricorrente il danno biologico (17 – 18 %) in base ai parametri fissati dalla giurisprudenza e dalle Tabelle applicate generalmente, o in via equitativa dal Giudice o nella somma accertata in corso di causa;
4) oltre ad interessi e rivalutazione monetaria, su tutte le somme spettanti relative ai punti precedenti, sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 12,5% di spese generali, IVA e CPA come per legge di tutti i gradi del giudizio, compreso quello di legittimità, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato. Spese compensate in caso di soccombenza”. Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha Controparte_1 contestato la fondatezza dell'avverso ricorso in riassunzione sulla scorta delle eccezioni e prospettazioni già formulate nei precedenti gradi del giudizio, chiedendo che questa Corte voglia: “(…) • Respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì; • Con vittoria di spese e onorari per tutti i gradi di giudizio svolti. (…)”. All'odierna udienza le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale, definendo “tombalmente” ogni reciproca pretesa, dedotta in causa o, comunque, riconducibile, in via diretta o indiretta, ai fatti ivi prospettati. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che la conciliazione giudiziale raggiunta fra le parti in causa comporta, senza ombra di dubbio, la cessazione della materia del contendere da dichiarare in dispositivo. Le spese dei vari gradi del giudizio vengono integralmente compensate tra le parti, salvo quanto espressamente previsto sul punto nel sottoscritto verbale di conciliazione. In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione della lite;
pag. 7 di 8 - compensa integralmente fra le parti in causa le spese dei vari gradi del giudizio, salvo quanto espressamente previsto sul punto nel sottoscritto verbale di conciliazione. Bologna, 11.09.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Maria Rita Serri
pag. 8 di 8