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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai SIg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G.V.G. 6417/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Liborio Romito
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Biagio Mizzoni
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 7.1.25, depositate in data 3/7.1.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed i procuratori hanno concluso in conformità: “1) la prole rimane affidata ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
2)- l'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della SI.ra , sita in Roma alla Via Gradoli 56/B, resta assegnata in favore Parte_1
della SI.ra con tutti i beni (arredi, suppellettili, ecc.) ivi presenti. Il SI. dichiara Parte_1 Pt_2
di avere asportato durante la separazione tutti i propri beni personali e rinuncia, sin da ora, nell'esclusivo interesse dei propri figli ed a loro vantaggio, a rivendicare la proprietà e/o la restituzione di beni mobili ancora presenti all'interno della casa coniugale. 3)- salvo diverso accordo tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori quando lo vorrà, previo avviso 2
(da comunicarsi almeno 24 ore prima) ed accordo con la SI.ra e compatibilmente con Parte_1
gli impegni scolastici dei figli e lavorativi della SI.ra . 4)- salvo diverso accordo, il Parte_1
padre potrà tenere con sé i minori per periodi di quindici giorni anche non consecutivi, nei mesi di luglio ed agosto, da comunicare preventivamente all'altra parte e comunque da concordate con quest'ultima; 5)- per le festività comandate le parti, salvo diverso accordo, si regolano con il principio dell'alternanza e comunque concorderanno un calendario entro la data del 01.12 di ogni anno. 6)- il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo per il Pt_2 Parte_1
mantenimento dei due figli minori ed in considerazione di quanto espressamente previsto in seno alle spese straordinarie, la somma complessiva mensile di € 1.100,00 (euromilleecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso;
7)- le parti sosterranno in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli, come da protocollo di Intesa Vigente presso l'intestato Tribunale di Roma. Tuttavia, in deroga a quanto previsto all'interno del predetto protocollo, è espressa volontà di entrambi i genitori favorire, al fine di migliorarne la crescita e la formazione, la socializzazione dei figli suindicati mediante la frequentazione di attività ludiche, ricreative, scolastiche ed extrascolastiche sportive e dei centri estivi, comunque commisurate alle capacità economiche dei coniugi. Per l'effetto il SI. presta sin da ora il suo consenso, Pt_2
impegnandosi a partecipare al 50% dei relativi costi, affinché i ragazzi frequentino attività ludiche, ricreative, scolastiche ed extrascolastiche e sportive individuate, in accordo tra le parti. Il SI.
provvederà a rimborsare prontamente, e comunque non oltre la data prevista per il Pt_2 versamento mensile dell'assegno di mantenimento, il 50% dei costi. Il SI. , inoltre, si Pt_2
impegna sin da ora a corrispondere interamente, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 la retta della scuola/asilo attualmente frequentata dal piccolo . Di contro la SI.ra Per_1 Parte_1 provvederà a provvedere all'integrale pagamento della retta della scuola privata attualmente frequentata dal giovane per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. In futuro, Per_2 allorquando il giovane comincerà a frequentare (presumibilmente a far data dall'anno Per_2
scolastico 2025/2026) la scuola superiore pubblica, i costi della scuola privata del piccolo Per_1 verranno parimenti sostenuti da entrambi i genitori sino a quando quest'ultimo non inizierà a frequentare anch'egli la scuola superiore pubblica. 8)- I genitori del minore si impegnano reciprocamente a provvedere alla cura ed alla formazione dei minori nel rispetto del piano genitoriale che si allega;
9)- Ciascun dei genitori provvederà, autonomamente, al proprio mantenimento. 10)- Sarà onere esclusivo della SI.ra provvedere al pagamento delle Parte_1
rate relative al mutuo ipotecario acceso sulla casa coniugale sita in Roma e sopra indicata. Sarà invece onere esclusivo del SI. provvedere al pagamento delle rate relative al mutuo Pt_2
ipotecario acceso sulla casa sita in Belluno alla Via A. Buzzati 40/D di cui è esclusivo proprietario 3 giusta atto di donazione intervenuto in data 07.11.2022 (repertorio n. 6590) per notar
[...]
di Belluno. Per l'effetto di quanto predetto, in considerazione della circostanza che il Per_3
predetto mutuo ipotecario è formalmente in testa alla SI.ra in quanto acceso da Parte_1 quest'ultima in sede di acquisto e precedentemente all'intervenuta donazione, sarà onere del SI.
rimborsare mensilmente la ricorrente delle rate da quest'ultima anticipate. 11) i coniugi Pt_2 prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti e per l'inserimento dei minori sul passaporto di ciascuno dei genitori”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 05.07.2019 in Romano
Canavese (TO), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Romano Canavese, al n. 5, parte II, serie C, anno 2019, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 31.1.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi