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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 21/10/2024 al n. 2216/2024
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. PIVA Parte_1 C.F._1
FABIOLA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. PIVA FABIOLA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PELLEGRINI ESTER FEDERICA e ZAMPERINI RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in VIA G.A. POLI, 174 25018 MONTICHIARI presso lo studio dell'avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
27/02/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “Il padre Parte_1 Controparte_1
corrisponderà alla madre la somma di euro 250 mensili per il mantenimento del
figlio , con decorrenza dal 15 marzo 2025 rivalutabili agli indici Per_1
ISTAT annualmente. Le domande per i bonus per la scuola le farà la madre
come già sta facendo. Assegno unico al 50% ad entrambi i genitori. Spese
straordinarie al 50% tra i genitori come da Protocollo 2024. Per quanto
riguarda le visite infrasettimanali il martedì e giovedì dall'uscita da scuola (ore
16.30) quando la madre poterà il figlio dal padre ed il padre riporterà il figlio
dalla madre alle ore 21.00 già mangiato, lavato e pronto per andare a letto.
Libere le parti di regolarsi diversamente per i giorni del martedì e giovedì in
base ai rispettivi impegni professionali. Il sabato dalle 7.30 quando la madre
andando al lavoro lo porterà dal padre fino alle 13.30 quando il padre lo
riporterà dalla madre. A week end alternati il sabato dalle ore 7.30 quando la
madre andando al lavoro lo porterà dal padre e fino alle 20 quando il padre lo
riporterà dalla madre già mangiato. La domenica sempre a week end alternati il
padre andrà a prendere alle ore 19.30 e lo ripoterà dalla madre non Per_1
mangiato. 7 giorni a testa ad anni alterni per le vacanze di Natale e 3 giorni a
testa ad anni alterni per le vacanze di Pasqua. Per quanto riguarda questa
estate 2025, al fine di garantire il diritto di visita nelle due settimane anche non
continuative, le parti si danno atto che proveranno a fare degli esprimenti della
durata di una notte prima del periodo estivo per verificare se è gestibile una
permanenza del minore a dormire fuori casa per un periodo prolungato. Le parti
pagina 2 di 4 si danno atto che quando il minore riuscirà a pernottare senza problemi fuori
casa si introdurrà il pernotto del sabato nel week end di competenza del padre.
Per quanto riguarda le video chiamate nei giorni nei quali il figlio non è con il
padre, la madre effettuerà una video chiamata nei giorni di lunedì, mercoledì,
venerdì e domenica (quella che non è già di competenza del padre) nella fascia
oraria che va dalle 19.30-20.00”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamento della responsabilità genitoriale le parti, dando atto della cessazione della loro relazione more uxorio, formulavano le conclusioni infine concordate, rispetto al procedimento originariamente contenzioso, indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti e tenuto conto della volontà manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
pagina 3 di 4 2) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 21/10/2024 al n. 2216/2024
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. PIVA Parte_1 C.F._1
FABIOLA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. PIVA FABIOLA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PELLEGRINI ESTER FEDERICA e ZAMPERINI RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in VIA G.A. POLI, 174 25018 MONTICHIARI presso lo studio dell'avv. PELLEGRINI ESTER FEDERICA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
27/02/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “Il padre Parte_1 Controparte_1
corrisponderà alla madre la somma di euro 250 mensili per il mantenimento del
figlio , con decorrenza dal 15 marzo 2025 rivalutabili agli indici Per_1
ISTAT annualmente. Le domande per i bonus per la scuola le farà la madre
come già sta facendo. Assegno unico al 50% ad entrambi i genitori. Spese
straordinarie al 50% tra i genitori come da Protocollo 2024. Per quanto
riguarda le visite infrasettimanali il martedì e giovedì dall'uscita da scuola (ore
16.30) quando la madre poterà il figlio dal padre ed il padre riporterà il figlio
dalla madre alle ore 21.00 già mangiato, lavato e pronto per andare a letto.
Libere le parti di regolarsi diversamente per i giorni del martedì e giovedì in
base ai rispettivi impegni professionali. Il sabato dalle 7.30 quando la madre
andando al lavoro lo porterà dal padre fino alle 13.30 quando il padre lo
riporterà dalla madre. A week end alternati il sabato dalle ore 7.30 quando la
madre andando al lavoro lo porterà dal padre e fino alle 20 quando il padre lo
riporterà dalla madre già mangiato. La domenica sempre a week end alternati il
padre andrà a prendere alle ore 19.30 e lo ripoterà dalla madre non Per_1
mangiato. 7 giorni a testa ad anni alterni per le vacanze di Natale e 3 giorni a
testa ad anni alterni per le vacanze di Pasqua. Per quanto riguarda questa
estate 2025, al fine di garantire il diritto di visita nelle due settimane anche non
continuative, le parti si danno atto che proveranno a fare degli esprimenti della
durata di una notte prima del periodo estivo per verificare se è gestibile una
permanenza del minore a dormire fuori casa per un periodo prolungato. Le parti
pagina 2 di 4 si danno atto che quando il minore riuscirà a pernottare senza problemi fuori
casa si introdurrà il pernotto del sabato nel week end di competenza del padre.
Per quanto riguarda le video chiamate nei giorni nei quali il figlio non è con il
padre, la madre effettuerà una video chiamata nei giorni di lunedì, mercoledì,
venerdì e domenica (quella che non è già di competenza del padre) nella fascia
oraria che va dalle 19.30-20.00”
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamento della responsabilità genitoriale le parti, dando atto della cessazione della loro relazione more uxorio, formulavano le conclusioni infine concordate, rispetto al procedimento originariamente contenzioso, indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti e tenuto conto della volontà manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
pagina 3 di 4 2) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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