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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 4066/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 4066/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1
in Anzola Emilia Fraz. San Giacomo del Martignone (BO) Via Toselli n. 14 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Ronchi del foro di Torino con studio professionale in Corso Matteotti, 49
e da
(c.f. ), nato in data [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(LE) ( ) e residente a [...], rappresentato CodiceFiscale_3
e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Barbara Ruggini del Foro di Ravenna con domicilio eletto nel suo studio in Bologna, Via De' Poeti n. 1/7 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI le parti hanno concluso come da note scritte con precisazione delle conclusioni congiunte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 09/09/2024 la Sig.ra dava atto di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con il Sig. dalla quale nasceva a Bologna (BO) il 23.06.2018 il Parte_2
figlio ; la ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale si era Per_1 pagina 1 di 4 progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2021, quando il Sig. Parte_2
decideva di trasferirsi altrove.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di statuire sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore.
Si costituiva il Sig. in data 24/05/2024, proponendo una diversa regolamentazione Controparte_1 dell'affido del minore rispetto a quanto richiesto dalla Sig.ra oltre che degli aspetti Parte_1
economici tra le parti.
All'udienza del 22/10/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver trovato un accordo, chiedendo un breve rinvio per precisare congiuntamente le conclusioni.
Con note scritte in sostituzione d'udienza telematicamente depositate in data 29/10/2024, le parti chiedevano che il Tribunale recepisse le condizioni concordemente individuate.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_2 Per_1
residenza anagrafica dello stesso presso la madre, alla quale assegna la casa familiare di Via
Toselli 14, fraz. San Giacomo del Martignone- Anzola dell'Emilia (BO) di comproprietà dei sig.ri e . L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio spetta ad Parte_1 Parte_2
entrambi i genitori i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti il figlio quando questi si trovi presso ciascuno di loro. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo,
pagina 2 di 4 tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione quotidiana del figlio - ferme le scelte di maggiore interesse condivise tra i genitori - saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza del figlio presso di sé;
2) dispone che, salvo diverso accordo, il padre terrà con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità:
- prima settimana: il martedì dall'uscita di scuola fino alle 20.30; nel periodo di chiusura della scuola dalle ore 15.30 fino alle ore 20.30, con accompagnamento presso l'abitazione materna;
- seconda settimana: il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, mentre nel periodo di chiusura della scuola dalle ore 15.30 fino alle ore 20.30, con accompagnamento presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore 10, prelevandolo a casa della madre fino alle ore
19 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
- terza settimana: come la prima;
- quarta settimana: come la seconda, e così via, alternando di settimana in settimana, salvo diverso accordo e in base agli impegni lavorativi della madre che comportino variazioni di orario. In ogni caso, la sig.ra avrà cura di comunicare al sig. l'orario dei Parte_1 Parte_2 turni mensili all'inizio del mese;
- In caso di impedimento del padre per motivi di lavoro a tenere con sé il figlio, il sig.
avrà cura di comunicarlo alla sig.ra entro 48 ore per consentirle di Parte_2 Parte_1
organizzare la gestione del figlio, concordando contestualmente con la madre il recupero dei giorni persi;
- Il sig. , nei giorni in cui non ha con sé si impegna ad effettuare nell'arco Parte_2 Per_1
della giornata una telefonata al figlio in orario compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici di medesimo. In un'ottica di collaborazione nell'esclusivo interesse Per_1 del figlio, nel settembre 2025, in concomitanza dell'inizio del nuovo anno scolastico di
, i sig.ri e si confronteranno per valutare insieme la fattibilità Per_1 Parte_1 Parte_2
e opportunità di una modifica del calendario ordinario;
- vacanze natalizie: per le vacanze natalizie 2024 il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale e il giorno di Natale con la madre;
il 30 e 31 dicembre starà con il padre. Per i restanti Per_1
giorni del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
Per le annate successive i genitori si impegnano a concordare nel settembre 2025 un calendario definitivo delle vacanze natalizie;
pagina 3 di 4 - vacanze pasquali: per le vacanze pasquali 2025, trascorrerà il giorno di Pasqua con Per_1 la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre. Per le restanti giornate del periodo di vacanze pasquali i genitori seguono il calendario ordinario. Per le annate successive i genitori si impegnano a concordare nel settembre 2025 un calendario definitivo delle vacanze pasquali;
vacanze estive: durante l'estate 2025, trascorrerà una settimana di vacanza con il Per_1 padre da concordare entro il 30 aprile. Dall'estate 2026 il figlio trascorrerà con il padre due settimane di vacanza anche consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi, negli anni pari decide la madre, mentre negli anni dispari decide il padre.
3) obbliga il sig. a versare alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 500,00 (=euro cinquecento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
4) dispone che il sig. partecipi alle spese straordinarie nell'interesse del minore nella Parte_2
misura del 50% come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna da intendersi richiamato anche relativamente alle modalità di rimborso;
5) prende atto che il sig. rinuncia in favore della madre alla propria quota di Parte_2
Assegno Unico, la quale percepirà interamente l'importo previsto;
6) prende atto che i sig.ri e prestano sin d'ora il consenso reciproco al Parte_1 Parte_2
rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti equipollenti.
7) prende atto che le parti hanno concordato che il cane di famiglia resterà presso l'abitazione familiare;
ogni onere di mantenimento, spese veterinarie, spese di custodia dello stesso devono intendersi a esclusivo carico della Signora Parte_1
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 4066/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 4066/2024 promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1
in Anzola Emilia Fraz. San Giacomo del Martignone (BO) Via Toselli n. 14 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Ronchi del foro di Torino con studio professionale in Corso Matteotti, 49
e da
(c.f. ), nato in data [...] a [...] Parte_2 C.F._2
(LE) ( ) e residente a [...], rappresentato CodiceFiscale_3
e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Barbara Ruggini del Foro di Ravenna con domicilio eletto nel suo studio in Bologna, Via De' Poeti n. 1/7 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
CONCLUSIONI DELLE PARTI le parti hanno concluso come da note scritte con precisazione delle conclusioni congiunte telematicamente depositate;
il P.M è intervenuto;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 09/09/2024 la Sig.ra dava atto di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con il Sig. dalla quale nasceva a Bologna (BO) il 23.06.2018 il Parte_2
figlio ; la ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale si era Per_1 pagina 1 di 4 progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2021, quando il Sig. Parte_2
decideva di trasferirsi altrove.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di statuire sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore.
Si costituiva il Sig. in data 24/05/2024, proponendo una diversa regolamentazione Controparte_1 dell'affido del minore rispetto a quanto richiesto dalla Sig.ra oltre che degli aspetti Parte_1
economici tra le parti.
All'udienza del 22/10/2024 i procuratori delle parti davano atto di aver trovato un accordo, chiedendo un breve rinvio per precisare congiuntamente le conclusioni.
Con note scritte in sostituzione d'udienza telematicamente depositate in data 29/10/2024, le parti chiedevano che il Tribunale recepisse le condizioni concordemente individuate.
Alla scadenza del predetto termine, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§
Questo Collegio prende atto della inequivoca volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Ciò posto, nel merito, ritiene che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e Per_2 Per_1
residenza anagrafica dello stesso presso la madre, alla quale assegna la casa familiare di Via
Toselli 14, fraz. San Giacomo del Martignone- Anzola dell'Emilia (BO) di comproprietà dei sig.ri e . L'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio spetta ad Parte_1 Parte_2
entrambi i genitori i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla separatamente, cosicché ciascuno potrà prendere decisioni riguardanti il figlio quando questi si trovi presso ciascuno di loro. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo,
pagina 2 di 4 tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione quotidiana del figlio - ferme le scelte di maggiore interesse condivise tra i genitori - saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza del figlio presso di sé;
2) dispone che, salvo diverso accordo, il padre terrà con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità:
- prima settimana: il martedì dall'uscita di scuola fino alle 20.30; nel periodo di chiusura della scuola dalle ore 15.30 fino alle ore 20.30, con accompagnamento presso l'abitazione materna;
- seconda settimana: il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20.30, mentre nel periodo di chiusura della scuola dalle ore 15.30 fino alle ore 20.30, con accompagnamento presso l'abitazione materna e la domenica dalle ore 10, prelevandolo a casa della madre fino alle ore
19 con accompagnamento presso l'abitazione materna;
- terza settimana: come la prima;
- quarta settimana: come la seconda, e così via, alternando di settimana in settimana, salvo diverso accordo e in base agli impegni lavorativi della madre che comportino variazioni di orario. In ogni caso, la sig.ra avrà cura di comunicare al sig. l'orario dei Parte_1 Parte_2 turni mensili all'inizio del mese;
- In caso di impedimento del padre per motivi di lavoro a tenere con sé il figlio, il sig.
avrà cura di comunicarlo alla sig.ra entro 48 ore per consentirle di Parte_2 Parte_1
organizzare la gestione del figlio, concordando contestualmente con la madre il recupero dei giorni persi;
- Il sig. , nei giorni in cui non ha con sé si impegna ad effettuare nell'arco Parte_2 Per_1
della giornata una telefonata al figlio in orario compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici di medesimo. In un'ottica di collaborazione nell'esclusivo interesse Per_1 del figlio, nel settembre 2025, in concomitanza dell'inizio del nuovo anno scolastico di
, i sig.ri e si confronteranno per valutare insieme la fattibilità Per_1 Parte_1 Parte_2
e opportunità di una modifica del calendario ordinario;
- vacanze natalizie: per le vacanze natalizie 2024 il figlio trascorrerà la Vigilia di Natale e il giorno di Natale con la madre;
il 30 e 31 dicembre starà con il padre. Per i restanti Per_1
giorni del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
Per le annate successive i genitori si impegnano a concordare nel settembre 2025 un calendario definitivo delle vacanze natalizie;
pagina 3 di 4 - vacanze pasquali: per le vacanze pasquali 2025, trascorrerà il giorno di Pasqua con Per_1 la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre. Per le restanti giornate del periodo di vacanze pasquali i genitori seguono il calendario ordinario. Per le annate successive i genitori si impegnano a concordare nel settembre 2025 un calendario definitivo delle vacanze pasquali;
vacanze estive: durante l'estate 2025, trascorrerà una settimana di vacanza con il Per_1 padre da concordare entro il 30 aprile. Dall'estate 2026 il figlio trascorrerà con il padre due settimane di vacanza anche consecutive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi, negli anni pari decide la madre, mentre negli anni dispari decide il padre.
3) obbliga il sig. a versare alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di euro 500,00 (=euro cinquecento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat;
4) dispone che il sig. partecipi alle spese straordinarie nell'interesse del minore nella Parte_2
misura del 50% come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna da intendersi richiamato anche relativamente alle modalità di rimborso;
5) prende atto che il sig. rinuncia in favore della madre alla propria quota di Parte_2
Assegno Unico, la quale percepirà interamente l'importo previsto;
6) prende atto che i sig.ri e prestano sin d'ora il consenso reciproco al Parte_1 Parte_2
rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti equipollenti.
7) prende atto che le parti hanno concordato che il cane di famiglia resterà presso l'abitazione familiare;
ogni onere di mantenimento, spese veterinarie, spese di custodia dello stesso devono intendersi a esclusivo carico della Signora Parte_1
8) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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