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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1041/2025 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Catoni, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Raffaella Piergentili per procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 13/01/2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002582634, notificatagli il 12/12/2024, con la quale gli era intimato il pagamento di € 5.988, a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni accertate con verbale n. 7004.03/02/2023.0039426 del 03/02/2023, per la violazione prevista dall'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983, convertito dalla Legge n. 638/1983, a motivo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per il periodo dal luglio 2021 all'ottobre 2021. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981, per intervenuta decadenza, nonché, in subordine, l'avvenuta rateizzazione delle somme per adesione alla rottamazione, di talché, previa istanza di sospensione, domandava di voler:
“Annullare/dichiarare nulla/illegittima e revocare l'ordinanza-ingiunzione n. 01-002582634 notificata in data 12.12.2024 n. prot. 7004.04/12/2024.0579721 nonché ogni provvedimento presupposto (e CP_1 quindi anche il verbale di accertamento n. 7004.03/02/2023.0039426 del CP_1
03/02/2023), connesso e consequenziale per i motivi rassegnati in premessa)”, oltre refusione delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 deducendo che i competenti uffici amministrativi, rivalutata la posizione del ricorrente, avevano disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, sicché concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell'infondatezza del secondo motivo addotto e della condotta processuale dell'ente. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti le depositavano, riportandosi ai propri scritti e domandando la decisione. Assorbita l'istanza di sospensione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti in allegato gli scritti difensivi, indi decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta dell' , cui la parte ricorrente ha aderito con le note sostitutive della CP_2 prima udienza, depositate il 5/3/2025, va dichiarata cessata la materia del contendere. 2.1 Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni – non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i
2 contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti
– non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18/5/2000, n. 368, Cass., S.U., 28/9/2000, n. 1048, Cass. 25/7/2002, n. 10977). 2.2 È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale l' ricevuta la notifica del ricorso il 17/1/2025, ha adottato, il CP_1
7/2/2025, la disposizione n. 700400-25-0053, con la quale - considerato che l'atto presupposto, ossia il verbale di accertamento n. 7004.03/02/2023.0039426 del 03/02/2023, era stato notificato all'interessato il 28/4/2023, sicché oltre il termine di decadenza di 90 giorni dall'omesso
3 versamento dei contributi, riferito al periodo da luglio a ottobre dell'anno 2021, stabilito dall'art. 14 Legge n. 689/1981 - ha disposto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002582634.
In tal modo, è stata interamente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio, come confermato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, sicché è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell' alla CP_1 refusione a parte ricorrente delle spese di lite. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26.06.2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16.04.2009). Nel caso di specie, il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione è stato adottato dall' dopo la notifica dell'atto CP_1 introduttivo del presente giudizio e in accoglimento del motivo principale di ricorso, indicato nella violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. 689/1981, per intervenuta decadenza. Del tutto legittimamente, pertanto, la parte ricorrente aveva introdotto il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti. 3.1 Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a., come per legge. Roma, 11 marzo 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1041/2025 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Catoni, per Parte_1 procura allegata al ricorso,
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Raffaella Piergentili per procura generale alle liti a rogito Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 13/01/2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 002582634, notificatagli il 12/12/2024, con la quale gli era intimato il pagamento di € 5.988, a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni accertate con verbale n. 7004.03/02/2023.0039426 del 03/02/2023, per la violazione prevista dall'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983, convertito dalla Legge n. 638/1983, a motivo dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per il periodo dal luglio 2021 all'ottobre 2021. A sostegno dell'opposizione, il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981, per intervenuta decadenza, nonché, in subordine, l'avvenuta rateizzazione delle somme per adesione alla rottamazione, di talché, previa istanza di sospensione, domandava di voler:
“Annullare/dichiarare nulla/illegittima e revocare l'ordinanza-ingiunzione n. 01-002582634 notificata in data 12.12.2024 n. prot. 7004.04/12/2024.0579721 nonché ogni provvedimento presupposto (e CP_1 quindi anche il verbale di accertamento n. 7004.03/02/2023.0039426 del CP_1
03/02/2023), connesso e consequenziale per i motivi rassegnati in premessa)”, oltre refusione delle spese. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 deducendo che i competenti uffici amministrativi, rivalutata la posizione del ricorrente, avevano disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, sicché concludendo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in ragione dell'infondatezza del secondo motivo addotto e della condotta processuale dell'ente. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., le parti le depositavano, riportandosi ai propri scritti e domandando la decisione. Assorbita l'istanza di sospensione, la controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti in allegato gli scritti difensivi, indi decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta dell' , cui la parte ricorrente ha aderito con le note sostitutive della CP_2 prima udienza, depositate il 5/3/2025, va dichiarata cessata la materia del contendere. 2.1 Com'è noto, la cessazione della materia del contendere, pur essendo una formula ormai entrata nel linguaggio comune e ripetutamente adoperata dalla giurisprudenza – tanto che in dottrina si è parlato di enucleazione di un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha forgiato i contorni – non è in alcun modo prevista dal codice di procedura civile, essendo il suddetto istituto contemplato unicamente nel processo amministrativo dall'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034/1971 istitutiva dei T.A.R., a norma del quale se entro il termine previsto per la fissazione dell'udienza l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, il T.A.R. deve dare atto della cessata materia del contendere e provvedere sulle spese. Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i
2 contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata” (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2005, n. 5607). Invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998, n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593). Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata riscontrata, di volta in volta, nell'integrale adempimento o, più in generale, nel completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; nel riconoscimento dell'avversa pretesa;
nella successione di leggi;
nello scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
nella morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
nella transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. A ben guardare, le varie ipotesi enucleate nella prassi applicativa presentano un minimo comune denominatore, consistente nella circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali – anche se enunciati o risultanti dagli atti
– non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18/5/2000, n. 368, Cass., S.U., 28/9/2000, n. 1048, Cass. 25/7/2002, n. 10977). 2.2 È questo, esattamente, il caso verificatosi nel presente giudizio, nel quale l' ricevuta la notifica del ricorso il 17/1/2025, ha adottato, il CP_1
7/2/2025, la disposizione n. 700400-25-0053, con la quale - considerato che l'atto presupposto, ossia il verbale di accertamento n. 7004.03/02/2023.0039426 del 03/02/2023, era stato notificato all'interessato il 28/4/2023, sicché oltre il termine di decadenza di 90 giorni dall'omesso
3 versamento dei contributi, riferito al periodo da luglio a ottobre dell'anno 2021, stabilito dall'art. 14 Legge n. 689/1981 - ha disposto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n. OI-002582634.
In tal modo, è stata interamente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio, come confermato dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, sicché è venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione.
3. L'esito complessivo del giudizio giustifica la condanna dell' alla CP_1 refusione a parte ricorrente delle spese di lite. Secondo l'insegnamento anche recentemente ribadito della Corte di legittimità, dal quale non sussistono ragioni per discostarsi, “ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la 'soccombenza' costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo” (cfr., Cass. 26.06.2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16.04.2009). Nel caso di specie, il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione è stato adottato dall' dopo la notifica dell'atto CP_1 introduttivo del presente giudizio e in accoglimento del motivo principale di ricorso, indicato nella violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. 689/1981, per intervenuta decadenza. Del tutto legittimamente, pertanto, la parte ricorrente aveva introdotto il presente giudizio, onde ottenere la tutela dei propri diritti. 3.1 Quanto alla misura delle spese, le stesse vanno liquidate in ossequio ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione di valore della causa.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l alla refusione delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi € 1.865, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e c.p.a., come per legge. Roma, 11 marzo 2025 Il Giudice Laura Cerroni
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