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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 18/10/2024, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 860/2024, avente per oggetto “divorzio contenzioso –
cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA BELLU, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni contenute nel ricorso introduttivo confermate nel verbale di udienza del 2.10.2024, di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig.
[...]
e la sig.ra in data 28 febbraio 1980 e trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1
del matrimonio del Comune di Sassari del 1980, atto 90, Parte 2, serie A, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Sassari, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b) disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Tissi, nella via Gerolamo Pinna n. 4/A, alla Sig.ra CP_1
, in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
d) disporre che le parti continuino a provvedere autonomamente al proprio sostentamento e
mantenimento e che nulla sarà dovuto da parte dell'uno nei confronti dell'altra né da parte del
ricorrente nei confronti dei figli ormai maggiorenni ed autonomi;
Con vittoria di spese e compensi professionali e con ogni e più ampia riserva di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.04.2024 il signor ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale la GN per ottenere la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio contratto in SASSARI in data 23.02.1980 trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di SASSARI per l'Anno 1980 – Atto 90 – Parte 2 – Serie A.
Il ricorrente ha allegato di essersi separato consensualmente dalla moglie, dalla quale ha avuto tre figli:
(nata il [...]), (nato il [...]), (nato il [...]), tutti Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ed indipendenti economicamente (gli ultimi due ancora conviventi con la madre) in forza di decreto di omologazione reso dal Tribunale di Sassari in data 17.01.1998 (n. cron. 338/1998 rep.
29/1998).
Ha altresì dedotto di aver svolto in passato il mestiere di artigiano, di percepire ora un reddito da pensione pari ad € 516,00 mensili e di vivere nell'agro di Tissi, in un'abitazione di proprietà della figlia;
pagina 2 di 4 la resistente, invece, svolge la professione di operatrice socio-sanitaria presso la RSA “San Nicola” in
Sassari, e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.500,00 circa e vive nella casa coniugale corrente in Tissi, in via G.Pinna n.4/A.
Ha riferito, inoltre, che la loro convivenza non era più ripresa ed era cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con la coniuge.
Essendo trascorso il termine di legge, il signor ha promosso il presente giudizio di divorzio, Pt_1
chiedendo la pronuncia sullo status, oltre alla conferma delle condizioni omologate quanto all'assegnazione della casa coniugale.
La convenuta, regolarmente citata non si è costituita, ma all'udienza del 02.10.2024 è comparsa personalmente davanti al G.I., senza tuttavia l'assistenza di un difensore e, pur essendo stata ammonita dal Giudice dell'obbligatorietà della difesa tecnica, ha manifestato scientemente la volontà di non opporsi alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur essendo contraria alla stessa per motivazioni religiose.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente, non essendo più ammessa dalla legge in questo tipo di procedimenti la rituale partecipazione al giudizio senza il ministero del difensore.
Le allegazioni del ricorrente, che hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza dalla
GN , consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti CP_1
dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SASSARI in data 23.02.1980.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal signor Parte_1
nei confronti della GN , nella contumacia di quest'ultima, ogni diversa Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
in SASSARI in data 23.02.1980 trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di SASSARI per l'Anno 1980 – Atto 90 – Parte 2 – Serie A
ordina
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso il 17 ottobre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE
Elisabetta Carta
IL GIUDICE est.
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Elisabetta Carta Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Ilaria Bradamante Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 860/2024, avente per oggetto “divorzio contenzioso –
cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA BELLU, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. conclusioni contenute nel ricorso introduttivo confermate nel verbale di udienza del 2.10.2024, di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig.
[...]
e la sig.ra in data 28 febbraio 1980 e trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1
del matrimonio del Comune di Sassari del 1980, atto 90, Parte 2, serie A, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Sassari, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
b) disporre che i coniugi continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Tissi, nella via Gerolamo Pinna n. 4/A, alla Sig.ra CP_1
, in quanto rispondente all'interesse della prole;
[...]
d) disporre che le parti continuino a provvedere autonomamente al proprio sostentamento e
mantenimento e che nulla sarà dovuto da parte dell'uno nei confronti dell'altra né da parte del
ricorrente nei confronti dei figli ormai maggiorenni ed autonomi;
Con vittoria di spese e compensi professionali e con ogni e più ampia riserva di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.04.2024 il signor ha convenuto in giudizio Parte_1
davanti all'intestato Tribunale la GN per ottenere la cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio contratto in SASSARI in data 23.02.1980 trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di SASSARI per l'Anno 1980 – Atto 90 – Parte 2 – Serie A.
Il ricorrente ha allegato di essersi separato consensualmente dalla moglie, dalla quale ha avuto tre figli:
(nata il [...]), (nato il [...]), (nato il [...]), tutti Per_1 Per_2 Per_3
maggiorenni ed indipendenti economicamente (gli ultimi due ancora conviventi con la madre) in forza di decreto di omologazione reso dal Tribunale di Sassari in data 17.01.1998 (n. cron. 338/1998 rep.
29/1998).
Ha altresì dedotto di aver svolto in passato il mestiere di artigiano, di percepire ora un reddito da pensione pari ad € 516,00 mensili e di vivere nell'agro di Tissi, in un'abitazione di proprietà della figlia;
pagina 2 di 4 la resistente, invece, svolge la professione di operatrice socio-sanitaria presso la RSA “San Nicola” in
Sassari, e percepisce uno stipendio mensile pari ad € 1.500,00 circa e vive nella casa coniugale corrente in Tissi, in via G.Pinna n.4/A.
Ha riferito, inoltre, che la loro convivenza non era più ripresa ed era cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva con la coniuge.
Essendo trascorso il termine di legge, il signor ha promosso il presente giudizio di divorzio, Pt_1
chiedendo la pronuncia sullo status, oltre alla conferma delle condizioni omologate quanto all'assegnazione della casa coniugale.
La convenuta, regolarmente citata non si è costituita, ma all'udienza del 02.10.2024 è comparsa personalmente davanti al G.I., senza tuttavia l'assistenza di un difensore e, pur essendo stata ammonita dal Giudice dell'obbligatorietà della difesa tecnica, ha manifestato scientemente la volontà di non opporsi alla domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur essendo contraria alla stessa per motivazioni religiose.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente, non essendo più ammessa dalla legge in questo tipo di procedimenti la rituale partecipazione al giudizio senza il ministero del difensore.
Le allegazioni del ricorrente, che hanno trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese all'udienza dalla
GN , consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti CP_1
dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in SASSARI in data 23.02.1980.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal signor Parte_1
nei confronti della GN , nella contumacia di quest'ultima, ogni diversa Controparte_1
istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
in SASSARI in data 23.02.1980 trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di SASSARI per l'Anno 1980 – Atto 90 – Parte 2 – Serie A
ordina
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SASSARI di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Così deciso il 17 ottobre 2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE
Elisabetta Carta
IL GIUDICE est.
Marta Guadalupi
pagina 4 di 4