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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2024, n. 5889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5889 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 4497/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4497/2024 R.G.V.G. promossa;
[...]
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CANTARELLA C.F._1
FABIO, giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. CANTARELLA C.F._2
FABIO, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege - pagina 1 di 5 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati al di fuori del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
15.10.2024 e , premesso che Parte_1 Controparte_1 avevano convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, è nato il figlio (n. il 30.01.2019), hanno chiesto all'adito Persona_1
Tribunale la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore – confermate con note in sostituzione dell'udienza – alle seguenti condizioni:
“1. disporre a beneficio del minore il regime dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre Parte_2
Il minore manterrà la propria residenza presso l'immobile situato a
Mascalucia (CT) in via L'Aquila n. 3, all'interno del quale continuerà a vivere con la madre.
Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. La casa familiare sita in Mascalucia in via L'Aquila n. 3 è assegnata alla signora con tutti gli arredi. Parte_2
3. Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
nei tempi e con le modalità di seguito indicati: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00.
Nelle giornate di martedì e giovedì lo prenderà a scuola per riportarlo presso l'immobile in cui vive con la madre. Il minore potrà pernottare col pagina 2 di 5 padre a settimane alterne e in tali occasioni lo potrà prendere il venerdì all'uscita da scuola e lo dovrà riportare presso l'abitazione della madre la domenica successiva entro le ore 19.
Per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza. Nello specifico, il minore starà con il padre, ad anni alternati con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché -sempre ad anni alternati- per le intere vacanze pasquali. Anche le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
Il compleanno del minore sarà trascorso dal medesimo ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore. Il minore poi trascorrerà con il papà la festa del papà e con la mamma la festa della mamma. I ponti del 1 maggio, 2 giugno e 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza.
Infine, il minore trascorrerà quattro settimane consecutive di vacanze estive con entrambi i genitori (con relativa sospensione del diritto di visita per l'altro genitore), che dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo mensilmente alla madre la somma di euro 300,00, entro il giorno cinque di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
Il padre, sempre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore trasferisce alla madre il proprio 50% della proprietà dell'immobile ubicato a Mascalucia in via L'Aquila n.
3. Identificato in Catasto al Foglio
6, Particella 194, Sub.4, Contrada Soccorso n.1, Piano T, Cat.A/2 di 7^, Vani
5,5, Sup.Cat.Mq.130, R.C.Euro 525,49.
Per quanto concerne le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) che si rendessero necessarie per il minore queste saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Il genitore che eseguirà il pagamento dovrà consegnare all'altro copia della relativa ricevuta fiscale.
pagina 3 di 5 Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori che vi contribuiranno ciascuno nella misura del
50%. Anche per tali ipotesi, il genitore che eseguirà il pagamento dovrà consegnare all'altro copia della relativa ricevuta fiscale”.
Con riguardo al punto n. 4 delle conclusioni, sopra riportato, si deve evidenziare che la pattuizione ha natura esclusivamente obbligatoria.
Tale effetto meramente obbligatorio emerge chiaramente a pag. 5 del ricorso, nella parte “In diritto”, segnatamente al punto n. 6 intitolato
“Mantenimento del figlio minore” con il quale le parti hanno stabilito quanto segue:
“6. MANTENIMENTO FIGLIO MINORE
Per quanto concerne il mantenimento del minore, il padre contribuirà continuando a corrispondere alla madre mensilmente la somma di euro
300,00 entro il giorno cinque di ogni mese, si farà carico della rata di mutuo e del pagamento delle utenze. Il padre, sempre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, si obbliga a trasferire alla madre il proprio
50% della proprietà dell'immobile ubicato a Mascalucia in via L'Aquila n.
3 entro il termine di sei mesi dall'emissione da parte dell'intestato Tribunale del provvedimento che definisce il procedimento de quo.
Per quanto concerne le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) che si rendessero necessarie per il minore queste saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori che contribuiranno ciascuno nella misura del 50%.”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
pagina 4 di 5 Gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Per quanto esposto, va disposto che sia Persona_1
affidato ad entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 4497/2024
RGVG;
Dispone che sia affidato ad entrambi i Persona_1
genitori alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
Dott.ssa Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4497/2024 R.G.V.G. promossa;
[...]
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. CANTARELLA C.F._1
FABIO, giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. CANTARELLA C.F._2
FABIO, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
CATANIA;
- interventore ex lege - pagina 1 di 5 Avente ad oggetto: Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti con i figli nati al di fuori del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data
15.10.2024 e , premesso che Parte_1 Controparte_1 avevano convissuto more uxorio e che da tale relazione, poi interrotta, è nato il figlio (n. il 30.01.2019), hanno chiesto all'adito Persona_1
Tribunale la regolamentazione delle modalità di affidamento e mantenimento del figlio minore – confermate con note in sostituzione dell'udienza – alle seguenti condizioni:
“1. disporre a beneficio del minore il regime dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre Parte_2
Il minore manterrà la propria residenza presso l'immobile situato a
Mascalucia (CT) in via L'Aquila n. 3, all'interno del quale continuerà a vivere con la madre.
Limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
2. La casa familiare sita in Mascalucia in via L'Aquila n. 3 è assegnata alla signora con tutti gli arredi. Parte_2
3. Il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio Controparte_1
nei tempi e con le modalità di seguito indicati: il padre potrà vedere e tenere con sé il minore nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00.
Nelle giornate di martedì e giovedì lo prenderà a scuola per riportarlo presso l'immobile in cui vive con la madre. Il minore potrà pernottare col pagina 2 di 5 padre a settimane alterne e in tali occasioni lo potrà prendere il venerdì all'uscita da scuola e lo dovrà riportare presso l'abitazione della madre la domenica successiva entro le ore 19.
Per le festività si seguirà il criterio dell'alternanza. Nello specifico, il minore starà con il padre, ad anni alternati con la madre, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché -sempre ad anni alternati- per le intere vacanze pasquali. Anche le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza.
Il compleanno del minore sarà trascorso dal medesimo ad anni alternati con l'uno o con l'altro genitore. Il minore poi trascorrerà con il papà la festa del papà e con la mamma la festa della mamma. I ponti del 1 maggio, 2 giugno e 8 dicembre seguiranno il criterio dell'alternanza.
Infine, il minore trascorrerà quattro settimane consecutive di vacanze estive con entrambi i genitori (con relativa sospensione del diritto di visita per l'altro genitore), che dovranno essere concordate entro il 30 aprile di ogni anno.
4. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo mensilmente alla madre la somma di euro 300,00, entro il giorno cinque di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.
Il padre, sempre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore trasferisce alla madre il proprio 50% della proprietà dell'immobile ubicato a Mascalucia in via L'Aquila n.
3. Identificato in Catasto al Foglio
6, Particella 194, Sub.4, Contrada Soccorso n.1, Piano T, Cat.A/2 di 7^, Vani
5,5, Sup.Cat.Mq.130, R.C.Euro 525,49.
Per quanto concerne le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) che si rendessero necessarie per il minore queste saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Il genitore che eseguirà il pagamento dovrà consegnare all'altro copia della relativa ricevuta fiscale.
pagina 3 di 5 Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori che vi contribuiranno ciascuno nella misura del
50%. Anche per tali ipotesi, il genitore che eseguirà il pagamento dovrà consegnare all'altro copia della relativa ricevuta fiscale”.
Con riguardo al punto n. 4 delle conclusioni, sopra riportato, si deve evidenziare che la pattuizione ha natura esclusivamente obbligatoria.
Tale effetto meramente obbligatorio emerge chiaramente a pag. 5 del ricorso, nella parte “In diritto”, segnatamente al punto n. 6 intitolato
“Mantenimento del figlio minore” con il quale le parti hanno stabilito quanto segue:
“6. MANTENIMENTO FIGLIO MINORE
Per quanto concerne il mantenimento del minore, il padre contribuirà continuando a corrispondere alla madre mensilmente la somma di euro
300,00 entro il giorno cinque di ogni mese, si farà carico della rata di mutuo e del pagamento delle utenze. Il padre, sempre a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, si obbliga a trasferire alla madre il proprio
50% della proprietà dell'immobile ubicato a Mascalucia in via L'Aquila n.
3 entro il termine di sei mesi dall'emissione da parte dell'intestato Tribunale del provvedimento che definisce il procedimento de quo.
Per quanto concerne le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) che si rendessero necessarie per il minore queste saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore. Tutte le altre spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori che contribuiranno ciascuno nella misura del 50%.”.
Ciò posto, rileva il Collegio che le pattuizioni sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, e che il P.M. non si è opposto alla domanda degli istanti.
pagina 4 di 5 Gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse.
Per quanto esposto, va disposto che sia Persona_1
affidato ad entrambi i genitori alle condizioni di cui in parte motiva.
Le spese di lite vanno compensate non sussistendo una situazione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 4497/2024
RGVG;
Dispone che sia affidato ad entrambi i Persona_1
genitori alle condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 22/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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