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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 27380/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.07.2024 da
1) Parte_1
Nato a MO (VB) il 27 agosto 1978 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Velluzzi presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nata a Milano il 31 marzo 1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Pasquale Silvestro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_3
Nato a BA (CO) il 15.07.2004 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Pasquale Silvestro presso il quale ha eletto domicilio telematico matrimonio celebrato con rito concordatario in Canzio (CO) il 26.01.2002
(trascritto presso il predetto Comune, n. 1, P. II, Serie A)
Divorziati con sentenza n. 3213/2016 del Tribunale di Monza emessa il 24.11.2016
FATTO
Il Sig. con ricorso depositato in data 25.07.2024, ha chiesto la modifica della Parte_1 sentenza n. 3213/2016 del Tribunale di Monza emessa il 24.11.2016, così come modificata dal decreto n. 8268/2022 del Tribunale di Milano emesso il 28.03.2022, in particolare: revocare il mantenimento in favore del figlio . Parte_3
In data 20.01.2025 si è costituito in giudizio la resistente, la quale ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente.
Le parti, all'udienza del 07 febbraio 2025, davanti al Got, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“PREMESSO
• In data 21.10.2024, il sig. notificava alla sig.ra ed al sig. Parte_1 Pt_2 Parte_3
ricorso per la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...] chiedendo la revoca del mantenimento in favore del figlio . Parte_3
• Si instaurava quindi il procedimento n. 27380/2024 R.G., pendente avanti il Tribunale di Milano,
Giudice dott.ssa Maderna, chiamato all'udienza del 12.03.2025.
• Nelle more, le parti, pro bono pacis, hanno deciso di comporre la controversia insorta tra le stesse definendola in via transattiva alle condizioni che seguono.
Tutto ciò premesso,
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo.
2) Il sig. si obbliga a continuare a corrispondere sino al mese di Dicembre 2025 Parte_1 compreso, l'assegno di mantenimento mensile a favore del figlio , pari ad € 321,70 (così Parte_3 come aggiornato, ad oggi, secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie, e ciò a prescindere da eventuali compensi/retribuzioni che lo stesso dovesse percepire nel corrente anno.
3) Le parti danno atto che il predetto obbligo verrà veno a far data dal mese di Gennaio 2026, talché nulla più sarà dovuto per il mantenimento di . Parte_3
4) Il sig. si obbliga a continuare a versare l'importo mensile di € 150,00 relativo Parte_1 agli arretrati, secondo le modalità previste da separata scrittura privata già sottoscritta dalle parti, sino alla concorrenza dell'intero debito.
5) Nella causa civile n. 27380/2024 R.G. pendente avanti il Tribunale di Milano le parti daranno atto dell'intervenuto accordo e chiederanno che lo stesso venga recepito nel provvedimento del Giudice.
6) I legali delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, Legge n. 247/2012 e per autentica.
7) Le parti concordano che le spese legali per la predetta assistenza stragiudiziale nonché per la causa civile ut supra sono da intendersi compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 11.02.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica della sentenza n. 3213/2016 del Tribunale di Monza emessa il
24.11.2016, così come modificata dal decreto n. 8268/2022 del Tribunale di Milano emesso il
28.03.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.07.2024 da
1) Parte_1
Nato a MO (VB) il 27 agosto 1978 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Velluzzi presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nata a Milano il 31 marzo 1978 cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Pasquale Silvestro presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Parte_3
Nato a BA (CO) il 15.07.2004 cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Pasquale Silvestro presso il quale ha eletto domicilio telematico matrimonio celebrato con rito concordatario in Canzio (CO) il 26.01.2002
(trascritto presso il predetto Comune, n. 1, P. II, Serie A)
Divorziati con sentenza n. 3213/2016 del Tribunale di Monza emessa il 24.11.2016
FATTO
Il Sig. con ricorso depositato in data 25.07.2024, ha chiesto la modifica della Parte_1 sentenza n. 3213/2016 del Tribunale di Monza emessa il 24.11.2016, così come modificata dal decreto n. 8268/2022 del Tribunale di Milano emesso il 28.03.2022, in particolare: revocare il mantenimento in favore del figlio . Parte_3
In data 20.01.2025 si è costituito in giudizio la resistente, la quale ha chiesto il rigetto della domanda del ricorrente.
Le parti, all'udienza del 07 febbraio 2025, davanti al Got, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“PREMESSO
• In data 21.10.2024, il sig. notificava alla sig.ra ed al sig. Parte_1 Pt_2 Parte_3
ricorso per la modifica delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
[...] chiedendo la revoca del mantenimento in favore del figlio . Parte_3
• Si instaurava quindi il procedimento n. 27380/2024 R.G., pendente avanti il Tribunale di Milano,
Giudice dott.ssa Maderna, chiamato all'udienza del 12.03.2025.
• Nelle more, le parti, pro bono pacis, hanno deciso di comporre la controversia insorta tra le stesse definendola in via transattiva alle condizioni che seguono.
Tutto ciò premesso,
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo.
2) Il sig. si obbliga a continuare a corrispondere sino al mese di Dicembre 2025 Parte_1 compreso, l'assegno di mantenimento mensile a favore del figlio , pari ad € 321,70 (così Parte_3 come aggiornato, ad oggi, secondo gli indici ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie, e ciò a prescindere da eventuali compensi/retribuzioni che lo stesso dovesse percepire nel corrente anno.
3) Le parti danno atto che il predetto obbligo verrà veno a far data dal mese di Gennaio 2026, talché nulla più sarà dovuto per il mantenimento di . Parte_3
4) Il sig. si obbliga a continuare a versare l'importo mensile di € 150,00 relativo Parte_1 agli arretrati, secondo le modalità previste da separata scrittura privata già sottoscritta dalle parti, sino alla concorrenza dell'intero debito.
5) Nella causa civile n. 27380/2024 R.G. pendente avanti il Tribunale di Milano le parti daranno atto dell'intervenuto accordo e chiederanno che lo stesso venga recepito nel provvedimento del Giudice.
6) I legali delle parti sottoscrivono il presente atto per rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13, comma 8, Legge n. 247/2012 e per autentica.
7) Le parti concordano che le spese legali per la predetta assistenza stragiudiziale nonché per la causa civile ut supra sono da intendersi compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 11.02.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., rimettendo la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica della sentenza n. 3213/2016 del Tribunale di Monza emessa il
24.11.2016, così come modificata dal decreto n. 8268/2022 del Tribunale di Milano emesso il
28.03.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 12.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato