Art. 4.
Per i decreti indicati nell'art 1, l'ultima parte della formula di promulgazione e' modificata come segue:
"Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato".
Per i decreti indicati nell'art 2, l'ultima parte della formula di promulgazione e' modificata come segue:
"Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' incerto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
Per i decreti indicati nell'art 1, l'ultima parte della formula di promulgazione e' modificata come segue:
"Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato".
Per i decreti indicati nell'art 2, l'ultima parte della formula di promulgazione e' modificata come segue:
"Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' incerto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".