Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Annamaria Lazzara, all'esito dell'udienza del 2.1.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado iscritta al 22416/2023 R.G.
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. LEPERINO ALFONSO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona Controparte_1 del Direttore Generale pro tempore rapp.ta e difesa dall'avv. NICOLETTI MARIA TERESA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.11.2023 il ricorrente, premettendo di essere dipendente dell' Parte_2
e di prestare servizio presso la
[...] [...]
, con inquadramento nella Categoria C dell'Area Parte_3
Socio sanitaria del personale del Comparto Università, (con trattamento economico universitario equiparato, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, al personale del Comparto Sanità appartenente alla categoria D), nel profilo di “Collaboratore
Professionale Sanitario - infermiere”, VIII fascia AOU (come risulta dalla busta paga in atti v. doc. 01) e nella qualità e con le mansioni di infermiere professionale, era stato assegnato al Servizio Ambulanza della predetta A.O.U.; che nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarata dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, il personale di detto servizio era stato impegnato per il trasporto sanitario e dei pazienti affetti dal virus già ampiamente diffuso, anche a mezzo di autoambulanze;
che con Delibera della Giunta Regionale n. 427 del 03.08.2020 (v. doc. 02), in ragione di tale emergenza, la deliberava di riconoscere una premialità una tantum agli operatori sanitari che, a decorrere dal 17 marzo Controparte_2
e fino al 30 aprile 2020, avevano prestato attività lavorativa nei reparti indicati nella tabella A della medesima delibera;
che, con riferimento a detta tabella, la premialità era riconosciuta anche agli operatori sanitari che hanno prestato servizio, nel periodo di cui sopra, nei servizi dedicati ai “Trasporti sanitari/trasporti pazienti 118”, inseriti, peraltro, nella c.d. “FASCIA A -
RISCHIO ELEVATO”, che prevede la corresponsione di un importo massimo di € 1.100,00 lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari ad € 55,00 lordi per ogni giornata di effettiva presenza;
quindi la Giunta Regionale deliberava: “di
DARE MANDATO alle di procedere alla liquidazione della premialità nel rispetto delle Controparte_3 indicazioni e delle fasce di rischio per il periodo indicato nell'allegato A) del presente provvedimento già a decorrere della mensilità di Agosto 2020”; che malgrado la reiterata richiesta di pagamento, l' non aveva ancora provveduto a CP_4 corrispondergli la premialità di cui alla Delibera della Giunta della che avrebbe dovuto liquidare già con Controparte_2 la mensilità di agosto 2020 e che avendo svolto, dal 17 marzo e fino al 30 aprile 2020, 14 giornate di effettiva presenza,
(ricavabili dai cartellini marcatempo in atti, v. doc. 07), ha diritto a percepire l'importo di € 770,00 lordi (14 x € 55,00).
Tanto premesso, aveva adito il Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro per chiedere la condanna della al pagamento CP_4 della premialità una tantum di cui alla DGRC n. 427 del 03/08/2020 per l'importo di euro 770,00, non percepita, oltre interessi legali, nonché spese e compensi del giudizio.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva la convenuta che, dedotte ragioni di diritto in opposizione alle allegazioni di cui al ricorso, concludeva per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità Covid, in quanto individuato nell'elenco dei beneficiari di cui alla DDG n.
290 del 10 aprile 2024 dell'AOU Vanvitelli e liquidato l'importo con il cedolino di maggio 2024.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.11.2024, la difesa di parte ricorrente, precisando che la convenuta ha depositato solo in data 31 ottobre 2024 il cedolino paga del mese di giugno 2024 da cui risulta la corresponsione in favore del ricorrente della premialità Covid al codice 05039, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'AOU al pagamento delle spese e compensi professionali con attribuzione, atteso che il detto pagamento è intervenuto solo dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo;
all'odierna udienza la causa viene decisa con deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, attesa la richiesta formulata in tale senso dalla parte convenuta sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta.
Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice.
Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672).
Orbene, nel caso di specie, risulta incontestato il pagamento della somma dovuta “ ”. Parte_4
Ne consegue la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con spese compensate per intero tra le parti.
In ordine al governo delle spese di lite, considerata la successione cronologica quale riportata nella precedente parte motiva e considerato che il pagamento è intervenuto soltanto in epoca successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo, la stessa deve essere posta a carico della convenuta, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) pone le spese di lite a carico della convenuta e la condanna al pagamento a detto titolo della complessiva somma di euro
470,00, oltre IVA , CPA e rimborsi nella misura di legge e per pagamento C.U., se dovuti, con attribuzione in favore dell'avv.to LEPORINO ALFONSO anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara