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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. VG. 2313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/02/2025
da
, nata a [...] il [...], residente in 20041 BU (Mi), Parte_1
Via Cascina Galassa n. 5, C.F. C.F._1
e
, nato a [...] l'[...], residente in [...]
Giuseppe Parini n. 38, C.F. C.F._2
con gli Avvocati Marco Giuseppe Ambrosiano, C.F. , PEC: C.F._3
e Avv. Giuseppina Di Marco, C.F. Email_1
; PEC: entrambi del Foro di C.F._4 Email_2
Milano, con Studio in Milano, Via Podgora 12/b, anche disgiuntamente tra loro, presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito con rito concordatario in Milano, il giorno 30 giugno
2007, con atto registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2007,
Numero 0743, Registro 01, Parte 2, Serie A, in regime di separazione legale dei beni.
con i seguenti figli, cittadini Italiani:
- in data 27/12/2010, residente in [...], Parte_3
C.F. , minore di età; C.F._5
- in data 29/10/2012, residente in [...], Testimone_1
C.F. , minore di età; C.F._6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, rassegnando le seguenti conclusioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito con rito concordatario in Milano, il giorno 30 giugno 2007, con atto registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2007, Numero 0743, Registro
01, Parte 2, Serie A, in regime di separazione dei beni;
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno tra loro separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidamento condiviso dei figli minori e , ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Pt_3 Tes_1
collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e cura nell'interesse dei minori stessi, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con i medesimi genitori;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per i minori relative alla istruzione, all'educazione,
alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte disgiuntamente dal genitore con il quale al momento i figli si troveranno.
3. I figli verranno collocati prevalentemente presso la IG.ra , nell'abitazione della stessa, sita in Pt_1
BU (MB), Via Cascina Galassa n.5, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé tre giorni alla settimana dalle ore 13.40, all'uscita da scuola (nei giorni da determinare di settimana in settimana, in base al turno di lavoro), alle ore 20.30, quando verranno riaccompagnati a casa dopo cena, salvo diverso accordo e con facoltà dei figli di decidere diversamente. Per due fine settimana al mese, il padre potrà tenere con sé i figli e dal venerdì sera alle ore 21.00, dopo cena, alla domenica sera alle ore 20.30, Pt_3 Tes_1
dopo cena, alternativamente con la madre, salvo diverso accordo e con facoltà dei figli di decidere diversamente;
qualora nel week end di spettanza di un genitore i figli siano impegnati per attività
organizzate dal gruppo scout, lo stesso, salvo diverso accordo, potrà tenere con se i figli nel week end successivo (con conseguente spostamento dell'alternanza programmata). Tale opzione non sarà possibile qualora, per il week end successivo sia stata già programmata un'attività con l'altro genitore (es. gita,
teatro, cinema, ecc.).
4. I genitori potranno tenere con sé i figli quindici giorni nel periodo estivo (tra giugno e settembre), da concordare entro il 30 aprile di ogni anno e alternativamente tra loro. Nel periodo natalizio: i figli potranno trascorrere, salvo diverso accordo, il 25 dicembre con l'uno, il 24 sera e la giornata del 26 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni, e il 31 dicembre e il 1 gennaio con uno dei genitori, ad anni alterni,
assicurando comunque che chi tiene i figli il 25 dicembre non li terrà il 31 e 1 gennaio. Quando il padre terrà con sè i figli il 24 dicembre sera, dovrà riaccompagnarli il 25 mattina entro le ore 10.00 e andrà a riprenderli il 26 mattina alle ore 10.00. Quando invece il padre terrà con sé i figli il 25 dicembre, andrà a prenderli alle ore 10.00 del giorno di Natale e li riaccompagnerà entro le ore 10.00 del 26 dicembre. Il
giorno dell'epifania, ad anni alterni. Per il restante periodo di vacanze natalizie varranno le regole ordinarie. Nel periodo pasquale: salvo diverso accordo, i figli potranno trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Per il restante periodo delle ricorrenze pasquali, varranno le regole ordinarie. I giorni dei compleanni di e : salvo Pt_3 Tes_1
diverso accordo, potranno essere festeggiati con entrambi i genitori. Quanto alle altre festività (1
novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto), salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere i figli ad anni alterni. I figli trascorreranno le giornate della festa della mamma e del papà
con il genitore “festeggiato”.
5. il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 200,00=, Pt_2 Pt_1
per ciascun figlio, a titolo di mantenimento, tramite bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra , importo annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT costo vita;
l'importo Pt_1
è determinato anche in considerazione dell'impegno quasi paritario assunto dai genitori di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
6. il IG. verserà alla IG.ra le spese extra assegno relative ai figli, in misura del 50%, secondo Pt_2 Pt_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci
prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati
dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati
privatamente; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico
di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante
nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola
ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e
all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole
pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta
dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta
ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il
rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, richiesto all'INPS verrà ripartito tra i genitori al 50%;
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
8. i coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i figli minori e i nonni materni e paterni;
9. le parti concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per i figli minori;
10. i due gatti rimangono assegnati alla IG.ra ; Pt_1
11. i due cani rimangono assegnati al IG. il quale si impegna, non appena possibile, alla modifica Pt_2
dell'intestazione dei microchip;
12. nessuna ulteriore questione di carattere patrimoniale deve essere regolata.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Vi) il 9 aprile 1978, residente in [...], C.F.
e nato a [...] l'[...], residente C.F._1 Parte_2
in 20064 NZ (Mi), Via Giuseppe Parini n. 38, C.F. che hanno C.F._2
contratto matrimonio con rito con rito concordatario in Milano, il giorno 30 giugno 2007, con atto registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2007, Numero
0743, Registro 01, Parte 2, Serie A, in regime di separazione legale dei beni.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente rel.
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/02/2025
da
, nata a [...] il [...], residente in 20041 BU (Mi), Parte_1
Via Cascina Galassa n. 5, C.F. C.F._1
e
, nato a [...] l'[...], residente in [...]
Giuseppe Parini n. 38, C.F. C.F._2
con gli Avvocati Marco Giuseppe Ambrosiano, C.F. , PEC: C.F._3
e Avv. Giuseppina Di Marco, C.F. Email_1
; PEC: entrambi del Foro di C.F._4 Email_2
Milano, con Studio in Milano, Via Podgora 12/b, anche disgiuntamente tra loro, presso i quali hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito con rito concordatario in Milano, il giorno 30 giugno
2007, con atto registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2007,
Numero 0743, Registro 01, Parte 2, Serie A, in regime di separazione legale dei beni.
con i seguenti figli, cittadini Italiani:
- in data 27/12/2010, residente in [...], Parte_3
C.F. , minore di età; C.F._5
- in data 29/10/2012, residente in [...], Testimone_1
C.F. , minore di età; C.F._6
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione, rassegnando le seguenti conclusioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e , che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito con rito concordatario in Milano, il giorno 30 giugno 2007, con atto registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2007, Numero 0743, Registro
01, Parte 2, Serie A, in regime di separazione dei beni;
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno tra loro separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affidamento condiviso dei figli minori e , ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Pt_3 Tes_1
collaborare nelle funzioni educative, di istruzione e cura nell'interesse dei minori stessi, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con i medesimi genitori;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per i minori relative alla istruzione, all'educazione,
alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte disgiuntamente dal genitore con il quale al momento i figli si troveranno.
3. I figli verranno collocati prevalentemente presso la IG.ra , nell'abitazione della stessa, sita in Pt_1
BU (MB), Via Cascina Galassa n.5, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé tre giorni alla settimana dalle ore 13.40, all'uscita da scuola (nei giorni da determinare di settimana in settimana, in base al turno di lavoro), alle ore 20.30, quando verranno riaccompagnati a casa dopo cena, salvo diverso accordo e con facoltà dei figli di decidere diversamente. Per due fine settimana al mese, il padre potrà tenere con sé i figli e dal venerdì sera alle ore 21.00, dopo cena, alla domenica sera alle ore 20.30, Pt_3 Tes_1
dopo cena, alternativamente con la madre, salvo diverso accordo e con facoltà dei figli di decidere diversamente;
qualora nel week end di spettanza di un genitore i figli siano impegnati per attività
organizzate dal gruppo scout, lo stesso, salvo diverso accordo, potrà tenere con se i figli nel week end successivo (con conseguente spostamento dell'alternanza programmata). Tale opzione non sarà possibile qualora, per il week end successivo sia stata già programmata un'attività con l'altro genitore (es. gita,
teatro, cinema, ecc.).
4. I genitori potranno tenere con sé i figli quindici giorni nel periodo estivo (tra giugno e settembre), da concordare entro il 30 aprile di ogni anno e alternativamente tra loro. Nel periodo natalizio: i figli potranno trascorrere, salvo diverso accordo, il 25 dicembre con l'uno, il 24 sera e la giornata del 26 dicembre con l'altro genitore, ad anni alterni, e il 31 dicembre e il 1 gennaio con uno dei genitori, ad anni alterni,
assicurando comunque che chi tiene i figli il 25 dicembre non li terrà il 31 e 1 gennaio. Quando il padre terrà con sè i figli il 24 dicembre sera, dovrà riaccompagnarli il 25 mattina entro le ore 10.00 e andrà a riprenderli il 26 mattina alle ore 10.00. Quando invece il padre terrà con sé i figli il 25 dicembre, andrà a prenderli alle ore 10.00 del giorno di Natale e li riaccompagnerà entro le ore 10.00 del 26 dicembre. Il
giorno dell'epifania, ad anni alterni. Per il restante periodo di vacanze natalizie varranno le regole ordinarie. Nel periodo pasquale: salvo diverso accordo, i figli potranno trascorrere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Per il restante periodo delle ricorrenze pasquali, varranno le regole ordinarie. I giorni dei compleanni di e : salvo Pt_3 Tes_1
diverso accordo, potranno essere festeggiati con entrambi i genitori. Quanto alle altre festività (1
novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto), salvo diverso accordo, i genitori potranno tenere i figli ad anni alterni. I figli trascorreranno le giornate della festa della mamma e del papà
con il genitore “festeggiato”.
5. il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Euro 200,00=, Pt_2 Pt_1
per ciascun figlio, a titolo di mantenimento, tramite bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente intestato alla IG.ra , importo annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT costo vita;
l'importo Pt_1
è determinato anche in considerazione dell'impegno quasi paritario assunto dai genitori di permanenza dei figli presso ciascuno di loro;
6. il IG. verserà alla IG.ra le spese extra assegno relative ai figli, in misura del 50%, secondo Pt_2 Pt_1 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche
prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti
sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets
sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci
prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati
dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati
privatamente; d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico
di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante
nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola
ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa
richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di
recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e
all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole
pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)
corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro,
boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta
dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta
ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il
rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico, richiesto all'INPS verrà ripartito tra i genitori al 50%;
Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
8. i coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i figli minori e i nonni materni e paterni;
9. le parti concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per i figli minori;
10. i due gatti rimangono assegnati alla IG.ra ; Pt_1
11. i due cani rimangono assegnati al IG. il quale si impegna, non appena possibile, alla modifica Pt_2
dell'intestazione dei microchip;
12. nessuna ulteriore questione di carattere patrimoniale deve essere regolata.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Vi) il 9 aprile 1978, residente in [...], C.F.
e nato a [...] l'[...], residente C.F._1 Parte_2
in 20064 NZ (Mi), Via Giuseppe Parini n. 38, C.F. che hanno C.F._2
contratto matrimonio con rito con rito concordatario in Milano, il giorno 30 giugno 2007, con atto registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Milano, Anno 2007, Numero
0743, Registro 01, Parte 2, Serie A, in regime di separazione legale dei beni.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG