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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2455/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2455/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Parte_1
Cerminara del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Picello del CP_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I difensori delle parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità delle concordate condizioni di cui allo scritto depositato il 15 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024 ha premesso di avere intrattenuto Parte_1 una durevole relazione more uxorio con , che dalla loro unione sono nate CP_1
(rispettivamente, il 4 giugno 1999 e il 25 febbraio 2003) le figlie e e che questo Per_1 Per_2
Tribunale, con sentenza ex artt. 473 bis.22 c.p.c. e 337 bis e ss. c.c. pubblicata il 3 novembre 2023, aveva, tra l'altro, posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione di un importo mensile pari ad Euro 200,00, quanto a , e di Per_1
Euro 450,00, quanto a , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Per_2
Deducendo, quali principali circostanze sopravvenute, un mutamento delle proprie condizioni lavorative, con tanto di vulnerazione del livello retributivo, il venir meno dei redditi provenienti dalla locazione di un immobile e la prosecuzione, da parte della IA , di un tirocinio Per_1 retribuito, chiedeva modificarsi le vigenti condizioni in materia, con la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della primogenita e la riduzione ad Euro 300,00 al mese del Per_1 contributo destinato al mantenimento ordinario di . Per_2
Depositando comparsa scritta il 2 gennaio 2025 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio , resistendo ed opponendosi alle domande proposte da parte ricorrente, di CP_1 cui chiedeva il rigetto, e chiedendo a propria volta, in via riconvenzionale, aumentarsi (ad Euro 250,00, quanto a , e ad Euro 600,00, quanto a ) l'ammontare delle contribuzioni Per_1 Per_2 già poste a carico di controparte per il mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni.
Oltre ad eccepire che i fatti dedotti da erano già stati ponderati con la sentenza del Parte_1
2023, ovvero da dedurre tempestivamente in una doverosa impugnazione (tuttavia non presentata) di tale pronuncia, contestava, nel merito, l'eventualità di una sopravvenuta compromissione delle risorse reddituali altrui e valorizzava, ad un tempo, l'intervenuta esposizione personale a nuovi costi ineludibili.
Intervenuto il Pubblico Ministero e depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 18 febbraio 2025 gli stessi e si Parte_1 CP_1 riportavano ai rispettivi atti difensivi.
Alla successiva udienza del 15 aprile 2025 i difensori delle parti rappresentavano il perfezionamento di un accordo su ogni questione controversa e precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità delle intese formalizzate nell'atto scritto depositato in pari data.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, avente essenzialmente ad oggetto la cessazione dell'obbligo, a carico di , Parte_1 di provvedere al contributo economico destinato al mantenimento della IA , in quanto Per_1 privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo, e comunque avvalorato dalla protratta percezione di emolumenti da parte della stessa maggiorenne e dalle mutate condizioni economiche dello stesso ricorrente.
Tenuto conto dell'esito del procedimento e della comune conclusione formulata sul punto dalle parti, vanno infine compensate integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- in parziale modifica delle determinazioni di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1471/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti in virtù del quale, tenuto conto delle mutate condizioni patrimoniali del ricorrente e della IA
[...]
, dichiara cessato a far tempo dal mese di aprile 2025 l'obbligo di di Parte_2 Parte_1 provvedere al contributo economico nei confronti della IA;
Per_1
- conferma nel resto la suddetta sentenza;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2455/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Parte_1
Cerminara del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Picello del CP_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I difensori delle parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità delle concordate condizioni di cui allo scritto depositato il 15 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1 agosto 2024 ha premesso di avere intrattenuto Parte_1 una durevole relazione more uxorio con , che dalla loro unione sono nate CP_1
(rispettivamente, il 4 giugno 1999 e il 25 febbraio 2003) le figlie e e che questo Per_1 Per_2
Tribunale, con sentenza ex artt. 473 bis.22 c.p.c. e 337 bis e ss. c.c. pubblicata il 3 novembre 2023, aveva, tra l'altro, posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della prole mediante la corresponsione di un importo mensile pari ad Euro 200,00, quanto a , e di Per_1
Euro 450,00, quanto a , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Per_2
Deducendo, quali principali circostanze sopravvenute, un mutamento delle proprie condizioni lavorative, con tanto di vulnerazione del livello retributivo, il venir meno dei redditi provenienti dalla locazione di un immobile e la prosecuzione, da parte della IA , di un tirocinio Per_1 retribuito, chiedeva modificarsi le vigenti condizioni in materia, con la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento della primogenita e la riduzione ad Euro 300,00 al mese del Per_1 contributo destinato al mantenimento ordinario di . Per_2
Depositando comparsa scritta il 2 gennaio 2025 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio , resistendo ed opponendosi alle domande proposte da parte ricorrente, di CP_1 cui chiedeva il rigetto, e chiedendo a propria volta, in via riconvenzionale, aumentarsi (ad Euro 250,00, quanto a , e ad Euro 600,00, quanto a ) l'ammontare delle contribuzioni Per_1 Per_2 già poste a carico di controparte per il mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni.
Oltre ad eccepire che i fatti dedotti da erano già stati ponderati con la sentenza del Parte_1
2023, ovvero da dedurre tempestivamente in una doverosa impugnazione (tuttavia non presentata) di tale pronuncia, contestava, nel merito, l'eventualità di una sopravvenuta compromissione delle risorse reddituali altrui e valorizzava, ad un tempo, l'intervenuta esposizione personale a nuovi costi ineludibili.
Intervenuto il Pubblico Ministero e depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 18 febbraio 2025 gli stessi e si Parte_1 CP_1 riportavano ai rispettivi atti difensivi.
Alla successiva udienza del 15 aprile 2025 i difensori delle parti rappresentavano il perfezionamento di un accordo su ogni questione controversa e precisavano congiuntamente le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità delle intese formalizzate nell'atto scritto depositato in pari data.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti, avente essenzialmente ad oggetto la cessazione dell'obbligo, a carico di , Parte_1 di provvedere al contributo economico destinato al mantenimento della IA , in quanto Per_1 privo di aspetti di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo, e comunque avvalorato dalla protratta percezione di emolumenti da parte della stessa maggiorenne e dalle mutate condizioni economiche dello stesso ricorrente.
Tenuto conto dell'esito del procedimento e della comune conclusione formulata sul punto dalle parti, vanno infine compensate integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- in parziale modifica delle determinazioni di cui alla sentenza di questo Tribunale n. 1471/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, provvede in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti in virtù del quale, tenuto conto delle mutate condizioni patrimoniali del ricorrente e della IA
[...]
, dichiara cessato a far tempo dal mese di aprile 2025 l'obbligo di di Parte_2 Parte_1 provvedere al contributo economico nei confronti della IA;
Per_1
- conferma nel resto la suddetta sentenza;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 17 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto