TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/06/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 898/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela La Verghetta, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Rosario Di Giacomo, come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: modifica condizioni divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 7/5/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dichiarando di aderire alla proposta del Giudice. Il P.M., con nota del 23/5/2025, ha espresso parere favorevole alla modifica delle condizioni di divorzio di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 28/11/2024 la ricorrente Parte_1 ha chiesto “che codesto Tribunale, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 306 del 06/10/2023, Voglia così statuire:
1. Accertato e ritenuto che le spese del doposcuola sono spese straordinarie necessarie, per l'effetto, disporre che il sig. CP_1 versi alla sig.ra il 50% delle spese sostenute per il Pt_1 doposcuola da settembre 2024 e per l'intero anno scolastico;
ovvero, in subordine, aumentare il contributo per il mantenimento dei minori disposto a carico del sig. alla somma di € 650,00 e/o nella CP_1 minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
2. applicare
l'adeguamento Istat all'assegno di mantenimento dei minori a far data dalla separazione consensuale omologata in data 16/11/2022, con rimborso delle somme dovute e non versate;
3. disporre che l'assegno unico, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, venga percepito interamente dalla sig.ra 4. Disporre che il Pt_1 sig. potrà vedere i minori il martedì e il giovedì e, a week CP_1 end alterni, i ragazzi staranno con il padre dal venerdì al lunedì mattina quando il sig. li porterà a scuola;
5. Disporre, ai CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 39, l'ammonimento del sig.
affinché desista dal porre in essere comportamenti CP_1 denigratori, lesivi e offensivi della figura genitoriale della sig.ra
con ogni conseguenza di legge e risarcimento dei danni nella Pt_1 misura che sarà ritenuta di giustizia.
6. Per il resto non espressamente menzionato si confermi quanto disposto in sede di divorzio. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio”.
Con memoria di costituzione del 30/1/2025 il resistente CP_1
ha chiesto di “Rigettare in toto l'avverso ricorso essendo
[...] totalmente infondato;
Condannare la ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali ed accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Alla prima udienza di comparizione, il giudice istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: conciliazione della causa con il riconoscimento da parte del resistente dell'adeguamento Istat sull'assegno di mantenimento versato per i figli, che passerà da € 550,00 mensili ad € 565,00
2
mensili. Ciascun genitore deciderà di far frequentare o meno ai figli il doposcuola nei giorni di propria spettanza, facendosi carico del relativo onere economico (in quanto spesa ordinaria ai sensi del
Protocollo in uso presso questo Tribunale e richiamato nell'accordo sulle condizioni di divorzio congiunto omologato dal Tribunale).
L'assegno unico sarà ripartito tra le parti al 50% come per legge.
Le parti rinunciano alle reciproche richieste di ammonimento. Spese di lite compensate.
Alla successiva udienza del 16/4/2025 la ricorrente ha dichiarato di aderire alla proposta del Giudice.
All'udienza del 7/5/2025 il resistente ha dichiarato di aderire alla proposta del Giudice. Le parti hanno, quindi, precisato congiuntamente le conclusioni domandando al Tribunale di recepire le conclusioni concordate.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico né all'interesse dei figli minori e Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione tra le parti in ragione della definizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 898/2024, così provvede:
3
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei coniugi e fissate dal Tribunale Parte_1 CP_1 di Vasto con sentenza n. 306/2023, secondo le condizioni di cui al verbale di udienza del 5/3/2025 come ritrascritte in motivazione;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 30/5/2025.
Si comunichi.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai
Magistrati: dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 898/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela La Verghetta, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Rosario Di Giacomo, come da procura in atti;
RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero presso questo Tribunale;
INTERVENIENTE
OGGETTO: modifica condizioni divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 7/5/2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni dichiarando di aderire alla proposta del Giudice. Il P.M., con nota del 23/5/2025, ha espresso parere favorevole alla modifica delle condizioni di divorzio di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 28/11/2024 la ricorrente Parte_1 ha chiesto “che codesto Tribunale, in parziale modifica della sentenza di divorzio n. 306 del 06/10/2023, Voglia così statuire:
1. Accertato e ritenuto che le spese del doposcuola sono spese straordinarie necessarie, per l'effetto, disporre che il sig. CP_1 versi alla sig.ra il 50% delle spese sostenute per il Pt_1 doposcuola da settembre 2024 e per l'intero anno scolastico;
ovvero, in subordine, aumentare il contributo per il mantenimento dei minori disposto a carico del sig. alla somma di € 650,00 e/o nella CP_1 minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.
2. applicare
l'adeguamento Istat all'assegno di mantenimento dei minori a far data dalla separazione consensuale omologata in data 16/11/2022, con rimborso delle somme dovute e non versate;
3. disporre che l'assegno unico, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, venga percepito interamente dalla sig.ra 4. Disporre che il Pt_1 sig. potrà vedere i minori il martedì e il giovedì e, a week CP_1 end alterni, i ragazzi staranno con il padre dal venerdì al lunedì mattina quando il sig. li porterà a scuola;
5. Disporre, ai CP_1 sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis 39, l'ammonimento del sig.
affinché desista dal porre in essere comportamenti CP_1 denigratori, lesivi e offensivi della figura genitoriale della sig.ra
con ogni conseguenza di legge e risarcimento dei danni nella Pt_1 misura che sarà ritenuta di giustizia.
6. Per il resto non espressamente menzionato si confermi quanto disposto in sede di divorzio. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio”.
Con memoria di costituzione del 30/1/2025 il resistente CP_1
ha chiesto di “Rigettare in toto l'avverso ricorso essendo
[...] totalmente infondato;
Condannare la ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali ed accessori fiscali e previdenziali come per legge”.
Alla prima udienza di comparizione, il giudice istruttore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: conciliazione della causa con il riconoscimento da parte del resistente dell'adeguamento Istat sull'assegno di mantenimento versato per i figli, che passerà da € 550,00 mensili ad € 565,00
2
mensili. Ciascun genitore deciderà di far frequentare o meno ai figli il doposcuola nei giorni di propria spettanza, facendosi carico del relativo onere economico (in quanto spesa ordinaria ai sensi del
Protocollo in uso presso questo Tribunale e richiamato nell'accordo sulle condizioni di divorzio congiunto omologato dal Tribunale).
L'assegno unico sarà ripartito tra le parti al 50% come per legge.
Le parti rinunciano alle reciproche richieste di ammonimento. Spese di lite compensate.
Alla successiva udienza del 16/4/2025 la ricorrente ha dichiarato di aderire alla proposta del Giudice.
All'udienza del 7/5/2025 il resistente ha dichiarato di aderire alla proposta del Giudice. Le parti hanno, quindi, precisato congiuntamente le conclusioni domandando al Tribunale di recepire le conclusioni concordate.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale rileva che tutti i patti e le condizioni fissati dalle parti non sono contrari a disposizioni di legge né all'ordine pubblico né all'interesse dei figli minori e Per_1 Per_2
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione tra le parti in ragione della definizione bonaria della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 898/2024, così provvede:
3
− prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni del divorzio dei coniugi e fissate dal Tribunale Parte_1 CP_1 di Vasto con sentenza n. 306/2023, secondo le condizioni di cui al verbale di udienza del 5/3/2025 come ritrascritte in motivazione;
− compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 30/5/2025.
Si comunichi.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
4