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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/10/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 1507/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1507 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Mugnano di Napoli (NA) alla via Giuseppe Di Vittorio n. 2, presso lo studio dell'avvocato Leandro Grasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla via Giuseppe Di Vittorio n. 2, presso lo studio dell'avvocato Leandro Grasso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
1 R.g. V.g. n. 1507/2025
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 05.09.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 14.04.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
20.02.1982, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 05.09.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Dunque, con provvedimento del 1.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione stante altresì il visto del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto l'omologa delle seguenti condizioni: “ Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. I coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica ”.
Non apparendo le condizioni sopra riportate contrarie a norme imperative il tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
2 R.g. V.g. n. 1507/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1
c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
(NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
(Atto n. 38, P. II, Serie A, Uff. 3, Anno 1982);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1507 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Mugnano di Napoli (NA) alla via Giuseppe Di Vittorio n. 2, presso lo studio dell'avvocato Leandro Grasso, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla via Giuseppe Di Vittorio n. 2, presso lo studio dell'avvocato Leandro Grasso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
1 R.g. V.g. n. 1507/2025
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 05.09.2025 per la comparizione figurata delle parti, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 14.04.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
20.02.1982, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 05.09.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Dunque, con provvedimento del 1.10.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione stante altresì il visto del PM.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto l'omologa delle seguenti condizioni: “ Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. I coniugi rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica ”.
Non apparendo le condizioni sopra riportate contrarie a norme imperative il tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
2 R.g. V.g. n. 1507/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 co. 1
c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli
(NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente
Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione
(Atto n. 38, P. II, Serie A, Uff. 3, Anno 1982);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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