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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 7000/2024 R.G.L., promossa da
, con l'avv. AGUGLIARO BALDASSARE Parte_1
contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO CP_1
ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 27.11.2024 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 18.11.2024 e 26.11.2024, mentre parte resistente non depositava note;
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 7000/2024 R.G..L. promossa
D A , rappresentato e difeso dall'avv. AGUGLIARO Parte_1
BALDASSARE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA
LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 27.11.2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000606984.
Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antistatario avv. AGUGLIARO
BALDASSARE.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/05/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. OI-000606984, notificatagli dall' CP_1
il 14.04.2024, in relazione a contributi omessi nell'anno 2016, eccependo in via gradata la nullità della stessa per impossibilità di valutare quale sia la violazione e la sanzione comminata, la sproporzione della sanzione e l'assenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
rilevava da ultimo di non essere più da tempo amministratore del Condominio cui la violazione è contestata in via principale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando CP_1
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, variamente argomentando;
dedusse di avere ritualmente notificato l'atto di accertamento per i contributi omessi nel 2016 – ivi specificamente indicati
– in data 31.01.2022.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. CP_1
n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l.
638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente non ha eccepito la decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, né la prescrizione prevista dall'art. 28 della medesima legge, tuttavia dette eccezioni vanno sollevate e valutate d'ufficio, atteso che si tratta di eccezioni relative a istituti pubblicistici finalizzati a rendere il procedimento sanzionatorio conforme alla Costituzione e alla normativa eurounitaria (vedi sul punto Corte Costituzionale n. 151/2021, su cui v. infra il paragrafo 4. La mancanza di un termine di conclusione, oltre ad essere in contrasto con la legge generale sul procedimento amministrativo, la n. 241 del 1990, che impone alle amministrazioni di stabilire i tempi entro i quali emanare i procedimenti di competenza, contrasta con alcuni principi generali che si sono oramai largamente affermati nell'ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, primo fra tutti quello di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela del legittimo affidamento).
La decadenza, inoltre, comporta l'estinzione del potere sanzionatorio, poiché
è decadenza dal potere sanzionatorio dell'Amministrazione (vedi Consiglio di Stato, sez. VII, n. 1081/2022, che, dando seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale, si è espresso nel senso della decadenza del potere dell'Agenzia che aveva emanato il provvedimento Controparte_2
sanzionatorio dopo oltre 2 anni dalla chiusura dell'attività istruttoria, peraltro senza aver motivato le ragioni del ritardo;
ugualmente, con riguardo ai procedimenti delle autorità indipendenti, laddove le stesse Autorità avevano fissato, all'interno di propri regolamenti, i termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori, Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018 n. 5695; Cons.
Stato, sez. V, n. 2874/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 3919/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 584/2021 e n. 2309/2021, a fronte della loro tardività, ha dichiarato decaduto il potere) e, di conseguenza, la assoluta nullità e addirittura l'inesistenza giuridica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in carenza di potere.
L'oggetto del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione consiste, infatti, non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Nella specie, pertanto, anche se non espressamente dedotto dall'opponente, che lamentava di non avere mai saputo con esattezza quali fossero i contributi omessi, così indirettamente deducendo di non avere mai ricevuto l'accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, deve comunque valutarsi se l'Istituto avesse il potere di emettere l'atto sanzionatorio.
L' – in analoghi giudizi – ha ritenuto non applicabile nel caso di specie CP_1
l'art.14 L.689/81, osservando primis che le disposizioni del D. Lgs. 8/16 si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (art.8), e che per tali violazioni l'art. 9, comma 4°, prevede quanto segue: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Posto che il D. Lgs 8/16 contiene una norma specifica relativa al termine di notifica della violazione e che peraltro non è contemplata una disposizione (parallela all'art. 14 u.c. L.689/81) che 'sanzioni' la mancata notifica con l'estinzione dell'obbligazione, si deve ritenere che nel caso di specie l non sia CP_1
incorso in alcuna decadenza.
Detta opzione interpretativa viene sconfessata dalla stessa circolare CP_1
n. 32 del 25.02.2022, proprio in tema di effetti della depenalizzazione e disposizioni per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la quale interpreta il
D.lgs 8/2016 nel senso che esso preveda l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/81, con la conseguenza che “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: ….
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni
a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo
14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui
è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
689/1981);…”.
L'interpretazione resa dall in analoghi giudizi, in contrasto con la CP_1
circolare citata e anche con il D.L. 48/2023 cit. - che ha disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza - non appare in ogni caso condivisibile, invero, né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né, tanto meno, per quelle commesse dopo, come quella di specie (omissioni contributive relative all'anno 2016 da gennaio a novembre), dovendosi al contrario ritenere applicabile - in entrambi i casi anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione. Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9
D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14
L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. L'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art.9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o l' onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e CP_1
quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie relative alle omissioni contributive anteriori alla depenalizzazione attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Ed invero, sino all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la CP_1
procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha, tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse - come in gran parte quella oggetto del presente giudizio – dopo la depenalizzazione.
Nella fattispecie oggetto di causa, pertanto il termine di cui all'art. 14 cit. decorreva per gennaio 2016 dal 6.02.2016 e per i contributi successivi da febbraio a novembre 2016 dalle rispettive date di scadenza dei contributi omessi, tutte comprese nell'anno 2016, sicché la notifica della contestazione avvenuta solo nel 2022 - come dedotto e documentato dall - risulta CP_1
tardiva, perché in ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Va qui, inoltre, rilevato che i contributi di cui alle omissioni contestate erano integralmente prescritti alla data di dedotta notifica dell'accertamento.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 08/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 27/11/2024
LA GIUDICE
Paola Marino
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
LA GIUDICE
PAOLA MARINO
In causa civile n. 7000/2024 R.G.L., promossa da
, con l'avv. AGUGLIARO BALDASSARE Parte_1
contro con l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e l'avv. RIZZO CP_1
ADRIANA GIOVANNA
Da atto che per l'udienza sostituita con note scritte del 27.11.2024 le parti costituite hanno ricevuto avviso dalla Cancelleria e che hanno depositato note scritte, parte ricorrente in data 18.11.2024 e 26.11.2024, mentre parte resistente non depositava note;
LA GIUDICE
Esaminati gli atti e i documenti di causa e le note scritte come sopra depositate, pronuncia la seguente sentenza in allegato, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 7000/2024 R.G..L. promossa
D A , rappresentato e difeso dall'avv. AGUGLIARO Parte_1
BALDASSARE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
c o n t r o in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA
LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 27.11.2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-000606984.
Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore antistatario avv. AGUGLIARO
BALDASSARE.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/05/2024 parte ricorrente chiedeva annullarsi l'ordinanza ingiunzione n. OI-000606984, notificatagli dall' CP_1
il 14.04.2024, in relazione a contributi omessi nell'anno 2016, eccependo in via gradata la nullità della stessa per impossibilità di valutare quale sia la violazione e la sanzione comminata, la sproporzione della sanzione e l'assenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
rilevava da ultimo di non essere più da tempo amministratore del Condominio cui la violazione è contestata in via principale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l contestando CP_1
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, variamente argomentando;
dedusse di avere ritualmente notificato l'atto di accertamento per i contributi omessi nel 2016 – ivi specificamente indicati
– in data 31.01.2022.
La causa, senza istruzione, dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, viene decisa sulla scorta della documentazione prodotta in atti.
La sanzione amministrativa portata dall'ordinanza ingiunzione di cui è opposizione è stata irrogata dall' ai sensi dell'art.3, comma 6 del D.Lgs. CP_1
n. 8 del 2016, che, sostituendo l'art.2, comma 1-bis d.l. 463/83, conv, con l.
638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
L'opponente non ha eccepito la decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981, né la prescrizione prevista dall'art. 28 della medesima legge, tuttavia dette eccezioni vanno sollevate e valutate d'ufficio, atteso che si tratta di eccezioni relative a istituti pubblicistici finalizzati a rendere il procedimento sanzionatorio conforme alla Costituzione e alla normativa eurounitaria (vedi sul punto Corte Costituzionale n. 151/2021, su cui v. infra il paragrafo 4. La mancanza di un termine di conclusione, oltre ad essere in contrasto con la legge generale sul procedimento amministrativo, la n. 241 del 1990, che impone alle amministrazioni di stabilire i tempi entro i quali emanare i procedimenti di competenza, contrasta con alcuni principi generali che si sono oramai largamente affermati nell'ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino, primo fra tutti quello di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela del legittimo affidamento).
La decadenza, inoltre, comporta l'estinzione del potere sanzionatorio, poiché
è decadenza dal potere sanzionatorio dell'Amministrazione (vedi Consiglio di Stato, sez. VII, n. 1081/2022, che, dando seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale, si è espresso nel senso della decadenza del potere dell'Agenzia che aveva emanato il provvedimento Controparte_2
sanzionatorio dopo oltre 2 anni dalla chiusura dell'attività istruttoria, peraltro senza aver motivato le ragioni del ritardo;
ugualmente, con riguardo ai procedimenti delle autorità indipendenti, laddove le stesse Autorità avevano fissato, all'interno di propri regolamenti, i termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori, Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2018 n. 5695; Cons.
Stato, sez. V, n. 2874/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 3919/2019; Cons. Stato, sez. VI, n. 584/2021 e n. 2309/2021, a fronte della loro tardività, ha dichiarato decaduto il potere) e, di conseguenza, la assoluta nullità e addirittura l'inesistenza giuridica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in carenza di potere.
L'oggetto del giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione consiste, infatti, non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Nella specie, pertanto, anche se non espressamente dedotto dall'opponente, che lamentava di non avere mai saputo con esattezza quali fossero i contributi omessi, così indirettamente deducendo di non avere mai ricevuto l'accertamento prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta, deve comunque valutarsi se l'Istituto avesse il potere di emettere l'atto sanzionatorio.
L' – in analoghi giudizi – ha ritenuto non applicabile nel caso di specie CP_1
l'art.14 L.689/81, osservando primis che le disposizioni del D. Lgs. 8/16 si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto (art.8), e che per tali violazioni l'art. 9, comma 4°, prevede quanto segue: “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”. Posto che il D. Lgs 8/16 contiene una norma specifica relativa al termine di notifica della violazione e che peraltro non è contemplata una disposizione (parallela all'art. 14 u.c. L.689/81) che 'sanzioni' la mancata notifica con l'estinzione dell'obbligazione, si deve ritenere che nel caso di specie l non sia CP_1
incorso in alcuna decadenza.
Detta opzione interpretativa viene sconfessata dalla stessa circolare CP_1
n. 32 del 25.02.2022, proprio in tema di effetti della depenalizzazione e disposizioni per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, la quale interpreta il
D.lgs 8/2016 nel senso che esso preveda l'applicabilità dell'art. 14 della L. n. 689/81, con la conseguenza che “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: ….
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni
a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo
14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui
è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
689/1981);…”.
L'interpretazione resa dall in analoghi giudizi, in contrasto con la CP_1
circolare citata e anche con il D.L. 48/2023 cit. - che ha disposto l'allungamento dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, così confermando la previgente applicabilità dei termini ex art. 14 cit. e della predetta norma nella sua interezza - non appare in ogni caso condivisibile, invero, né in ipotesi di violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della citata legge di depenalizzazione, né, tanto meno, per quelle commesse dopo, come quella di specie (omissioni contributive relative all'anno 2016 da gennaio a novembre), dovendosi al contrario ritenere applicabile - in entrambi i casi anche se con decorrenza diversa - la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689”, atteso che fra le citate disposizioni è compreso anche l'art. 14.
Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che in ogni caso possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione. Infatti, nel primo caso, di omissione contributiva avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, fermo restando che secondo l'art. 9
D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14
L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. L'applicabilità dell'art. 14 L.689/81 ed in particolare dell'effetto decadenziale/estintivo ivi previsto si desume anche adottando un diverso profilo interpretativo.
L'art.9 del D.Lgs. 8/2016, titolato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa” prevede un complesso doppio passaggio di atti che in un primo tempo, concomitante con il periodo in cui i mancati versamenti delle ritenute costituivano in ogni caso reato penale, comportava la trasmissione dalla sede amministrativa a quella penale e successivamente, con la depenalizzazione, un ritorno all'autorità amministrativa;
la 'ritrasmissione' in sede amministrativa, come si è visto, segna anche la decorrenza della notifica degli 'estremi della violazione' da effettuarsi nei confronti del trasgressore.
Ora, nell'ipotesi in cui non vi sia notizia che tale complesso iter sia stato seguito, o l' onerato in tal senso, non abbia allegato e provato se e CP_1
quando gli atti siano stati eventualmente trasmessi in sede penale e nuovamente inviati in sede amministrativa, si deve ritenere inapplicabile la tempistica prevista dall'art. 9 D.Lgs. 8/2016, con conseguente piena applicabilità (mediante il rinvio dell'art.6), dell'art.14 L.689/81, con particolare riferimento alla fattispecie decadenziale ivi prevista.
L'unico 'adattamento' reso necessario dalla particolarità delle fattispecie relative alle omissioni contributive anteriori alla depenalizzazione attiene all'individuazione della decorrenza dei termini. Ed invero, sino all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione di avviare la CP_1
procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
La suddetta eccezione alla generale regola della decorrenza del termine previsto dall'art. 14 L. n. 689/1981 dalla data in cui i contributi omessi erano dovuti non ha, tuttavia, alcuna ragion d'essere in relazione alle omissioni contributive commesse - come in gran parte quella oggetto del presente giudizio – dopo la depenalizzazione.
Nella fattispecie oggetto di causa, pertanto il termine di cui all'art. 14 cit. decorreva per gennaio 2016 dal 6.02.2016 e per i contributi successivi da febbraio a novembre 2016 dalle rispettive date di scadenza dei contributi omessi, tutte comprese nell'anno 2016, sicché la notifica della contestazione avvenuta solo nel 2022 - come dedotto e documentato dall - risulta CP_1
tardiva, perché in ogni caso avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dalle date di scadenza dei contributi omessi.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.”.
Va qui, inoltre, rilevato che i contributi di cui alle omissioni contestate erano integralmente prescritti alla data di dedotta notifica dell'accertamento.
Il ricorso va pertanto accolto, assorbita ogni altra questione, con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate e distratte come in parte dispositiva.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 08/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 27/11/2024
LA GIUDICE
Paola Marino