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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 262 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente.
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 262 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/4/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SPEZZIGU IRENE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SPEZZIGU IRENE Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Perfugas in data 21/6/2008, optando per il regime della comunione legale dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2008, numero 7, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi è nato/a oppure sono nati i figli (19/3/2010) e (9/8/2016). Per_1 Per_2
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale scelto, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse dei figli, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
2 , alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Perfugas (SS) via Puccini, 4, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
rimane a questa assegnata ove vi abiterà unitamente alla prole che ivi conserverà la residenza anagrafica.
3. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relativa all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai minori. Comunque le parti fissano, in linea di massima, le seguenti modalità di svolgimento dell'affido:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i minori almeno tre giorni a settimana, indicativamente il martedì, giovedì e venerdì dal termine delle lezioni scolastiche fino alle 21.30 circa - momento in cui il padre li accompagnerà a casa;
- il sig. potrà tenere con se i minori a fine settimana alterni dal venerdì aore 21.30 fino alla Pt_1
domenica ore 19.00;
- le festività e il compleanno dei figli saranno fruiti secondo il regime dell'alternanza annuale, ovvero il Santo Natale con la madre ed il successivo con il padre. La Pasqua con il padre e la pasquetta con la madre e viceversa al successivo anno;
- per il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per 15 giorni anche non consecutivi.
In alternanza a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelare al meglio.
4. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della prole, mentre verranno divise in ragione di ½ ciascuno le spese di carattere straordinario come meglio determinate nelle line guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, che si allegano per formare parte integrante del presente atto (all. 11 copia linee guida CNF del
29.11.2017).
L'importo dell'assegno unico ed universale verrà percepito al 100% dalla madre.
6. Il sig. si impegna ed obbliga a pagare i ratei dei due finanziamenti esposti in premessa Pt_1
sino alla loro estinzione.
5. le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolare ogni reciproca
3 pretesa economica e patrimoniale, si vedano l'atto notarile e le scritture private (All.ti 8-9-10).
6. Le presenti condizioni sono valide, efficaci e vincolati tra le parti dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
7. Le parti preventivamente e concordemente dichiarano di rinunciare all'impugnazione.
8. I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzando fin d'ora il rilascio dei necessari documenti”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.g. n. 262 / 2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente.
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr.ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa congiuntamente iscritta al n. 262 del Ruolo Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 posta in decisione all'udienza del 10/4/2025 e vertente tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SPEZZIGU IRENE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SPEZZIGU IRENE Controparte_1 C.F._2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: nell'interesse delle parti dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio e ribadite con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Perfugas in data 21/6/2008, optando per il regime della comunione legale dei beni. L'atto è stato iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2008, numero 7, parte II, serie A.
Dall'unione tra i coniugi è nato/a oppure sono nati i figli (19/3/2010) e (9/8/2016). Per_1 Per_2
In considerazione del fatto che il rapporto coniugale è entrato gradatamente in crisi e che è venuta del tutto meno l'affectio coniugalis, le parti hanno congiuntamente domandato pronunciarsi sentenza di separazione personale.
Già in sede di proposizione del ricorso le parti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento dei figli, ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 10/4/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale scelto, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Quanto alle complessive condizioni di separazione, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento del figlio, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse dei figli, sia dell'interesse dei coniugi separati ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
2 , alle condizioni di seguito indicate: Controparte_1
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale sita in Perfugas (SS) via Puccini, 4, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
rimane a questa assegnata ove vi abiterà unitamente alla prole che ivi conserverà la residenza anagrafica.
3. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1 Per_2
dell'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relativa all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai minori. Comunque le parti fissano, in linea di massima, le seguenti modalità di svolgimento dell'affido:
- il padre potrà vedere e tenere con sé i minori almeno tre giorni a settimana, indicativamente il martedì, giovedì e venerdì dal termine delle lezioni scolastiche fino alle 21.30 circa - momento in cui il padre li accompagnerà a casa;
- il sig. potrà tenere con se i minori a fine settimana alterni dal venerdì aore 21.30 fino alla Pt_1
domenica ore 19.00;
- le festività e il compleanno dei figli saranno fruiti secondo il regime dell'alternanza annuale, ovvero il Santo Natale con la madre ed il successivo con il padre. La Pasqua con il padre e la pasquetta con la madre e viceversa al successivo anno;
- per il periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per 15 giorni anche non consecutivi.
In alternanza a quanto sopra fissato, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative, i coniugi potranno concordare di volta in volta soluzioni differenti, in modo da assicurare che le esigenze dei minori siano tutelare al meglio.
4. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario della prole, mentre verranno divise in ragione di ½ ciascuno le spese di carattere straordinario come meglio determinate nelle line guida del Consiglio Nazionale Forense del 29 novembre 2017, che si allegano per formare parte integrante del presente atto (all. 11 copia linee guida CNF del
29.11.2017).
L'importo dell'assegno unico ed universale verrà percepito al 100% dalla madre.
6. Il sig. si impegna ed obbliga a pagare i ratei dei due finanziamenti esposti in premessa Pt_1
sino alla loro estinzione.
5. le parti dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolare ogni reciproca
3 pretesa economica e patrimoniale, si vedano l'atto notarile e le scritture private (All.ti 8-9-10).
6. Le presenti condizioni sono valide, efficaci e vincolati tra le parti dal momento della sottoscrizione del presente ricorso.
7. Le parti preventivamente e concordemente dichiarano di rinunciare all'impugnazione.
8. I coniugi si danno reciproco assenso all'espatrio autorizzando fin d'ora il rilascio dei necessari documenti”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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