Sentenza 1 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 01/06/2023, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2023
N. 00751/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01201/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1201 del 2018, proposto da
Italiana Costruzioni s.p.a. e Na. Gest. Global Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IS PA in Mestre, via Cavallotti 22;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni R. Caineri e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’avvocatura civica in Verona, piazza Brà 1;
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21 giugno 2018 e dei relativi allagati, pubblicata sull'albo pretorio online del Comune di Verona dal 27 luglio 2018 all'11 agosto 2018 ed esecutiva dal 7 agosto 2018 relativa alla “ deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2017 avente ad oggetto: ‘urbanistica – piano degli interventi - variate n. 23 adozione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 1172004’. Riesame e rivalutazione. Conferma parziale, con riapertura dei termini per le osservazioni, modifica con riadozione parziale e pubblicazione ” nella parte in cui, in accoglimento dell'emendamento n. 54 avanzato dal cons. Matteo De Marzi, ha disposto di stralciare dal repertorio normativo “ Centro Storico Maggiore ”, Sezione 3, la parte riguardante il progetto preliminare di recupero dell'Arsenale, ovvero la variante 25, come da delibera di consiglio n. 24 del 2017, con conseguente previsione di nuove indicazioni progettuali per l'area dell' ex Arsenale Austriaco;
- di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi o conseguenti, ivi inclusa, ove occorrer possa, della delibera della giunta del Comune di Verona (allo stato non pubblicata e non nota), con cui sono state approvate le nuove destinazioni d'uso dell'area dell'Arsenale, nel contesto della realizzazione di un nuovo progetto unitario di recupero del complesso (c.d. “ ARS District ”).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Verona ha avviato la realizzazione di un progetto di complessivo risanamento e recupero del compendio immobiliare dell’ ex Arsenale Austriaco sito all’interno del centro storico maggiore della città di Verona sulla base della proposta di finanza di progetto presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo costituito da Italiana Costruzioni s.p.a. e da Na. Gest. Global Service s.r.l., odierne ricorrenti.
La dichiarazione di pubblico interesse alla realizzazione del progetto è stata revocata con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 28 settembre 2017.
Tale delibera è stata impugnata con autonomo ricorso r.g. n. 1245 del 2017, dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ed in parte respinto con sentenza di questo Tribunale16 febbraio 2018, n. 184.
Avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello.
La sentenza ha dichiarato improcedibile il ricorso per la mancata impugnazione la delibera consiliare n. 382 del 4 dicembre 2017, con la quale era stato disposto l’impiego delle risorse originariamente destinate al progetto relativo all’ ex Arsenale, per la realizzazione di lavori di conservazione dell’Arena.
Il Comune con deliberazione consiliare n. 24 del 31 marzo 2017, aveva approvato la variante n. 25 al piano degli interventi nel contesto del procedimento che ha portato all’approvazione, alla dichiarazione di pubblico interesse e alla successiva messa a gara, della proposta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo costituito da Italiana Costruzioni s.p.a. e da Na. Gest. Global Service s.r.l..
Con la deliberazione consiliare n. 31 del 21 giugno 2018, in accoglimento all’emendamento n. 54 avanzato nel corso dei lavori da un consigliere, ha adottato la variante n. 23 al piano degli interventi, ed in tale contesto ha disposto lo stralcio della variante n. 25 prevedendo la realizzazione di un progetto alternativo a quello presentato dalla parte ricorrente.
Con il ricorso in epigrafe Italiana Costruzioni s.p.a. e Na. Gest. Global Service s.r.l. impugnano tale provvedimento deducendone l’illegittimità sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, con l’espressa precisazione, contenuta a pagina 6 del ricorso, che lo stralcio della variante 25 al piano degli interventi, che costituiva la condizione essenziale per la realizzazione del progetto proposto, pregiudica l'interesse del raggruppamento promotore alla prosecuzione della gara del progetto dallo stesso presentato, interesse che doveva allora ritenersi attuale in ragione della pendenza dell'appello al Consiglio di Stato sulla legittimità della revoca.
In data 22 febbraio 2023, è stata fissata un’udienza in camera di consiglio finalizzata, come comunicato nell’avviso di fissazione, a verificare la permanenza o meno dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso.
La parte ricorrente non ha depositato memorie e non è comparsa il giorno della camera di consiglio.
Il Comune di Verona ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse evidenziando che:
- il Consiglio di Stato, con sentenza Sez. V, 4 febbraio 2019, n. 820, ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza di questo Tribunale 16 febbraio 2018, n. 184, dichiarando inammissibile la domanda risarcitoria proposta e ciò ha comportato il consolidamento del provvedimento di revoca della dichiarazione di pubblico interesse relativa al progetto presentato dalla parte ricorrente;
- gli avvisi pubblicati dal Comune, con i quali si comunicava la sospensione della procedura di gara, adottati successivamente alla proposizione del ricorso in esame, sono stati impugnati con il ricorso r.g. n. 906 del 2017, dichiarato in parte improcedibile ed in parte inammissibile con sentenza di questo Tribunale 10 novembre 2022, n. 1721;
- con decreto decisorio presidenziale n. 574 del 21 dicembre 2022, è stato dichiarato perento il ricorso r.g. n. 474 del 2022, promosso dal Comitato Arsenale di Verona avverso la deliberazione con le quali sono state approvate le varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione degli interventi.
A fronte di tali deduzioni è stata fissata la camera di consiglio del 24 maggio 2023. Nell’avviso di fissazione è stato specificato che in tale sede sarebbe stata esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune di Verona, anche ai fini di un’eventuale definizione della controversia con sentenza resa in forma semplificata.
La parte ricorrente non ha depositato memorie e non è comparsa.
Pertanto il Collegio, ai sensi dell’art. 72 bis cod. proc. amm., che consente di definire in camera di consiglio con sentenza resa in forma semplificata i ricorsi suscettibili di immediata definizione, dalla documentata eccezione sollevata dal Comune e dal comportamento processuale della parte ricorrente che nulla ha replicato sul punto, ritiene di poter desumere sufficienti argomenti di prova, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., circa la sopravvenuta carenza di interesse.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.
Le peculiarità della controversia e la risalenza delle vicende che vi hanno dato origine, giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO