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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/05/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 2727/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore, Avv. SCARPINO
FRANCESCA, C.F. , sito in Parma, Strada della C.F._2
Repubblica, n. 43
e
, C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliato presso lo studio difensore, Avv. GAVAZZI LAURA, C.F.
, sito in Parma, B.go della Salnitrara, n. 3 C.F._4 con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/04/2025 le parti hanno premesso: di avere contratto matrimonio in data 24/06/2017 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di FORNOVO di TARO, Parma, n. 4, P.2 S.
A, anno 2017); dall'unione era nato il figlio (1/07/2019); ormai Persona_1
da tempo la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, in conformità agli accordi raggiunti, proponendo, altresì, domanda di scioglimento del matrimonio.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo oltre che rispondenti all'interesse del minore, con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirate a rapporti di equilibrata bigenitorialità. Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Il procedimento dovrà proseguire per deliberare sulla proposta domanda di cessazione effetti civili del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Fornovo di Taro, Parma,
[...]
in data 24/06/2017 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di FORNOVO di TARO, Parma, n. 4, P.2 S. A, anno 2017);
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fornovo di Taro,
PARMA, di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
Pag. 3 di 4 omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso del 9/04/2025;
compensa le spese di lite.
Il procedimento dovrà proseguire avanti al nominato Giudice rel. per deliberare sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/05/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 2727/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione personale a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore, Avv. SCARPINO
FRANCESCA, C.F. , sito in Parma, Strada della C.F._2
Repubblica, n. 43
e
, C.F. , elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliato presso lo studio difensore, Avv. GAVAZZI LAURA, C.F.
, sito in Parma, B.go della Salnitrara, n. 3 C.F._4 con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della sentenza di separazione alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9/04/2025 le parti hanno premesso: di avere contratto matrimonio in data 24/06/2017 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di FORNOVO di TARO, Parma, n. 4, P.2 S.
A, anno 2017); dall'unione era nato il figlio (1/07/2019); ormai Persona_1
da tempo la convivenza era divenuta intollerabile.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, in conformità agli accordi raggiunti, proponendo, altresì, domanda di scioglimento del matrimonio.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, in tal modo esplicitando la volontà di non riconciliarsi (cit.art.473 bis 51, quarto comma).
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ha espresso tempestivamente parere favorevole.
La reiterata espressa volontà di non addivenire ad una riconciliazione e la conflittualità emergente dagli atti processuali, dimostrano che è venuta meno da entrambe le parti la volontà di proseguire la convivenza coniugale, che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.151 c.c.
Pag. 2 di 4 Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità alle condizioni concordate sottoscritte dai medesimi interessati, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo oltre che rispondenti all'interesse del minore, con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirate a rapporti di equilibrata bigenitorialità. Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Il procedimento dovrà proseguire per deliberare sulla proposta domanda di cessazione effetti civili del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
visti gli artt.473 bis 47 e 473 bis.51, quarto comma, c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Fornovo di Taro, Parma,
[...]
in data 24/06/2017 (atto trascritto presso il registro dello stato civile del comune di FORNOVO di TARO, Parma, n. 4, P.2 S. A, anno 2017);
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fornovo di Taro,
PARMA, di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza;
Pag. 3 di 4 omologa gli accordi intervenuti tra le parti, testualmente riportati nel ricorso del 9/04/2025;
compensa le spese di lite.
Il procedimento dovrà proseguire avanti al nominato Giudice rel. per deliberare sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art.473 bis 49 c.p.c., diviene procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/05/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 4 di 4