Articolo 2 della Legge 6 giugno 1975, n. 207
Articolo 1
Versione
1 luglio 1975
Art. 2.
Nello, stesso articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 , sono aggiunte, al primo comma, le seguenti lettere:
"g) cura il riepilogo dei dati statistici riportati negli albi dei vigneti istituiti, ai sensi del precedente articolo 10, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il riepilogo annuale delle denunce delle uve effettuate, ai sensi del precedente articolo 11, presso le stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per poter aggiornare continuamente la situazione relativa a tutti i vini italiani a denominazione di origine;
h) promuove e coordina in collaborazione con le regioni le indagini relative alla natura, composizione e rese dei vigneti nonche' alla composizione analitica dei vini a denominazione di origine;
i) avanza proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei vini italiani a denominazione di origine".

Entrata in vigore il 1 luglio 1975