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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 31/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1225/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA PAOLO CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA Controparte_2 C.F._2
PAOLO
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“conclusioni
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Controparte_2
• ordinare al Comune di Casatenovo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere ad ogni altro adempimento di legge;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il Signor verserà alla Signora OT a titolo di concorso al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
la somma mensile di euro.300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, entro il 5 di ogni mese;
3) il Signor inoltre, concorrerà al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio CP_1
secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco;
Per_1
4) I coniugi, dato atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento personale.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito CP_1 Controparte_2
concordatario il 18/01/1997 a Lesmo e dalla loro unione sono nati due figli, , maggiorenne ed Per_2
economicamente indipendente e maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
27/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, non sono Per_1
in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lesmo il 18/01/1997, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lesmo, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio e ai rapporti economici e provvede Per_1
in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LESMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1225/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA PAOLO CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOTTA Controparte_2 C.F._2
PAOLO
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“conclusioni
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Controparte_2
• ordinare al Comune di Casatenovo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere ad ogni altro adempimento di legge;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il Signor verserà alla Signora OT a titolo di concorso al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
la somma mensile di euro.300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, entro il 5 di ogni mese;
3) il Signor inoltre, concorrerà al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio CP_1
secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco;
Per_1
4) I coniugi, dato atto di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento personale.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito CP_1 Controparte_2
concordatario il 18/01/1997 a Lesmo e dalla loro unione sono nati due figli, , maggiorenne ed Per_2
economicamente indipendente e maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo. Per_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
27/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autonomo, non sono Per_1
in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , CP_1 Controparte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Lesmo il 18/01/1997, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lesmo, reg. atti di matrimonio, anno 1997, parte II, serie A, numero 1;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti al figlio e ai rapporti economici e provvede Per_1
in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di LESMO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada