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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/10/2025, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13412/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 13412/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Cardi, Sebastiano Licciardello, Marcello Cardi e Bonina
ME in virtù di procure allegate in atti;
-attrice- contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Candeloro Nania e Riccardo Rotigliano giusta procura allegata in atti;
-convenuta-
E nei confronti di in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata dagli Controparte_2
Avv.ti Riccardo Cinti e Filippo Tortorici giusta procura in atti;
- terza chiamata -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, nei confronti delle altre parti in epigrafe indicate, il giudizio originariamente instaurato avanti il Tribunale di Messina – che, con ordinanza del 24.6.2017, si era dichiarato privo
1 di competenza funzionale in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Palermo – e proposto contro il , il quale, già nella fase processuale Controparte_1 svoltasi innanzi al primo giudice, aveva chiamato in causa al fine di essere Controparte_2 garantita e/o manlevata da quest'ultima nel caso di accertamento di danni subiti da terzi e scaturenti dall'esecuzione delle opere oggetto del medesimo giudizio.
La società attrice ha premesso in citazione che:
- con contratto stipulato il 7.9.2000 (Rep. n. 167), il (d'ora in Controparte_1 avanti anche solamente ), in qualità di concessionario ANAS S.p.A. per la costruzione e CP_3 gestione dell'Autostrada Messina-Palermo, aveva affidato all' - composta dalla mandataria CP_4
e dalla mandante Geom. (poi divenuta Controparte_5 Parte_1
- i “Lavori di completamento del Lotto 26 bis “Canneto” tra la Parte_1 progressiva Km. 119+658,00 e Km. 121+646,9 della pista per Palermo e tra la progressiva Km.
119 + 519,29 e Km. 121 + 511,16 della pista per Messina, della lunghezza media di Km.
1+990,18”;
- a seguito della dichiarazione di fallimento di intervenuta in data 02.11.2002, Controparte_5 il , con delibera n. 49/Comm del 24.3.2003, aveva autorizzato la Controparte_1 prosecuzione dell'appalto da parte di quale unica esecutrice e, a tal Parte_1 fine, in data 22.5.2003 aveva stipulato con la stessa impresa apposito atto (Rep. C.A.S. n. 325) aggiuntivo al contratto originario, con cui quest'ultima aveva accettato “di subentrare alla CP_6 nella posizione di mandataria e, conseguentemente, di eseguire quale impresa Controparte_5 singola i lavori di completamento del lotto 26 bis, agli stessi prezzi, patti e condizioni del richiamato contratto rep. C.A.S. n. 167/2000”;
- per fatti estranei all'appaltatrice ed ascrivibili invece all'ente committente, l'esecuzione dell'appalto era stata persistentemente caratterizzata da un andamento discontinuo e frammentario, che aveva arrecato all'impresa esecutrice un maggior impegno di risorse economiche, mezzi e manodopera;
- durante l'esecuzione dei lavori si erano poi rese necessarie variazioni esecutive, che erano state formalizzate in una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva approvata con provvedimento dell'ANAS n. 5972 del 12.10.2004;
- i lavori dell'appalto erano stati ultimati in data 13.7.2005 (ad esclusione di alcune lavorazioni fuori sede autostradale completate entro il termine di sessanta giorni disposto dal direttore dei lavori) e lo Stato Finale dei lavori era stato firmato (con riserve) dall'impresa esecutrice il 9.1.2007;
- nel corso dell'appalto, l'attrice aveva annotato in totale, nei documenti contabili, n. 158 riserve,
2 di cui n. 150 iscritte nel registro di contabilità in occasione dei vari S.A.L.., altre sette nello Stato
Finale ed un'altra nel Certificato di Collaudo emesso il 5.2.2008;
- alcune delle predette riserve erano state definite con due accordi bonari sottoscritti il
25.11.2004 ed il 5.6.2009, mentre per altre riserve, pur sussistendone i presupposti di legge, il committente non aveva provveduto ad attivare una terza nuova proposta di accordo bonario.
Ciò premesso, ha dedotto la responsabilità della stazione Parte_1 appaltante per violazione delle norme disciplinanti l'obbligo, a carico di quest'ultima, di predisporre una progettazione esecutiva effettivamente completa e realizzabile in ogni dettaglio, violazione che aveva determinato un anomalo andamento dei lavori con conseguenti maggiori oneri e danni a carico dell'appaltatrice; per la mancata contabilizzazione e liquidazione delle maggiori lavorazioni, non previste contrattualmente, richieste dal committente all'impresa attrice nel corso dell'appalto e da quest'ultima eseguite;
per la violazione dei principi di correttezza, buona fede e cooperazione nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale.
L'attrice ha dunque domandato - a titolo di inadempimento contrattuale per i maggiori oneri e i danni subiti dalla stessa o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. - la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 32.387.305,66 (o della CP_1 diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia), pari all'ammontare delle riserve iscritte in contabilità, analiticamente descritte alle pagg. da 22 a 84 dell'atto di citazione in riassunzione e suddivise in n. 23 gruppi e segnatamente: Gruppo n. 1: riserva n. 57; Gruppo n. 2: riserva n. 85;
Gruppo n. 3: riserva n. 86; Gruppo n. 4: riserva n. 87; Gruppo n. 5: riserve nn. 88, 106, 116, 128,
137 e 146; Gruppo n. 6: riserve n. 89, 97, 105, 115, 127, 136 e 145; Gruppo n. 7: riserve nn. 90, 98,
108, 120, 129 e 138; Gruppo n. 8: riserve nn. 92, 100, 110, 122, 131 e 140; Gruppo n. 9: riserve nn.
93, 101, 111, 123, 132 e 141; Gruppo n. 10: riserve nn. 94, 102, 112, 124, 133 e 142; Gruppo n. 11: riserve nn. 99, 109, 121, 130 e 139; Gruppo n. 12: riserve nn. 107 e 147; Gruppo n. 13: riserva n.
117; Gruppo n. 14: riserva n. 118: Gruppo n. 15: riserve nn. 119, 149 e 155; Gruppo n. 16: riserva n. 148; Gruppo n. 17: riserve nn. 150 e 151; Gruppo n. 18: riserva n. 152: Gruppo n. 19: riserva n.
153; Gruppo n. 20: riserva n. 154: Gruppo n. 21: riserva n. 156; Gruppo n. 22: riserva n. 157:
Gruppo n. 23: riserva n. 158.
Il convenuto , nella comparsa di costituzione innanzi al Tribunale Controparte_1 di Messina, dopo la proposizione dell'eccezione preliminare di incompetenza per materia del
Tribunale di Messina (poi accolta dallo stesso Tribunale), ha affermato di aver ottemperato ai propri obblighi per la realizzazione dell'opera pubblica ed ha escluso la propria responsabilità in ordine
3 alle doglianze dell'attrice; ha quindi chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio Controparte_2 deducendo la responsabilità di quest'ultima nello svolgimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che le erano stati attribuiti, per le seguenti ragioni: aver indicato un termine contrattuale inadeguato, in ragione del quale si rendevano necessari una proroga e diversi successivi slittamenti per l'ultimazione dei lavori;
aver predisposto un P.E.L. inadeguato alla portata dei lavori necessari;
aver approntato un'insufficiente presenza di operai in cantiere nel corso dei lavori;
aver compiuto una progettazione esecutiva non rispondente ai requisiti richiesti. Infine, il CP_1 convenuto ha chiesto in via principale al Tribunale di accertare e dichiarare “responsabili la
[...]
a cui è stata demandata la direzione dei lavori, e la Controparte_7 Parte_1 quale soggetto appaltatore dei lavori, ciascuna per le rispettive responsabilità, per la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte delle opere in oggetto”, nonché di accertare e dichiarare l'inesistenza di un proprio debito nei confronti della società attrice.
Nella medesima originaria comparsa costitutiva il C.A.S., richiamando le conclusioni e le valutazioni espresse dal R.U.P. per ciascuna delle riserve avanzate dall'appaltatrice, con le quali erano state parzialmente accolte, nella misura complessiva di euro 5.642.663,29, le richieste economiche formulate da quest'ultima con le riserve nn. 86, 87, 89, 97, 105, 115, 127, 136, 145, 90,
98, 108, 120, 129, 138, 92, 100, 110, 122, 131,140, 93, 101,111, 123, 132, 141, 107, 149, 117, 118,
148, 152, 153 e 154, ha chiesto “nella subordinata ipotesi disporre la riduzione della somma, come chiesta e analiticamente contestata”. Nella successiva comparsa di costituzione in riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, il C.A.S. ha eccepito l'inammissibilità di tutte le pretese economiche avanzate dall'impresa attrice per aver quest'ultima, in occasione della sottoscrizione del secondo accordo bonario in data 5.6.2009, già rinunciato alle riserve da essa iscritte in tutti gli atti dell'appalto, con le sole eccezioni di quelle contrassegnate dai nn. 57-77-84-85-86-87-88-89, e, in secondo luogo, ha eccepito l'assoluta infondatezza nel merito di tutte le riserve dell'appaltatrice.
Costituitasi in riassunzione dinanzi a questo Tribunale, terza chiamata in causa Controparte_2 dal C.A.S., ha preliminarmente dichiarato di rinunciare all'eccezione - precedentemente sollevata dinanzi al Tribunale di Messina - di incompetenza del giudice ordinario a favore del collegio arbitrale in ordine alla domanda di garanzia/manleva dell'ente appaltante, mentre nel resto, richiamando la propria comparsa di costituzione nella prima fase processuale, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa sul duplice rilievo della mancata proposizione di un'effettiva domanda giudiziale nei suoi confronti da parte del C.A.S e della genericità degli addebiti rivolti da quest'ultimo contro di essa;
la prescrizione e la decadenza delle ragioni, dei diritti e delle domande azionate dal nei confronti della terza chiamata;
Controparte_8
4 l'infondatezza delle riserve apposte dalla società attrice.
Così delineato l'oggetto del giudizio, premesso che l'appalto per cui è causa, come risulta dal contratto stipulato il 7.9.2000 e dal successivo atto aggiuntivo del 22.5.2003, è regolato ratione temporis dalla Legge n. 109/1994 (con le modifiche e gli aggiornamenti apportate con le Leggi n.
216/1995 e n. 415/1998), dal R.D. 25.5.1895 n. 350 “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori
Pubblici”, dal D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 “Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici” e dalla Legge sulle OOPP 20.3.1865 n.
2248 All. F. e dal capitolato speciale di appalto, osserva in linea generale il Tribunale che:
- “L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione
l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione” (cfr. Cass. sez. 1 civ., 4.4.2019 n. 9518).
- “In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve” (cfr. Cass., sez. 1 civ., 5.8.2020 n. 16700);
- “il diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardo nei pagamenti invece sorge automaticamente per il semplice inutile decorso di specifici termini e non è richiesto, per il suo perfezionamento, né un atto di costituzione in mora, né la iscrizione di riserve” (cfr. Cass. sez. 1 civ., n. 11215/2005);
-inoltre, “nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità
5 contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo
l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo” (cfr. Cass. sez. 1 civ.,
9.11.2018 n. 28801) e “In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi rispetto al prezzo concordato, è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi degli artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350” (cfr. Cass., sez. 6-1, 29.3.2018 n. 7805);
-tuttavia “…detta tardività deve essere contestata dall'amministrazione appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. sez. 6-1, 29.3.2018 n. 7805).
Tanto osservato in linea generale, deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità delle pretese avanzate dall'attrice che il C.A.S. ha formulato alla luce della rinuncia alle riserve formalizzata dall'appaltatrice nel secondo accordo bonario, sottoscritto il 5.6.2009.
All'esame dell'oggetto della predetta eccezione non osta la circostanza che essa sia stata per la prima volta sollevata dall'ente convenuto nella comparsa di costituzione in riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale. Al riguardo, deve infatti richiamarsi il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel rispetto del principio di economia dei mezzi processuali, deve ritenersi ammissibile che, a seguito della riassunzione del giudizio, che segue ad una pronuncia d'incompetenza del giudice precedentemente adito, le parti nell'osservanza del principio del contraddittorio propongano nuove domande e nuove eccezioni introduttive di un nuovo giudizio” (cfr. Cass., sez. 3 civ., 10.7.2014 n. 15753 in motivazione;
nello stesso senso anche
Cass., sez. 3 civ., 8.1.2016 n. 132 e Cass., sez. 2 civ.,, 5.1.2011 n. 223).
Nel presente giudizio, la società attrice è stata posta nelle condizioni di replicare alla nuova eccezione proposta dal convenuto, essendosi celebrate ben tre udienze dopo la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, sicché è stato certamente rispettato il principio del contradittorio. Inoltre, in ragione della natura transattiva dell'accordo bonario – ossia dell'atto negoziale in cui formalizzava la rinuncia alle proprie riserve (escluse Parte_1 alcune ivi specificate) – ai sensi dell'art. 31, comma 1-ter, della Legge n. 109/1994, deve altresì richiamarsi sul punto il principio secondo il quale “L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali
6 la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"” (così Cass., sez. 3 civ., 27.9.2021 n. 26118; cfr. anche Cass., sez.
3, 11.6.2025 n. 15589).
Il principio appena citato trova applicazione nel caso di specie in quanto il documento avente ad oggetto il secondo accordo bonario, sottoscritto dal committente e dall'appaltatrice il 5.6.2009, è stato prodotto in giudizio dalla società attrice sin dall'introduzione della causa davanti al Tribunale di Messina e poi nuovamente allegato all'atto di riassunzione del processo dinanzi a questo
Tribunale.
Tanto chiarito, deve a questo punto rilevarsi che, con il secondo accordo bonario sottoscritto ex art. 31 bis della Legge n. 109/1994 ed art. 149 del D.P.R. n. 554/1999 in data 5.6.2009,
[...]
nell'accettare il versamento dell'importo complessivo di euro 10.935.423,53 Parte_1
(proposto dal responsabile del procedimento con nota del 7.4.2009), dichiarava (tra l'altro) di
“rinunciare alle riserve iscritte negli atti tutti dell'appalto, in qualsiasi forma, tempo e luogo, con esclusione delle riserve n° 57-77-84-85-86-87-88-89, e rinuncia ad avanzare pretese risarcitorie
e/o di maggiori oneri compensi riferentesi sia al trascorso periodo contrattuale, sia al successivo tempo contrattuale, sino al completamento dell'opera, per fatti ed eventi comunque connessi, collegati e/o dipendenti dalle vicende che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'appalto”.
Con tale ampia dichiarazione, l'appaltatrice poneva fine ad ogni questione economica insorta con il committente (cfr. art. 149, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999 secondo cui “Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta”) e rinunciava in modo irreversibile a tutte pretese avanzate dalla stessa impresa con le riserve già iscritte negli atti contabili dell'appalto – eccezion fatta per quelle espressamente escluse
– precludendo in maniera definitiva una eventuale riproposizione (anche con domanda giudiziale) delle riserve e delle pretese rinunciate (cfr. sul punto Cass., sez. 1, 29.1.2025 n. 2049).
L'effetto della rinuncia formulata da parte attrice nel secondo accordo bonario non viene nemmeno sovvertito dal contenuto della comparsa di costituzione del C.A.S. dinanzi al Tribunale di
Messina laddove il convenuto fa riferimento a riconoscimenti parziali, da parte del R.U.P., di alcune delle riserve domandate in giudizio dall'impresa. Al riguardo, si osserva infatti che nella predetta comparsa costitutiva del C.A.S. non è indicato il periodo in cui sarebbero avvenuti tali
7 riconoscimenti parziali delle riserve – ed in particolare, se prima o dopo la sottoscrizione del secondo accordo bonario tra le parti – e si evidenzia che in ogni caso eventuali manifestazioni in tal senso da parte del R.U.P., essendo rimaste estranee agli accordi bonari stipulati tra le parti, non vincolano l'ente committente, così come previsto dall'art 149, comma 6, del D.P.R. n. 554/1999 in base al quale “Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo”. Alle deduzioni formulate dal C.A.S. nella prima comparsa di costituzione non può nemmeno attribuirsi valore di riconoscimento – o di non contestazione – in via giudiziale del credito azionato dalla società attrice, a ciò ostando sia la rinuncia irrevocabile alle riserve già formulata dall'appaltatrice nel secondo accordo bonario del 5.6.2009, sia la richiesta di rigetto delle domande dell'attrice (comunque) formulata in via principale dal convenuto nella medesima comparsa costitutiva.
Orbene, l'anteriorità dell'iscrizione delle rinunciate riserve nella contabilità dell'appalto (ad eccezione di quelle espressamente escluse) rispetto alla data di stipula del secondo accordo bonario
(5.6.2009) emerge chiaramente dallo stesso atto di citazione (cfr. capoversi nn. 21, 22 e 24) nella parte in cui afferma di aver richiamato e confermato, dopo Parte_1
l'ultimazione delle opere in data 13.7.2005, nello Stato Finale dei Lavori già sottoscritto in data
9.1.2007, le riserve precedentemente annotate in contabilità e di aver iscritto nel medesimo Stato
Finale altre sette riserve (dalla n. 151 alla n. 157) e laddove afferma anche di aver apposto un'ulteriore (ultima) riserva (ossia la n. 158) nel Certificato di Collaudo già emesso il 5.2.2008.
Tenendo in considerazione l'elemento cronologico vanno dunque dichiarate inammissibili le domande correlate a riserve già iscritte negli atti contabili dell'appalto alla data del 5.6.2009 in cui veniva sottoscritto il secondo accordo bonario, ossia le riserve nn. 90, 98, 108, 120, 129, 138, 92,
100, 110, 122, 131, 140, 93, 101, 111, 123, 132, 141, 94, 102, 112, 124, 133, 142, 99, 109, 121,
130, 139, 107, 147, 117, 118, 119, 149, 155, 148, 150, 151, 154, 156, 157, 158.
Sono invece infondate nel merito le domande di pagamento formulate tra le conclusioni ai nn. 56
e 57 di cui alle pagg. 109-110 ed anche alle pagg. 144-145 dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio, nell'ambito delle quali ha richiamato le riserve n. 152 e n. Parte_1
153.
Al riguardo, deve notarsi che, con le riserve n. 152 e 153, l'appaltatrice aveva contestato l'illegittima irrogazione, da parte del committente, di penali, rispettivamente dell'importo di euro
1.734.145,44 e di euro 8.914.047,82. Orbene, nelle sopra citate conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio, pur richiamando le riserve nn. Parte_1
153 e 153, non ha pedissequamente riproposto le richieste già oggetto delle due medesime riserve,
8 in quanto essa non ha domandato semplicemente l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per l'applicazione delle citate penali, ma ha invece domandato l'accertamento della sussistenza di un proprio credito e la conseguente condanna del C.A.S. al pagamento delle somme di euro
1.734.145,44 e di euro 8.914.047,82, senza tuttavia allegare e neppure comprovare in che modo tali importi sarebbero stati corrisposti alla stazione appaltante. Ed infatti, come rilevato dal c.t.u. (cfr. pag. 306-307 e 318-319 della relazione preliminare), malgrado le penali di euro 1.734.145,44 e di euro 8.914.047,82 fossero state inserite nello Stato Finale emesso dalla Direzione dei Lavori, successivamente la commissione di collaudo (prendendo atto della riduzione, da parte della
Direzione dei Lavori, dei giorni di ritardo imputabili all'appaltatrice) ha deciso di non intervenire sul conto finale e, pur riportando le penali nel certificato di collaudo, ha precisato che le questioni riguardanti le disapplicazione delle penali in questione erano oggetto di riserve e sarebbero state successivamente affrontate nella relazione riservata (relazione che non è stata prodotta in giudizio e che non ha formato oggetto di rituale istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte dell'attrice). Inoltre, come dato atto dal c.t.u. (cfr. pag. 309 e 321 della relazione preliminare), nel corso delle operazioni peritali è emerso che il C.A.S. non ha in ogni caso avanzato nei confronti dell'impresa richieste di pagamento delle somme derivanti da applicazione di penali contrattuali, né
l'ente convenuto ha formulato domande riconvenzionali volte al pagamento degli importi oggetto delle medesime penali.
Pertanto, in mancanza di prova di un effettivo esborso degli importi delle penali contrattuali da parte di le domande formulate da tra Parte_1 Parte_1 le conclusioni di cui ai nn. 56 e 57 di pagg. 109-110 e pagg. 144-145 dell'atto di citazione in riassunzione devono essere rigettate.
Deve passarsi ora all'analisi del merito delle riserve espressamente non rinunciate dall'attrice nel secondo accordo bonario ed oggetto delle domande dell'attrice, unitamente alle altre riserve
(parimenti oggetto di domanda) iscritte con i nn. 97, 105, 115, 127, 136, 145 e con i nn. 106, 116,
128, 137, 146, mediante le quali l'appaltatrice non ha fatto valere nuove pretese ma si è limitata ad aggiornava gli importi già richiesti, rispettivamente, con le riserve n. 88 e n. 89.
Orbene, sulla scorta delle approfondite verifiche compiute dal c.t.u. – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza il Tribunale reputa di condividere (cfr. relazione preliminare dell'Ing. così come integrata con la relazione di risposta alle osservazioni Per_1 delle parti) – il Collegio rileva quanto segue.
Con la riserva n. 57 ha chiesto, nella misura di euro 269.116,00, Parte_1
“il risarcimento dei danni e dei conseguenti oneri, derivanti dalla immotivata sospensione dei
9 lavori, operata dalla D.L., relativamente alla riparazione delle parti danneggiate del Viadotto
Canneto, pista per Palermo, a seguito della caduta del carro varo, avvenuta in data 15-09-2002”.
Questa pretesa è infondata.
Sul punto, va anzitutto rilevato che la caduta del carro varo (posizionato dall'impresa), che provocò danni a parti (ossia i conci) del Viadotto Canneto, venne causata da un forte temporale abbattutosi sulla zona dei lavori nella notte tra il 14 e 15 settembre 2002 e quindi da una causa di forza maggiore, come tale non imputabile al committente ed alla società incaricata della direzione dei lavori . L'appaltatrice, al fine di progettare e predisporre gli interventi necessari Controparte_2 alla riparazione delle parti danneggiate del Viadotto, ha poi incaricato un proprio tecnico di fiducia,
Ing. , il quale, con nota del 5.12.2003, prima di espletare l'incarico affidatogli, ha Persona_2 chiesto all'impresa “di procedere ad un intervento di ripulitura delle zone ammalorate d'impalcato in modo da avere un quadro più completo ed esauriente della reale estensione e profondità delle lesioni”. Il Direttore dei Lavori, dopo aver in data 9.12.2003 sospeso l'operazione di ripulitura delle parti ammalorate, con ordine di servizio n. 90 dell'11.12.2003 ha confermato la sospensione delle attività di ripristino del cantiere “in attesa di acquisire una esauriente relazione tecnica a firma del
Progettista dell'Impresa” ma, dopo appena sette giorni, con ordine di servizio del 18.12.2003 ha autorizzato “l'Appaltatore ad eseguire le lavorazioni cosiddette “preliminari” nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate dal Progettista nella propria nota tecnica” (nel frattempo trasmesse da quest'ultimo all'appaltatrice in data 15.12.2003) rimanendo sempre in attesa di una esauriente relazione relativa all'intero intervento di riparazione. Ebbene, a questo punto l'impresa, proporzionando adeguatamente il potenziale operativo messo a disposizione per lo svolgimento delle attività di “ripulitura delle zone ammalorate d'impalcato” espressamente richieste dal proprio progettista, si è trovata nelle condizioni di trasmettere immediatamente a quest'ultimo (prima delle festività natalizie) un quadro esauriente della reale estensione e profondità delle lesioni. Tuttavia, solamente in data 29.1.2004 l'appaltatrice ha provveduto a trasmettere all'Ing. i dati Per_2 richiesti da quest'ultimo e solamente in data 27.2.2004 lo stesso tecnico ha consegnato il progetto di ripristino dei conci danneggiati, che è stato a questo punto prontamente approvato dalla Direzione dei Lavori con ordine di servizio n. 96 del 4.3.2004. Dunque, il fermo di maestranze, attrezzature e mezzi verificatosi tra le fine del mese di dicembre ed il 4.3.2004, lamentato da
[...]
non può essere addebitato ad una condotta del committente o della Direzione dei Parte_1
Lavori, bensì al ritardo con cui la società appaltatrice – anche per il tramite del progettista dalla stessa incaricato – ha espletato le incombenze a suo carico, non potendo certo rinvenirsi una giustificazione del ritardo nel fatto che il tecnico di fiducia dell'impresa (al momento del
10 conferimento dell'incarico) avesse anticipato che nei mesi di gennaio-febbraio 2004 egli sarebbe stato oberato da impegni professionali precedentemente assunti. La pretesa avanzata dall'attrice con la riserva n. 57 deve essere dunque respinta.
Con la riserva n. 85 ha chiesto il pagamento della somma di euro Parte_1
353.153,00 (oltre compensi accessori) a titolo di “totale rimborso dell'importo derivante da indebita applicazione del ribasso d'asta sull'importo dei piani di sicurezza”.
Ebbene, come ritualmente eccepito dal convenuto e dalla terza chiamata nelle rispettive prime comparse costitutive, la riserva in questione è stata avanzata in maniera intempestiva dall'appaltatrice. Si tratta, infatti, di una pretesa avente ad oggetto asseriti danni di cui la società attrice avrebbe potuto prendere contezza sulla base degli elaborati offerti in visione durante la gara d'appalto e che la stessa impresa era dunque nelle condizioni di formulare già in tale sede o, al più tardi, in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità al primo S.A.L. La riserva deve reputarsi inammissibile poiché l'appaltatrice l'ha iscritta per la prima volta nel registro di contabilità solamente in occasione dell'iscrizione del 25° S.A.L. e, quindi, in modo tardivo, ossia quando era già decaduta ai sensi dell'art. 54, comma 5, del R.D. n. 350/1895, dal diritto di far valere la relativa pretesa economica.
Con la riserva n. 86, iscritta nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del 25°
ha chiesto “il ristoro degli oneri connessi alle necessarie Pt_2 Parte_1 operazioni di frantumazione, di frammentazione e, dunque, di riduzione a pezzatura non superiore
a cm 20, effettuate sui materiali forniti dalla Stazione Appaltante e provenienti da altri lotti, per totali € 1.740.000,00” (580.000 mc x €/mc 3,00)”.
Questa pretesa è infondata e va respinta, mancando agli atti la necessaria documentazione comprovante: le quantità relative alla sistemazione in rilevato stradale contabilizzate tra il 24° ed il
25° SAL (dal 16/09/2004 al 15/10/2004); la quota parte di materiale provenienti dagli scavi in esubero da lotti contigui e riutilizzabile per la realizzazione del rilevato solo previa eventuale attività di riduzione a pezzatura idonea;
i tempi e gli oneri sostenuti dall'appaltatore cui poter operare riferimento ai fini dell'accertamento della fondatezza in punto di fatto della pretesa in questione. Come evidenziato sul punto dal c.t.u., non risultano infatti prodotti in giudizio documenti di trasporto relativi ai volumi di materiale da rilevato provenienti da altri lotti ovvero corrispondenza epistolare tra impresa e Direzione dei Lavori da cui possano evincersi le quantità di materiale eventualmente inidoneo e/o da ridurre a pezzatura, prove di laboratorio da cui trarre la consistenza rocciosa o terrosa del materiale proveniente da altri lotti, documentazione attestante l'installazione di un frantoio da cantiere, analisi prezzi dell'impresa afferente al maggior onere di
11 €/mc 3,00 lamentato dall'appaltatrice rispetto al prezzo unitario contrattuale di €/mc 0,6507 di cui all'art. 222 di contratto, quadro di riepilogo per articoli delle contabilizzazioni delle voci 222 ai
SAL 24° e 25°.
Con la riserva n. 87, tempestivamente iscritta dall'impresa nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del 25° S.A.L., ha chiesto il pagamento Parte_1 dell'intero ammontare contrattuale dei lavori “a corpo” di cui alla categoria 01.C.03 “Opere d'arte minori” per l'importo di euro 340.155,59 (pari alla differenza tra l'importo contrattuale originario di euro 2.883.400,73 e l'importo di euro 2.543.245,14 considerato dalla Direzione dei Lavori secondo quanto si legge nell'iscrizione della riserva), ritenendo dovuto detto importo perché “le variazioni apportate in corso d'opera rientrano nell'alea del 5%”.
Orbene, sulla scorta delle conclusioni rassegnate sul punto dal c.t.u. la pretesa in questione è parzialmente fondata.
L'art. 2 del capitolato speciale d'appalto prevede che le opere da compensare a corpo “sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni allegati al progetto;
qualora tuttavia, per lievi errori o inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute, si rendesse necessaria una variazione entro il 5% (cinque per cento) in più o in meno delle quantità desumibili dai suddetti elaborati…qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito”. Come verificato dal c.t.u., dall'esame della documentazione in atti è possibile individuare le seguenti economie di spesa, ossia variazioni reali in diminuzione, incontroverse tra le parti, che hanno interessato alcune delle opere minori di cui alla categoria C.03 ed in particolare:
- Sub-categoria C.03.28 “Sistemazione idraulica profonda”: eliminazione di una condotta diametro 1500 mm che attraversa l'intera sede autostradale con una economia di € 32.537,74;
- Sub-categoria C.03.37 “Sistemazione idraulica torrente Petraria”: variazione delle sezioni a seguito di modifiche prescritte dal G.C. di Messina con una economia di € 83.386,61”;
- Sub-categoria C.03.32 “Sistemazione idraulica vallone Papa”: economia per un importo pari ad € 7.995,60;
La variazione in diminuzione è quindi complessivamente pari ad euro 123.919,97 (euro
32.537,74 + euro 83.386,61 + euro 7.995,60).
Orbene, al fine di verificare se la variazione in diminuzione si sia mantenuta entro il limite del
5% previsto dall'art. 2 del capitolato speciale d'appalto occorre assumere, come primo punto di riferimento, l'importo contrattuale iniziale di opere a corpo (di cui alla categoria in esame) pari ad euro 2.883.400,73, che si riduce ad euro 2.759.480,76 per effetto della sottrazione della medesima variazione (euro 2.883.400,73 - euro 123.919,97). Non possono invece assumersi, come dati di
12 partenza per la verifica in questione, l'importo di euro 2.624.560,00, ossia il più lieve corrispettivo unitario per le suddette opere a corpo indicato nello Stato Finale, né quello di euro 2.579.680,02, rappresentante il risultato della contabilizzazione al 98,29% dello stesso importo di euro
2.624.560,00, per mancanza di sottoscrizione, da parte dell'appaltatore, di un atto contrattuale aggiuntivo modificativo (in riduzione) del corrispettivo originariamente pattuito.
Sulla scorta della valutazione e della conclusione formulate sul punto dal c.t.u., allora, considerato che lo scostamento complessivo tra l'importo di euro 2.759.480,76 prima indicato e l'importo di euro 2.624.560,00 è pari ad euro 134.920,76 (euro 2.759.480,76 - euro 2.624.560,00) ed è, quindi, contenuto entro il 5% di euro 2.759.480,76 (pari ad euro 137.974,04) e considerato il dettato dell'art. 2 del C.S.A., la riserva in esame è ragionevolmente riconducibile a variazioni, mantenutesi entro il limite del 5% in meno, conseguenti a necessità sopravvenute in fase di cantierizzazione dell'intervento e va ritenuta fondata per l'importo di euro 132.613,62 ((€
2.759.480,78 - € 2.624.560,00) x 98,29%), tenuto conto della percentuale di opere a corpo di cui alla categoria in esame (98,29%) contabilizzate con lo Stato Finale. Il pagamento del predetto importo di euro 132.613,62 in favore dell'appaltatrice – che risulta pressoché coincidente con quello di euro 132.616,57 nel limite del quale il C.A.S. ha riconosciuto (parzialmente) in via subordinata la pretesa attrice in questione – va posto a carico dell'ente convenuto, trattandosi di una pretesa che si inserisce nei rapporti di dare/avere tra committente ed appaltatrice e regolata al capitolato speciale d'appalto, alla quale risulta invece estraneo l'operato della società incaricata della direzione dei lavori.
Con la riserva n. 88 - il cui importo è stato aggiornato con le successive riserve 106, 116, 128,
137 e 146 - ha chiesto il rimborso, nella complessiva misura di euro Parte_1
160.999,38, della somma anticipata ai vari laboratori ed enti per gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie.
Sul punto, a fondamento della prospettazione secondo cui le suddette spese sarebbero a carico dell'appaltante, la società attrice invoca il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.
145, pubblicato nella G.U.R.I. n. 131 del 17.06,2000 ed avente ad oggetto il “Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto”. Il predetto Decreto Ministeriale, in particolare, premesso all'art. 1, commi 1 e 2, che “1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto;
esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento”
13 stabilisce all'art. 15, comma 7, che “Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico”.
Detta pretesa è infondata.
Al riguardo, va in primo luogo osservato che le norme di cui al D.M. n. 145/2000 non si applicano nel caso di specie in quanto il contratto di appalto pubblico oggetto di causa prevede, all'art. 10, che l'appaltatore “è tenuto all'osservanza di tutte le norme e condizioni di cui al
Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. approvato con
D.P.R. 16.7.1962 n. 1063” richiamando dunque espressamente, quale capitolato generale d'appalto, non il D.M. 19.4.2000 n. 145 invocato dall'attrice (entrato in vigore successivamente allo svolgimento della gara d'appalto in data 6.3.2000), bensì il citato D.P.R. n. 1062/1963, il cui art. 20 pone espressamente a carico dell'appaltatore le spese relative alle prove disposte dalla direzione dei lavori per verificare l'idoneità dei materiali.
In senso contrario alla tesi di parte attrice vanno pure le previsioni del capitolato speciale d'appalto – documento che costituisce allegato sia al contratto di appalto del 7.9.2000 sia all'atto aggiuntivo sottoscritto da il 22.5.2003 – il cui art. 21, Lett. r), Parte_1 prevede che rientrano tra gli oneri ed obblighi dell'appaltatore quelli di “sostenere: - le spese tutte per il prelevamento dei campioni comunque richiesti o previsti dal presente capitolato, dalle leggi e regolamenti vigenti e/o da altre eventuali che venissero emanate in futuro, od anche semplicemente richiesti, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori, nonché il loro trasporto
o spedizione nei laboratori che saranno più avanti specificati;
- le spese tutte per lo studio delle granulometrie e della composizione delle miscele, per gli esami chimici, petrografici e lito mineralogici degli inerti, ed in generale per tutte le prove e regolamenti vigenti e/o da altre eventuali che venissero emanate in futuro, o semplicemente richiesti, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori, sui materiali tutti, sulle opere e sulle lavorazioni.
Detti studi, prove ed esami saranno eseguiti nel laboratorio centrale che sarà allestito dall'Ente
Appaltante e gestito dalla Direzione Lavori, o nei laboratori di cantiere oppure presso istituti e laboratori ufficiali e/o autorizzati secondo le indicazioni che saranno di volta in volta prescritte dalla Direzione Lavori a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio … Omissis;
- le spese tutte, per sondaggi, prelevamenti, classificazioni, prove di laboratorio e quant'altro sarà ritenuto necessario dalla Direzione Lavori per determinare le stratificazioni e le caratteristiche fisico- chimiche-meccaniche dei terreni e delle rocce comunque interessati dai lavori anche se eseguiti al
14 solo scopo di determinare la classificazione in rapporto alle suddivisioni previste dal presente capitolato;
- le spese tutte per la redazione e l'invio al Servizio Geologico del Ministero dell'Industria … di una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici nei casi previsti dalla citata Legge”.
Con la riserva n. 89, il cui importo è stato aggiornato con le successive riserve 97, 105, 115, 127,
136 e 145, ha chiesto il risarcimento, nella complessiva misura di Parte_1 euro 1.957.091,02, di tutti gli oneri ed i danni asseritamente subiti per effetto del contemporaneo avviamento ed esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici di illuminazione, ventilazione e di telecontrollo, rientranti nella categoria dei sopra-sottoservizi di supporto all'infrastruttura autostradale, da parte di altra impresa alla quale il C.A.S. – e quindi la stessa stazione appaltante il lotto autostradale oggetto di causa – con contratto del 24.10.2003 aveva affidato in appalto i lavori appena citati.
Secondo l'attrice, infatti, gli interventi riguardanti gli impianti elettrici interferirono pesantemente con l'attività di realizzazione del lotto autostradale, provocando due diverse tipologie di pregiudizi: 1) danni materiali causati da alterazioni dei luoghi, lesioni e demolizioni effettuate dall'impresa affidataria delle opere elettriche;
2) danni da mancata produzione e dal fermo di personale, macchinari ed attrezzature.
Anche questa riserva è infondata.
Con riferimento alla prima delle suddette tipologie di pregiudizi, manca agli atti la documentazione necessaria a comprovare i danneggiamenti lamentati ed i relativi costi di ripristino dei luoghi sostenuti dall'attrice. Come evidenziato dal c.t.u., non risultano infatti prodotti in giudizio eventuali verbali redatti dall'attrice in contraddittorio con la Direzione dei Lavori attestanti i lamentati danni in modo analitico, sia la corrispondenza epistolare da cui emergano contestazioni relative a danneggiamenti di opere già eseguiti e computi metrici estimativi analitici.
Per quanto attiene alla lamentata ridotta produzione imputata alla interferenza operativa dovuta alla contemporanea presenza della ditta esecutrice degli impianti elettrici, al riconoscimento della pretesa in esame osta anzitutto la clausola, di cui all'art. 25 del capitolato speciale d'appalto, secondo la quale l'appaltatore del lotto autostradale non avrebbe potuto pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che sarebbero derivate all'esecuzione dei lavori dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre imprese, oltre ad essere tenuto – salvo richiedere la partecipazione delle spese come previsto dall'art. 13 del presente capitolato - a consentire l'uso delle sue strade di servizio da parte di altre ditte ed a mettere a disposizione di queste ultime le zone interessate dai lavori a loro affidati.
15 Va inoltre rilevato che, con ordine di servizio n. 99 del 7.5.2004, la Direzione dei Lavori
(affidata a “considerate le risultanze del sopralluogo effettuato in contraddittorio Controparte_2 all'impresa esecutrice dei lotti elettrici che hanno evidenziato l'impellenza di definire la sede stradale nel tratto compreso tra fine lotto e la spalla lato PA del viadotto Petralia” ordinava
“All'appaltatore di attivarsi con il massimo impegno organizzativo per completare nei tempi strettamente necessari tali lavorazioni onde consentire, nella tratta in questione, i lavori di realizzazione degli impianti elettrici che a seguito del sopralluogo effettuato sono stato momentaneamente sospesi”. Pertanto, l'interferenza, posta a base della pretesa in questione, tra l'esecuzione del lotto autostradale da parte di e la realizzazione degli Parte_1 impianti elettrici da parte di altra impresa appare imputabile al ritardo con cui l'odierna attrice completò le proprie prestazioni nei tratti interessati da questi ultimi impianti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito di nei Parte_1 confronti del , va riconosciuto solo per la riserva n. 87 nella Controparte_9 misura di € 132.613,62, importo che va maggiorato di interessi legali anatocistici (così come domandato dall'attrice) e rivalutazione monetaria, e così quantificato, sulla base del criterio di computo indicato dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza 2712/1995, nella complessiva somma di euro 183.301,93.
In accoglimento della domanda formulata al n. 4 delle conclusioni di cui all'atto di citazione in riassunzione, l'ente convenuto va quindi condannato a pagare alla società attrice la predetta somma oltre successivi interessi legali dal giorno di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. sez. I civ. n.
12698/2014 secondo la quale “in tema di appalti pubblici, l'amministrazione risponde a titolo contrattuale dell'inadempimento ai propri obblighi, sicché, alla stregua dei principi generali regolanti la corrispondente responsabilità, competono all'appaltatore, sulla somma a lui spettante
a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, e, sull'importo rivalutato, gli interessi legali” e, in tema di individuazione della data di decorrenza degli interessi cfr. Cass., sez. 1 civ. n. 727 del 15.1.2020 e n. 19604 del 30.9.2016 secondo cui “In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione”).
Alla luce dell'estraneità della terza chiamata rispetto alla (unica) domanda Controparte_2
16 dell'attrice oggetto di accoglimento, deve essere rigettata la domanda di garanzia/manleva spiegata dal C.A.S. contro la medesima terza chiamata.
Con riguardo al regolamento delle spese del giudizio riassunto dinanzi a questo Tribunale
(avendo il Tribunale di Messina, nella propria ordinanza del 24.6.2017, già liquidato le spese per la precedente fase del giudizio), va tenuto conto della soccombenza parziale reciproca della società attrice e del convenuto e del corrispondente accoglimento solamente parziale della CP_1 domanda di parte attrice (articolata in una pluralità di capi, pari al numero delle riserve fatte valere in giudizio), nonché del notevole divario tra la somma domandata e quella oggetto di accoglimento
(cfr. sul punto Cass. n. 21684/2013 e Cass. n. 10113/2018) e dell'inammissibilità del reclamo proposto da parte attrice nel procedimento R.G. n. 790/2021 (proposto incidentalmente al presente giudizio).
Tanto premesso, ricorrono allora i presupposti per disporre che le spese di giudizio, liquidate, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma attribuita all'attrice) ed applicati, per il predetto scaglione di valore, i parametri medi per le fasi studio, introduttiva e trattazione/istruttoria ed il parametro massimo per la fase decisionale, in complessivi euro 17.943,00, di cui euro 1713,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, vengano compensate per il 50%, ponendo l'ulteriore 50% a carico di CP_3
In virtù del principio della soccombenza rispetto alla domanda di garanzia/manleva (cfr. sul punto Cass. 15.11.2023 n. 31868), il convenuto C.A.S. deve essere condannato a rifondere alla terza chiamata le spese del giudizio che si liquidano nell'importo di euro 16.230,00 Controparte_2
(applicati, per lo scaglione di valore della controversia, i parametri medi per le fasi studio, introduttiva e trattazione/istruttoria ed il parametro massimo per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico della società attrice e del convenuto nella misura del 50% ciascuno. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- dichiara inammissibili le domande correlate alle riserve nn. 90, 98, 108, 120, 129, 138, 92, 100,
110, 122, 131, 140, 93, 101, 111, 123, 132, 141, 94, 102, 112, 124, 133, 142, 99, 109, 121, 130,
139, 107, 147, 117, 118, 119, 149, 155, 148, 150, 151, 154, 156, 157, 158;
- in parziale accoglimento della domanda correlata alla riserva n. 87, condanna il per CP_1
17 le al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 183.301,93, oltre successivi interessi legali dal giorno di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande proposte da Parte_1
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_9 [...] del 50% delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 17.943,00, Parte_1 oltre a spese generali, IVA e CPA. come per legge, compensando l'ulteriore 50%;
- condanna il a pagare a le spese del Controparte_9 Controparte_2 giudizio nella misura di euro 16.230,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della società attrice e del convenuto C.A.S. nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 23/10/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composto dai signori magistrati: dott.ssa Daniela Galazzi Presidente dott. Andrea Compagno Giudice dott. Filippo Marasà Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 13412/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosso da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enzo Cardi, Sebastiano Licciardello, Marcello Cardi e Bonina
ME in virtù di procure allegate in atti;
-attrice- contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Candeloro Nania e Riccardo Rotigliano giusta procura allegata in atti;
-convenuta-
E nei confronti di in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata dagli Controparte_2
Avv.ti Riccardo Cinti e Filippo Tortorici giusta procura in atti;
- terza chiamata -
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha riassunto dinanzi a Parte_1 questo Tribunale, nei confronti delle altre parti in epigrafe indicate, il giudizio originariamente instaurato avanti il Tribunale di Messina – che, con ordinanza del 24.6.2017, si era dichiarato privo
1 di competenza funzionale in favore della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Palermo – e proposto contro il , il quale, già nella fase processuale Controparte_1 svoltasi innanzi al primo giudice, aveva chiamato in causa al fine di essere Controparte_2 garantita e/o manlevata da quest'ultima nel caso di accertamento di danni subiti da terzi e scaturenti dall'esecuzione delle opere oggetto del medesimo giudizio.
La società attrice ha premesso in citazione che:
- con contratto stipulato il 7.9.2000 (Rep. n. 167), il (d'ora in Controparte_1 avanti anche solamente ), in qualità di concessionario ANAS S.p.A. per la costruzione e CP_3 gestione dell'Autostrada Messina-Palermo, aveva affidato all' - composta dalla mandataria CP_4
e dalla mandante Geom. (poi divenuta Controparte_5 Parte_1
- i “Lavori di completamento del Lotto 26 bis “Canneto” tra la Parte_1 progressiva Km. 119+658,00 e Km. 121+646,9 della pista per Palermo e tra la progressiva Km.
119 + 519,29 e Km. 121 + 511,16 della pista per Messina, della lunghezza media di Km.
1+990,18”;
- a seguito della dichiarazione di fallimento di intervenuta in data 02.11.2002, Controparte_5 il , con delibera n. 49/Comm del 24.3.2003, aveva autorizzato la Controparte_1 prosecuzione dell'appalto da parte di quale unica esecutrice e, a tal Parte_1 fine, in data 22.5.2003 aveva stipulato con la stessa impresa apposito atto (Rep. C.A.S. n. 325) aggiuntivo al contratto originario, con cui quest'ultima aveva accettato “di subentrare alla CP_6 nella posizione di mandataria e, conseguentemente, di eseguire quale impresa Controparte_5 singola i lavori di completamento del lotto 26 bis, agli stessi prezzi, patti e condizioni del richiamato contratto rep. C.A.S. n. 167/2000”;
- per fatti estranei all'appaltatrice ed ascrivibili invece all'ente committente, l'esecuzione dell'appalto era stata persistentemente caratterizzata da un andamento discontinuo e frammentario, che aveva arrecato all'impresa esecutrice un maggior impegno di risorse economiche, mezzi e manodopera;
- durante l'esecuzione dei lavori si erano poi rese necessarie variazioni esecutive, che erano state formalizzate in una Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva approvata con provvedimento dell'ANAS n. 5972 del 12.10.2004;
- i lavori dell'appalto erano stati ultimati in data 13.7.2005 (ad esclusione di alcune lavorazioni fuori sede autostradale completate entro il termine di sessanta giorni disposto dal direttore dei lavori) e lo Stato Finale dei lavori era stato firmato (con riserve) dall'impresa esecutrice il 9.1.2007;
- nel corso dell'appalto, l'attrice aveva annotato in totale, nei documenti contabili, n. 158 riserve,
2 di cui n. 150 iscritte nel registro di contabilità in occasione dei vari S.A.L.., altre sette nello Stato
Finale ed un'altra nel Certificato di Collaudo emesso il 5.2.2008;
- alcune delle predette riserve erano state definite con due accordi bonari sottoscritti il
25.11.2004 ed il 5.6.2009, mentre per altre riserve, pur sussistendone i presupposti di legge, il committente non aveva provveduto ad attivare una terza nuova proposta di accordo bonario.
Ciò premesso, ha dedotto la responsabilità della stazione Parte_1 appaltante per violazione delle norme disciplinanti l'obbligo, a carico di quest'ultima, di predisporre una progettazione esecutiva effettivamente completa e realizzabile in ogni dettaglio, violazione che aveva determinato un anomalo andamento dei lavori con conseguenti maggiori oneri e danni a carico dell'appaltatrice; per la mancata contabilizzazione e liquidazione delle maggiori lavorazioni, non previste contrattualmente, richieste dal committente all'impresa attrice nel corso dell'appalto e da quest'ultima eseguite;
per la violazione dei principi di correttezza, buona fede e cooperazione nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale.
L'attrice ha dunque domandato - a titolo di inadempimento contrattuale per i maggiori oneri e i danni subiti dalla stessa o, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. o, in via ulteriormente subordinata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. - la condanna del convenuto al pagamento della complessiva somma di euro 32.387.305,66 (o della CP_1 diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia), pari all'ammontare delle riserve iscritte in contabilità, analiticamente descritte alle pagg. da 22 a 84 dell'atto di citazione in riassunzione e suddivise in n. 23 gruppi e segnatamente: Gruppo n. 1: riserva n. 57; Gruppo n. 2: riserva n. 85;
Gruppo n. 3: riserva n. 86; Gruppo n. 4: riserva n. 87; Gruppo n. 5: riserve nn. 88, 106, 116, 128,
137 e 146; Gruppo n. 6: riserve n. 89, 97, 105, 115, 127, 136 e 145; Gruppo n. 7: riserve nn. 90, 98,
108, 120, 129 e 138; Gruppo n. 8: riserve nn. 92, 100, 110, 122, 131 e 140; Gruppo n. 9: riserve nn.
93, 101, 111, 123, 132 e 141; Gruppo n. 10: riserve nn. 94, 102, 112, 124, 133 e 142; Gruppo n. 11: riserve nn. 99, 109, 121, 130 e 139; Gruppo n. 12: riserve nn. 107 e 147; Gruppo n. 13: riserva n.
117; Gruppo n. 14: riserva n. 118: Gruppo n. 15: riserve nn. 119, 149 e 155; Gruppo n. 16: riserva n. 148; Gruppo n. 17: riserve nn. 150 e 151; Gruppo n. 18: riserva n. 152: Gruppo n. 19: riserva n.
153; Gruppo n. 20: riserva n. 154: Gruppo n. 21: riserva n. 156; Gruppo n. 22: riserva n. 157:
Gruppo n. 23: riserva n. 158.
Il convenuto , nella comparsa di costituzione innanzi al Tribunale Controparte_1 di Messina, dopo la proposizione dell'eccezione preliminare di incompetenza per materia del
Tribunale di Messina (poi accolta dallo stesso Tribunale), ha affermato di aver ottemperato ai propri obblighi per la realizzazione dell'opera pubblica ed ha escluso la propria responsabilità in ordine
3 alle doglianze dell'attrice; ha quindi chiesto ed ottenuto di chiamare in giudizio Controparte_2 deducendo la responsabilità di quest'ultima nello svolgimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori che le erano stati attribuiti, per le seguenti ragioni: aver indicato un termine contrattuale inadeguato, in ragione del quale si rendevano necessari una proroga e diversi successivi slittamenti per l'ultimazione dei lavori;
aver predisposto un P.E.L. inadeguato alla portata dei lavori necessari;
aver approntato un'insufficiente presenza di operai in cantiere nel corso dei lavori;
aver compiuto una progettazione esecutiva non rispondente ai requisiti richiesti. Infine, il CP_1 convenuto ha chiesto in via principale al Tribunale di accertare e dichiarare “responsabili la
[...]
a cui è stata demandata la direzione dei lavori, e la Controparte_7 Parte_1 quale soggetto appaltatore dei lavori, ciascuna per le rispettive responsabilità, per la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte delle opere in oggetto”, nonché di accertare e dichiarare l'inesistenza di un proprio debito nei confronti della società attrice.
Nella medesima originaria comparsa costitutiva il C.A.S., richiamando le conclusioni e le valutazioni espresse dal R.U.P. per ciascuna delle riserve avanzate dall'appaltatrice, con le quali erano state parzialmente accolte, nella misura complessiva di euro 5.642.663,29, le richieste economiche formulate da quest'ultima con le riserve nn. 86, 87, 89, 97, 105, 115, 127, 136, 145, 90,
98, 108, 120, 129, 138, 92, 100, 110, 122, 131,140, 93, 101,111, 123, 132, 141, 107, 149, 117, 118,
148, 152, 153 e 154, ha chiesto “nella subordinata ipotesi disporre la riduzione della somma, come chiesta e analiticamente contestata”. Nella successiva comparsa di costituzione in riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, il C.A.S. ha eccepito l'inammissibilità di tutte le pretese economiche avanzate dall'impresa attrice per aver quest'ultima, in occasione della sottoscrizione del secondo accordo bonario in data 5.6.2009, già rinunciato alle riserve da essa iscritte in tutti gli atti dell'appalto, con le sole eccezioni di quelle contrassegnate dai nn. 57-77-84-85-86-87-88-89, e, in secondo luogo, ha eccepito l'assoluta infondatezza nel merito di tutte le riserve dell'appaltatrice.
Costituitasi in riassunzione dinanzi a questo Tribunale, terza chiamata in causa Controparte_2 dal C.A.S., ha preliminarmente dichiarato di rinunciare all'eccezione - precedentemente sollevata dinanzi al Tribunale di Messina - di incompetenza del giudice ordinario a favore del collegio arbitrale in ordine alla domanda di garanzia/manleva dell'ente appaltante, mentre nel resto, richiamando la propria comparsa di costituzione nella prima fase processuale, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa sul duplice rilievo della mancata proposizione di un'effettiva domanda giudiziale nei suoi confronti da parte del C.A.S e della genericità degli addebiti rivolti da quest'ultimo contro di essa;
la prescrizione e la decadenza delle ragioni, dei diritti e delle domande azionate dal nei confronti della terza chiamata;
Controparte_8
4 l'infondatezza delle riserve apposte dalla società attrice.
Così delineato l'oggetto del giudizio, premesso che l'appalto per cui è causa, come risulta dal contratto stipulato il 7.9.2000 e dal successivo atto aggiuntivo del 22.5.2003, è regolato ratione temporis dalla Legge n. 109/1994 (con le modifiche e gli aggiornamenti apportate con le Leggi n.
216/1995 e n. 415/1998), dal R.D. 25.5.1895 n. 350 “Regolamento per la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori
Pubblici”, dal D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 “Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici” e dalla Legge sulle OOPP 20.3.1865 n.
2248 All. F. e dal capitolato speciale di appalto, osserva in linea generale il Tribunale che:
- “L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione
l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione” (cfr. Cass. sez. 1 civ., 4.4.2019 n. 9518).
- “In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve” (cfr. Cass., sez. 1 civ., 5.8.2020 n. 16700);
- “il diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardo nei pagamenti invece sorge automaticamente per il semplice inutile decorso di specifici termini e non è richiesto, per il suo perfezionamento, né un atto di costituzione in mora, né la iscrizione di riserve” (cfr. Cass. sez. 1 civ., n. 11215/2005);
-inoltre, “nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità
5 contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo
l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo” (cfr. Cass. sez. 1 civ.,
9.11.2018 n. 28801) e “In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che, nel corso dell'esecuzione del contratto, faccia richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi rispetto al prezzo concordato, è tenuto a registrare la riserva tempestivamente, ai sensi degli artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350” (cfr. Cass., sez. 6-1, 29.3.2018 n. 7805);
-tuttavia “…detta tardività deve essere contestata dall'amministrazione appaltante in quanto, trattandosi di diritto patrimoniale disponibile della P.A., è configurabile il tacito riconoscimento dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. sez. 6-1, 29.3.2018 n. 7805).
Tanto osservato in linea generale, deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità delle pretese avanzate dall'attrice che il C.A.S. ha formulato alla luce della rinuncia alle riserve formalizzata dall'appaltatrice nel secondo accordo bonario, sottoscritto il 5.6.2009.
All'esame dell'oggetto della predetta eccezione non osta la circostanza che essa sia stata per la prima volta sollevata dall'ente convenuto nella comparsa di costituzione in riassunzione del giudizio dinanzi a questo Tribunale. Al riguardo, deve infatti richiamarsi il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “nel rispetto del principio di economia dei mezzi processuali, deve ritenersi ammissibile che, a seguito della riassunzione del giudizio, che segue ad una pronuncia d'incompetenza del giudice precedentemente adito, le parti nell'osservanza del principio del contraddittorio propongano nuove domande e nuove eccezioni introduttive di un nuovo giudizio” (cfr. Cass., sez. 3 civ., 10.7.2014 n. 15753 in motivazione;
nello stesso senso anche
Cass., sez. 3 civ., 8.1.2016 n. 132 e Cass., sez. 2 civ.,, 5.1.2011 n. 223).
Nel presente giudizio, la società attrice è stata posta nelle condizioni di replicare alla nuova eccezione proposta dal convenuto, essendosi celebrate ben tre udienze dopo la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo, sicché è stato certamente rispettato il principio del contradittorio. Inoltre, in ragione della natura transattiva dell'accordo bonario – ossia dell'atto negoziale in cui formalizzava la rinuncia alle proprie riserve (escluse Parte_1 alcune ivi specificate) – ai sensi dell'art. 31, comma 1-ter, della Legge n. 109/1994, deve altresì richiamarsi sul punto il principio secondo il quale “L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali
6 la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis"” (così Cass., sez. 3 civ., 27.9.2021 n. 26118; cfr. anche Cass., sez.
3, 11.6.2025 n. 15589).
Il principio appena citato trova applicazione nel caso di specie in quanto il documento avente ad oggetto il secondo accordo bonario, sottoscritto dal committente e dall'appaltatrice il 5.6.2009, è stato prodotto in giudizio dalla società attrice sin dall'introduzione della causa davanti al Tribunale di Messina e poi nuovamente allegato all'atto di riassunzione del processo dinanzi a questo
Tribunale.
Tanto chiarito, deve a questo punto rilevarsi che, con il secondo accordo bonario sottoscritto ex art. 31 bis della Legge n. 109/1994 ed art. 149 del D.P.R. n. 554/1999 in data 5.6.2009,
[...]
nell'accettare il versamento dell'importo complessivo di euro 10.935.423,53 Parte_1
(proposto dal responsabile del procedimento con nota del 7.4.2009), dichiarava (tra l'altro) di
“rinunciare alle riserve iscritte negli atti tutti dell'appalto, in qualsiasi forma, tempo e luogo, con esclusione delle riserve n° 57-77-84-85-86-87-88-89, e rinuncia ad avanzare pretese risarcitorie
e/o di maggiori oneri compensi riferentesi sia al trascorso periodo contrattuale, sia al successivo tempo contrattuale, sino al completamento dell'opera, per fatti ed eventi comunque connessi, collegati e/o dipendenti dalle vicende che hanno caratterizzato lo svolgimento dell'appalto”.
Con tale ampia dichiarazione, l'appaltatrice poneva fine ad ogni questione economica insorta con il committente (cfr. art. 149, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999 secondo cui “Qualora l'appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta”) e rinunciava in modo irreversibile a tutte pretese avanzate dalla stessa impresa con le riserve già iscritte negli atti contabili dell'appalto – eccezion fatta per quelle espressamente escluse
– precludendo in maniera definitiva una eventuale riproposizione (anche con domanda giudiziale) delle riserve e delle pretese rinunciate (cfr. sul punto Cass., sez. 1, 29.1.2025 n. 2049).
L'effetto della rinuncia formulata da parte attrice nel secondo accordo bonario non viene nemmeno sovvertito dal contenuto della comparsa di costituzione del C.A.S. dinanzi al Tribunale di
Messina laddove il convenuto fa riferimento a riconoscimenti parziali, da parte del R.U.P., di alcune delle riserve domandate in giudizio dall'impresa. Al riguardo, si osserva infatti che nella predetta comparsa costitutiva del C.A.S. non è indicato il periodo in cui sarebbero avvenuti tali
7 riconoscimenti parziali delle riserve – ed in particolare, se prima o dopo la sottoscrizione del secondo accordo bonario tra le parti – e si evidenzia che in ogni caso eventuali manifestazioni in tal senso da parte del R.U.P., essendo rimaste estranee agli accordi bonari stipulati tra le parti, non vincolano l'ente committente, così come previsto dall'art 149, comma 6, del D.P.R. n. 554/1999 in base al quale “Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo”. Alle deduzioni formulate dal C.A.S. nella prima comparsa di costituzione non può nemmeno attribuirsi valore di riconoscimento – o di non contestazione – in via giudiziale del credito azionato dalla società attrice, a ciò ostando sia la rinuncia irrevocabile alle riserve già formulata dall'appaltatrice nel secondo accordo bonario del 5.6.2009, sia la richiesta di rigetto delle domande dell'attrice (comunque) formulata in via principale dal convenuto nella medesima comparsa costitutiva.
Orbene, l'anteriorità dell'iscrizione delle rinunciate riserve nella contabilità dell'appalto (ad eccezione di quelle espressamente escluse) rispetto alla data di stipula del secondo accordo bonario
(5.6.2009) emerge chiaramente dallo stesso atto di citazione (cfr. capoversi nn. 21, 22 e 24) nella parte in cui afferma di aver richiamato e confermato, dopo Parte_1
l'ultimazione delle opere in data 13.7.2005, nello Stato Finale dei Lavori già sottoscritto in data
9.1.2007, le riserve precedentemente annotate in contabilità e di aver iscritto nel medesimo Stato
Finale altre sette riserve (dalla n. 151 alla n. 157) e laddove afferma anche di aver apposto un'ulteriore (ultima) riserva (ossia la n. 158) nel Certificato di Collaudo già emesso il 5.2.2008.
Tenendo in considerazione l'elemento cronologico vanno dunque dichiarate inammissibili le domande correlate a riserve già iscritte negli atti contabili dell'appalto alla data del 5.6.2009 in cui veniva sottoscritto il secondo accordo bonario, ossia le riserve nn. 90, 98, 108, 120, 129, 138, 92,
100, 110, 122, 131, 140, 93, 101, 111, 123, 132, 141, 94, 102, 112, 124, 133, 142, 99, 109, 121,
130, 139, 107, 147, 117, 118, 119, 149, 155, 148, 150, 151, 154, 156, 157, 158.
Sono invece infondate nel merito le domande di pagamento formulate tra le conclusioni ai nn. 56
e 57 di cui alle pagg. 109-110 ed anche alle pagg. 144-145 dell'atto di citazione in riassunzione del giudizio, nell'ambito delle quali ha richiamato le riserve n. 152 e n. Parte_1
153.
Al riguardo, deve notarsi che, con le riserve n. 152 e 153, l'appaltatrice aveva contestato l'illegittima irrogazione, da parte del committente, di penali, rispettivamente dell'importo di euro
1.734.145,44 e di euro 8.914.047,82. Orbene, nelle sopra citate conclusioni di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio, pur richiamando le riserve nn. Parte_1
153 e 153, non ha pedissequamente riproposto le richieste già oggetto delle due medesime riserve,
8 in quanto essa non ha domandato semplicemente l'accertamento dell'inesistenza dei presupposti per l'applicazione delle citate penali, ma ha invece domandato l'accertamento della sussistenza di un proprio credito e la conseguente condanna del C.A.S. al pagamento delle somme di euro
1.734.145,44 e di euro 8.914.047,82, senza tuttavia allegare e neppure comprovare in che modo tali importi sarebbero stati corrisposti alla stazione appaltante. Ed infatti, come rilevato dal c.t.u. (cfr. pag. 306-307 e 318-319 della relazione preliminare), malgrado le penali di euro 1.734.145,44 e di euro 8.914.047,82 fossero state inserite nello Stato Finale emesso dalla Direzione dei Lavori, successivamente la commissione di collaudo (prendendo atto della riduzione, da parte della
Direzione dei Lavori, dei giorni di ritardo imputabili all'appaltatrice) ha deciso di non intervenire sul conto finale e, pur riportando le penali nel certificato di collaudo, ha precisato che le questioni riguardanti le disapplicazione delle penali in questione erano oggetto di riserve e sarebbero state successivamente affrontate nella relazione riservata (relazione che non è stata prodotta in giudizio e che non ha formato oggetto di rituale istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte dell'attrice). Inoltre, come dato atto dal c.t.u. (cfr. pag. 309 e 321 della relazione preliminare), nel corso delle operazioni peritali è emerso che il C.A.S. non ha in ogni caso avanzato nei confronti dell'impresa richieste di pagamento delle somme derivanti da applicazione di penali contrattuali, né
l'ente convenuto ha formulato domande riconvenzionali volte al pagamento degli importi oggetto delle medesime penali.
Pertanto, in mancanza di prova di un effettivo esborso degli importi delle penali contrattuali da parte di le domande formulate da tra Parte_1 Parte_1 le conclusioni di cui ai nn. 56 e 57 di pagg. 109-110 e pagg. 144-145 dell'atto di citazione in riassunzione devono essere rigettate.
Deve passarsi ora all'analisi del merito delle riserve espressamente non rinunciate dall'attrice nel secondo accordo bonario ed oggetto delle domande dell'attrice, unitamente alle altre riserve
(parimenti oggetto di domanda) iscritte con i nn. 97, 105, 115, 127, 136, 145 e con i nn. 106, 116,
128, 137, 146, mediante le quali l'appaltatrice non ha fatto valere nuove pretese ma si è limitata ad aggiornava gli importi già richiesti, rispettivamente, con le riserve n. 88 e n. 89.
Orbene, sulla scorta delle approfondite verifiche compiute dal c.t.u. – le cui conclusioni supportate dai necessari rilievi di competenza il Tribunale reputa di condividere (cfr. relazione preliminare dell'Ing. così come integrata con la relazione di risposta alle osservazioni Per_1 delle parti) – il Collegio rileva quanto segue.
Con la riserva n. 57 ha chiesto, nella misura di euro 269.116,00, Parte_1
“il risarcimento dei danni e dei conseguenti oneri, derivanti dalla immotivata sospensione dei
9 lavori, operata dalla D.L., relativamente alla riparazione delle parti danneggiate del Viadotto
Canneto, pista per Palermo, a seguito della caduta del carro varo, avvenuta in data 15-09-2002”.
Questa pretesa è infondata.
Sul punto, va anzitutto rilevato che la caduta del carro varo (posizionato dall'impresa), che provocò danni a parti (ossia i conci) del Viadotto Canneto, venne causata da un forte temporale abbattutosi sulla zona dei lavori nella notte tra il 14 e 15 settembre 2002 e quindi da una causa di forza maggiore, come tale non imputabile al committente ed alla società incaricata della direzione dei lavori . L'appaltatrice, al fine di progettare e predisporre gli interventi necessari Controparte_2 alla riparazione delle parti danneggiate del Viadotto, ha poi incaricato un proprio tecnico di fiducia,
Ing. , il quale, con nota del 5.12.2003, prima di espletare l'incarico affidatogli, ha Persona_2 chiesto all'impresa “di procedere ad un intervento di ripulitura delle zone ammalorate d'impalcato in modo da avere un quadro più completo ed esauriente della reale estensione e profondità delle lesioni”. Il Direttore dei Lavori, dopo aver in data 9.12.2003 sospeso l'operazione di ripulitura delle parti ammalorate, con ordine di servizio n. 90 dell'11.12.2003 ha confermato la sospensione delle attività di ripristino del cantiere “in attesa di acquisire una esauriente relazione tecnica a firma del
Progettista dell'Impresa” ma, dopo appena sette giorni, con ordine di servizio del 18.12.2003 ha autorizzato “l'Appaltatore ad eseguire le lavorazioni cosiddette “preliminari” nel pieno rispetto delle prescrizioni indicate dal Progettista nella propria nota tecnica” (nel frattempo trasmesse da quest'ultimo all'appaltatrice in data 15.12.2003) rimanendo sempre in attesa di una esauriente relazione relativa all'intero intervento di riparazione. Ebbene, a questo punto l'impresa, proporzionando adeguatamente il potenziale operativo messo a disposizione per lo svolgimento delle attività di “ripulitura delle zone ammalorate d'impalcato” espressamente richieste dal proprio progettista, si è trovata nelle condizioni di trasmettere immediatamente a quest'ultimo (prima delle festività natalizie) un quadro esauriente della reale estensione e profondità delle lesioni. Tuttavia, solamente in data 29.1.2004 l'appaltatrice ha provveduto a trasmettere all'Ing. i dati Per_2 richiesti da quest'ultimo e solamente in data 27.2.2004 lo stesso tecnico ha consegnato il progetto di ripristino dei conci danneggiati, che è stato a questo punto prontamente approvato dalla Direzione dei Lavori con ordine di servizio n. 96 del 4.3.2004. Dunque, il fermo di maestranze, attrezzature e mezzi verificatosi tra le fine del mese di dicembre ed il 4.3.2004, lamentato da
[...]
non può essere addebitato ad una condotta del committente o della Direzione dei Parte_1
Lavori, bensì al ritardo con cui la società appaltatrice – anche per il tramite del progettista dalla stessa incaricato – ha espletato le incombenze a suo carico, non potendo certo rinvenirsi una giustificazione del ritardo nel fatto che il tecnico di fiducia dell'impresa (al momento del
10 conferimento dell'incarico) avesse anticipato che nei mesi di gennaio-febbraio 2004 egli sarebbe stato oberato da impegni professionali precedentemente assunti. La pretesa avanzata dall'attrice con la riserva n. 57 deve essere dunque respinta.
Con la riserva n. 85 ha chiesto il pagamento della somma di euro Parte_1
353.153,00 (oltre compensi accessori) a titolo di “totale rimborso dell'importo derivante da indebita applicazione del ribasso d'asta sull'importo dei piani di sicurezza”.
Ebbene, come ritualmente eccepito dal convenuto e dalla terza chiamata nelle rispettive prime comparse costitutive, la riserva in questione è stata avanzata in maniera intempestiva dall'appaltatrice. Si tratta, infatti, di una pretesa avente ad oggetto asseriti danni di cui la società attrice avrebbe potuto prendere contezza sulla base degli elaborati offerti in visione durante la gara d'appalto e che la stessa impresa era dunque nelle condizioni di formulare già in tale sede o, al più tardi, in occasione della sottoscrizione del registro di contabilità al primo S.A.L. La riserva deve reputarsi inammissibile poiché l'appaltatrice l'ha iscritta per la prima volta nel registro di contabilità solamente in occasione dell'iscrizione del 25° S.A.L. e, quindi, in modo tardivo, ossia quando era già decaduta ai sensi dell'art. 54, comma 5, del R.D. n. 350/1895, dal diritto di far valere la relativa pretesa economica.
Con la riserva n. 86, iscritta nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del 25°
ha chiesto “il ristoro degli oneri connessi alle necessarie Pt_2 Parte_1 operazioni di frantumazione, di frammentazione e, dunque, di riduzione a pezzatura non superiore
a cm 20, effettuate sui materiali forniti dalla Stazione Appaltante e provenienti da altri lotti, per totali € 1.740.000,00” (580.000 mc x €/mc 3,00)”.
Questa pretesa è infondata e va respinta, mancando agli atti la necessaria documentazione comprovante: le quantità relative alla sistemazione in rilevato stradale contabilizzate tra il 24° ed il
25° SAL (dal 16/09/2004 al 15/10/2004); la quota parte di materiale provenienti dagli scavi in esubero da lotti contigui e riutilizzabile per la realizzazione del rilevato solo previa eventuale attività di riduzione a pezzatura idonea;
i tempi e gli oneri sostenuti dall'appaltatore cui poter operare riferimento ai fini dell'accertamento della fondatezza in punto di fatto della pretesa in questione. Come evidenziato sul punto dal c.t.u., non risultano infatti prodotti in giudizio documenti di trasporto relativi ai volumi di materiale da rilevato provenienti da altri lotti ovvero corrispondenza epistolare tra impresa e Direzione dei Lavori da cui possano evincersi le quantità di materiale eventualmente inidoneo e/o da ridurre a pezzatura, prove di laboratorio da cui trarre la consistenza rocciosa o terrosa del materiale proveniente da altri lotti, documentazione attestante l'installazione di un frantoio da cantiere, analisi prezzi dell'impresa afferente al maggior onere di
11 €/mc 3,00 lamentato dall'appaltatrice rispetto al prezzo unitario contrattuale di €/mc 0,6507 di cui all'art. 222 di contratto, quadro di riepilogo per articoli delle contabilizzazioni delle voci 222 ai
SAL 24° e 25°.
Con la riserva n. 87, tempestivamente iscritta dall'impresa nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione del 25° S.A.L., ha chiesto il pagamento Parte_1 dell'intero ammontare contrattuale dei lavori “a corpo” di cui alla categoria 01.C.03 “Opere d'arte minori” per l'importo di euro 340.155,59 (pari alla differenza tra l'importo contrattuale originario di euro 2.883.400,73 e l'importo di euro 2.543.245,14 considerato dalla Direzione dei Lavori secondo quanto si legge nell'iscrizione della riserva), ritenendo dovuto detto importo perché “le variazioni apportate in corso d'opera rientrano nell'alea del 5%”.
Orbene, sulla scorta delle conclusioni rassegnate sul punto dal c.t.u. la pretesa in questione è parzialmente fondata.
L'art. 2 del capitolato speciale d'appalto prevede che le opere da compensare a corpo “sono tutte quelle identificate o ricavabili dai disegni allegati al progetto;
qualora tuttavia, per lievi errori o inesattezze degli elaborati grafici o possibili necessità sopravvenute, si rendesse necessaria una variazione entro il 5% (cinque per cento) in più o in meno delle quantità desumibili dai suddetti elaborati…qualora tale variazione fosse in diminuzione nulla sarà trattenuto dal compenso pattuito”. Come verificato dal c.t.u., dall'esame della documentazione in atti è possibile individuare le seguenti economie di spesa, ossia variazioni reali in diminuzione, incontroverse tra le parti, che hanno interessato alcune delle opere minori di cui alla categoria C.03 ed in particolare:
- Sub-categoria C.03.28 “Sistemazione idraulica profonda”: eliminazione di una condotta diametro 1500 mm che attraversa l'intera sede autostradale con una economia di € 32.537,74;
- Sub-categoria C.03.37 “Sistemazione idraulica torrente Petraria”: variazione delle sezioni a seguito di modifiche prescritte dal G.C. di Messina con una economia di € 83.386,61”;
- Sub-categoria C.03.32 “Sistemazione idraulica vallone Papa”: economia per un importo pari ad € 7.995,60;
La variazione in diminuzione è quindi complessivamente pari ad euro 123.919,97 (euro
32.537,74 + euro 83.386,61 + euro 7.995,60).
Orbene, al fine di verificare se la variazione in diminuzione si sia mantenuta entro il limite del
5% previsto dall'art. 2 del capitolato speciale d'appalto occorre assumere, come primo punto di riferimento, l'importo contrattuale iniziale di opere a corpo (di cui alla categoria in esame) pari ad euro 2.883.400,73, che si riduce ad euro 2.759.480,76 per effetto della sottrazione della medesima variazione (euro 2.883.400,73 - euro 123.919,97). Non possono invece assumersi, come dati di
12 partenza per la verifica in questione, l'importo di euro 2.624.560,00, ossia il più lieve corrispettivo unitario per le suddette opere a corpo indicato nello Stato Finale, né quello di euro 2.579.680,02, rappresentante il risultato della contabilizzazione al 98,29% dello stesso importo di euro
2.624.560,00, per mancanza di sottoscrizione, da parte dell'appaltatore, di un atto contrattuale aggiuntivo modificativo (in riduzione) del corrispettivo originariamente pattuito.
Sulla scorta della valutazione e della conclusione formulate sul punto dal c.t.u., allora, considerato che lo scostamento complessivo tra l'importo di euro 2.759.480,76 prima indicato e l'importo di euro 2.624.560,00 è pari ad euro 134.920,76 (euro 2.759.480,76 - euro 2.624.560,00) ed è, quindi, contenuto entro il 5% di euro 2.759.480,76 (pari ad euro 137.974,04) e considerato il dettato dell'art. 2 del C.S.A., la riserva in esame è ragionevolmente riconducibile a variazioni, mantenutesi entro il limite del 5% in meno, conseguenti a necessità sopravvenute in fase di cantierizzazione dell'intervento e va ritenuta fondata per l'importo di euro 132.613,62 ((€
2.759.480,78 - € 2.624.560,00) x 98,29%), tenuto conto della percentuale di opere a corpo di cui alla categoria in esame (98,29%) contabilizzate con lo Stato Finale. Il pagamento del predetto importo di euro 132.613,62 in favore dell'appaltatrice – che risulta pressoché coincidente con quello di euro 132.616,57 nel limite del quale il C.A.S. ha riconosciuto (parzialmente) in via subordinata la pretesa attrice in questione – va posto a carico dell'ente convenuto, trattandosi di una pretesa che si inserisce nei rapporti di dare/avere tra committente ed appaltatrice e regolata al capitolato speciale d'appalto, alla quale risulta invece estraneo l'operato della società incaricata della direzione dei lavori.
Con la riserva n. 88 - il cui importo è stato aggiornato con le successive riserve 106, 116, 128,
137 e 146 - ha chiesto il rimborso, nella complessiva misura di euro Parte_1
160.999,38, della somma anticipata ai vari laboratori ed enti per gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie.
Sul punto, a fondamento della prospettazione secondo cui le suddette spese sarebbero a carico dell'appaltante, la società attrice invoca il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.
145, pubblicato nella G.U.R.I. n. 131 del 17.06,2000 ed avente ad oggetto il “Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto”. Il predetto Decreto Ministeriale, in particolare, premesso all'art. 1, commi 1 e 2, che “1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto;
esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento”
13 stabilisce all'art. 15, comma 7, che “Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico”.
Detta pretesa è infondata.
Al riguardo, va in primo luogo osservato che le norme di cui al D.M. n. 145/2000 non si applicano nel caso di specie in quanto il contratto di appalto pubblico oggetto di causa prevede, all'art. 10, che l'appaltatore “è tenuto all'osservanza di tutte le norme e condizioni di cui al
Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. approvato con
D.P.R. 16.7.1962 n. 1063” richiamando dunque espressamente, quale capitolato generale d'appalto, non il D.M. 19.4.2000 n. 145 invocato dall'attrice (entrato in vigore successivamente allo svolgimento della gara d'appalto in data 6.3.2000), bensì il citato D.P.R. n. 1062/1963, il cui art. 20 pone espressamente a carico dell'appaltatore le spese relative alle prove disposte dalla direzione dei lavori per verificare l'idoneità dei materiali.
In senso contrario alla tesi di parte attrice vanno pure le previsioni del capitolato speciale d'appalto – documento che costituisce allegato sia al contratto di appalto del 7.9.2000 sia all'atto aggiuntivo sottoscritto da il 22.5.2003 – il cui art. 21, Lett. r), Parte_1 prevede che rientrano tra gli oneri ed obblighi dell'appaltatore quelli di “sostenere: - le spese tutte per il prelevamento dei campioni comunque richiesti o previsti dal presente capitolato, dalle leggi e regolamenti vigenti e/o da altre eventuali che venissero emanate in futuro, od anche semplicemente richiesti, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori, nonché il loro trasporto
o spedizione nei laboratori che saranno più avanti specificati;
- le spese tutte per lo studio delle granulometrie e della composizione delle miscele, per gli esami chimici, petrografici e lito mineralogici degli inerti, ed in generale per tutte le prove e regolamenti vigenti e/o da altre eventuali che venissero emanate in futuro, o semplicemente richiesti, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori, sui materiali tutti, sulle opere e sulle lavorazioni.
Detti studi, prove ed esami saranno eseguiti nel laboratorio centrale che sarà allestito dall'Ente
Appaltante e gestito dalla Direzione Lavori, o nei laboratori di cantiere oppure presso istituti e laboratori ufficiali e/o autorizzati secondo le indicazioni che saranno di volta in volta prescritte dalla Direzione Lavori a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio … Omissis;
- le spese tutte, per sondaggi, prelevamenti, classificazioni, prove di laboratorio e quant'altro sarà ritenuto necessario dalla Direzione Lavori per determinare le stratificazioni e le caratteristiche fisico- chimiche-meccaniche dei terreni e delle rocce comunque interessati dai lavori anche se eseguiti al
14 solo scopo di determinare la classificazione in rapporto alle suddivisioni previste dal presente capitolato;
- le spese tutte per la redazione e l'invio al Servizio Geologico del Ministero dell'Industria … di una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici nei casi previsti dalla citata Legge”.
Con la riserva n. 89, il cui importo è stato aggiornato con le successive riserve 97, 105, 115, 127,
136 e 145, ha chiesto il risarcimento, nella complessiva misura di Parte_1 euro 1.957.091,02, di tutti gli oneri ed i danni asseritamente subiti per effetto del contemporaneo avviamento ed esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici di illuminazione, ventilazione e di telecontrollo, rientranti nella categoria dei sopra-sottoservizi di supporto all'infrastruttura autostradale, da parte di altra impresa alla quale il C.A.S. – e quindi la stessa stazione appaltante il lotto autostradale oggetto di causa – con contratto del 24.10.2003 aveva affidato in appalto i lavori appena citati.
Secondo l'attrice, infatti, gli interventi riguardanti gli impianti elettrici interferirono pesantemente con l'attività di realizzazione del lotto autostradale, provocando due diverse tipologie di pregiudizi: 1) danni materiali causati da alterazioni dei luoghi, lesioni e demolizioni effettuate dall'impresa affidataria delle opere elettriche;
2) danni da mancata produzione e dal fermo di personale, macchinari ed attrezzature.
Anche questa riserva è infondata.
Con riferimento alla prima delle suddette tipologie di pregiudizi, manca agli atti la documentazione necessaria a comprovare i danneggiamenti lamentati ed i relativi costi di ripristino dei luoghi sostenuti dall'attrice. Come evidenziato dal c.t.u., non risultano infatti prodotti in giudizio eventuali verbali redatti dall'attrice in contraddittorio con la Direzione dei Lavori attestanti i lamentati danni in modo analitico, sia la corrispondenza epistolare da cui emergano contestazioni relative a danneggiamenti di opere già eseguiti e computi metrici estimativi analitici.
Per quanto attiene alla lamentata ridotta produzione imputata alla interferenza operativa dovuta alla contemporanea presenza della ditta esecutrice degli impianti elettrici, al riconoscimento della pretesa in esame osta anzitutto la clausola, di cui all'art. 25 del capitolato speciale d'appalto, secondo la quale l'appaltatore del lotto autostradale non avrebbe potuto pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che sarebbero derivate all'esecuzione dei lavori dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre imprese, oltre ad essere tenuto – salvo richiedere la partecipazione delle spese come previsto dall'art. 13 del presente capitolato - a consentire l'uso delle sue strade di servizio da parte di altre ditte ed a mettere a disposizione di queste ultime le zone interessate dai lavori a loro affidati.
15 Va inoltre rilevato che, con ordine di servizio n. 99 del 7.5.2004, la Direzione dei Lavori
(affidata a “considerate le risultanze del sopralluogo effettuato in contraddittorio Controparte_2 all'impresa esecutrice dei lotti elettrici che hanno evidenziato l'impellenza di definire la sede stradale nel tratto compreso tra fine lotto e la spalla lato PA del viadotto Petralia” ordinava
“All'appaltatore di attivarsi con il massimo impegno organizzativo per completare nei tempi strettamente necessari tali lavorazioni onde consentire, nella tratta in questione, i lavori di realizzazione degli impianti elettrici che a seguito del sopralluogo effettuato sono stato momentaneamente sospesi”. Pertanto, l'interferenza, posta a base della pretesa in questione, tra l'esecuzione del lotto autostradale da parte di e la realizzazione degli Parte_1 impianti elettrici da parte di altra impresa appare imputabile al ritardo con cui l'odierna attrice completò le proprie prestazioni nei tratti interessati da questi ultimi impianti.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito di nei Parte_1 confronti del , va riconosciuto solo per la riserva n. 87 nella Controparte_9 misura di € 132.613,62, importo che va maggiorato di interessi legali anatocistici (così come domandato dall'attrice) e rivalutazione monetaria, e così quantificato, sulla base del criterio di computo indicato dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenza 2712/1995, nella complessiva somma di euro 183.301,93.
In accoglimento della domanda formulata al n. 4 delle conclusioni di cui all'atto di citazione in riassunzione, l'ente convenuto va quindi condannato a pagare alla società attrice la predetta somma oltre successivi interessi legali dal giorno di pubblicazione della sentenza (cfr. Cass. sez. I civ. n.
12698/2014 secondo la quale “in tema di appalti pubblici, l'amministrazione risponde a titolo contrattuale dell'inadempimento ai propri obblighi, sicché, alla stregua dei principi generali regolanti la corrispondente responsabilità, competono all'appaltatore, sulla somma a lui spettante
a titolo di risarcimento del danno, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, e, sull'importo rivalutato, gli interessi legali” e, in tema di individuazione della data di decorrenza degli interessi cfr. Cass., sez. 1 civ. n. 727 del 15.1.2020 e n. 19604 del 30.9.2016 secondo cui “In tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione”).
Alla luce dell'estraneità della terza chiamata rispetto alla (unica) domanda Controparte_2
16 dell'attrice oggetto di accoglimento, deve essere rigettata la domanda di garanzia/manleva spiegata dal C.A.S. contro la medesima terza chiamata.
Con riguardo al regolamento delle spese del giudizio riassunto dinanzi a questo Tribunale
(avendo il Tribunale di Messina, nella propria ordinanza del 24.6.2017, già liquidato le spese per la precedente fase del giudizio), va tenuto conto della soccombenza parziale reciproca della società attrice e del convenuto e del corrispondente accoglimento solamente parziale della CP_1 domanda di parte attrice (articolata in una pluralità di capi, pari al numero delle riserve fatte valere in giudizio), nonché del notevole divario tra la somma domandata e quella oggetto di accoglimento
(cfr. sul punto Cass. n. 21684/2013 e Cass. n. 10113/2018) e dell'inammissibilità del reclamo proposto da parte attrice nel procedimento R.G. n. 790/2021 (proposto incidentalmente al presente giudizio).
Tanto premesso, ricorrono allora i presupposti per disporre che le spese di giudizio, liquidate, in base al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma attribuita all'attrice) ed applicati, per il predetto scaglione di valore, i parametri medi per le fasi studio, introduttiva e trattazione/istruttoria ed il parametro massimo per la fase decisionale, in complessivi euro 17.943,00, di cui euro 1713,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, vengano compensate per il 50%, ponendo l'ulteriore 50% a carico di CP_3
In virtù del principio della soccombenza rispetto alla domanda di garanzia/manleva (cfr. sul punto Cass. 15.11.2023 n. 31868), il convenuto C.A.S. deve essere condannato a rifondere alla terza chiamata le spese del giudizio che si liquidano nell'importo di euro 16.230,00 Controparte_2
(applicati, per lo scaglione di valore della controversia, i parametri medi per le fasi studio, introduttiva e trattazione/istruttoria ed il parametro massimo per la fase decisionale), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico della società attrice e del convenuto nella misura del 50% ciascuno. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- dichiara inammissibili le domande correlate alle riserve nn. 90, 98, 108, 120, 129, 138, 92, 100,
110, 122, 131, 140, 93, 101, 111, 123, 132, 141, 94, 102, 112, 124, 133, 142, 99, 109, 121, 130,
139, 107, 147, 117, 118, 119, 149, 155, 148, 150, 151, 154, 156, 157, 158;
- in parziale accoglimento della domanda correlata alla riserva n. 87, condanna il per CP_1
17 le al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 183.301,93, oltre successivi interessi legali dal giorno di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande proposte da Parte_1
- condanna il al pagamento in favore di Controparte_9 [...] del 50% delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 17.943,00, Parte_1 oltre a spese generali, IVA e CPA. come per legge, compensando l'ulteriore 50%;
- condanna il a pagare a le spese del Controparte_9 Controparte_2 giudizio nella misura di euro 16.230,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della società attrice e del convenuto C.A.S. nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del Tribunale di Palermo – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa il 23/10/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Filippo Marasà Dott.ssa Daniela Galazzi
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