Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
- Presidente Marcello MAGGI
- Giudice Patrizia NIGRI
Enrica DI TURSI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3231-2024 r.g. promossa da rappresentato e difeso dall'avv. DI PONZIO RAFFAELE;
Parte 1
ricorrente nei confronti di rappresentata e difesa, dall'avv. SEBASTIO ALESSANDRO;
CP 1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 06/03/2025 le parti concludevano come in atti. Il PM concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
'premesso che: il 25/04/1994 aveva Con ricorso depositato il 12/07/2024 Parte 1
in Taranto;
dalla loro unione erano nate le figlie contratto matrimonio con CP 1
nata il [...]; l'unione eraPersona 2Persona 1 Inata il 02/02/1995 e naufragata ed i coniugi erano addivenuti a separazione consensuale omologata con decreto del
21/10/2011 di questo Tribunale;
era quindi, decorso il periodo necessario per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione. Sulla scorta di tali premesse adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava.
Va rilevato che all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno richiesto declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni ivi richiamate.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di Taranto del giorno 21/10/2011. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55
e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 04/03/2025. La rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Alla luce di quanto sopra appare equo compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 12/07/2024 da , così provvede: nei confronti di CP 1 Parte 1
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 25/04/1994 nel Comune di Taranto da Parte 1 nato a [...] il [...], e CP 1
[...] , nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del comune di Taranto dell'anno 1994, parte 2, serie A, numero 25;
2. Dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra Parte 1 e CP 1 nonché quelli relativi alla prole, a seguito della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo depositato telematicamente in data 04/03/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 07/03/2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI