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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/06/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1017/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27 maggio 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Alessandro Stievanin e Simone Rizzi, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Padova, Galleria G. Berchet, n. 3; appellante contro
1 (C.F. , P.IVA ), già Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del suo procuratore Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Filippo Maria La Scala CP_3
e Tommaso Fantuz, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Ceci sito in Mestre (VE), via C. Colombo, n. 10; appellato
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessandro Stievanin, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Padova, Galleria G. Berchet, n. 3; intervenuto
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 58/2022 pubblicata in data
13 gennaio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 7474/2017 R.G. avanti al Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) in accoglimento dell'appello, ricalcolare l'importo degli indebiti ripetibili addebitati sul conto corrente n. 887045 intestato a senza alcuna Parte_1
prescrizione per difetto di prova scritta da parte della banca del limite del fido o, in subordine, ricalcolando la prescrizione misurando le rimesse solutorie sul saldo ricalcolato e non sull'illegittimo e non provato saldo unilateralmente dichiarato dalla banca, e comunque in ogni caso per assenza di rimesse solutorie successive al 27/2/2006, come già rilevato dal CTU ma non considerato nel proprio
2 conteggio, indebiti poi pagati dalla odierna attrice appellante con giroconto del
1/8/2008 dal conto 2252 e quindi non prescritto;
2) applicare correttamente la compensazione tra credito della attrice appellante al
1/8/2008 per avvenuto pagamento di indebiti non dovuti e contestuale debito della appellante verso la per saldo passivo, in applicazione dell'art. 1242 c.c. che CP_4
impone l'estinzione dei due controcrediti dal momento della loro coesistenza e cioé dal 1/8/2008;
3) accertarsi e dichiararsi che la convenuta nel rapporto di conto corrente CP_4
2252 intercorso con di ha violato le Parte_1 Parte_1
disposizioni in materia di usura ed ha addebitato interessi, commissioni (cms, cdf, civ), oneri, spese e altre poste non pattuite e comunque contra legem, come esposto negli atti di causa e nel presente atto di appello, anche su eventuale rilievo d'ufficio ex art. 127 Tub;
per l'effetto, a seguito della corretta applicazione della compensazione propria richiesta dalla ridurre il saldo passivo alla data CP_4
del 1/8/2008 del conto 2252 dell'importo indebitamente pagato a saldo del conto
887045 intestato a , e ricalcolare l'andamento del conto 2252 Parte_1
dalla sua apertura alla chiusura avvenuta con lettera di recesso della banca del
27/9/2017; condannare quindi la appellata alla restituzione a favore di CP_4
di ora direttamente al sig. Parte_1 Parte_1 Parte_1
dell'importo che risulterà in corso di rinnovazione della CTU e che si indica, in caso di completo accoglimento dell'appello, anche ai fini della quantificazione del contributo unificato, in euro 39.854,86;
3 4) condannarsi parte convenuta appellata al ristoro delle spese di mediazione, pari
a €. 1.371,60 oltre alle spese di elaborato peritale ante causam pari ad euro
3.060,00 oltre Iva, come da documentazione prodotta dall'attore in corso di causa;
5) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA come per legge per il presente giudizio sia per il primo che per il secondo grado, oltre a condanna a carico della del pagamento di tutte le CP_4
spese di CTU.
6) In via istruttoria: disporsi il rinnovo della CTU secondo i rilievi ed i principi di diritto di cui all'atto di appello.
In particolare si insiste per la rinnovazione della C.T.U. con utilizzo dei c.d. saldi rettificati per l'individuazione delle rimesse solutorie prescritte, come da orientamento consolidato della Cassazione.”
- per parte appellata e intervenuta:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello da pag. 12 a pag. 22 per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello proposto da Parte_1
in data 23.05.2022 e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.
[...]
58/2022, emessa dal Tribunale di Padova nel procedimento n. 7474/2017 R.G., pubblicata in data 13.01.2021.
IN OGNI CASO:
4 - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato il 20 settembre 2017, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Padova
[...] [...]
proponendo azione di ripetizione dell'indebito Controparte_2
relativamente ai seguenti rapporti:
- conto corrente n. 07400413029P, chiuso il 31 marzo 2004;
- conto corrente n. 07400887045B (affermato essere in continuità con il precedente
07400413029P), chiuso in data 31 luglio 2008;
- conto corrente n. 1406/1000/2252 (affermato essere in continuità con il precedente 07400887045B), assistito da aperture di credito, chiuso in data 27 giugno 2017.
In relazione a tali rapporti, l'attrice contestava l'applicazione di condizioni economiche illegittime, anatocismo e tassi di interessi ultralegali e/o usurari non pattuiti per iscritto nonché CMS nulle per difetto di causa e indeterminatezza.
L'attrice lamentava, inoltre, l'illegittima iscrizione nella Centrale Rischi operata dalla da cui ne era derivata la produzione di un danno meritevole di ristoro. CP_4
5 Indi, l'attrice chiedeva di dichiarare la nullità dei suddetti rapporti e condannare la al pagamento della somma di euro 290.022,52 a titolo di ripetizione di CP_4
indebito, oltre alla condanna della medesima al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per l'illegittima iscrizione nella Centrale Rischi.
In data 29 dicembre 2017, si costituiva eccependo: Controparte_2
a) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in relazione ai conti corrente nn.
887045 e 413029, intestati rispettivamente a e;
b) Parte_1 CP_5
l'inammissibilità della domanda attorea in relazione al conto corrente n. 2252, per essere questo ancora aperto al momento della domanda;
c) la prescrizione degli indebiti per il periodo antecedente al 28 giugno 2006, ossia per il periodo anteriore al decennio a ritroso dall'inoltro dell'invito alla mediazione obbligatoria;
infine, d) contestava ogni addebito circa le condizioni economiche applicate ai rapporti e chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda svolta dall'attrice. In via subordinata, chiedeva la compensazione delle somme oggetto di ripetizione con quanto risultasse ancora a credito della CP_4
La causa veniva istruita mediante CTU contabile, affidata al dott. , Persona_1
il quale veniva incaricato di accertare quanto richiesto dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, indicando ogni elemento utile ai fini di causa e riportando in uno schema riassuntivo i risultati degli accertamenti compiuti.
All'esito di istruttoria documentale, con sentenza n. 58/2022 pubblicata in data 13 gennaio 2022, il Tribunale di Padova riteneva parzialmente fondate le domande attoree così decidendo:
6 “
1. Accerta che il saldo del conto corrente n. 887045 era pari, alla data del
1/8/2008, alla somma di euro 16.607,98.
2. Accerta che il saldo del conto corrente n. 2252 era pari, alla data del 30/9/2016, alla somma negativa di euro 42.060,96, a debito della correntista.
3. Accoglie l'eccezione di compensazione svolta dalla convenuta.
4. Dichiara che nulla è dovuto dalla convenuta all'attrice.
5. Compensa integralmente le spese di lite.
6. Dispone che i costi della consulenza tecnica restino definitivamente a carico delle parti secondo il seguente frazionamento: 1/3 a carico della convenuta e 2/3
a carico dell'attrice.”
In particolare, il Tribunale accoglieva l'eccezione della convenuta circa la titolarità in capo a e dei conti correnti nn. 887045 e 413029, Parte_1 CP_5
con conseguente assenza di titolarità, in capo all'attrice, del diritto alla ripetizione degli indebiti poiché “la qualità di soci dei due titolari dei rapporti di conto corrente non comporta confusione nel patrimonio della società dei rapporti da essi rispettivamente intrattenuti, né comporta modificazione soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione di pagamento dei singoli soci, poiché la società è e rimane soggetto distinto dai suoi soci”. Tuttavia, riconosceva il diritto dell'attrice ad agire in ripetizione verso la per gli indebiti relativi al conto corrente 887045 CP_4
intestato ad per aver adempiuto in qualità di terzo l'obbligazione Parte_1
di pagamento in relazione al saldo negativo del suddetto conto corrente, pur non essendovi stata specifica deduzione del titolo in forza del quale tale pagamento fosse avvenuto.
7 In relazione alle condizioni economiche illegittime lamentate dall'attrice, il
Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda relativa al conto n. 2252, riteneva fondata la contestazione dell'attrice relativa all'assenza di pattuizione per iscritto delle condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente n. 887045, con “necessità di rideterminare gli interessi passivi con applicazione del tasso di interessi al saggio di legge previsto dall'art. 117, comma
7, T.U.B., nonché eliminazione di ogni commissione, spesa e forma di anatocismo, non validamente pattuito per iscritto, per l'intero sviluppo del rapporto”, e, aderendo all'ipotesi di calcolo che muove dall'utilizzo della formula della Banca
d'Italia, attestava “l'insussistenza di usura nel rapporto di conto corrente 887045”.
All'esito delle operazioni di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 887045, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione degli indebiti antecedenti al 28 giugno 2006 ed escludendo la continuità dei conti nn. 887045 e 2252, emergeva che, a fronte di un saldo banca pari a zero alla data di chiusura del 1° agosto 2008, il saldo ricalcolato era pari a euro 16.607,98, somma costituente credito dell'attrice derivante dall'adempimento in qualità di terzo dell'obbligazione di pagamento facente capo al titolare del conto.
In relazione al rapporto di conto corrente n. 2252, il Tribunale riteneva infondata ogni contestazione accertando l'avvenuta stipula in forma scritta di ogni pattuizione e determinava il saldo negativo di euro 42.060,96 a debito del correntista. Infine, accoglieva la domanda di compensazione della Banca delle varie voci di credito con l'attrice, accertando un credito in suo favore di euro
25.452,98 e rigettava la domanda di risarcimento del danno derivante dalla
8 segnalazione in Centrale Rischi essendo formulata genericamente e senza aver specificato quali conseguenze fossero concretamente derivate dal comportamento della Banca.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 23 maggio 2022,
[...]
ha proposto tempestivo appello invocandone la Parte_1
riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo, in relazione al ricalcolo del conto corrente n. 887045, saldato dall'appellante, ha lamentato l'erronea applicazione dell'eccezione di prescrizione e l'utilizzo del saldo banca, dovendosi avvalere, al contrario, del saldo ricalcolato;
la contestazione della metodologia adottata dal CTU, avvenuta in sede di comparsa conclusionale, non potrebbe ritenersi tardiva in quanto “si tratta di questione prettamente giuridica e non contabile che deve essere decisa in senso stretto dal
Giudice”.
Inoltre, l'appellante ha eccepito che la non avrebbe fornito prova scritta del CP_4
limite del fido, la quale per poter far valere l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto provare l'esistenza di tale limite mediante produzione del contratto stesso, non potendo ricorrere alla prova presuntiva. In assenza di tale prova scritta, tutti i movimenti dovrebbero considerarsi ripristinatori e, non essendoci spazio per alcuna applicazione di prescrizione alla domanda di restituzione degli indebiti pagati nel 2008 da “la somma dovuta in restituzione Parte_1
coinciderebbe proprio con quanto calcolato dal CTU nell'ipotesi 1 I B, dove non
9 è stata rilevata usura, e che prevede come importo da restituire, senza alcuna prescrizione, la somma di euro 31.283,31”.
Col secondo motivo, articolato in cinque punti, con riferimento alle contestazioni relative al conto corrente n. 2252, parte appellante:
a) ha ribadito l'invalidità della pattuizione sull'anatocismo, per non aver rispettato il disposto normativo dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 nel punto in cui si è previsto il medesimo tasso di interesse creditore sia nominale sia effettivo nella misura dello 0,01000 % e, conseguentemente, “tutto il rapporto n. 2252 va ricalcolato escludendo totalmente la capitalizzazione degli interessi e di qualsiasi altra competenza, o comunque va escluso quantomeno dalla ricontrattualizzazione del 2012 (doc. 10 banca) in quanto anche in detto contratto (ed i successivi) manca
l'indicazione del tasso annuo effettivo”;
b) con riferimento al contratto di apertura di credito del 31 luglio 2008, ha evidenziato la pattuizione usuraria del tasso di interesse effettivo annuo, con necessità di ricalcolare l'andamento del conto corrente n. 2252 previa applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., con conseguente totale azzeramento dei tassi di interesse e delle spese di affidamento relativamente agli utilizzi intrafido, considerando sempre i saldi ricalcolati e non gli illegittimi saldi banca;
c) in subordine, per il caso non venisse accertata l'usurarietà di cui sopra, ha eccepito che tutti i contratti di rinegoziazione del periodo 2012-2014 contengono pattuizioni nulle sul tasso di interessi in quanto mancanti dell'indicazione obbligatoria del tasso annuo effettivo, e cioè del tasso risultante dalla
10 capitalizzazione infrannuale, in violazione dell'obbligo contenutistico contrattuale imposto dalla Banca d'Italia;
d) ha lamentato la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata nella terminologia utilizzata “mancando all'evidenza i requisiti minimi di intellegibilità sul piano formale e grammaticale per il cliente bancario medio”, oltre al fatto che mancherebbe l'indicazione temporale in cui viene rilevato il “massimo” di scopertura;
e) infine, ha lamentato la nullità della pattuizione della commissione disponibilità fondi e commissione istruttoria veloce per indeterminatezza e per difetto di trasparenza, a seguito della mancata indicazione della periodicità di applicazione e della base di calcolo.
Col terzo motivo l'appellante ha lamentato l'errata applicazione della compensazione tra saldo ripetibile dal al 1° agosto 2008 e il Parte_1
saldo del conto n. 2252 al 30 giugno 2016.
Infine, col quarto motivo ha impugnato la sentenza in punto di spese di lite, chiedendo la condanna della sola al pagamento delle medesime, oltre alle CP_4
spese di mediazione e di assistenza tecnica.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta del 9 settembre 2022, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. o, comunque, ex art. 348-bis c.p.c.; in relazione all'onere della prova dell'intervenuta
11 prescrizione, ha affermato che è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene;
ha sottolineato la correttezza dell'utilizzo del saldo banca e, con riferimento al rapporto n. 2252, ha ribadito l'espressa pattuizione della pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, contenuta nel contratto del 3 giugno 2008; ha escluso l'applicazione di interessi usurari al contratto di apertura di credito del 31 luglio 2008 e, quanto alle ricontrattualizzazioni del 2012 e 2014, ha dedotto che l'indicazione del tasso annuo effettivo, e cioè del tasso risultante dalla capitalizzazione infrannuale, non sarebbe obbligatoria o, quantomeno, la mancata indicazione non comporterebbe la nullità dell'intero contratto;
ha evidenziato che la commissione di massimo scoperto, la commissione per disponibilità fondi e la commissione per istruttoria veloce erano state indicate e approvate da controparte nei contratti di apertura di credito;
infine parte appellata ha rilevato che l'eccezione di compensazione è stata formulata dalla al solo scopo di paralizzare l'avversa pretesa di pagamento opponendo CP_4
all'attrice il proprio controcredito e al solo fine di ottenere il rigetto della domanda dell'attrice.
Con atto del 24 marzo 2025, è intervenuto nel giudizio quale Parte_1
successore del in prosecuzione Parte_1
del presente giudizio, a seguito di delibera di scioglimento della società appellante assunta in data 6 novembre 2023, facendo proprie e ratificando tutte le deduzioni, eccezioni e motivi di appello proposti da con l'atto di Parte_1
citazione in appello nonché con gli atti successivi.
12 La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23 gennaio 2025 – sostituita da note di trattazione scritta –, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Rileva preliminarmente il Collegio che con i motivi di appello Parte_1
ha formulato, prevalentemente, contestazioni del tutto nuove rispetto alle
[...]
allegazioni svolte da parte attrice nel giudizio di primo grado, in quanto tali inammissibili.
Il divieto di nova, stabilito dall'art.345 c.p.c., riguarda infatti non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali comunque implicano una inammissibile modifica dei temi di indagine.
Il primo motivo di impugnazione ha ad oggetto l'asserita erronea applicazione, da parte del primo Giudice, dell'eccezione di prescrizione con riguardo al ricalcolo del conto n.887045, intestato a , nonché l'utilizzo del “saldo Parte_1
banca” in luogo del “saldo rettificato”.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'appellante lamenta un errore di conteggio da parte del CTU “il quale mentre ha dichiarato nella relazione che avrebbe
13 considerato prescritte le rimesse solutorie, di fatto, invece, dopo aver pure esaminato le rimesse solutorie prendendo come riferimento il fido risultante dagli estratti conto e pari ad euro 50.000,00, ha comunque deciso erroneamente di partire da 0 euro di indebiti al 28/6/2006, come si è sopra visto, mentre l'allegato
11 alla CTU “Dati Prescrizione 887045B” ha individuato l'ultima Pt_1
rimessa solutoria al 27/2/2006; ciò comporta che gli interessi e competenze addebitate in data 31/3/2006, quindi, per euro 1.975,53, sono integralmente ripetibili da terzo pagatore, visto che dopo tale data e fino al Parte_1
28/6/2006 non c'è stata più alcuno sforamento del fido. Già questo primo mero errore di calcolo, condiviso poi dal Giudice in sede di accoglimento delle conclusioni del CTU, ridetermina da solo un saldo attivo di + euro 18.583,51 invece che di + 16.607,9Il motivo di impugnazione attiene al ricalcolo sviluppato dal consulente tecnico, relativo al conto 887045 intestato a , cui Parte_1
ha aderito il primo Giudice (1IIB)”.
Il motivo, sotto questo profilo, è infondato.
Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 15895/2019, hanno definitivamente chiarito che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.
14 Per converso, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi i versamenti effettuati come mero ripristino della disponibilità accordata;
l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (v. Cass. n. 6478/21 e, più di recente Cass. n.11016/24:
“… una cosa è l'affidamento in apertura di credito in conto corrente, tutt'altra cosa la mera esistenza - eventualmente desunta da un atteggiamento tollerante della banca - di una linea di credito attivabile dal cliente mediante distinte pratiche di sconfinamento. La stessa annotazione nel libro fidi di una banca degli estremi di un affidamento, con riferimento sia al limite dello scoperto sia alla delibera interna di concessione, ancorché corrisposta da una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, è stata sempre normalmente ritenuta non dimostrativa - in sé - della stipulazione per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, per l'appunto in quanto una tale situazione di fatto può trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca;
la quale ha la possibilità di controllare la situazione patrimoniale e finanziaria del correntista e fare immediato ricorso a forme sollecite di copertura e tutela (cfr. già Cass. Sez. 1 n. 12947-92). In altre parole, in difetto di una concreta prova del contratto di apertura di credito, gli sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciutogli devono ritenersi frutto di mera tolleranza da parte dell'istituto di credito e non anche dimostrativi,
15 di per sé solo, dell'esistenza di un tale contratto da desumersi per facta concludentia (Cass. Sez. 1 n. 9018-98, Cass. Sez. 1 n. 686-99)”).
Nel caso di specie, a fronte della eccezione di prescrizione degli indebiti per il periodo antecedente il 28 giugno 2006, tempestivamente sollevata dalla CP_4
parte attrice non ha allegato, né tantomeno provato l'avvenuta conclusione di un contratto di apertura di credito, relativa al conto n.887045; la prima apertura di credito, da parte della società e relativa al conto Parte_1
n. 2252, è infatti del 31 luglio 2008.
Difetta pertanto una tempestiva allegazione, prima ancora di una concreta prova del contratto di apertura di credito, che non può certo desumersi da una tabella allegata alla consulenza tecnica (all. 11 – 1p 1IIB) che indica quale
“fido accordato” in vari trimestri, l'importo di euro 50.000,00.
In tal caso, come insegna la Suprema Corte, gli sconfinamenti del cliente devono ritenersi frutto di mera tolleranza da parte dell'istituto di credito e non anche dimostrativi dell'esistenza di un tale contratto.
Pertanto, in difetto di apertura di credito, non vi è alcuna evidenza del preteso errore di calcolo in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d'ufficio, dovendo ritenersi prescritte tutte le rimesse solutorie.
L'appellante, inoltre, afferma che la verifica circa la natura delle rimesse avrebbe dovuto essere svolta utilizzando il criterio c.d. del “saldo rettificato”, anziché quello c.d. del “saldo banca”.
Il Collegio prende atto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha oramai aderito
16 all'orientamento secondo cui l'individuazione dei versamenti di natura solutoria debba essere preceduta dalla cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., inter alia, Cass. 16 marzo 2023, n. 7721), e tuttavia rileva che, nella specie, l'appellante non ha correttamente esposto le concrete conseguenze che deriverebbero, nella ricostruzione del conto in oggetto, dall'utilizzo del criterio invocato, in quanto presuppone, infondatamente, che detto conto fosse affidato.
Va infatti rilevato che, dal 29 aprile 2004 sino alla chiusura, il conto in questione ha costantemente presentato un saldo negativo ed era onere dell'appellante, partendo da presupposti corretti, indicare quali rimesse diverrebbero ripristinatorie a fronte di un saldo rettificato.
Il motivo di impugnazione è pertanto inammissibile perché difetta della specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. e, comunque, infondato.
Con il secondo motivo di impugnazione, relativo al conto n.2252 della società ed alle aperture di credito ad esso relative l'appellante ha Parte_1
lamentato:
a) L'illegittimità dell'anatocismo per difetto di valida pattuizione ex art.6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in quanto il tasso creditore sui saldi attivi è pari allo 0,0100% come tasso nominale e pari allo 0,01000% anche come tasso effettivo, determinando così l'assenza in concreto delle condizioni di reciprocità.
Osserva il Collegio che la contestazione in oggetto è del tutto nuova, in quanto nel giudizio di primo grado parte attrice non aveva lamentato la pretesa illegittimità
17 dell'anatocismo sotto questo peculiare profilo, limitandosi a rimarcare, ai fini della validità della pattuizione, la necessità della pari periodicità degli interessi creditori e debitori.
In ogni caso la doglianza è infondata, considerato che l'art. 6 della delibera CICR non prevede alcuna invalidità in caso di mancata indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione, mentre stabilisce l'inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi ove non approvate specificamente per iscritto (“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui
è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.”.
L'indicazione del tasso effettivo annuo comprendente gli effetti della capitalizzazione di cui all'art. 6 rientra, invece, negli obblighi informativi (non a caso l'articolo è rubricato “Trasparenza contrattuale”), la cui mancanza, peraltro solo con riferimento agli interessi creditori, non può, in difetto di espressa previsione normativa, costituire motivo di nullità dell'intera pattuizione, per il resto completamente conforme al paradigma normativo.
Nel caso di specie gli interessi anatocistici sono stati legittimamente pattuiti.
18 Il comma 1 dell'art. 20 del contratto di conto corrente 2252, rubricato
“Capitalizzazione interessi” e specificamente approvato, prevede che “Il regolamento in conto degli interessi, commissioni e spese (cosiddetta chiusura contabile del conto) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto. Il saldo risultante alla predetta chiusura contabile produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto.”. Le richiamate condizioni economiche del contratto prevedono, a loro volta, la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi (dopo aver indicato il tasso creditore ed il tasso debitore è espressamente prevista la “Periodicità capitalizzazione interessi” “Trimestrale) (v. doc. 4, fascicolo di primo grado . CP_4
L'approvazione della suddetta clausola è avvenuta secondo lo schema di cui all'art. 1341 c.c., ritenuto equivalente alla specifica approvazione richiesta dalla citata delibera CICR.
La capitalizzazione va, pertanto, ritenuta legittimamente disposta, in conformità alle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
b) Con riferimento al contratto di apertura di credito del 31 luglio 2008, la pattuizione usuraria del tasso di interesse effettivo annuo;
c) in subordine, per il caso non venisse accertata l'usurarietà di cui sopra, ha eccepito il difetto di valida pattuizione dei tassi di interessi debitori nelle ricontrattualizzazioni del periodo
2012-2014, in quanto mancanti dell'indicazione obbligatoria del tasso annuo
19 effettivo, e cioè del tasso risultante dalla capitalizzazione infrannuale, in violazione dell'obbligo contenutistico contrattuale imposto dalla Banca d'Italia.
In relazione alla doglianza sub b) osserva innanzitutto il Collegio che la contestazione in oggetto è del tutto nuova, in quanto nel giudizio di primo grado parte attrice si era limitata ad una contestazione, del tutto generica, relativamente al solo contratto di conto corrente, asseritamente viziato da usura originaria. Come correttamente rilevato dal primo Giudice “il consulente tecnico ha escluso la pattuizione di interessi usurari (elaborato pag. 33), nella corretta opzione di calcolo che muove dall'utilizzo della formula della Banca d'Italia, con verifica della CMS soglio, in ossequio al principio di omogeneità e simmetria affermato dalla Suprema Corte”.
In relazione alla nuova doglianza relativa al contratto di apertura di credito del 31 luglio 2008 ed alla nuova produzione documentale effettuata dall'appellante, si richiama altresì la recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha stabilito che
“L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l.n.108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Cass. n.26525/2024).
Il Collegio condivide tale principio, in quanto il tasso soglia non può essere considerato quale fatto notorio, trattandosi di un tasso stabilito dai decreti
20 ministeriali di volta in volta diversi. L'appellante, pertanto, producendo il DM 23 giugno 2008 solo con l'atto di citazione in appello (allegato B), è incorsa nelle preclusioni proprie del giudizio d'appello quanto alla produzione di documenti nuovi. Il deposito di detto DM deve pertanto considerarsi produzione tardiva.
In relazione alla doglianza sub c), premesso che trattasi di contestazione del tutto nuova, si richiama comunque quanto già evidenziato esaminando la doglianza sub a), ossia che in caso di mancata indicazione del tasso annuo effettivo che tenga conto degli effetti della capitalizzazione, l'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio
2020 non prevede alcuna invalidità, osservando altresì che tale mancanza non risulta sanzionabile neppure con la nullità ex art.117 TUB, trattandosi, nella sostanza, non propriamente di un tasso, ma di un indicatore.
d) La nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata e priva dell'indicazione temporale in cui viene rilevato il “massimo” di scopertura;
e) la nullità della pattuizione della commissione disponibilità fondi e commissione istruttoria veloce per indeterminatezza e per difetto di trasparenza,
a seguito della mancata indicazione della periodicità di applicazione e della base di calcolo.
Osserva il Collegio che le contestazioni in oggetto sono del tutto nuove, in quanto nel giudizio di primo grado parte attrice si era limitata a lamentare, con riguardo al solo rapporto di conto corrente, che la aveva fornito al correntista “i contratti CP_4
privi di sottoscrizione della stessa: oltre ad essere nulli per mancanza di CP_4
21 sottoscrizione, emerge la pattuizione di Commissioni di Massimo Scoperto, illegittime per mancanza di causa”.
Il primo Giudice ha correttamente evidenziato, oltre alla “complessiva genericità” delle contestazioni, la circostanza che la CMS costituisce “onere provvisto di idonea causa, così come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 12965/2016, con conclusioni ribadite dalla pronuncia a Sezioni Unite n.16303/2018 …” nonché l'infondatezza dell'allegazione attorea circa l'assenza di pattuizione per iscritto.
Ribadito che la CMS era stata pattuita con il contratto di conto corrente n.2252, sottoscritto dal legale rappresentante della società, e che tanto bastava per escludere la nullità della relativa clausola unitamente al rilievo che il difetto di causa va senz'altro escluso alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, si osserva comunque che il contratto in parola (v. pag. 2 documento di sintesi – condizioni economiche), oltre a prevedere la percentuale della CMS (0,9500), ne prevede altresì la periodicità (trimestrale) e la base di calcolo (“La commissione di massimo scoperto è calcolata prendendo a riferimento il massimo saldo debitore determinatosi sul conto in ciascun trimestre solare”).
Nessuna specifica doglianza, lo si ripete, era stata invece avanzata da parte attrice con riguardo alla commissione disponibilità fondi e commissione istruttoria veloce, con conseguente inammissibilità della nuova contestazione avanzata solo in questa sede di gravame.
22 Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errata applicazione della compensazione tra il saldo ripetibile da al 1° agosto Parte_1
2008 e il saldo del conto n. 2252 al 30 giugno 2016, poiché “la compensazione in senso stretto, invocata dalla ai sensi dell'art. 1242 c.c. “estingue i due CP_4
debiti dal giorno della loro coesistenza””. Sostiene l'appellante che, applicando correttamente la compensazione, il saldo del conto corrente n. 2252 al 30 settembre
2016 diventerebbe positivo, visto che dal saldo passivo di -42060,96 andrebbero eliminati gli interessi maturati sulla somma da portare in compensazione pari a euro
33.327,23, oltre alla stessa somma da compensare di euro 16.607,98, con un saldo attivo finale di euro 7.874,25 a credito della correntista.
Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante presuppone infatti, erroneamente, sia che la coesistenza dei rispettivi debiti e crediti risalga al 1° agosto 2008 (data in cui all'esito del versamento effettuato da il conto corrente intestato a è stato Parte_1 Parte_1
chiuso con saldo zero), sia che il saldo positivo del conto di Parte_1
quantificato dalla sentenza di primo grado in euro 16.607,98, avrebbe prodotto un monte interessi positivo pari ad euro 33.327,23.
E' poi decisivo osservare che l'eccezione di compensazione è stata formulata dalla allo scopo di paralizzare la pretesa di ripetizione avanzata dall'attrice CP_4
opponendole il proprio controcredito ottenendo il rigetto della domanda dalla predetta formulata.
23 La reiezione dell'appello determina l'assorbimento del quarto motivo di impugnazione, relativo alla richiesta di rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 a 52.000,00
e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.58/2022 emessa dal
Tribunale di Padova;
2) Condanna – quale successore di – Parte_1 Parte_1
a rimborsare a le spese del grado che liquida in euro Controparte_1
6.946,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di . Parte_1
Venezia, 10 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
24 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 27 maggio 2022, promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dagli avv.ti Alessandro Stievanin e Simone Rizzi, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Padova, Galleria G. Berchet, n. 3; appellante contro
1 (C.F. , P.IVA ), già Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
in persona del suo procuratore Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Filippo Maria La Scala CP_3
e Tommaso Fantuz, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Silvia Ceci sito in Mestre (VE), via C. Colombo, n. 10; appellato
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Alessandro Stievanin, con domicilio eletto presso il suo studio sito in
Padova, Galleria G. Berchet, n. 3; intervenuto
Oggetto: “Bancari” - Appello avverso la sentenza n. 58/2022 pubblicata in data
13 gennaio 2022 a definizione del giudizio iscritto al n. 7474/2017 R.G. avanti al Tribunale di Padova.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“1) in accoglimento dell'appello, ricalcolare l'importo degli indebiti ripetibili addebitati sul conto corrente n. 887045 intestato a senza alcuna Parte_1
prescrizione per difetto di prova scritta da parte della banca del limite del fido o, in subordine, ricalcolando la prescrizione misurando le rimesse solutorie sul saldo ricalcolato e non sull'illegittimo e non provato saldo unilateralmente dichiarato dalla banca, e comunque in ogni caso per assenza di rimesse solutorie successive al 27/2/2006, come già rilevato dal CTU ma non considerato nel proprio
2 conteggio, indebiti poi pagati dalla odierna attrice appellante con giroconto del
1/8/2008 dal conto 2252 e quindi non prescritto;
2) applicare correttamente la compensazione tra credito della attrice appellante al
1/8/2008 per avvenuto pagamento di indebiti non dovuti e contestuale debito della appellante verso la per saldo passivo, in applicazione dell'art. 1242 c.c. che CP_4
impone l'estinzione dei due controcrediti dal momento della loro coesistenza e cioé dal 1/8/2008;
3) accertarsi e dichiararsi che la convenuta nel rapporto di conto corrente CP_4
2252 intercorso con di ha violato le Parte_1 Parte_1
disposizioni in materia di usura ed ha addebitato interessi, commissioni (cms, cdf, civ), oneri, spese e altre poste non pattuite e comunque contra legem, come esposto negli atti di causa e nel presente atto di appello, anche su eventuale rilievo d'ufficio ex art. 127 Tub;
per l'effetto, a seguito della corretta applicazione della compensazione propria richiesta dalla ridurre il saldo passivo alla data CP_4
del 1/8/2008 del conto 2252 dell'importo indebitamente pagato a saldo del conto
887045 intestato a , e ricalcolare l'andamento del conto 2252 Parte_1
dalla sua apertura alla chiusura avvenuta con lettera di recesso della banca del
27/9/2017; condannare quindi la appellata alla restituzione a favore di CP_4
di ora direttamente al sig. Parte_1 Parte_1 Parte_1
dell'importo che risulterà in corso di rinnovazione della CTU e che si indica, in caso di completo accoglimento dell'appello, anche ai fini della quantificazione del contributo unificato, in euro 39.854,86;
3 4) condannarsi parte convenuta appellata al ristoro delle spese di mediazione, pari
a €. 1.371,60 oltre alle spese di elaborato peritale ante causam pari ad euro
3.060,00 oltre Iva, come da documentazione prodotta dall'attore in corso di causa;
5) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso spese generali 15%,
CPA e IVA come per legge per il presente giudizio sia per il primo che per il secondo grado, oltre a condanna a carico della del pagamento di tutte le CP_4
spese di CTU.
6) In via istruttoria: disporsi il rinnovo della CTU secondo i rilievi ed i principi di diritto di cui all'atto di appello.
In particolare si insiste per la rinnovazione della C.T.U. con utilizzo dei c.d. saldi rettificati per l'individuazione delle rimesse solutorie prescritte, come da orientamento consolidato della Cassazione.”
- per parte appellata e intervenuta:
“IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello da pag. 12 a pag. 22 per violazione del disposto di cui all'artt. 342 e 348 bis c.p.c.
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- respingere l'appello proposto da Parte_1
in data 23.05.2022 e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.
[...]
58/2022, emessa dal Tribunale di Padova nel procedimento n. 7474/2017 R.G., pubblicata in data 13.01.2021.
IN OGNI CASO:
4 - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014.”
Motivi della decisione
In fatto
Con atto di citazione notificato il 20 settembre 2017, Parte_1
conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Padova
[...] [...]
proponendo azione di ripetizione dell'indebito Controparte_2
relativamente ai seguenti rapporti:
- conto corrente n. 07400413029P, chiuso il 31 marzo 2004;
- conto corrente n. 07400887045B (affermato essere in continuità con il precedente
07400413029P), chiuso in data 31 luglio 2008;
- conto corrente n. 1406/1000/2252 (affermato essere in continuità con il precedente 07400887045B), assistito da aperture di credito, chiuso in data 27 giugno 2017.
In relazione a tali rapporti, l'attrice contestava l'applicazione di condizioni economiche illegittime, anatocismo e tassi di interessi ultralegali e/o usurari non pattuiti per iscritto nonché CMS nulle per difetto di causa e indeterminatezza.
L'attrice lamentava, inoltre, l'illegittima iscrizione nella Centrale Rischi operata dalla da cui ne era derivata la produzione di un danno meritevole di ristoro. CP_4
5 Indi, l'attrice chiedeva di dichiarare la nullità dei suddetti rapporti e condannare la al pagamento della somma di euro 290.022,52 a titolo di ripetizione di CP_4
indebito, oltre alla condanna della medesima al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per l'illegittima iscrizione nella Centrale Rischi.
In data 29 dicembre 2017, si costituiva eccependo: Controparte_2
a) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice in relazione ai conti corrente nn.
887045 e 413029, intestati rispettivamente a e;
b) Parte_1 CP_5
l'inammissibilità della domanda attorea in relazione al conto corrente n. 2252, per essere questo ancora aperto al momento della domanda;
c) la prescrizione degli indebiti per il periodo antecedente al 28 giugno 2006, ossia per il periodo anteriore al decennio a ritroso dall'inoltro dell'invito alla mediazione obbligatoria;
infine, d) contestava ogni addebito circa le condizioni economiche applicate ai rapporti e chiedeva, pertanto, il rigetto di ogni domanda svolta dall'attrice. In via subordinata, chiedeva la compensazione delle somme oggetto di ripetizione con quanto risultasse ancora a credito della CP_4
La causa veniva istruita mediante CTU contabile, affidata al dott. , Persona_1
il quale veniva incaricato di accertare quanto richiesto dalle parti nelle rispettive memorie istruttorie, indicando ogni elemento utile ai fini di causa e riportando in uno schema riassuntivo i risultati degli accertamenti compiuti.
All'esito di istruttoria documentale, con sentenza n. 58/2022 pubblicata in data 13 gennaio 2022, il Tribunale di Padova riteneva parzialmente fondate le domande attoree così decidendo:
6 “
1. Accerta che il saldo del conto corrente n. 887045 era pari, alla data del
1/8/2008, alla somma di euro 16.607,98.
2. Accerta che il saldo del conto corrente n. 2252 era pari, alla data del 30/9/2016, alla somma negativa di euro 42.060,96, a debito della correntista.
3. Accoglie l'eccezione di compensazione svolta dalla convenuta.
4. Dichiara che nulla è dovuto dalla convenuta all'attrice.
5. Compensa integralmente le spese di lite.
6. Dispone che i costi della consulenza tecnica restino definitivamente a carico delle parti secondo il seguente frazionamento: 1/3 a carico della convenuta e 2/3
a carico dell'attrice.”
In particolare, il Tribunale accoglieva l'eccezione della convenuta circa la titolarità in capo a e dei conti correnti nn. 887045 e 413029, Parte_1 CP_5
con conseguente assenza di titolarità, in capo all'attrice, del diritto alla ripetizione degli indebiti poiché “la qualità di soci dei due titolari dei rapporti di conto corrente non comporta confusione nel patrimonio della società dei rapporti da essi rispettivamente intrattenuti, né comporta modificazione soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione di pagamento dei singoli soci, poiché la società è e rimane soggetto distinto dai suoi soci”. Tuttavia, riconosceva il diritto dell'attrice ad agire in ripetizione verso la per gli indebiti relativi al conto corrente 887045 CP_4
intestato ad per aver adempiuto in qualità di terzo l'obbligazione Parte_1
di pagamento in relazione al saldo negativo del suddetto conto corrente, pur non essendovi stata specifica deduzione del titolo in forza del quale tale pagamento fosse avvenuto.
7 In relazione alle condizioni economiche illegittime lamentate dall'attrice, il
Tribunale rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda relativa al conto n. 2252, riteneva fondata la contestazione dell'attrice relativa all'assenza di pattuizione per iscritto delle condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente n. 887045, con “necessità di rideterminare gli interessi passivi con applicazione del tasso di interessi al saggio di legge previsto dall'art. 117, comma
7, T.U.B., nonché eliminazione di ogni commissione, spesa e forma di anatocismo, non validamente pattuito per iscritto, per l'intero sviluppo del rapporto”, e, aderendo all'ipotesi di calcolo che muove dall'utilizzo della formula della Banca
d'Italia, attestava “l'insussistenza di usura nel rapporto di conto corrente 887045”.
All'esito delle operazioni di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 887045, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione degli indebiti antecedenti al 28 giugno 2006 ed escludendo la continuità dei conti nn. 887045 e 2252, emergeva che, a fronte di un saldo banca pari a zero alla data di chiusura del 1° agosto 2008, il saldo ricalcolato era pari a euro 16.607,98, somma costituente credito dell'attrice derivante dall'adempimento in qualità di terzo dell'obbligazione di pagamento facente capo al titolare del conto.
In relazione al rapporto di conto corrente n. 2252, il Tribunale riteneva infondata ogni contestazione accertando l'avvenuta stipula in forma scritta di ogni pattuizione e determinava il saldo negativo di euro 42.060,96 a debito del correntista. Infine, accoglieva la domanda di compensazione della Banca delle varie voci di credito con l'attrice, accertando un credito in suo favore di euro
25.452,98 e rigettava la domanda di risarcimento del danno derivante dalla
8 segnalazione in Centrale Rischi essendo formulata genericamente e senza aver specificato quali conseguenze fossero concretamente derivate dal comportamento della Banca.
Avverso la sentenza, con atto di citazione del 23 maggio 2022,
[...]
ha proposto tempestivo appello invocandone la Parte_1
riforma per i seguenti motivi.
Col primo motivo, in relazione al ricalcolo del conto corrente n. 887045, saldato dall'appellante, ha lamentato l'erronea applicazione dell'eccezione di prescrizione e l'utilizzo del saldo banca, dovendosi avvalere, al contrario, del saldo ricalcolato;
la contestazione della metodologia adottata dal CTU, avvenuta in sede di comparsa conclusionale, non potrebbe ritenersi tardiva in quanto “si tratta di questione prettamente giuridica e non contabile che deve essere decisa in senso stretto dal
Giudice”.
Inoltre, l'appellante ha eccepito che la non avrebbe fornito prova scritta del CP_4
limite del fido, la quale per poter far valere l'eccezione di prescrizione avrebbe dovuto provare l'esistenza di tale limite mediante produzione del contratto stesso, non potendo ricorrere alla prova presuntiva. In assenza di tale prova scritta, tutti i movimenti dovrebbero considerarsi ripristinatori e, non essendoci spazio per alcuna applicazione di prescrizione alla domanda di restituzione degli indebiti pagati nel 2008 da “la somma dovuta in restituzione Parte_1
coinciderebbe proprio con quanto calcolato dal CTU nell'ipotesi 1 I B, dove non
9 è stata rilevata usura, e che prevede come importo da restituire, senza alcuna prescrizione, la somma di euro 31.283,31”.
Col secondo motivo, articolato in cinque punti, con riferimento alle contestazioni relative al conto corrente n. 2252, parte appellante:
a) ha ribadito l'invalidità della pattuizione sull'anatocismo, per non aver rispettato il disposto normativo dell'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 nel punto in cui si è previsto il medesimo tasso di interesse creditore sia nominale sia effettivo nella misura dello 0,01000 % e, conseguentemente, “tutto il rapporto n. 2252 va ricalcolato escludendo totalmente la capitalizzazione degli interessi e di qualsiasi altra competenza, o comunque va escluso quantomeno dalla ricontrattualizzazione del 2012 (doc. 10 banca) in quanto anche in detto contratto (ed i successivi) manca
l'indicazione del tasso annuo effettivo”;
b) con riferimento al contratto di apertura di credito del 31 luglio 2008, ha evidenziato la pattuizione usuraria del tasso di interesse effettivo annuo, con necessità di ricalcolare l'andamento del conto corrente n. 2252 previa applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c., con conseguente totale azzeramento dei tassi di interesse e delle spese di affidamento relativamente agli utilizzi intrafido, considerando sempre i saldi ricalcolati e non gli illegittimi saldi banca;
c) in subordine, per il caso non venisse accertata l'usurarietà di cui sopra, ha eccepito che tutti i contratti di rinegoziazione del periodo 2012-2014 contengono pattuizioni nulle sul tasso di interessi in quanto mancanti dell'indicazione obbligatoria del tasso annuo effettivo, e cioè del tasso risultante dalla
10 capitalizzazione infrannuale, in violazione dell'obbligo contenutistico contrattuale imposto dalla Banca d'Italia;
d) ha lamentato la nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata nella terminologia utilizzata “mancando all'evidenza i requisiti minimi di intellegibilità sul piano formale e grammaticale per il cliente bancario medio”, oltre al fatto che mancherebbe l'indicazione temporale in cui viene rilevato il “massimo” di scopertura;
e) infine, ha lamentato la nullità della pattuizione della commissione disponibilità fondi e commissione istruttoria veloce per indeterminatezza e per difetto di trasparenza, a seguito della mancata indicazione della periodicità di applicazione e della base di calcolo.
Col terzo motivo l'appellante ha lamentato l'errata applicazione della compensazione tra saldo ripetibile dal al 1° agosto 2008 e il Parte_1
saldo del conto n. 2252 al 30 giugno 2016.
Infine, col quarto motivo ha impugnato la sentenza in punto di spese di lite, chiedendo la condanna della sola al pagamento delle medesime, oltre alle CP_4
spese di mediazione e di assistenza tecnica.
Parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta del 9 settembre 2022, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. o, comunque, ex art. 348-bis c.p.c.; in relazione all'onere della prova dell'intervenuta
11 prescrizione, ha affermato che è sufficiente allegare l'inerzia del titolare del diritto e la volontà di avvalersene;
ha sottolineato la correttezza dell'utilizzo del saldo banca e, con riferimento al rapporto n. 2252, ha ribadito l'espressa pattuizione della pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, contenuta nel contratto del 3 giugno 2008; ha escluso l'applicazione di interessi usurari al contratto di apertura di credito del 31 luglio 2008 e, quanto alle ricontrattualizzazioni del 2012 e 2014, ha dedotto che l'indicazione del tasso annuo effettivo, e cioè del tasso risultante dalla capitalizzazione infrannuale, non sarebbe obbligatoria o, quantomeno, la mancata indicazione non comporterebbe la nullità dell'intero contratto;
ha evidenziato che la commissione di massimo scoperto, la commissione per disponibilità fondi e la commissione per istruttoria veloce erano state indicate e approvate da controparte nei contratti di apertura di credito;
infine parte appellata ha rilevato che l'eccezione di compensazione è stata formulata dalla al solo scopo di paralizzare l'avversa pretesa di pagamento opponendo CP_4
all'attrice il proprio controcredito e al solo fine di ottenere il rigetto della domanda dell'attrice.
Con atto del 24 marzo 2025, è intervenuto nel giudizio quale Parte_1
successore del in prosecuzione Parte_1
del presente giudizio, a seguito di delibera di scioglimento della società appellante assunta in data 6 novembre 2023, facendo proprie e ratificando tutte le deduzioni, eccezioni e motivi di appello proposti da con l'atto di Parte_1
citazione in appello nonché con gli atti successivi.
12 La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23 gennaio 2025 – sostituita da note di trattazione scritta –, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In diritto
Rileva preliminarmente il Collegio che con i motivi di appello Parte_1
ha formulato, prevalentemente, contestazioni del tutto nuove rispetto alle
[...]
allegazioni svolte da parte attrice nel giudizio di primo grado, in quanto tali inammissibili.
Il divieto di nova, stabilito dall'art.345 c.p.c., riguarda infatti non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma anche le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado, le quali comunque implicano una inammissibile modifica dei temi di indagine.
Il primo motivo di impugnazione ha ad oggetto l'asserita erronea applicazione, da parte del primo Giudice, dell'eccezione di prescrizione con riguardo al ricalcolo del conto n.887045, intestato a , nonché l'utilizzo del “saldo Parte_1
banca” in luogo del “saldo rettificato”.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'appellante lamenta un errore di conteggio da parte del CTU “il quale mentre ha dichiarato nella relazione che avrebbe
13 considerato prescritte le rimesse solutorie, di fatto, invece, dopo aver pure esaminato le rimesse solutorie prendendo come riferimento il fido risultante dagli estratti conto e pari ad euro 50.000,00, ha comunque deciso erroneamente di partire da 0 euro di indebiti al 28/6/2006, come si è sopra visto, mentre l'allegato
11 alla CTU “Dati Prescrizione 887045B” ha individuato l'ultima Pt_1
rimessa solutoria al 27/2/2006; ciò comporta che gli interessi e competenze addebitate in data 31/3/2006, quindi, per euro 1.975,53, sono integralmente ripetibili da terzo pagatore, visto che dopo tale data e fino al Parte_1
28/6/2006 non c'è stata più alcuno sforamento del fido. Già questo primo mero errore di calcolo, condiviso poi dal Giudice in sede di accoglimento delle conclusioni del CTU, ridetermina da solo un saldo attivo di + euro 18.583,51 invece che di + 16.607,9Il motivo di impugnazione attiene al ricalcolo sviluppato dal consulente tecnico, relativo al conto 887045 intestato a , cui Parte_1
ha aderito il primo Giudice (1IIB)”.
Il motivo, sotto questo profilo, è infondato.
Le Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 15895/2019, hanno definitivamente chiarito che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.
14 Per converso, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi i versamenti effettuati come mero ripristino della disponibilità accordata;
l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (v. Cass. n. 6478/21 e, più di recente Cass. n.11016/24:
“… una cosa è l'affidamento in apertura di credito in conto corrente, tutt'altra cosa la mera esistenza - eventualmente desunta da un atteggiamento tollerante della banca - di una linea di credito attivabile dal cliente mediante distinte pratiche di sconfinamento. La stessa annotazione nel libro fidi di una banca degli estremi di un affidamento, con riferimento sia al limite dello scoperto sia alla delibera interna di concessione, ancorché corrisposta da una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, è stata sempre normalmente ritenuta non dimostrativa - in sé - della stipulazione per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, per l'appunto in quanto una tale situazione di fatto può trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca;
la quale ha la possibilità di controllare la situazione patrimoniale e finanziaria del correntista e fare immediato ricorso a forme sollecite di copertura e tutela (cfr. già Cass. Sez. 1 n. 12947-92). In altre parole, in difetto di una concreta prova del contratto di apertura di credito, gli sconfinamenti del cliente rispetto al tetto massimo riconosciutogli devono ritenersi frutto di mera tolleranza da parte dell'istituto di credito e non anche dimostrativi,
15 di per sé solo, dell'esistenza di un tale contratto da desumersi per facta concludentia (Cass. Sez. 1 n. 9018-98, Cass. Sez. 1 n. 686-99)”).
Nel caso di specie, a fronte della eccezione di prescrizione degli indebiti per il periodo antecedente il 28 giugno 2006, tempestivamente sollevata dalla CP_4
parte attrice non ha allegato, né tantomeno provato l'avvenuta conclusione di un contratto di apertura di credito, relativa al conto n.887045; la prima apertura di credito, da parte della società e relativa al conto Parte_1
n. 2252, è infatti del 31 luglio 2008.
Difetta pertanto una tempestiva allegazione, prima ancora di una concreta prova del contratto di apertura di credito, che non può certo desumersi da una tabella allegata alla consulenza tecnica (all. 11 – 1p 1IIB) che indica quale
“fido accordato” in vari trimestri, l'importo di euro 50.000,00.
In tal caso, come insegna la Suprema Corte, gli sconfinamenti del cliente devono ritenersi frutto di mera tolleranza da parte dell'istituto di credito e non anche dimostrativi dell'esistenza di un tale contratto.
Pertanto, in difetto di apertura di credito, non vi è alcuna evidenza del preteso errore di calcolo in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d'ufficio, dovendo ritenersi prescritte tutte le rimesse solutorie.
L'appellante, inoltre, afferma che la verifica circa la natura delle rimesse avrebbe dovuto essere svolta utilizzando il criterio c.d. del “saldo rettificato”, anziché quello c.d. del “saldo banca”.
Il Collegio prende atto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha oramai aderito
16 all'orientamento secondo cui l'individuazione dei versamenti di natura solutoria debba essere preceduta dalla cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito (cfr., inter alia, Cass. 16 marzo 2023, n. 7721), e tuttavia rileva che, nella specie, l'appellante non ha correttamente esposto le concrete conseguenze che deriverebbero, nella ricostruzione del conto in oggetto, dall'utilizzo del criterio invocato, in quanto presuppone, infondatamente, che detto conto fosse affidato.
Va infatti rilevato che, dal 29 aprile 2004 sino alla chiusura, il conto in questione ha costantemente presentato un saldo negativo ed era onere dell'appellante, partendo da presupposti corretti, indicare quali rimesse diverrebbero ripristinatorie a fronte di un saldo rettificato.
Il motivo di impugnazione è pertanto inammissibile perché difetta della specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. e, comunque, infondato.
Con il secondo motivo di impugnazione, relativo al conto n.2252 della società ed alle aperture di credito ad esso relative l'appellante ha Parte_1
lamentato:
a) L'illegittimità dell'anatocismo per difetto di valida pattuizione ex art.6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in quanto il tasso creditore sui saldi attivi è pari allo 0,0100% come tasso nominale e pari allo 0,01000% anche come tasso effettivo, determinando così l'assenza in concreto delle condizioni di reciprocità.
Osserva il Collegio che la contestazione in oggetto è del tutto nuova, in quanto nel giudizio di primo grado parte attrice non aveva lamentato la pretesa illegittimità
17 dell'anatocismo sotto questo peculiare profilo, limitandosi a rimarcare, ai fini della validità della pattuizione, la necessità della pari periodicità degli interessi creditori e debitori.
In ogni caso la doglianza è infondata, considerato che l'art. 6 della delibera CICR non prevede alcuna invalidità in caso di mancata indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, che tenga conto degli effetti della capitalizzazione, mentre stabilisce l'inefficacia delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi ove non approvate specificamente per iscritto (“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo
l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui
è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.”.
L'indicazione del tasso effettivo annuo comprendente gli effetti della capitalizzazione di cui all'art. 6 rientra, invece, negli obblighi informativi (non a caso l'articolo è rubricato “Trasparenza contrattuale”), la cui mancanza, peraltro solo con riferimento agli interessi creditori, non può, in difetto di espressa previsione normativa, costituire motivo di nullità dell'intera pattuizione, per il resto completamente conforme al paradigma normativo.
Nel caso di specie gli interessi anatocistici sono stati legittimamente pattuiti.
18 Il comma 1 dell'art. 20 del contratto di conto corrente 2252, rubricato
“Capitalizzazione interessi” e specificamente approvato, prevede che “Il regolamento in conto degli interessi, commissioni e spese (cosiddetta chiusura contabile del conto) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto. Il saldo risultante alla predetta chiusura contabile produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto.”. Le richiamate condizioni economiche del contratto prevedono, a loro volta, la pari periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi (dopo aver indicato il tasso creditore ed il tasso debitore è espressamente prevista la “Periodicità capitalizzazione interessi” “Trimestrale) (v. doc. 4, fascicolo di primo grado . CP_4
L'approvazione della suddetta clausola è avvenuta secondo lo schema di cui all'art. 1341 c.c., ritenuto equivalente alla specifica approvazione richiesta dalla citata delibera CICR.
La capitalizzazione va, pertanto, ritenuta legittimamente disposta, in conformità alle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000.
b) Con riferimento al contratto di apertura di credito del 31 luglio 2008, la pattuizione usuraria del tasso di interesse effettivo annuo;
c) in subordine, per il caso non venisse accertata l'usurarietà di cui sopra, ha eccepito il difetto di valida pattuizione dei tassi di interessi debitori nelle ricontrattualizzazioni del periodo
2012-2014, in quanto mancanti dell'indicazione obbligatoria del tasso annuo
19 effettivo, e cioè del tasso risultante dalla capitalizzazione infrannuale, in violazione dell'obbligo contenutistico contrattuale imposto dalla Banca d'Italia.
In relazione alla doglianza sub b) osserva innanzitutto il Collegio che la contestazione in oggetto è del tutto nuova, in quanto nel giudizio di primo grado parte attrice si era limitata ad una contestazione, del tutto generica, relativamente al solo contratto di conto corrente, asseritamente viziato da usura originaria. Come correttamente rilevato dal primo Giudice “il consulente tecnico ha escluso la pattuizione di interessi usurari (elaborato pag. 33), nella corretta opzione di calcolo che muove dall'utilizzo della formula della Banca d'Italia, con verifica della CMS soglio, in ossequio al principio di omogeneità e simmetria affermato dalla Suprema Corte”.
In relazione alla nuova doglianza relativa al contratto di apertura di credito del 31 luglio 2008 ed alla nuova produzione documentale effettuata dall'appellante, si richiama altresì la recente pronuncia della Suprema Corte, la quale ha stabilito che
“L'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l.n.108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Cass. n.26525/2024).
Il Collegio condivide tale principio, in quanto il tasso soglia non può essere considerato quale fatto notorio, trattandosi di un tasso stabilito dai decreti
20 ministeriali di volta in volta diversi. L'appellante, pertanto, producendo il DM 23 giugno 2008 solo con l'atto di citazione in appello (allegato B), è incorsa nelle preclusioni proprie del giudizio d'appello quanto alla produzione di documenti nuovi. Il deposito di detto DM deve pertanto considerarsi produzione tardiva.
In relazione alla doglianza sub c), premesso che trattasi di contestazione del tutto nuova, si richiama comunque quanto già evidenziato esaminando la doglianza sub a), ossia che in caso di mancata indicazione del tasso annuo effettivo che tenga conto degli effetti della capitalizzazione, l'art. 6 della delibera CICR del 9 febbraio
2020 non prevede alcuna invalidità, osservando altresì che tale mancanza non risulta sanzionabile neppure con la nullità ex art.117 TUB, trattandosi, nella sostanza, non propriamente di un tasso, ma di un indicatore.
d) La nullità della pattuizione della commissione di massimo scoperto in quanto indeterminata e priva dell'indicazione temporale in cui viene rilevato il “massimo” di scopertura;
e) la nullità della pattuizione della commissione disponibilità fondi e commissione istruttoria veloce per indeterminatezza e per difetto di trasparenza,
a seguito della mancata indicazione della periodicità di applicazione e della base di calcolo.
Osserva il Collegio che le contestazioni in oggetto sono del tutto nuove, in quanto nel giudizio di primo grado parte attrice si era limitata a lamentare, con riguardo al solo rapporto di conto corrente, che la aveva fornito al correntista “i contratti CP_4
privi di sottoscrizione della stessa: oltre ad essere nulli per mancanza di CP_4
21 sottoscrizione, emerge la pattuizione di Commissioni di Massimo Scoperto, illegittime per mancanza di causa”.
Il primo Giudice ha correttamente evidenziato, oltre alla “complessiva genericità” delle contestazioni, la circostanza che la CMS costituisce “onere provvisto di idonea causa, così come ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza 12965/2016, con conclusioni ribadite dalla pronuncia a Sezioni Unite n.16303/2018 …” nonché l'infondatezza dell'allegazione attorea circa l'assenza di pattuizione per iscritto.
Ribadito che la CMS era stata pattuita con il contratto di conto corrente n.2252, sottoscritto dal legale rappresentante della società, e che tanto bastava per escludere la nullità della relativa clausola unitamente al rilievo che il difetto di causa va senz'altro escluso alla luce della citata giurisprudenza di legittimità, si osserva comunque che il contratto in parola (v. pag. 2 documento di sintesi – condizioni economiche), oltre a prevedere la percentuale della CMS (0,9500), ne prevede altresì la periodicità (trimestrale) e la base di calcolo (“La commissione di massimo scoperto è calcolata prendendo a riferimento il massimo saldo debitore determinatosi sul conto in ciascun trimestre solare”).
Nessuna specifica doglianza, lo si ripete, era stata invece avanzata da parte attrice con riguardo alla commissione disponibilità fondi e commissione istruttoria veloce, con conseguente inammissibilità della nuova contestazione avanzata solo in questa sede di gravame.
22 Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errata applicazione della compensazione tra il saldo ripetibile da al 1° agosto Parte_1
2008 e il saldo del conto n. 2252 al 30 giugno 2016, poiché “la compensazione in senso stretto, invocata dalla ai sensi dell'art. 1242 c.c. “estingue i due CP_4
debiti dal giorno della loro coesistenza””. Sostiene l'appellante che, applicando correttamente la compensazione, il saldo del conto corrente n. 2252 al 30 settembre
2016 diventerebbe positivo, visto che dal saldo passivo di -42060,96 andrebbero eliminati gli interessi maturati sulla somma da portare in compensazione pari a euro
33.327,23, oltre alla stessa somma da compensare di euro 16.607,98, con un saldo attivo finale di euro 7.874,25 a credito della correntista.
Il motivo non merita accoglimento.
L'appellante presuppone infatti, erroneamente, sia che la coesistenza dei rispettivi debiti e crediti risalga al 1° agosto 2008 (data in cui all'esito del versamento effettuato da il conto corrente intestato a è stato Parte_1 Parte_1
chiuso con saldo zero), sia che il saldo positivo del conto di Parte_1
quantificato dalla sentenza di primo grado in euro 16.607,98, avrebbe prodotto un monte interessi positivo pari ad euro 33.327,23.
E' poi decisivo osservare che l'eccezione di compensazione è stata formulata dalla allo scopo di paralizzare la pretesa di ripetizione avanzata dall'attrice CP_4
opponendole il proprio controcredito ottenendo il rigetto della domanda dalla predetta formulata.
23 La reiezione dell'appello determina l'assorbimento del quarto motivo di impugnazione, relativo alla richiesta di rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado in conseguenza dell'accoglimento del gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 26.001,00 a 52.000,00
e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n.58/2022 emessa dal
Tribunale di Padova;
2) Condanna – quale successore di – Parte_1 Parte_1
a rimborsare a le spese del grado che liquida in euro Controparte_1
6.946,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di . Parte_1
Venezia, 10 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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