Articolo 90 del Codice ambientale
Articolo 89Articolo 78
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29 aprile 2006
Art. 90. (norme sanitarie) 1. Le attivita' di cui agli articoli 87, 88 e 89 lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla classificzione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530 .
Entrata in vigore il 29 aprile 2006
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