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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 10/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 107/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/05/2024 e promossa in questo grado
DA
, in persona Parte_1
del suo custode ed amm.re giudiziario dott. Giuseppe Luca Maria
Barletta, PI , autorizzato dal GD della procedura in data P.IVA_1
12/04/2021, elettivamente domiciliata in Mazzarino p. L. Radice, 9 presso lo studio dell'avv. Giampiero Russo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
n.q. di titolare e legale rapp.te della ditta individuale “Agenzia Aca”, di , PI : , elett.te domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
1 Caltanissetta Via Malta, 115, presso lo studio dell'avv. Mariangela
Roberta Randazzo, che la rapp.ta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…Si conclude chiedendo che la Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza del
Tribunale di Gela resa inter partes n. 439/20, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti nell'atto di appello, dando atto della prontezza di pagamento della residua somma di € 272,64 da compensare con gli importi pagati per la radiazione dei veicoli riportati nelle fatture nn. 2064, 2127, 24467,2469 per mancato espletamento della attività commessa, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In relazione, infine, a quanto dedotto da parte appellata nella comparsa di risposta e costituzione a pag. 3, con cui si deduce la presentazione di denuncia per diffamazione aggravata, si precisa che la stessa è stata proposta contro il procuratore della che è stata archiviata ed il condannato dal G.U.P. del Pt_1 Pt_2
Tribunale di Caltanissetta per calunnia, con applicazione di pena a richiesta dell'imputato, con sentenza passata in cosa giudicata, che si allega alle presenti note......”.
Per parte appellata: “…rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto dalla Parte_1
giudiziaria. Confermare con qualsiasi utile statuizione ed in ogni suo capo l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi di
2 giudizio....”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 302/2012 del 22/11/2012, il Tribunale di Gela ingiungeva il pagamento alla della somma di € 21.538,42, per Parte_1
fatture emesse per prestazioni professionali svolte e relative alle pratiche di demolizione di veicoli presso il PRA.
Con atto di citazione notificato il 21/01/2013, l'odierna appellante proponeva opposizione, che veniva iscritta al n. 122/2013 r.g., contestando la domanda della convenuta in opposizione e chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con rigetto delle domande attoree in quanto prescritte ed infondate sia in fatto che in diritto, dando atto della prontezza del pagamento della residua somma di €
271,64 da compensarsi con gli importi esposti al n. 5 dell'atto di opposizione con riserva di agire per la restituzione delle pratiche inevase e per i danni nel ritardo della esecuzione della prestazione diretti e indiretti subiti , con vittoria di spese e compensi. Deduceva in citazione in opposizione che la società di demolizione era gestita non dalla ma da tale nipote, che ritirava e CP_1 Persona_1
restituiva le pratiche esitate. Il dopo avere contratto Pt_2
matrimonio con la amministratrice unica della di talchè i Pt_1
rapporti con la agenzia ACA cessavano ed il mandato conferito al il quale apriva una agenzia a Mazzarino su cui venivano Pt_2
convogliate le pratiche . A seguito poi della separazione del Pt_2
con la moglie, ogni rapporto con il primo e la sua agenzia cessava.
Successivamente veniva ricontattata la agenzia ACA per regolare le precedenti pendenze, convenendosi di effettuare i conteggi delel partite in sofferenza quantificate dalla LBR in € 236,86 e relative alle
3 fatture 614/2011, 659/2011, 798/2011 e 1053/2011, offrendo informalmente il pagamento. L'agenzia Aca reclamava anche il pagamento delle fatture 2392/2010 , 2427/2010 e 2428/2010, ormai a dire della LBR demolizioni, prescritte.
Si costituiva in giudizio la titolare della Agenzia Controparte_1
Aca di Granatelli Marcella, che chiedeva dichiararsi la validità del
D.I. opposto 320/2012 condannando la al Parte_1
pagamento di cui alla somma portata dal DI 320/20 2, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria e alle spese di lite del grado.
Con sentenza n. 439/2020 del 04/11/2020, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 123/2013 RG, dichiarava inammissibile la eccezione di prescrizione proposta dall'opponente rigettando l'opposizione e confermando il D.I. 320/2012 emesso dal
Tribunale di Gela in data 22/11/2012 dichiarandolo esecutivo.
Condannava la al pagamento delle spese di lite Parte_1
che liquidava in € 4.835,00, oltre spese forfettarie iva e cpa come per legge .
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza la in Parte_1
amministrazione giudiziaria in persona del suo custode e legale rapp.te pro tempore, propone appello, chiedendo di “ ..nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, riformare la sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti, dando atto della prontezza di pagamento della residua somma di € 272,64 da compensare con gli importi pagati per la radiazione dei veicoli riportati nelle fatture 2064, 2127, 2323, 2447
e 2469 per mancato espletamento della attività commessa...Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborsoforfettario per
4 spese generali, IVA e CPA del doppio grado di giudizio....”.
Si costituiva in giudizio n.q. di titolare della ditta Controparte_1
ACA di , chiedendo nelle conclusioni dell'atto: Controparte_1
“...-PRELIMINARMENTE ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per violazione dell'art.342 c.p.c. ed anche perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex art.348 bis c.p.c., per quanto esposto in narrativa e, conseguentemente, emettere ordinanza di inammissibilità, con condanna alle spese. -
NEL MERITO ritenere e dichiarare totalmente infondato in fatto ed in diritto l'avverso appello e, conseguentemente rigettarlo per tutti i motivi esposti in narrativa o per quant'altro rilevabile d'ufficio, confermando integralmente la sentenza oggi impugnata. -Con vittoria
–in ogni caso- di spese e compensi del giudizio. ......” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c., dedotta dalla parte appellata CP_1
n.q. di titolare della ditta Aca di Granatelli Marcella,
[...]
non è fondata. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
5 tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN, Sentenza n.27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie,
l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
§§§§§§§
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che tra la e l'agenzia ACA fossero intercorsi Pt_1
rapporti commerciali, trattandosi di un mandato professionale conferito dalla prima alla seconda per il disbrigo di pratiche di radiazione dei veicoli, riconducibile perciò al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. Con il secondo e consequenziale motivo,
l'appellante sostiene che l'errata qualificazione del rapporto aveva comportato l'altrettanto errata individuazione del regime prescrizionale, che il Tribunale ha ritenuto decennale anziché triennale ex art. 2956 c.c.. Fra l'altro, che si trattasse di prescrizione triennale era stato espressamente affermato nell'atto di citazione in opposizione a d.i. e questo contraddiceva l'affermazione del Tribunale sulla pretesa genericità e conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
La connessione fra le due censure ne richieda la trattazione congiunta.
Osserva la Corte che l'attività di richiesta certificati e disbrigo pratiche giuridicamente comporta il compimento, da parte di un soggetto professionalmente qualificato, di atti di tipo non negoziale a
6 favore di un privato. Si tratta di un'attività di carattere materiale il cui compimento dà luogo ad una prestazione di servizio. Dal punto di vista del diritto privato, quindi, il rapporto che si instaura tra le parti ricade sotto la disciplina del contratto d'opera regolato dagli articoli
2222 e seguenti del C.C. (Libro V, Tit. III, Capo I) che così ne definisce i tratti caratteristici: “Quando una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente, si applicano le norme di questo capo”.
L'assolvimento dell'incarico conferito senza forme particolari determina, per il cliente, l'obbligo del pagamento di un corrispettivo detto di intermediazione e/o provvigione fissato in base alle tariffe o a quanto pattuito.
Ne consegue che il disbrigo pratiche automobilistiche, va ricondotto , quale qualificazione giuridica al contratto d'opera (Cass 20739/2004)
Relativamente poi al termine prescrizionale, l'appellante si duole della dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per formulazione generica della stessa in quanto nell'atto di citazione in opposizione in primo grado (pag. 3 ) l'opponente faceva espresso riferimento al termine triennale di prescrizione che poteva essere solo quello di cui all'art 2956 cc. Pertanto, pur in mancanza di un riferimento esplicito a tale disposizione, l'eccezione era effettivamente formulata in modo sufficientemente specifico.
Tuttavia, deve ritenersi che il termine di prescrizione rimanga decennale.
Infatti, l'art 2956 n. 2 c.c. allorquando parla di professionisti, si riferisce solo a coloro che svolgono professioni intellettuali (avvocati,
7 medici, ingegneri, etcc..) (Cass 3886/1985, Cass. SEZ. UN.
13144/2015). Ne consegue che la norma succitata è inapplicabile alla fattispecie concreta di causa;
il termine di prescrizione è decennale e la eccezione infondata.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza sulla circostanza che le fatture impagate fossero riferite agli anni 2009,
2010 e 2011, quando dallo stesso testimoniale addotto da controparte,
e da tutti gli scritti difensivi, emerge che, dal maggio 2009, il Per_1
ebbe a licenziarsi dalla agenzia ACA, per aprirne una a
[...]
Mazzarino, dedicandosi in via esclusiva allo svolgimento delle pratiche affluenti dalla l'0appellante che sarebbe di Parte_3
tutta evidenza che l'emissione di fatture per prestazioni indicate come avvenute negli anni 2010 e 2011 dovevano essere necessariamente riferite a data anteriore al maggio 2009, allorchè il pacchetto di incarichi venne spostato dalla al divenuto marito CP_1 Pt_2
della amministratrice della poi conclusosi tempestosamente Pt_1
dopo l'accertamento di considerevoli ammanchi, e che portarono alla incriminazione del per appropriazione indebita. Pt_2
La censura è infondata.
Osserva la Corte che quanto dedotto da parte appellante risulta essere privo di pregio considerato che per quanto esposto in narrativa dell'atto di appello, non esimeva comunque la a Parte_1
corrispondere alla (agenzia ACA), quanto alla stessa dovuto CP_1
per la prestazione del servizio effettuato, protrattosi sino al 2011. Per di più per come rilevato dal primo Decidente negli atti di causa non vi Parte è alcun riscontro probatorio contabile che la abbia comunque
8 adempiuto la propria prestazione. Gli assegni prodotti da parte appellante nel primo grado infatti non hanno alcuna riferibilità con le fatture che il medesimo opponente elenca nel punto due della propria opposizione, né da parte sua è mai stata prodotta relativamente ai presunti pagamenti a dire della DBR effettuati in contanti, alcuna quietanza che fugasse ogni dubbio del suo adempimento.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il creditore avendo provato il titolo dell'obbligazione di cui chiede l'adempimento, incombeva poi sul debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (Cass 234792024, Cass. 13793/2024) Pertanto la mancanza di prova di tale adempimento ridonda a danno dell'appellante.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per non avere il giudice di prime cure detratto dalle somme reclamate quelle non dovute per l'espletamento di pratiche poi respinte dal PRA, in quanto riguardanti veicoli con il fermo amministrativo.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che dagli atti di causa si evince che la Aca di ha fornito prova dell'espletamento dei servizi per CP_1
prestazioni disbrigo pratiche inerenti il procedimento di demolizione di autovetture meglio indicate nelle fatture prodotte in atti. Infatti le pratiche di cui alle fatture 2064 (radiazione veicolo MI29617Y), 2127
(tg ZA624Z , rottamato), 2323 (tg BN149MZ rottamato), 2447 (tg
BB127XZ rottamato) 2469 (tg CE030KB rottamato), sono state correttamente espletate
9 Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto applicabili nella fattispecie gli interessi moratori .
La censura è infondata.
Osserva la Corte che nel contratto di prestazione di servizi, possono essere applicati nel caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi di mora se il debitore come nel caso di specie è una impresa o ente pubblico o professionista (D.lgs 231/2002); laddove invece si sarebbero dovuti applicare solo gli interessi legali nel caso in cui il debitore fosse stato un soggetto privato.
Giustamente il primo Decidente ha applicato nell'opposto decreto ingiuntivo il pagamento della somma di €21.538,42 oltre interessi di mora calcolati ai sensi del D.lgs 231/2002.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
Le spese vengono disciplinate secondo soccombenza come da dispositivo e considerata la materia trattata e la non particolare difficoltà del trattato, ai minimi tariffari.
.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 439/2020, del 04/11/2020 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio Rg 123/2013, appellata dalla in Parte_1
persona del suo amministratore e legale rapp.te pro tempore, che per il resto conferma,
-condanna la in persona del suo amm.re e legale Parte_1
rapp.te pro tempore a rifondere alla società appellata le spese del
10 presente grado che liquida in € 2.938,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 107/2021 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30/05/2024 e promossa in questo grado
DA
, in persona Parte_1
del suo custode ed amm.re giudiziario dott. Giuseppe Luca Maria
Barletta, PI , autorizzato dal GD della procedura in data P.IVA_1
12/04/2021, elettivamente domiciliata in Mazzarino p. L. Radice, 9 presso lo studio dell'avv. Giampiero Russo che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1
n.q. di titolare e legale rapp.te della ditta individuale “Agenzia Aca”, di , PI : , elett.te domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
1 Caltanissetta Via Malta, 115, presso lo studio dell'avv. Mariangela
Roberta Randazzo, che la rapp.ta e difende giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…Si conclude chiedendo che la Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza del
Tribunale di Gela resa inter partes n. 439/20, revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti nell'atto di appello, dando atto della prontezza di pagamento della residua somma di € 272,64 da compensare con gli importi pagati per la radiazione dei veicoli riportati nelle fatture nn. 2064, 2127, 24467,2469 per mancato espletamento della attività commessa, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. In relazione, infine, a quanto dedotto da parte appellata nella comparsa di risposta e costituzione a pag. 3, con cui si deduce la presentazione di denuncia per diffamazione aggravata, si precisa che la stessa è stata proposta contro il procuratore della che è stata archiviata ed il condannato dal G.U.P. del Pt_1 Pt_2
Tribunale di Caltanissetta per calunnia, con applicazione di pena a richiesta dell'imputato, con sentenza passata in cosa giudicata, che si allega alle presenti note......”.
Per parte appellata: “…rigettare, con qualsiasi statuizione, l'appello proposto dalla Parte_1
giudiziaria. Confermare con qualsiasi utile statuizione ed in ogni suo capo l'impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi di
2 giudizio....”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 302/2012 del 22/11/2012, il Tribunale di Gela ingiungeva il pagamento alla della somma di € 21.538,42, per Parte_1
fatture emesse per prestazioni professionali svolte e relative alle pratiche di demolizione di veicoli presso il PRA.
Con atto di citazione notificato il 21/01/2013, l'odierna appellante proponeva opposizione, che veniva iscritta al n. 122/2013 r.g., contestando la domanda della convenuta in opposizione e chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con rigetto delle domande attoree in quanto prescritte ed infondate sia in fatto che in diritto, dando atto della prontezza del pagamento della residua somma di €
271,64 da compensarsi con gli importi esposti al n. 5 dell'atto di opposizione con riserva di agire per la restituzione delle pratiche inevase e per i danni nel ritardo della esecuzione della prestazione diretti e indiretti subiti , con vittoria di spese e compensi. Deduceva in citazione in opposizione che la società di demolizione era gestita non dalla ma da tale nipote, che ritirava e CP_1 Persona_1
restituiva le pratiche esitate. Il dopo avere contratto Pt_2
matrimonio con la amministratrice unica della di talchè i Pt_1
rapporti con la agenzia ACA cessavano ed il mandato conferito al il quale apriva una agenzia a Mazzarino su cui venivano Pt_2
convogliate le pratiche . A seguito poi della separazione del Pt_2
con la moglie, ogni rapporto con il primo e la sua agenzia cessava.
Successivamente veniva ricontattata la agenzia ACA per regolare le precedenti pendenze, convenendosi di effettuare i conteggi delel partite in sofferenza quantificate dalla LBR in € 236,86 e relative alle
3 fatture 614/2011, 659/2011, 798/2011 e 1053/2011, offrendo informalmente il pagamento. L'agenzia Aca reclamava anche il pagamento delle fatture 2392/2010 , 2427/2010 e 2428/2010, ormai a dire della LBR demolizioni, prescritte.
Si costituiva in giudizio la titolare della Agenzia Controparte_1
Aca di Granatelli Marcella, che chiedeva dichiararsi la validità del
D.I. opposto 320/2012 condannando la al Parte_1
pagamento di cui alla somma portata dal DI 320/20 2, oltre al risarcimento del danno per lite temeraria e alle spese di lite del grado.
Con sentenza n. 439/2020 del 04/11/2020, il Tribunale di Gela definitivamente pronunciando nel giudizio 123/2013 RG, dichiarava inammissibile la eccezione di prescrizione proposta dall'opponente rigettando l'opposizione e confermando il D.I. 320/2012 emesso dal
Tribunale di Gela in data 22/11/2012 dichiarandolo esecutivo.
Condannava la al pagamento delle spese di lite Parte_1
che liquidava in € 4.835,00, oltre spese forfettarie iva e cpa come per legge .
§§§§§§
Avverso la suddetta sentenza la in Parte_1
amministrazione giudiziaria in persona del suo custode e legale rapp.te pro tempore, propone appello, chiedendo di “ ..nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, riformare la sentenza impugnata, per i motivi sopra esposti, dando atto della prontezza di pagamento della residua somma di € 272,64 da compensare con gli importi pagati per la radiazione dei veicoli riportati nelle fatture 2064, 2127, 2323, 2447
e 2469 per mancato espletamento della attività commessa...Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborsoforfettario per
4 spese generali, IVA e CPA del doppio grado di giudizio....”.
Si costituiva in giudizio n.q. di titolare della ditta Controparte_1
ACA di , chiedendo nelle conclusioni dell'atto: Controparte_1
“...-PRELIMINARMENTE ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto per violazione dell'art.342 c.p.c. ed anche perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto ex art.348 bis c.p.c., per quanto esposto in narrativa e, conseguentemente, emettere ordinanza di inammissibilità, con condanna alle spese. -
NEL MERITO ritenere e dichiarare totalmente infondato in fatto ed in diritto l'avverso appello e, conseguentemente rigettarlo per tutti i motivi esposti in narrativa o per quant'altro rilevabile d'ufficio, confermando integralmente la sentenza oggi impugnata. -Con vittoria
–in ogni caso- di spese e compensi del giudizio. ......” .
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del gravame per la dedotta violazione dell' 342 c.p.c., dedotta dalla parte appellata CP_1
n.q. di titolare della ditta Aca di Granatelli Marcella,
[...]
non è fondata. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
5 tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. UN, Sentenza n.27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 – 01). Nel caso di specie,
l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice.
§§§§§§§
Con il primo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che tra la e l'agenzia ACA fossero intercorsi Pt_1
rapporti commerciali, trattandosi di un mandato professionale conferito dalla prima alla seconda per il disbrigo di pratiche di radiazione dei veicoli, riconducibile perciò al contratto d'opera di cui agli artt. 2222 e ss. cod. civ. Con il secondo e consequenziale motivo,
l'appellante sostiene che l'errata qualificazione del rapporto aveva comportato l'altrettanto errata individuazione del regime prescrizionale, che il Tribunale ha ritenuto decennale anziché triennale ex art. 2956 c.c.. Fra l'altro, che si trattasse di prescrizione triennale era stato espressamente affermato nell'atto di citazione in opposizione a d.i. e questo contraddiceva l'affermazione del Tribunale sulla pretesa genericità e conseguente inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
La connessione fra le due censure ne richieda la trattazione congiunta.
Osserva la Corte che l'attività di richiesta certificati e disbrigo pratiche giuridicamente comporta il compimento, da parte di un soggetto professionalmente qualificato, di atti di tipo non negoziale a
6 favore di un privato. Si tratta di un'attività di carattere materiale il cui compimento dà luogo ad una prestazione di servizio. Dal punto di vista del diritto privato, quindi, il rapporto che si instaura tra le parti ricade sotto la disciplina del contratto d'opera regolato dagli articoli
2222 e seguenti del C.C. (Libro V, Tit. III, Capo I) che così ne definisce i tratti caratteristici: “Quando una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente, si applicano le norme di questo capo”.
L'assolvimento dell'incarico conferito senza forme particolari determina, per il cliente, l'obbligo del pagamento di un corrispettivo detto di intermediazione e/o provvigione fissato in base alle tariffe o a quanto pattuito.
Ne consegue che il disbrigo pratiche automobilistiche, va ricondotto , quale qualificazione giuridica al contratto d'opera (Cass 20739/2004)
Relativamente poi al termine prescrizionale, l'appellante si duole della dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per formulazione generica della stessa in quanto nell'atto di citazione in opposizione in primo grado (pag. 3 ) l'opponente faceva espresso riferimento al termine triennale di prescrizione che poteva essere solo quello di cui all'art 2956 cc. Pertanto, pur in mancanza di un riferimento esplicito a tale disposizione, l'eccezione era effettivamente formulata in modo sufficientemente specifico.
Tuttavia, deve ritenersi che il termine di prescrizione rimanga decennale.
Infatti, l'art 2956 n. 2 c.c. allorquando parla di professionisti, si riferisce solo a coloro che svolgono professioni intellettuali (avvocati,
7 medici, ingegneri, etcc..) (Cass 3886/1985, Cass. SEZ. UN.
13144/2015). Ne consegue che la norma succitata è inapplicabile alla fattispecie concreta di causa;
il termine di prescrizione è decennale e la eccezione infondata.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza sulla circostanza che le fatture impagate fossero riferite agli anni 2009,
2010 e 2011, quando dallo stesso testimoniale addotto da controparte,
e da tutti gli scritti difensivi, emerge che, dal maggio 2009, il Per_1
ebbe a licenziarsi dalla agenzia ACA, per aprirne una a
[...]
Mazzarino, dedicandosi in via esclusiva allo svolgimento delle pratiche affluenti dalla l'0appellante che sarebbe di Parte_3
tutta evidenza che l'emissione di fatture per prestazioni indicate come avvenute negli anni 2010 e 2011 dovevano essere necessariamente riferite a data anteriore al maggio 2009, allorchè il pacchetto di incarichi venne spostato dalla al divenuto marito CP_1 Pt_2
della amministratrice della poi conclusosi tempestosamente Pt_1
dopo l'accertamento di considerevoli ammanchi, e che portarono alla incriminazione del per appropriazione indebita. Pt_2
La censura è infondata.
Osserva la Corte che quanto dedotto da parte appellante risulta essere privo di pregio considerato che per quanto esposto in narrativa dell'atto di appello, non esimeva comunque la a Parte_1
corrispondere alla (agenzia ACA), quanto alla stessa dovuto CP_1
per la prestazione del servizio effettuato, protrattosi sino al 2011. Per di più per come rilevato dal primo Decidente negli atti di causa non vi Parte è alcun riscontro probatorio contabile che la abbia comunque
8 adempiuto la propria prestazione. Gli assegni prodotti da parte appellante nel primo grado infatti non hanno alcuna riferibilità con le fatture che il medesimo opponente elenca nel punto due della propria opposizione, né da parte sua è mai stata prodotta relativamente ai presunti pagamenti a dire della DBR effettuati in contanti, alcuna quietanza che fugasse ogni dubbio del suo adempimento.
Inoltre, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il creditore avendo provato il titolo dell'obbligazione di cui chiede l'adempimento, incombeva poi sul debitore l'onere di provare l'esatto adempimento (Cass 234792024, Cass. 13793/2024) Pertanto la mancanza di prova di tale adempimento ridonda a danno dell'appellante.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per non avere il giudice di prime cure detratto dalle somme reclamate quelle non dovute per l'espletamento di pratiche poi respinte dal PRA, in quanto riguardanti veicoli con il fermo amministrativo.
La censura è infondata.
Osserva la Corte che dagli atti di causa si evince che la Aca di ha fornito prova dell'espletamento dei servizi per CP_1
prestazioni disbrigo pratiche inerenti il procedimento di demolizione di autovetture meglio indicate nelle fatture prodotte in atti. Infatti le pratiche di cui alle fatture 2064 (radiazione veicolo MI29617Y), 2127
(tg ZA624Z , rottamato), 2323 (tg BN149MZ rottamato), 2447 (tg
BB127XZ rottamato) 2469 (tg CE030KB rottamato), sono state correttamente espletate
9 Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza per avere il giudice di prime cure ritenuto applicabili nella fattispecie gli interessi moratori .
La censura è infondata.
Osserva la Corte che nel contratto di prestazione di servizi, possono essere applicati nel caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi di mora se il debitore come nel caso di specie è una impresa o ente pubblico o professionista (D.lgs 231/2002); laddove invece si sarebbero dovuti applicare solo gli interessi legali nel caso in cui il debitore fosse stato un soggetto privato.
Giustamente il primo Decidente ha applicato nell'opposto decreto ingiuntivo il pagamento della somma di €21.538,42 oltre interessi di mora calcolati ai sensi del D.lgs 231/2002.
Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato.
Le spese vengono disciplinate secondo soccombenza come da dispositivo e considerata la materia trattata e la non particolare difficoltà del trattato, ai minimi tariffari.
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P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 439/2020, del 04/11/2020 emessa dal Tribunale di Gela nel giudizio Rg 123/2013, appellata dalla in Parte_1
persona del suo amministratore e legale rapp.te pro tempore, che per il resto conferma,
-condanna la in persona del suo amm.re e legale Parte_1
rapp.te pro tempore a rifondere alla società appellata le spese del
10 presente grado che liquida in € 2.938,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'appellante.
Così deciso in Caltanissetta, camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott. Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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