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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 24/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3366/2020 R.G. promossa da:
(c.f. e p.i. in persona legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Zanchi (c.f.
, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia Barbanti (c.f. C.F._1
), nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio, C.F._2 per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(p. i.v.a. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 (c.f. ) nonchè elettivamente domiciliata presso la C.F._3 medesima, per procura in calce al ricorso per ingiunzione
CONVENUTA OPPOSTA
E CONTRO
(c.f. ), in persona dell'Avv. Cristina Controparte_2 P.IVA_3 Giuliani, giusta procura per atto Notaio di Roma del Persona_1 12/12/2017, Rep. N. 55629, Racc. n. 27976, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Biggini (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_4 presso il medesimo, a comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Somministrazione
PRIMA UDIENZA: 10/06/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 17/06/2025
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice opponente: “come da foglio di precisazione delle conclusioni del 16/6/2025”1. Per la convenuta opposta: “come da comparsa di costituzione e risposta”2
in via preliminare accertare e dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo emesso in carenza/assenza di prova scritta ex artt. 633, 634 c.p.c. con conseguente revoca dello stesso;
nel merito: accertata e dichiarata la insussistenza e/o infondatezza e/o arbitrarietà della azionata pretesa per le ragioni meglio descritte nella narrativa degli atti da intendersi, per economia espositiva, qui integralmente riportata e trascritta, per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo essendo stato emesso sulla base di pretesa insussistente e/o infondata e/o arbitraria e/o non provata, dichiarando:
- in tesi, che deve ad Parte_3 Controparte_1
- in ipotesi che deve ad il minor importo risultante dal 'nuovo profilo Parte_1 Controparte_1 utente' ricostruito dal ctu (177.540,74 kw) come da proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 30.1.2024 (“che prevede il pagamento da parte dell'opponente dei consumi risultanti dal 'nuovo profilo utente' quale ricostruito dal CTU (177.540,74 Kw) e conseguente storno in favore di da parte di ”), dedotto l'indennizzo riconosciuto dal CP_1 Controparte_2 CP_ ctu nella risposta al quesito 2, dichiarando, dunque, per l'effetto, che deve ad il Parte_1 minor importo di €5.356,17, iva inclusa, di cui €1.281,22 (pari alla differenza tra quanto già CP_ fatturato e pagato da ad nel periodo settembre 2018-agosto 2019 (kw 172.088) e Parte_1 quanto sarebbe dovuto secondo il 'nuovo profilo utente' individuato dal ctu (kw 177.540,74), ossia kw 5452 moltiplicati per 0,235 euro come individuato dal ctu), nonchè € 4.494,95 relativo al consumo di Settembre 2019, detratto l'importo di euro 420,00 quale indennizzo riconosciuto dal ctu a (si veda risposta al quesito 2). Parte_1 In ogni caso con vittoria di spese e competenze, anche comprensive della fase della esperita mediazione, oltre rimborso forfetario delle spese al 15,00% ed oltre IVA e CAP come per legge. in via istruttoria ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1.D.C.V. che siete stato assunto con qualifica di operaio a tempo indeterminato presso la ditta
c.f. e p.i. , con sede in Siena, Via della Pace, 9. Indicate da quando;
Parte_1 P.IVA_1 3. Dite se nelle circostanze meglio dedotte all'ammesso capitolo n. 2 (“2. D.C.V. che in data 05.09.2019 mentre vi trovavate a lavorare nel piazzale della siete stato chiamato Parte_4 da operai di E Distribuzione che, senza darvi alcuna spiegazione e limitandosi a dire che dovevano sostituire il contatore, vi chiesero di sottoscrivere il foglio precompilato che vi si mostra (si mostri al teste l'ultima pagina del documento n. 6 del fascicolo E-Distribuzione) e che così faceste”) i tecnici di vi chiesero un documento di identità e/o di un documento che Controparte_2 attestasse i vostri poter di firma ed impegno nei confronti di o comunque quale fosse la Parte_1 vostra qualifica;
4. Dite se confermate che risponde a realtà tutto quanto rappresentato nella vostra relazione datata 04.12.2020 e che in particolare i dati indicati nella predetta sono stati estrapolati dalla documentazione contabile della di cui al documento n. 10 che vi si mostra (si mostri al Pt_1 teste il documento n. 10 del fascicolo di parte opponente);
5. Dite se confermate come rispondente a realtà tutto quanto dichiarato e raffigurato nella relazione a vostra firma che vi si mostra e prodotta sub doc.to 11 (si mostri al teste il detto doc.to 11 del fascicolo di parte opponente). Si indicano a testimoniare: sui capitoli n. 1 e 3 il Sig. , presso sul capitolo Testimone_1 Parte_1 4 il Geom. presso sul capitolo 5 il legale rappresentante pro tempore Testimone_2 Parte_1 della Tecnoquadri snc di AT F. & C. con sede in Sovicille (Si), Pian dei Mori.”” 2 “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice dl Tribunale di Prato, respinta ogni domanda, deduzione ed eccezione contraria, anche in via istruttoria, e previa ogni declaratoria in fatto edin diritto, per tutte le causali di cui alla narrativa: Nel merito,
- in tesi, respingere integralmente le domande di perché infondate in fatto e in diritto Parte_1 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertato il credito dell'esponente come da ricorso monitorio, confermare il decreto ingiuntivo n. 1282/2020 (n. 2842/2020 R.G.) emesso dal Tribunale di Prato in data 3.11.2020;
Pag. 2 di 16 Per la terza chiamata in causa: “come da foglio di precisazione delle conclusioni del 16/6/2025”3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Prato, al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1282/2020 del 3/11/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 15.262,15, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza indicata in fattura ed oltre alle spese e competenze del procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica a cui aveva fatto seguito la fattura n. 191600568897 del 14/10/2019 scaduta il 13/11/2019.
A sostegno della proposta opposizione deduceva:
- la carenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e 634 c.p.c (prova scritta) e conseguente nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto l'ingiungente aveva prodotto unicamente copia della fattura azionata e un documento denominato “mastrino riepilogativo”, di incerta provenienza e conformità e comunque privo di valore probatorio, nonché un documento denominato “condizioni generali di fornitura” non sottoscritto dalla stessa
- in ipotesi, se revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare la al pagamento di Parte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare accertata di giustizia ad istruttoria ultimata, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
[..
- in ipotesi, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proposta, condannare a rifondere della differenza tra la somma di € 15.262,15, di Controparte_3 Controparte_1 cui alla fattura n. 191600568897 del 14.10.2019, e quella minor somma che sarà riconosciuta
[.. come dovuta dalla per consumo di energia elettrica e, in ogni caso, condannare Parte_1 a rilevare indenne per tutte le somme che essa sarà Controparte_3 Controparte_1 chiamata a sostenere a titolo di spese legali del presente giudizio, della fase monitoria e del procedimento di mediazione. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale. 3 “Piaccia al Tribunale di Prato adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Nel merito, in via principale
[.. Rigettare la domanda di manleva formulata dalla società nei confronti di Controparte_1 per i motivi indicati in atti, ed in particolare attesa la correttezza e legittimità Controparte_3 della ricostruzione dei consumi effettuata da e la conseguente infondatezza Controparte_2 in fatto ed in diritto dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla Parte_1 In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta, nel merito, l'opposizione formulata dala e dovesse essere riconosciuta responsabile si chiede che la Parte_1 Controparte_2 domanda di manleva di venga limitata agli importi effettivamente corrisposti da CP_1 quest'ultima all'esponente che dovessero essere ritenuti non dovuti come precisato in sede di CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge. Si insiste l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse.”
Pag. 3 di 16 opponente nè ad essa in alcun modo riferibile e dunque in alcun modo vincolante tra le parti;
- la nullità della pretesa azionata per mancato rispetto delle procedure di cui alla delibera AEEG n. 200/99, con particolare riferimento agli articoli 9, 10 e 11 con conseguente inefficacia delle stime e dei conteggi trasfusi nel contestato documento contabile, posto che la fattura era stata emessa a fronte di ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, e che non era stata fornita adeguata informazione, non era stato consegnato a alcun verbale di verifica, il periodo di ricostruzione dei Parte_1 consumi era stato effettuato in maniera non conforme al disposto di cui all'art
10 della suddetta delibera, le modalità di ricostruzione dei consumi del tutto disatteso il disposto di cui all'art 11 della predetta Delibera.
Inoltre lamentava che la fattura era stata ingiustamente emessa senza in alcun modo poter assistere e contraddire alle asserite verifiche, accertamenti e riparazioni/sostituzioni del gruppo di misura, nonché l'ingiusta ed errata ricostruzione effettuata e successiva contabilizzazione trasfusa nella azionata fattura, con conseguenti e ingiusti aggravi in danno di Pt_1
Concludeva, pertanto, preliminarmente, per la revoca del d.i. per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e, nel merito, per l'accertamento della insussistenza e/o infondatezza e/o arbitrarietà della pretesa azionata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ipotesi, per la rideterminazione della minor somma eventualmente dovuta all'esito della espletanda istruttoria.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio la quale contestava integralmente la proposta opposizione, Controparte_1 in quanto infondata.
Al fine di meglio chiarire il contesto fattuale, precisava che lo schema base di una fornitura di gas prevede la presenza di tre soggetti: distributore, fornitore e cliente finale;
mentre il distributore (nella specie E-Distribuzione) ha la titolarità e/o il possesso dei gruppi di misura, il fornitore ( ) non CP_1 ha alcun potere di intervento e/o di verifica sui consumi di energia elettrica erogati in favore dei propri clienti finali: essa si limiata a fatturare al cliente l'ammontare dei consumi che il distributore le fornisce e, quindi, paga al
Pag. 4 di 16 distributore il prezzo del quantitativo di energia (indicato dal distributore) consumata dal cliente finale.
Con riferimento alla fattispecie concreta ha dedotto:
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base: del contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto da il Parte_1
12/12/2013, della fattura n. 191600568897 del 14/10/2019, del sollecito di pagamento ricevuto da il 9/12/2019, del mastrino riepilogativo e Parte_1 delle condizioni generali di fornitura di gas ed energia elettrica. La documentazione allegata, pertanto, era a suo dire idonea all'emissione di provvedimento monitorio per il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la fornitura di un bene mobile (quale è l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 814 c.c.). ha infatti documentato l'esistenza di un contratto Controparte_1 di fornitura in essere tra le parti (mai contestato) e la debenza di somme per il consumo di energia elettrica di cui alla fattura, contenente i conteggi dettagliati dell'energia fornita al cliente per il periodo di tempo considerato;
-che Estra aveva emesso la fattura n. 191600568897 del 14/10/2019 per l'ammontare complessivo di € 15.262,15, riferita al periodo 1/9/2018 –
30/9/2019, ed i consumi addebitati erano il frutto (per la maggior parte) di un ricalcolo effettuato per il periodo 1/9/2018-31/8/2019, dopo che – in seguito a verifica del 5/9/2019 – la società di distribuzione dell'energia elettrica – E-
Distribuzione – aveva rilevato il malfunzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo posto nel Comune di Murlo (SI). Tale malfunzionamento del gruppo di misura – accertato da soggetto terzo – non era mai stato oggetto di contestazione specifica da parte della la quale Pt_1 aveva regolarmente pagato la bolletta di agosto 2018, anch'essa relativa a consumi oggetto di ricalcolo;
- che assume la veste di mero fornitore (o venditore), non essendo CP_1 responsabile della distribuzione di energia elettrica, né della sua misurazione, né della regolare tenuta dei gruppi di misura, né della ricostruzione dei consumi, in seguito all'accertamento di un errore nella loro misurazione, compiti che spettano alla società di distribuzione di energia, la Controparte_2 quale, fornendo i dati sui consumi registrati al punto di prelievo, consente ad di chiedere al cliente finale il corrispettivo per la materia energia fornita;
CP_1
Pag. 5 di 16 -che essa convenuta non era legittimata passiva al presente giudizio, atteso che la normativa di riferimento (D.L. 18.06.2007, n. 73, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3.08.2007, n. 125 “Misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”) opera una separazione di funzioni fra il distributore di energia ed i vari venditori esistenti sul mercato liberalizzato, che dunque rispetto non era in alcun modo destinataria delle disposizioni dell'Autorità amministrativa e non era tenuta ad alcun particolare adempimento;
- che la delibera richiamata dall'opponente (Delibera AEEG 200/99) era inapplicabile al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, poiché essa si applica solo ed esclusivamente a clienti del mercato vincolato;
- che aveva agito dopo aver ricevuto i dettagli dei consumi ricostruiti, che le sono stati comunicati con due distinte missive Prot. ED-09-09-2019-F0000700 e
Prot. ED-09-09-2019-F0000699 ed aveva correttamente chiesto alla gli Pt_1 importi di cui alla fattura oggi contestata;
- che, in ogni caso, il ricalcolo operato dal distributore appariva corretto, in quanto per il periodo oggetto di ricostruzione erano stati individuati consumi per una media complessiva mensile di 5.553,578 KWh, che sommato al consumo stimato per il medesimo periodo portava al totale fatturato di
222.521 Kwh in n. 13 mesi, per una media mensile di 17.117 Kwh, a fronte di media mensile dei consumi negli anni 2017-2018 (dunque immediatamente precedenti al periodo di ricalcolo, comprendenti alcuni mesi già rettificati) di
17.245,165 Kwh, praticamente sovrapponibile alla media mensile dei consumi oggetto della fattura qui contestata, che è di 17.117 Kwh.
Inoltre, posto che le eccezioni mosse da coinvolgono comportamenti di Pt_1 un soggetto terzo, cioè il distributore di energia elettrica, e che rispetto CP_1 ad esse difetta di legittimazione passiva (non potendo essere chiamata a rispondere di comportamenti altrui), alla luce di quanto sin qui esposto, in ordine ai rapporti tra le parti, chiedeva che il Giudice volesse autorizzare la chiamata in causa di Controparte_2
Concludeva, pertanto per la richiesta di chiamata in causa, per la concessione della provvisoria esecuzione, in ipotesi anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta
Pag. 6 di 16 soluzione, per l'accertamento del credito come da ricorso monitorio, per la conferma del decreto ingiuntivo ed in ipotesi per la sua revoca, con condanna della al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, Parte_1 che dovesse risultare accertata di giustizia ad istruttoria ultimata;
in caso di
[... accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proposta, per la condanna di a rifondere la differenza tra la somma di Controparte_3 Controparte_1
€ 15.262,15, di cui alla fattura n. 191600568897 del 14.10.2019, e quella minor somma che fosse riconosciuta come dovuta dalla per consumo di Parte_1 energia elettrica e, in ogni caso, con condanna di a Controparte_2 rilevare indenne per tutte le somme che essa fosse chiamata Controparte_1
a sostenere a titolo di spese legali del presente giudizio, della fase monitoria e del procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 10/6/2021, all'esito dell'udienza svolta mediante trattazione scritta, il Giudice, ritenuta insufficiente, nell'ambito del giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del buon diritto dell'opposta, e ritenuto, altresì, sussistente l'interesse dell'opposta - sorto a seguito delle contestazioni svolte dall'opponente-a chiamare in causa il terzo, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta ed autorizzava la chiamata del terzo, . Controparte_2
[... Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio la quale contestava integralmente quanto dedotto, Controparte_4 prodotto, argomentato ed eccepito, e chiedeva il totale rigetto delle domande formulate nei propri confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In primo luogo ricostruiva i vari passaggi in punto di fatto, e precisamente:
- che la società aveva in essere con il somministrante Parte_1 CP_1 un rapporto di fornitura di energia elettrica relativamente all'utenza sita
[...] in Murlo (SI), località Ponte Macereto Snc, contraddistinta da POD n. IT
001E00230893 e caratterizzata da una tensione di alimentazione “media tensione” (MT), con potenza impegnata pari a 168 kw e potenza disponibile pari a 162 kw;
- che, a seguito di guasto verificatosi in data 19/8/2018 presso l'utenza de qua, -la società che si occupa del Controparte_2 trasporto/vettoriamento dell'energia elettrica ai clienti finali e che gestisce
Pag. 7 di 16 pertanto la rete di distribuzione, contatori compresi, provvedendo altresì alla rilevazione e comunicazione dei dati di consumo alle società di fornitura titolari dei rapporti di fornitura affinché le stesse possano procedere, sula base di tali dati, alla fatturazione agli utenti finali – aveva provveduto alla rialimentazione della connessione MT escludendo la misura, in quanto era presente una anomalia sul complesso di misura;
- che in data 10/9/2018 personale di aveva effettuato una Controparte_2 verifica sul gruppo di misura, ove veniva accertato che la misura risultava 'in retta' e quindi esclusa, ossia non registrata (nel senso che il cliente è attivo, ma l'energia e la potenza non sono registrate) come da verbale di verifica n.
548668275 del 10/9/2018;
- che, quindi, per il periodo dal 19/8/2018 al 5/9/2019 la era Parte_1 rimasta regolarmente allacciata alla rete del Distributore, senza possibilità tuttavia di acquisire la misura dei consumi e tale situazione era perdurata sino al 5/9/2019 quando era stato effettuato un intervento tecnico di sostituzione dei riduttori e del contatore MT che ha ripristinato la regolare funzionalità della misura;
- che aveva pertanto provveduto, nel rispetto della disciplina di Controparte_2 settore, alla ricostruzione dei consumi per il periodo dal 1/8/2018 al
31/8/2019;
- che con lettera del 9/9/2019 aveva comunicato ad Controparte_2 CP_1
l'anomalia rilevata in data 5/9/2019, precisando che la ricostruzione dei consumi era avvenuta, dal 1/8/2018 al 17/8/2018, utilizzando le misure regolarmente acquisite sul contatore (in tale periodo temporale, infatti, il gruppo di misura era regolarmente funzionante) e, per il rimanente periodo, utilizzando il metodo “storico per campione”, che prende a riferimento i valori storici rilevati sulla curva di carico relativa al POD in oggetto;
-che con ulteriore lettera del 9/9/2019 aveva comunicato Controparte_2
l'anomalia rilevata in data 5/9/2019, precisando che la ricostruzione dei consumi dal 1/10/2018 al 31/8/2019 utilizzando il metodo “storico per campione”, che prende a riferimento i valori storici rilevati sula curva di carico relativa al POD in oggetto;
Pag. 8 di 16 - che sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata e comunicata da E-
Distribuzione in ottemperanza alla normativa di settore (ed in particolare alla delibera AEEG n. 200/99), aveva provveduto in data 14/10/2019 CP_1 alla emissione nei confronti della cliente della bolletta/fattura n.
191600568897 dell'importo di € 15.262,15, poi azionata monitoriamente dall'odierna convenuta ed oggetto della presente opposizione radicata da
Parte_1
La terza chiamata contestava, poi, la domanda di manleva formulata da
[...]
, richiamando l'art. 9 della Delibera AEEG n. 200/99 (“Qualora il gruppo CP_1 di misura installato presso il cliente a seguito di verifica … o di ordinari controlli effettuati dall'esercente evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi … l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente e alla rideterminazione del relativo conguaglio dandone adeguata informazione al cliente interessato”, e precisando che nessuna osservazione era stata tuttavia inviata dalla che, anzi, Parte_1 aveva provveduto, senza contestare alcunché, al pagamento della bolletta/fattura avente ad oggetto tali consumi ricostruiti (ossia quelli relativi al mese di agosto 2018). Ribadiva altresì che l'opponente era stata pertanto adeguatamente informata della problematica al gruppo di misura e della necessità di procedere alla ricostruzione dei consumi, nonché dei criteri utilizzati ai fini della ricostruzione e dei prospetti con indicati i consumi ricostruiti, né corrispondeva al vero che alla stessa non era stato consegnato alcun verbale di verifica. Precisava, infine, che, nell'effettuare la ricostruzione, aveva osservato le prescrizioni imposte dalla Delibera AEEG n. 200/99 e quindi della normativa di settore.
Concludeva, pertanto, in via principale per il rigetto della domanda di manleva, ed in subordine, per il caso di suo accoglimento, per la limitazione agli importi effettivamente corrisposti da quest'ultima all'esponente che dovessero essere ritenuti non dovuti.
Con ordinanza emessa in data 18/11/2021, il Giudice rigettava la riproposta istanza di concessione della provvisoria esecuzione per gli stessi motivi di cui all'ordinanza del 10/6/2021, ritenuta insufficiente la prova del buon diritto dell'opposta anche alla luce dei documenti prodotti dalla terza chiamata,
Pag. 9 di 16 considerato che la ricostruzione dei consumi è presunta e di formazione unilaterale, ed assegnava alle parti termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183, IV comma, veniva disposta CTU volta ad accertare la correttezza della ricostruzione dei consumi posta a base delle fatture oggetto di causa, ovvero se fosse stata eseguita nel rispetto dei criteri stabiliti contrattualmente.
All'udienza del 30/1/2024, il Giudice esponeva alle parti una proposta conciliativa della causa ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva il pagamento da parte dell'opponente dei consumi risultanti dal 'nuovo profilo utente' quale ricostruito dal CTU (177.540,74 KWh) e conseguente storno in favore di
[...]
da parte di , a spese di lite interamente compensate tra CP_1 Controparte_2 le parti.
Alla successiva udienza del 16/5/2024, parte opponente, senza riconoscere alcunchè, dichiarava di aderire alla proposta conciliativa del Giudice e, per l'effetto, offriva il pagamento di complessivi € 5.356,17 di cui € 1.281,22 conteggiati sulla base dei consumi presunti nella proposta conciliativa ed €
4.494,95 relativi al consumo di Settembre 2019 IVA compresa e detratte €
420,00 quale indennizzo riconosciuto dal CTU, a spese del giudizio compensate;
in difetto di adesione delle altre parti alla proposta conciliativa, insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie proposte nella memoria istruttoria n. 2; dichiarava di essere disponibile a transigere la Controparte_2 causa a spese compensate, con riconoscimento in favore di CP_1 dell'importo complessivo di € 1.800,00, in ipotesi insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti, opponendosi alle istanze avversarie;
dichiarava infine di non accettare la proposta conciliativa del Controparte_1
Giudice, salvo che la differenza tra quanto offerto da e quanto portato Pt_1 in fattura (circa 7.700) venisse ripartita in parti uguali tra soggetti in causa, trattandosi di importi non più recuperabili da a causa del Controparte_2 tempo trascorso dalla fornitura;
in ipotesi insisteva per la integrazione della
CTU, come da precedente richiesta e si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie delle altre parti non ammesse.
Pag. 10 di 16 Con ordinanza emessa in data 22/8/2024, a scioglimento di riserva assunta, preso atto che l'opponente e la terza chiamata non avevano comunicato di voler aderire alla controproposta transattiva formulata dall'opposta all'udienza del 9/5/2024, decidendo sulle istanze istruttorie, non ammetteva la prova per testi richiesta da parte opposta ritenuti inammissibili i relativi capitoli in quanto riferiti a fatti pacifici o da provarsi documentalmente o comunque irrilevanti, mentre ammetteva la prova per testi chiesta da parte opponente limitatamente ai fatti oggettivi e non valutativi contenuti nel capitolo di prova n. 2 formulato dall'opponente (risultando gli ulteriori capitoli non rilevanti o comunque documentali o valutativi).
Alla successiva udienza del 10/12/2024 veniva escusso il testimone ammesso;
con ordinanza emessa in pari data a scioglimento della riserva assunta all'udienza stessa, rilevato che il CTU, a seguito delle osservazioni ricevute dai
CCTTPP aveva modificato la risposta alla seconda parte del quesito sottopostogli, omettendo di evidenziare un'eventuale correlazione di tale modifica con la risposta alla terza parte del quesito, invitava il CTU a chiarire, per iscritto, tale aspetto (evidenziato da ), ed assegnava al CTU CP_1 termine fino al 30/1/2025 per depositare i chiarimenti richiesti nel contempo rinviando, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/6/2025.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 17/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la spiegata opposizione la società ha contestato il credito Parte_1 portato nella fattura di posta a base dell'ingiunzione ed emesssa CP_1 per consumi a suo parere non dovuti, in tutto o in parte
Parte opponente ha dedotto, altresì, preliminarmente, la carenza dei presupposti, e segnatamente della prova scritta, per l'emissione del decreto e conseguente sua inefficacia. In particolare ha dedotto che la documentazione posta a sostegno della domanda e segnatamente il “mastrino riepilogativo”, di cui non era nota né la provenienza né la conformità, non era equiparabile alla prova scritta richiesta dagli articoli 633 e 634 c.p.c.
L'eccezione non è fondata.
Pag. 11 di 16 L'articolo 634 c.p.c, infatti al comma II prevede che le fatture costituiscono prova scritta idonea ad ottenere l'ingiunzione di pagamento;
nella specie la parte ingiungente non solo ha prodotto la fattura contestata, ma anche il contratto di fornitura di energia elettrica, le condizioni generali di contratto richiamate dal contratto sottoscritto, la fattura commerciale ed il mastrino riepilogativo, che non è altro che una scheda contabile contenente il numero di utenza di riferimento e l'importo della fattura insoluta con relativa data e numero. Pertanto la documentazione appare idonea alla concessione del decreto ingiuntivo, anche in ragione del fatto che la parte opponente si è limitata ad una generica contestazione sulla inidoneità della documentazione allegata, senza tuttavia contestare da parte dell'opposta profili di irregolare tenuta amministrativa o fiscale.
In ogni caso, nel giudizio a cognizione piena a cui dà luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di questo accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. 17/02/2004 n. 2997).
Ciò stante, resta invariata la posizione sostanziale delle parti: l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. 17/11/2003 n. 17371).
Passando all'esame dei motivi di merito, l'opponente ha dedotto la nullità della pretesa creditoria azionata per mancato rispetto delle procedure di cui alla delibera AEEG n. 200/99 (e con particolare riferimento agli articoli 9, 10 e 11) nonché l'errata ed incongrua ricostruzione dei consumi.
Sul primo rilievo, alla luce delle deduzioni di parte opposta sull'inapplicabilità della delibera AEEG 200/99 al rapporto de quo in quanto riferita ai soli clienti del mercato vincolato e non anche ai clienti aderenti al mercato libero (come
Pag. 12 di 16 va considerato che, come evidenziato dal CTU, la delibera Parte_1
646/2025/R/eel rinvia agli artt. 9, 10 e 11 della citata delibera AEEG 200/99, per quanto attiene all'operato che il distributore deve seguire per effettuare la ricostruzione dei consumi.
Pertanto tali articoli trovano riferimento anche con riguardo alla fattispecie de quo.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, una volta rilevato il malfunzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo contraddistinto con il N. POD IT001E00230893 ed accertato che l'anomalia aveva avuto inizio il 1/9/2018 ed era stata rimossa, a seguito di intervento tecnico, il 31/8/2019, veniva effettuata la ricostruzione dei consumi. La ricostruzione era stata effettuata dal distributore a far data dal 1/9/2018, sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica e dei periodi corrispondenti a quello ricostruito, utilizzando i consumi storici della fornitura in esame.
Non risulta, tuttavia, che il distributore, nell'effettuare la ricostruzione, abbia tenuto conto della variazione del profilo dei suoi consumi, rispetto quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente, possibilità prevista dall'articolo 11.1.
Infatti il consulente tecnico nominato, rilevava, correttamente, che la società aveva prodotto una certificazione attestante che la produzione di conglomerato risulta essere l'attività maggiormente energivora dell'azienda, la quale impegna il 90-95% della potenza di fornitura elettrica, con la conseguenza che i consumi energetici complessivi, sono direttamente proporzionali alla produzione. Pertanto la ricostruzione del CTU, tenendo conto anche di questo ulteriore aspetto, operava un media fra la stima dei consumi storici (207.797,30) e quella dei consumi con profilo variato
(199.212,26), così ottenendo un valore complessivo di kwh 203.504,78.
Successivamente, a seguito delle osservazioni del CTP di parte opponente, effettuava un nuovo conteggio e precisava che il rapporto del fabbisogno energetico per ogni quintale di conglomerato prodotto risultava variabile in modo significativo tra un mese ed un altro, pertanto ricalcolava il consumo dei
Kwh (per il periodo da ricostruire) secondo il fabbisogno energetico di
Pag. 13 di 16 produzione riferito al coefficiente medio (rapporto del fabbisogno) di ogni singolo mese, anziché con la media aritmetica dei coefficienti annuali, e stabiliva la media fra la stima dei consumi storici (207.797,30)e quella del
'profilo utente variato' (177.540,74) in Kwh 192.669,02, evidenziando, quindi una differenza con quanto fatturato da di Kwh 10.616, per un Parte_5 controvalore di circa €. 2.494,76 iva compresa.
Il Giudice, ritenuta corretta la ricostruzione effettuata dal CTU dei consumi del
'profilo utente variato', ma non concordando sulla scelta dello stesso CTU di determinare i consumi da attribuire all'opponente calcolando la media tra la media dei consumi storici e quelli determinati come 'nuovo profilo utente', scelta che, peraltro, il CTU non ha esaurientemente motivato, ritiene che all'opponente debbano addebitarsi i consumi determinati sulla base del cd.
'profilo utente variato'e, quindi, complessivamente Kwh 177.540,74, per cui emerge una differenza (in eccesso) con quanto fatturato da di Kwh Parte_5
25.744,26, (203.285 – 177.540, 74) per un controvalore di €. 6.049,90 iva compresa, (così detrerminato applicando il corrispettivo unitario onnicomprensivo indicato dal CTU, pari ad €/Kwh 0,235).
Il CTU accertava, altresì, che non erano sono state seguite le procedure tese all'accertamento e alla sostituzione del gruppo di misura secondo i disposti dalla normativa in materia, e precisamente del “Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023" (TIQE), che stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare. In particolare, risultava la mancata osservanza dell'art. art.92.5 procedure di comunicazione, art.93 tempo di sostituzione del misuratore guasto come da tabella 17 (15 gg lavorativi), articolo 104 mancato indennizzo automatico previsto di cui alla tabella 17
“oltre un tempo triplo dello standard” che comporta il riconoscimento in favore dell'utente di un indennizzo 'automatico' dell'importo di €. 420,00.
A ciò consegue che debba disporsi la revoca del d.i. opposto e la condanna dell'opponente al pagamento -per i consumi oggetto di causa- della minore somma di Euro 9.212,25 (Euro 15.262,15 - 6.049,90), da cui vanno detratte le somme pagate in corso di causa nonchè l'indennizzo 'automatico' di € 420,00
Pag. 14 di 16 Passando poi alla domanda spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata , volta ad ottenere la rifusione in favore di Controparte_2 [...] della differenza tra la somma di € 15.262,15, di cui alla fattura n. CP_1
191600568897 del 14.10.2019, e quella minor somma eventualmente riconosciuta come dovuta dalla per consumo di energia elettrica, Parte_1 va osservato che il CTU ha stabilito che lo storno da applicare in favore di vada calcolato sulla base del proprio contratto di vendita, CP_1 indicativamente calcolato per un , ricavato dalle fatture di Parte_6 vendita di (verso ), e quindi €./Kwh 0.10 x KWh Controparte_2 CP_1
25.744,26 e quindi determinato in complessivi € 2.574, 42.
Pertanto, in accoglimento parziale della spiegata opposizione e della domanda proposta da nei confronti di , va disposta la CP_1 Controparte_2 revoca del D.I. n. 1282/2020 emesso dal Tribunale di Prato in data 3/11/2020
(R.g. 2842/2020) e disposta la condanna di al pagamento in favore Parte_1 di del credito accertato, pari ad Euro 9.212,25, oltre ad interessi CP_1 convenzionali di mora dalla scadenza indicata in fattura (13/11/2019) al saldo effettivo, detratte le somme pagate in corso di causa e detratto l'indennzzo di
€ 420,00 e disposta, altresì, la condanna di al pagamento Controparte_2 in favore di della somma di Euro 2.574,42, oltre interessi Controparte_1 legali.
Alla luce di quanto sopra, le spese di lite vanno regolate contemperando il seguente principio giurisprudenziale “Anche nel giudizio di cui all'articolo 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del
Pag. 15 di 16 giudice di disporne la compensazione”4, con la considerazione che la mancata accettazione, da parte dell'opposta e della terza chiamata, della proposta conciliativa formulata dal giudice che poggiava sugli stessi criteri adottati per la pronuncia della odierna sentenza, ha determinato l'inutile prolungamento del processo, per cui si dispone l'integrale compensazione delle spese tra opponente ed opposta e tra opposta e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1282/2020, accerta il credito per consumi del periodo temporale per cui è causa nel minor importo di €
9.212,25 e, conseguentemente, dichiara tenuta e condanna in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della somma di € 9.212,25, da cui vanno detratte le somme Controparte_1 già pagate per i consumi oggetto di causa ed € 420,00 per il riconosciuto indennizzo 'automatico', oltre agli interessi come in motivazione;
-dichiara tenuta e condanna , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di Euro 2.574, 42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
-compensa integralmente le spese tra opposta ed opponente e tra opposta e terza chiamata;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti, in ragione di
1/3 per ciascuna.
Così deciso.
Prato, 23/10/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, in quanto infondata, illegittima, arbitraria e comunque non provata, tenuto conto delle circostanze non contestate e/o non specificamente contestate con gli effetti di cui all'art 115 c.p.c: 4 V. Cass. Ord. 23/02/2024 n. 4680, la quale richiama Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434, Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137, Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3366/2020 R.G. promossa da:
(c.f. e p.i. in persona legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Zanchi (c.f.
, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Giulia Barbanti (c.f. C.F._1
), nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio, C.F._2 per procura allegata all'atto di citazione in opposizione a d.i.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(p. i.v.a. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 (c.f. ) nonchè elettivamente domiciliata presso la C.F._3 medesima, per procura in calce al ricorso per ingiunzione
CONVENUTA OPPOSTA
E CONTRO
(c.f. ), in persona dell'Avv. Cristina Controparte_2 P.IVA_3 Giuliani, giusta procura per atto Notaio di Roma del Persona_1 12/12/2017, Rep. N. 55629, Racc. n. 27976, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Biggini (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_4 presso il medesimo, a comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Somministrazione
PRIMA UDIENZA: 10/06/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 17/06/2025
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice opponente: “come da foglio di precisazione delle conclusioni del 16/6/2025”1. Per la convenuta opposta: “come da comparsa di costituzione e risposta”2
in via preliminare accertare e dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo emesso in carenza/assenza di prova scritta ex artt. 633, 634 c.p.c. con conseguente revoca dello stesso;
nel merito: accertata e dichiarata la insussistenza e/o infondatezza e/o arbitrarietà della azionata pretesa per le ragioni meglio descritte nella narrativa degli atti da intendersi, per economia espositiva, qui integralmente riportata e trascritta, per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo essendo stato emesso sulla base di pretesa insussistente e/o infondata e/o arbitraria e/o non provata, dichiarando:
- in tesi, che deve ad Parte_3 Controparte_1
- in ipotesi che deve ad il minor importo risultante dal 'nuovo profilo Parte_1 Controparte_1 utente' ricostruito dal ctu (177.540,74 kw) come da proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 30.1.2024 (“che prevede il pagamento da parte dell'opponente dei consumi risultanti dal 'nuovo profilo utente' quale ricostruito dal CTU (177.540,74 Kw) e conseguente storno in favore di da parte di ”), dedotto l'indennizzo riconosciuto dal CP_1 Controparte_2 CP_ ctu nella risposta al quesito 2, dichiarando, dunque, per l'effetto, che deve ad il Parte_1 minor importo di €5.356,17, iva inclusa, di cui €1.281,22 (pari alla differenza tra quanto già CP_ fatturato e pagato da ad nel periodo settembre 2018-agosto 2019 (kw 172.088) e Parte_1 quanto sarebbe dovuto secondo il 'nuovo profilo utente' individuato dal ctu (kw 177.540,74), ossia kw 5452 moltiplicati per 0,235 euro come individuato dal ctu), nonchè € 4.494,95 relativo al consumo di Settembre 2019, detratto l'importo di euro 420,00 quale indennizzo riconosciuto dal ctu a (si veda risposta al quesito 2). Parte_1 In ogni caso con vittoria di spese e competenze, anche comprensive della fase della esperita mediazione, oltre rimborso forfetario delle spese al 15,00% ed oltre IVA e CAP come per legge. in via istruttoria ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1.D.C.V. che siete stato assunto con qualifica di operaio a tempo indeterminato presso la ditta
c.f. e p.i. , con sede in Siena, Via della Pace, 9. Indicate da quando;
Parte_1 P.IVA_1 3. Dite se nelle circostanze meglio dedotte all'ammesso capitolo n. 2 (“2. D.C.V. che in data 05.09.2019 mentre vi trovavate a lavorare nel piazzale della siete stato chiamato Parte_4 da operai di E Distribuzione che, senza darvi alcuna spiegazione e limitandosi a dire che dovevano sostituire il contatore, vi chiesero di sottoscrivere il foglio precompilato che vi si mostra (si mostri al teste l'ultima pagina del documento n. 6 del fascicolo E-Distribuzione) e che così faceste”) i tecnici di vi chiesero un documento di identità e/o di un documento che Controparte_2 attestasse i vostri poter di firma ed impegno nei confronti di o comunque quale fosse la Parte_1 vostra qualifica;
4. Dite se confermate che risponde a realtà tutto quanto rappresentato nella vostra relazione datata 04.12.2020 e che in particolare i dati indicati nella predetta sono stati estrapolati dalla documentazione contabile della di cui al documento n. 10 che vi si mostra (si mostri al Pt_1 teste il documento n. 10 del fascicolo di parte opponente);
5. Dite se confermate come rispondente a realtà tutto quanto dichiarato e raffigurato nella relazione a vostra firma che vi si mostra e prodotta sub doc.to 11 (si mostri al teste il detto doc.to 11 del fascicolo di parte opponente). Si indicano a testimoniare: sui capitoli n. 1 e 3 il Sig. , presso sul capitolo Testimone_1 Parte_1 4 il Geom. presso sul capitolo 5 il legale rappresentante pro tempore Testimone_2 Parte_1 della Tecnoquadri snc di AT F. & C. con sede in Sovicille (Si), Pian dei Mori.”” 2 “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice dl Tribunale di Prato, respinta ogni domanda, deduzione ed eccezione contraria, anche in via istruttoria, e previa ogni declaratoria in fatto edin diritto, per tutte le causali di cui alla narrativa: Nel merito,
- in tesi, respingere integralmente le domande di perché infondate in fatto e in diritto Parte_1 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, accertato il credito dell'esponente come da ricorso monitorio, confermare il decreto ingiuntivo n. 1282/2020 (n. 2842/2020 R.G.) emesso dal Tribunale di Prato in data 3.11.2020;
Pag. 2 di 16 Per la terza chiamata in causa: “come da foglio di precisazione delle conclusioni del 16/6/2025”3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Prato, al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1282/2020 del 3/11/2020, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di Euro 15.262,15, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza indicata in fattura ed oltre alle spese e competenze del procedimento, a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica a cui aveva fatto seguito la fattura n. 191600568897 del 14/10/2019 scaduta il 13/11/2019.
A sostegno della proposta opposizione deduceva:
- la carenza dei presupposti di cui agli articoli 633 e 634 c.p.c (prova scritta) e conseguente nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto l'ingiungente aveva prodotto unicamente copia della fattura azionata e un documento denominato “mastrino riepilogativo”, di incerta provenienza e conformità e comunque privo di valore probatorio, nonché un documento denominato “condizioni generali di fornitura” non sottoscritto dalla stessa
- in ipotesi, se revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare la al pagamento di Parte_1 quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare accertata di giustizia ad istruttoria ultimata, oltre agli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo;
[..
- in ipotesi, in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proposta, condannare a rifondere della differenza tra la somma di € 15.262,15, di Controparte_3 Controparte_1 cui alla fattura n. 191600568897 del 14.10.2019, e quella minor somma che sarà riconosciuta
[.. come dovuta dalla per consumo di energia elettrica e, in ogni caso, condannare Parte_1 a rilevare indenne per tutte le somme che essa sarà Controparte_3 Controparte_1 chiamata a sostenere a titolo di spese legali del presente giudizio, della fase monitoria e del procedimento di mediazione. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale. 3 “Piaccia al Tribunale di Prato adito, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: Nel merito, in via principale
[.. Rigettare la domanda di manleva formulata dalla società nei confronti di Controparte_1 per i motivi indicati in atti, ed in particolare attesa la correttezza e legittimità Controparte_3 della ricostruzione dei consumi effettuata da e la conseguente infondatezza Controparte_2 in fatto ed in diritto dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla Parte_1 In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta, nel merito, l'opposizione formulata dala e dovesse essere riconosciuta responsabile si chiede che la Parte_1 Controparte_2 domanda di manleva di venga limitata agli importi effettivamente corrisposti da CP_1 quest'ultima all'esponente che dovessero essere ritenuti non dovuti come precisato in sede di CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge. Si insiste l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e non ammesse.”
Pag. 3 di 16 opponente nè ad essa in alcun modo riferibile e dunque in alcun modo vincolante tra le parti;
- la nullità della pretesa azionata per mancato rispetto delle procedure di cui alla delibera AEEG n. 200/99, con particolare riferimento agli articoli 9, 10 e 11 con conseguente inefficacia delle stime e dei conteggi trasfusi nel contestato documento contabile, posto che la fattura era stata emessa a fronte di ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, e che non era stata fornita adeguata informazione, non era stato consegnato a alcun verbale di verifica, il periodo di ricostruzione dei Parte_1 consumi era stato effettuato in maniera non conforme al disposto di cui all'art
10 della suddetta delibera, le modalità di ricostruzione dei consumi del tutto disatteso il disposto di cui all'art 11 della predetta Delibera.
Inoltre lamentava che la fattura era stata ingiustamente emessa senza in alcun modo poter assistere e contraddire alle asserite verifiche, accertamenti e riparazioni/sostituzioni del gruppo di misura, nonché l'ingiusta ed errata ricostruzione effettuata e successiva contabilizzazione trasfusa nella azionata fattura, con conseguenti e ingiusti aggravi in danno di Pt_1
Concludeva, pertanto, preliminarmente, per la revoca del d.i. per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. e, nel merito, per l'accertamento della insussistenza e/o infondatezza e/o arbitrarietà della pretesa azionata con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in ipotesi, per la rideterminazione della minor somma eventualmente dovuta all'esito della espletanda istruttoria.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio la quale contestava integralmente la proposta opposizione, Controparte_1 in quanto infondata.
Al fine di meglio chiarire il contesto fattuale, precisava che lo schema base di una fornitura di gas prevede la presenza di tre soggetti: distributore, fornitore e cliente finale;
mentre il distributore (nella specie E-Distribuzione) ha la titolarità e/o il possesso dei gruppi di misura, il fornitore ( ) non CP_1 ha alcun potere di intervento e/o di verifica sui consumi di energia elettrica erogati in favore dei propri clienti finali: essa si limiata a fatturare al cliente l'ammontare dei consumi che il distributore le fornisce e, quindi, paga al
Pag. 4 di 16 distributore il prezzo del quantitativo di energia (indicato dal distributore) consumata dal cliente finale.
Con riferimento alla fattispecie concreta ha dedotto:
- che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso sulla base: del contratto di somministrazione di energia elettrica sottoscritto da il Parte_1
12/12/2013, della fattura n. 191600568897 del 14/10/2019, del sollecito di pagamento ricevuto da il 9/12/2019, del mastrino riepilogativo e Parte_1 delle condizioni generali di fornitura di gas ed energia elettrica. La documentazione allegata, pertanto, era a suo dire idonea all'emissione di provvedimento monitorio per il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la fornitura di un bene mobile (quale è l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 814 c.c.). ha infatti documentato l'esistenza di un contratto Controparte_1 di fornitura in essere tra le parti (mai contestato) e la debenza di somme per il consumo di energia elettrica di cui alla fattura, contenente i conteggi dettagliati dell'energia fornita al cliente per il periodo di tempo considerato;
-che Estra aveva emesso la fattura n. 191600568897 del 14/10/2019 per l'ammontare complessivo di € 15.262,15, riferita al periodo 1/9/2018 –
30/9/2019, ed i consumi addebitati erano il frutto (per la maggior parte) di un ricalcolo effettuato per il periodo 1/9/2018-31/8/2019, dopo che – in seguito a verifica del 5/9/2019 – la società di distribuzione dell'energia elettrica – E-
Distribuzione – aveva rilevato il malfunzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo posto nel Comune di Murlo (SI). Tale malfunzionamento del gruppo di misura – accertato da soggetto terzo – non era mai stato oggetto di contestazione specifica da parte della la quale Pt_1 aveva regolarmente pagato la bolletta di agosto 2018, anch'essa relativa a consumi oggetto di ricalcolo;
- che assume la veste di mero fornitore (o venditore), non essendo CP_1 responsabile della distribuzione di energia elettrica, né della sua misurazione, né della regolare tenuta dei gruppi di misura, né della ricostruzione dei consumi, in seguito all'accertamento di un errore nella loro misurazione, compiti che spettano alla società di distribuzione di energia, la Controparte_2 quale, fornendo i dati sui consumi registrati al punto di prelievo, consente ad di chiedere al cliente finale il corrispettivo per la materia energia fornita;
CP_1
Pag. 5 di 16 -che essa convenuta non era legittimata passiva al presente giudizio, atteso che la normativa di riferimento (D.L. 18.06.2007, n. 73, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 3.08.2007, n. 125 “Misure urgenti per
l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”) opera una separazione di funzioni fra il distributore di energia ed i vari venditori esistenti sul mercato liberalizzato, che dunque rispetto non era in alcun modo destinataria delle disposizioni dell'Autorità amministrativa e non era tenuta ad alcun particolare adempimento;
- che la delibera richiamata dall'opponente (Delibera AEEG 200/99) era inapplicabile al rapporto contrattuale dedotto in giudizio, poiché essa si applica solo ed esclusivamente a clienti del mercato vincolato;
- che aveva agito dopo aver ricevuto i dettagli dei consumi ricostruiti, che le sono stati comunicati con due distinte missive Prot. ED-09-09-2019-F0000700 e
Prot. ED-09-09-2019-F0000699 ed aveva correttamente chiesto alla gli Pt_1 importi di cui alla fattura oggi contestata;
- che, in ogni caso, il ricalcolo operato dal distributore appariva corretto, in quanto per il periodo oggetto di ricostruzione erano stati individuati consumi per una media complessiva mensile di 5.553,578 KWh, che sommato al consumo stimato per il medesimo periodo portava al totale fatturato di
222.521 Kwh in n. 13 mesi, per una media mensile di 17.117 Kwh, a fronte di media mensile dei consumi negli anni 2017-2018 (dunque immediatamente precedenti al periodo di ricalcolo, comprendenti alcuni mesi già rettificati) di
17.245,165 Kwh, praticamente sovrapponibile alla media mensile dei consumi oggetto della fattura qui contestata, che è di 17.117 Kwh.
Inoltre, posto che le eccezioni mosse da coinvolgono comportamenti di Pt_1 un soggetto terzo, cioè il distributore di energia elettrica, e che rispetto CP_1 ad esse difetta di legittimazione passiva (non potendo essere chiamata a rispondere di comportamenti altrui), alla luce di quanto sin qui esposto, in ordine ai rapporti tra le parti, chiedeva che il Giudice volesse autorizzare la chiamata in causa di Controparte_2
Concludeva, pertanto per la richiesta di chiamata in causa, per la concessione della provvisoria esecuzione, in ipotesi anche parziale, del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta
Pag. 6 di 16 soluzione, per l'accertamento del credito come da ricorso monitorio, per la conferma del decreto ingiuntivo ed in ipotesi per la sua revoca, con condanna della al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, Parte_1 che dovesse risultare accertata di giustizia ad istruttoria ultimata;
in caso di
[... accoglimento, anche parziale, dell'opposizione proposta, per la condanna di a rifondere la differenza tra la somma di Controparte_3 Controparte_1
€ 15.262,15, di cui alla fattura n. 191600568897 del 14.10.2019, e quella minor somma che fosse riconosciuta come dovuta dalla per consumo di Parte_1 energia elettrica e, in ogni caso, con condanna di a Controparte_2 rilevare indenne per tutte le somme che essa fosse chiamata Controparte_1
a sostenere a titolo di spese legali del presente giudizio, della fase monitoria e del procedimento di mediazione.
Con ordinanza del 10/6/2021, all'esito dell'udienza svolta mediante trattazione scritta, il Giudice, ritenuta insufficiente, nell'ambito del giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo, la prova del buon diritto dell'opposta, e ritenuto, altresì, sussistente l'interesse dell'opposta - sorto a seguito delle contestazioni svolte dall'opponente-a chiamare in causa il terzo, rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. avanzata dall'opposta ed autorizzava la chiamata del terzo, . Controparte_2
[... Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente in giudizio la quale contestava integralmente quanto dedotto, Controparte_4 prodotto, argomentato ed eccepito, e chiedeva il totale rigetto delle domande formulate nei propri confronti, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In primo luogo ricostruiva i vari passaggi in punto di fatto, e precisamente:
- che la società aveva in essere con il somministrante Parte_1 CP_1 un rapporto di fornitura di energia elettrica relativamente all'utenza sita
[...] in Murlo (SI), località Ponte Macereto Snc, contraddistinta da POD n. IT
001E00230893 e caratterizzata da una tensione di alimentazione “media tensione” (MT), con potenza impegnata pari a 168 kw e potenza disponibile pari a 162 kw;
- che, a seguito di guasto verificatosi in data 19/8/2018 presso l'utenza de qua, -la società che si occupa del Controparte_2 trasporto/vettoriamento dell'energia elettrica ai clienti finali e che gestisce
Pag. 7 di 16 pertanto la rete di distribuzione, contatori compresi, provvedendo altresì alla rilevazione e comunicazione dei dati di consumo alle società di fornitura titolari dei rapporti di fornitura affinché le stesse possano procedere, sula base di tali dati, alla fatturazione agli utenti finali – aveva provveduto alla rialimentazione della connessione MT escludendo la misura, in quanto era presente una anomalia sul complesso di misura;
- che in data 10/9/2018 personale di aveva effettuato una Controparte_2 verifica sul gruppo di misura, ove veniva accertato che la misura risultava 'in retta' e quindi esclusa, ossia non registrata (nel senso che il cliente è attivo, ma l'energia e la potenza non sono registrate) come da verbale di verifica n.
548668275 del 10/9/2018;
- che, quindi, per il periodo dal 19/8/2018 al 5/9/2019 la era Parte_1 rimasta regolarmente allacciata alla rete del Distributore, senza possibilità tuttavia di acquisire la misura dei consumi e tale situazione era perdurata sino al 5/9/2019 quando era stato effettuato un intervento tecnico di sostituzione dei riduttori e del contatore MT che ha ripristinato la regolare funzionalità della misura;
- che aveva pertanto provveduto, nel rispetto della disciplina di Controparte_2 settore, alla ricostruzione dei consumi per il periodo dal 1/8/2018 al
31/8/2019;
- che con lettera del 9/9/2019 aveva comunicato ad Controparte_2 CP_1
l'anomalia rilevata in data 5/9/2019, precisando che la ricostruzione dei consumi era avvenuta, dal 1/8/2018 al 17/8/2018, utilizzando le misure regolarmente acquisite sul contatore (in tale periodo temporale, infatti, il gruppo di misura era regolarmente funzionante) e, per il rimanente periodo, utilizzando il metodo “storico per campione”, che prende a riferimento i valori storici rilevati sulla curva di carico relativa al POD in oggetto;
-che con ulteriore lettera del 9/9/2019 aveva comunicato Controparte_2
l'anomalia rilevata in data 5/9/2019, precisando che la ricostruzione dei consumi dal 1/10/2018 al 31/8/2019 utilizzando il metodo “storico per campione”, che prende a riferimento i valori storici rilevati sula curva di carico relativa al POD in oggetto;
Pag. 8 di 16 - che sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata e comunicata da E-
Distribuzione in ottemperanza alla normativa di settore (ed in particolare alla delibera AEEG n. 200/99), aveva provveduto in data 14/10/2019 CP_1 alla emissione nei confronti della cliente della bolletta/fattura n.
191600568897 dell'importo di € 15.262,15, poi azionata monitoriamente dall'odierna convenuta ed oggetto della presente opposizione radicata da
Parte_1
La terza chiamata contestava, poi, la domanda di manleva formulata da
[...]
, richiamando l'art. 9 della Delibera AEEG n. 200/99 (“Qualora il gruppo CP_1 di misura installato presso il cliente a seguito di verifica … o di ordinari controlli effettuati dall'esercente evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi … l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente e alla rideterminazione del relativo conguaglio dandone adeguata informazione al cliente interessato”, e precisando che nessuna osservazione era stata tuttavia inviata dalla che, anzi, Parte_1 aveva provveduto, senza contestare alcunché, al pagamento della bolletta/fattura avente ad oggetto tali consumi ricostruiti (ossia quelli relativi al mese di agosto 2018). Ribadiva altresì che l'opponente era stata pertanto adeguatamente informata della problematica al gruppo di misura e della necessità di procedere alla ricostruzione dei consumi, nonché dei criteri utilizzati ai fini della ricostruzione e dei prospetti con indicati i consumi ricostruiti, né corrispondeva al vero che alla stessa non era stato consegnato alcun verbale di verifica. Precisava, infine, che, nell'effettuare la ricostruzione, aveva osservato le prescrizioni imposte dalla Delibera AEEG n. 200/99 e quindi della normativa di settore.
Concludeva, pertanto, in via principale per il rigetto della domanda di manleva, ed in subordine, per il caso di suo accoglimento, per la limitazione agli importi effettivamente corrisposti da quest'ultima all'esponente che dovessero essere ritenuti non dovuti.
Con ordinanza emessa in data 18/11/2021, il Giudice rigettava la riproposta istanza di concessione della provvisoria esecuzione per gli stessi motivi di cui all'ordinanza del 10/6/2021, ritenuta insufficiente la prova del buon diritto dell'opposta anche alla luce dei documenti prodotti dalla terza chiamata,
Pag. 9 di 16 considerato che la ricostruzione dei consumi è presunta e di formazione unilaterale, ed assegnava alle parti termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 183, IV comma, veniva disposta CTU volta ad accertare la correttezza della ricostruzione dei consumi posta a base delle fatture oggetto di causa, ovvero se fosse stata eseguita nel rispetto dei criteri stabiliti contrattualmente.
All'udienza del 30/1/2024, il Giudice esponeva alle parti una proposta conciliativa della causa ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva il pagamento da parte dell'opponente dei consumi risultanti dal 'nuovo profilo utente' quale ricostruito dal CTU (177.540,74 KWh) e conseguente storno in favore di
[...]
da parte di , a spese di lite interamente compensate tra CP_1 Controparte_2 le parti.
Alla successiva udienza del 16/5/2024, parte opponente, senza riconoscere alcunchè, dichiarava di aderire alla proposta conciliativa del Giudice e, per l'effetto, offriva il pagamento di complessivi € 5.356,17 di cui € 1.281,22 conteggiati sulla base dei consumi presunti nella proposta conciliativa ed €
4.494,95 relativi al consumo di Settembre 2019 IVA compresa e detratte €
420,00 quale indennizzo riconosciuto dal CTU, a spese del giudizio compensate;
in difetto di adesione delle altre parti alla proposta conciliativa, insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie proposte nella memoria istruttoria n. 2; dichiarava di essere disponibile a transigere la Controparte_2 causa a spese compensate, con riconoscimento in favore di CP_1 dell'importo complessivo di € 1.800,00, in ipotesi insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti, opponendosi alle istanze avversarie;
dichiarava infine di non accettare la proposta conciliativa del Controparte_1
Giudice, salvo che la differenza tra quanto offerto da e quanto portato Pt_1 in fattura (circa 7.700) venisse ripartita in parti uguali tra soggetti in causa, trattandosi di importi non più recuperabili da a causa del Controparte_2 tempo trascorso dalla fornitura;
in ipotesi insisteva per la integrazione della
CTU, come da precedente richiesta e si opponeva all'ammissione delle istanze istruttorie delle altre parti non ammesse.
Pag. 10 di 16 Con ordinanza emessa in data 22/8/2024, a scioglimento di riserva assunta, preso atto che l'opponente e la terza chiamata non avevano comunicato di voler aderire alla controproposta transattiva formulata dall'opposta all'udienza del 9/5/2024, decidendo sulle istanze istruttorie, non ammetteva la prova per testi richiesta da parte opposta ritenuti inammissibili i relativi capitoli in quanto riferiti a fatti pacifici o da provarsi documentalmente o comunque irrilevanti, mentre ammetteva la prova per testi chiesta da parte opponente limitatamente ai fatti oggettivi e non valutativi contenuti nel capitolo di prova n. 2 formulato dall'opponente (risultando gli ulteriori capitoli non rilevanti o comunque documentali o valutativi).
Alla successiva udienza del 10/12/2024 veniva escusso il testimone ammesso;
con ordinanza emessa in pari data a scioglimento della riserva assunta all'udienza stessa, rilevato che il CTU, a seguito delle osservazioni ricevute dai
CCTTPP aveva modificato la risposta alla seconda parte del quesito sottopostogli, omettendo di evidenziare un'eventuale correlazione di tale modifica con la risposta alla terza parte del quesito, invitava il CTU a chiarire, per iscritto, tale aspetto (evidenziato da ), ed assegnava al CTU CP_1 termine fino al 30/1/2025 per depositare i chiarimenti richiesti nel contempo rinviando, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/6/2025.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 17/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la spiegata opposizione la società ha contestato il credito Parte_1 portato nella fattura di posta a base dell'ingiunzione ed emesssa CP_1 per consumi a suo parere non dovuti, in tutto o in parte
Parte opponente ha dedotto, altresì, preliminarmente, la carenza dei presupposti, e segnatamente della prova scritta, per l'emissione del decreto e conseguente sua inefficacia. In particolare ha dedotto che la documentazione posta a sostegno della domanda e segnatamente il “mastrino riepilogativo”, di cui non era nota né la provenienza né la conformità, non era equiparabile alla prova scritta richiesta dagli articoli 633 e 634 c.p.c.
L'eccezione non è fondata.
Pag. 11 di 16 L'articolo 634 c.p.c, infatti al comma II prevede che le fatture costituiscono prova scritta idonea ad ottenere l'ingiunzione di pagamento;
nella specie la parte ingiungente non solo ha prodotto la fattura contestata, ma anche il contratto di fornitura di energia elettrica, le condizioni generali di contratto richiamate dal contratto sottoscritto, la fattura commerciale ed il mastrino riepilogativo, che non è altro che una scheda contabile contenente il numero di utenza di riferimento e l'importo della fattura insoluta con relativa data e numero. Pertanto la documentazione appare idonea alla concessione del decreto ingiuntivo, anche in ragione del fatto che la parte opponente si è limitata ad una generica contestazione sulla inidoneità della documentazione allegata, senza tuttavia contestare da parte dell'opposta profili di irregolare tenuta amministrativa o fiscale.
In ogni caso, nel giudizio a cognizione piena a cui dà luogo l'opposizione a decreto ingiuntivo, il Giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente, e qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione; rimangono, infatti, irrilevanti, ai fini di questo accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non comportino l'insussistenza del diritto fatto valere con il procedimento medesimo e che possono spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass. 17/02/2004 n. 2997).
Ciò stante, resta invariata la posizione sostanziale delle parti: l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente (Cass. 17/11/2003 n. 17371).
Passando all'esame dei motivi di merito, l'opponente ha dedotto la nullità della pretesa creditoria azionata per mancato rispetto delle procedure di cui alla delibera AEEG n. 200/99 (e con particolare riferimento agli articoli 9, 10 e 11) nonché l'errata ed incongrua ricostruzione dei consumi.
Sul primo rilievo, alla luce delle deduzioni di parte opposta sull'inapplicabilità della delibera AEEG 200/99 al rapporto de quo in quanto riferita ai soli clienti del mercato vincolato e non anche ai clienti aderenti al mercato libero (come
Pag. 12 di 16 va considerato che, come evidenziato dal CTU, la delibera Parte_1
646/2025/R/eel rinvia agli artt. 9, 10 e 11 della citata delibera AEEG 200/99, per quanto attiene all'operato che il distributore deve seguire per effettuare la ricostruzione dei consumi.
Pertanto tali articoli trovano riferimento anche con riguardo alla fattispecie de quo.
Dalla documentazione versata in atti risulta che, una volta rilevato il malfunzionamento del gruppo di misura relativo al punto di prelievo contraddistinto con il N. POD IT001E00230893 ed accertato che l'anomalia aveva avuto inizio il 1/9/2018 ed era stata rimossa, a seguito di intervento tecnico, il 31/8/2019, veniva effettuata la ricostruzione dei consumi. La ricostruzione era stata effettuata dal distributore a far data dal 1/9/2018, sulla base del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica e dei periodi corrispondenti a quello ricostruito, utilizzando i consumi storici della fornitura in esame.
Non risulta, tuttavia, che il distributore, nell'effettuare la ricostruzione, abbia tenuto conto della variazione del profilo dei suoi consumi, rispetto quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente, possibilità prevista dall'articolo 11.1.
Infatti il consulente tecnico nominato, rilevava, correttamente, che la società aveva prodotto una certificazione attestante che la produzione di conglomerato risulta essere l'attività maggiormente energivora dell'azienda, la quale impegna il 90-95% della potenza di fornitura elettrica, con la conseguenza che i consumi energetici complessivi, sono direttamente proporzionali alla produzione. Pertanto la ricostruzione del CTU, tenendo conto anche di questo ulteriore aspetto, operava un media fra la stima dei consumi storici (207.797,30) e quella dei consumi con profilo variato
(199.212,26), così ottenendo un valore complessivo di kwh 203.504,78.
Successivamente, a seguito delle osservazioni del CTP di parte opponente, effettuava un nuovo conteggio e precisava che il rapporto del fabbisogno energetico per ogni quintale di conglomerato prodotto risultava variabile in modo significativo tra un mese ed un altro, pertanto ricalcolava il consumo dei
Kwh (per il periodo da ricostruire) secondo il fabbisogno energetico di
Pag. 13 di 16 produzione riferito al coefficiente medio (rapporto del fabbisogno) di ogni singolo mese, anziché con la media aritmetica dei coefficienti annuali, e stabiliva la media fra la stima dei consumi storici (207.797,30)e quella del
'profilo utente variato' (177.540,74) in Kwh 192.669,02, evidenziando, quindi una differenza con quanto fatturato da di Kwh 10.616, per un Parte_5 controvalore di circa €. 2.494,76 iva compresa.
Il Giudice, ritenuta corretta la ricostruzione effettuata dal CTU dei consumi del
'profilo utente variato', ma non concordando sulla scelta dello stesso CTU di determinare i consumi da attribuire all'opponente calcolando la media tra la media dei consumi storici e quelli determinati come 'nuovo profilo utente', scelta che, peraltro, il CTU non ha esaurientemente motivato, ritiene che all'opponente debbano addebitarsi i consumi determinati sulla base del cd.
'profilo utente variato'e, quindi, complessivamente Kwh 177.540,74, per cui emerge una differenza (in eccesso) con quanto fatturato da di Kwh Parte_5
25.744,26, (203.285 – 177.540, 74) per un controvalore di €. 6.049,90 iva compresa, (così detrerminato applicando il corrispettivo unitario onnicomprensivo indicato dal CTU, pari ad €/Kwh 0,235).
Il CTU accertava, altresì, che non erano sono state seguite le procedure tese all'accertamento e alla sostituzione del gruppo di misura secondo i disposti dalla normativa in materia, e precisamente del “Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023" (TIQE), che stabilisce standard specifici e generali di qualità commerciale che le società di vendita e di distribuzione sono tenute a rispettare. In particolare, risultava la mancata osservanza dell'art. art.92.5 procedure di comunicazione, art.93 tempo di sostituzione del misuratore guasto come da tabella 17 (15 gg lavorativi), articolo 104 mancato indennizzo automatico previsto di cui alla tabella 17
“oltre un tempo triplo dello standard” che comporta il riconoscimento in favore dell'utente di un indennizzo 'automatico' dell'importo di €. 420,00.
A ciò consegue che debba disporsi la revoca del d.i. opposto e la condanna dell'opponente al pagamento -per i consumi oggetto di causa- della minore somma di Euro 9.212,25 (Euro 15.262,15 - 6.049,90), da cui vanno detratte le somme pagate in corso di causa nonchè l'indennizzo 'automatico' di € 420,00
Pag. 14 di 16 Passando poi alla domanda spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata , volta ad ottenere la rifusione in favore di Controparte_2 [...] della differenza tra la somma di € 15.262,15, di cui alla fattura n. CP_1
191600568897 del 14.10.2019, e quella minor somma eventualmente riconosciuta come dovuta dalla per consumo di energia elettrica, Parte_1 va osservato che il CTU ha stabilito che lo storno da applicare in favore di vada calcolato sulla base del proprio contratto di vendita, CP_1 indicativamente calcolato per un , ricavato dalle fatture di Parte_6 vendita di (verso ), e quindi €./Kwh 0.10 x KWh Controparte_2 CP_1
25.744,26 e quindi determinato in complessivi € 2.574, 42.
Pertanto, in accoglimento parziale della spiegata opposizione e della domanda proposta da nei confronti di , va disposta la CP_1 Controparte_2 revoca del D.I. n. 1282/2020 emesso dal Tribunale di Prato in data 3/11/2020
(R.g. 2842/2020) e disposta la condanna di al pagamento in favore Parte_1 di del credito accertato, pari ad Euro 9.212,25, oltre ad interessi CP_1 convenzionali di mora dalla scadenza indicata in fattura (13/11/2019) al saldo effettivo, detratte le somme pagate in corso di causa e detratto l'indennzzo di
€ 420,00 e disposta, altresì, la condanna di al pagamento Controparte_2 in favore di della somma di Euro 2.574,42, oltre interessi Controparte_1 legali.
Alla luce di quanto sopra, le spese di lite vanno regolate contemperando il seguente principio giurisprudenziale “Anche nel giudizio di cui all'articolo 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte
(quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto con il monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del
Pag. 15 di 16 giudice di disporne la compensazione”4, con la considerazione che la mancata accettazione, da parte dell'opposta e della terza chiamata, della proposta conciliativa formulata dal giudice che poggiava sugli stessi criteri adottati per la pronuncia della odierna sentenza, ha determinato l'inutile prolungamento del processo, per cui si dispone l'integrale compensazione delle spese tra opponente ed opposta e tra opposta e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1282/2020, accerta il credito per consumi del periodo temporale per cui è causa nel minor importo di €
9.212,25 e, conseguentemente, dichiara tenuta e condanna in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della somma di € 9.212,25, da cui vanno detratte le somme Controparte_1 già pagate per i consumi oggetto di causa ed € 420,00 per il riconosciuto indennizzo 'automatico', oltre agli interessi come in motivazione;
-dichiara tenuta e condanna , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della Controparte_1 somma di Euro 2.574, 42 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
-compensa integralmente le spese tra opposta ed opponente e tra opposta e terza chiamata;
-pone le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti, in ragione di
1/3 per ciascuna.
Così deciso.
Prato, 23/10/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione, in quanto infondata, illegittima, arbitraria e comunque non provata, tenuto conto delle circostanze non contestate e/o non specificamente contestate con gli effetti di cui all'art 115 c.p.c: 4 V. Cass. Ord. 23/02/2024 n. 4680, la quale richiama Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434, Cass., Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137, Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587