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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°270/2024
R.G.
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.Matteo Nardini, come Parte_1 da procura in atti
E
, in persona del Controparte_1
Direttore in carica pro tempore, con sede in Teramo, via Francesco Franchi, rappresentato e difeso dall'Avv.Luca Maiorano e dall'Avv.Piera Di Sante dell'Avvocatura dell'Ente ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente di cui in epigrafe è affetto/a da sindrome del tunnel carpale bilaterale di origine professionale, che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni»,di cui al D.M. 12.07.2000, nella seguente misura: 6%. con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_2 dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del 6% secondo quanto previsto dalla
“tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991; condanna inoltre l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che liquida CP_2 in complessivi €. 2.600,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P.; pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_2 decreto. Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 2 CONCLUSIONI DELLE PARTI e RAGIONI DELLA DECISIONE
Esperita negativamente la procedura amministrativa, la parte ricorrente di cui in epigrafe, ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento del diritto a CP_2 indennizzo/rendita ex art.13 comma 2 D.Lgs.23.02.2000 n°38 per malattia professionale (sindrome del tunnel carpale) contratta nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa, vantando postumi invalidanti permanenti. Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente disattesa, il/la ricorrente ha chiesto che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell' alla erogazione dell'indennizzo ovvero alla CP_2 costituzione della rendita in misura corrispondente al grado di inabilità, con tutte le conseguenze di legge e vittoria di spese (da distrarsi). L' si è costituito in giudizio per resistere alla domanda. CP_2
*** L'origine professionale della malattia e l'esposizione a rischio della parte ricorrente risultano del tutto incontestati, essendo controversa solo la determinazione della misura dei postumi permanentemente invalidanti della malattia professionale denunciata.
Ai fini della quantificazione di tali postumi è stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio. Il perito ha indicato l'incidenza invalidante di detta tecnopatia determinandola nella seguente misura: 6% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, alla stregua delle conclusioni del CTU, può affermarsi che sussistono nella parte ricorrente i requisiti necessari per la prestazione previdenziale richiesta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo e l' va condannato alla erogazione, in favore della CP_2 parte ricorrente, dell'indennizzo di cui all'art.13 comma 2 lett.A del D.Lgs.23.02.2000 n°38, commisurato all'accertato grado di inabilità del 6% secondo quanto previsto dalla
“tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge. Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991. Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Restano definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate CP_2 con separato decreto.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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