Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/05/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 481/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 481/2024 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
15.03.2024, congiuntamente da:
nato a [...] il [...] e residente Parte_1
a LO (PO) in Via Pompei n. 11, C.F.: , C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Bessi presso il cui studio a LO (PO) in Via Grazia Deledda n. 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...] e residente a [...]
Pistoia (PT) in Via Porta San Marco n. 149, C.F.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele C.F._2
Babbini presso il cui studio a Prato (PO) in Viale Montegrappa n. 35
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e
1
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 15.03.2024, Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in
[...] CP_1 data 06.03.2021 in Pistoia (PT), precisavano che dall'unione era nata la figlia (il 12.08.2009). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 109/2024 (pubblicata il
10.06.2024), pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 10.06.2024, poi, il
Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 18.12.2024, rinviata al
10.03.2025 ai fini dell'acquisizione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal IG.
e dalla IG.ra a Pistoia in data 06.03.2021, Parte_1 CP_1 annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Pistoia al n. 17 parte 1 dell'anno 2021, ordinando alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Pistoia perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2. Avendo i coniugi già deciso di rilasciare entrambi la casa coniugale, nulla disporre in merito alla stessa, atteso che il IG. si Parte_1
è già trasferito presso i propri genitori in LO (PO) Via Pompei n.
11 mentre la IG.ra , insieme alla figlia IG.ra , si CP_1 Parte_2
è già trasferita presso l'immobile sito in Pistoia (PT) Via San Marco n.
149, immobile posseduto a seguito di contratto di locazione.
2 PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento della figlia IG.ra ad entrambi Parte_2
i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione della figlia IG.ra presso la Parte_2 dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) a week-end alterni dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21.00; Il padre potrà altresì esercitare il diritto di visita della figlia minore tutti i mercoledì sera (nella settimana in cui terrà con sé la figlia anche per i week-end) fino al giorno successivo quando la accompagnerà a scuola;
Il padre potrà altresì esercitare il diritto di visita della figlia minore tutti i venerdì sera
(nella settimana in cui non eserciterà il diritto di visita anche per il week- end) fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà presso la dimora materna;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno,
Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di Maggio di ogni anno.
5. Confermare l'assegno quale contributo al mantenimento della figlia
IG.ra pari ad € 250,00= che il IG. verserà Parte_2 Parte_1 alla IG.ra tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno CP_1 dieci di ogni mese, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3 6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, ed in particolare le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, saranno anticipate dalla madre e rimborsate dal padre entro il giorno 10 del mese successivo previa esibizione degli scontrini e/o fatture di legge;
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, essendo entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, le parti stabiliscono di rinunciare reciprocamente a qualsiasi forma di contributo al mantenimento.
8. Altre condizioni economiche, debiti e crediti reciproci.
Il IG. si impegna a saldare il finanziamento acceso Parte_1 dalla IG.ra , avente come garante il IG. , CP_1 Parte_1 presso la società SS PA (pratica n. 2477143150), per il quale sta già corrispondendo l'importo mensile di € 199,00=: si tratta di un finanziamento di cui ha beneficiato solo la IG.ra e l'ultima CP_1 rata finale è prevista per l'anno 2028.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del 12.03.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso
4 introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
06.03.2021 in Pistoia (PT), tra i coniugi nato a [...]
Prato (PO) il 15.12.1974 e nata a [...] il CP_1
03.03.1979, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 17, P. 1, anno 2021);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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